AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.468
Data decisione, Autorità: 04.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00468 DP 198/95 cm
Lugano 4 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 agosto 1995 di
e __________ rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 5 luglio 1995 (no. 3733) con cui il Consiglio di Stato ha evaso nel senso del considerando 4 i ricorsi 24 dicembre 1994 di __________ e __________ avverso la licenza edilizia rilasciata il 20 dicembre 1994 dal municipio di __________ ai ricorrenti per l'esecuzione di opere di sistemazione esterna e manufatti d'entrata al mapp. __________ di __________, 10 e 26 aprile 1995 di __________ a __________ e della __________ rispettivamente avverso la licenza edilizia rilasciata il 27 marzo 1995 dal municipio di __________ sempre a favore dei ricorrenti per la costruzione di un muro al mapp. __________ di __________
viste le risposte:
23 agosto 1995 del Consiglio di Stato;
28 agosto 1995 del municipio di __________;
31 agosto 1995 del municipio di __________;
5 settembre 1995 di __________ e __________;
13 settembre 1995 del Dipartimento del territorio;
2 ottobre 1995 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti sono proprietari del mapp. __________ di __________ e dell'adiacente mapp. __________ di __________, fondi entrambi inseriti nella zona edificabile dai PR dei menzionati comuni. L'11 novembre 1991 essi hanno inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione per edificare un'abitazione al mapp. __________ di __________. Il DPC ha rilasciato l'autorizzazione cantonale a costruire il 30 gennaio 1992, il municipio di __________ la licenza edilizia l'11 febbraio successivo. Per quanto riguardava le sistemazioni esterne, solo oggetto che interessa la presente lite, i progetti presentati indicavano in particolare l'erezione di un muro di cinta alto ml 1,50 lungo il lato nord/est del mapp. __________ di __________, a confine con il sovrastante mapp. __________, pure di __________ e di proprietà dei resistenti __________: manufatto che, pochi metri dopo avere costeggiato anche il mapp. __________, rientrava sulla proprietà __________ per definire, a monte, l'accesso alla proprietà stessa, aumentando nel contempo di altezza fino a raggiungere un massimo di ml 2,40 circa. I progetti informavano inoltre che l'accesso della proprietà __________ sarebbe parimenti stato delimitato, a valle, da un ulteriore muro rientrante verso la proprietà, del quale i piani indicavano tuttavia solo lo sviluppo in pianta: non era pertanto in alcun modo desumibile dagli stessi l'altezza di quel manufatto. Dai piani presentati si deduceva invece chiaramente che quel muro interessava, nella parte terminale e per una lunghezza di oltre 5 ml, il mapp. __________ di __________.
B. a) Le summenzionate carenze dei progetti, che sono emerse in sede di esecuzione, hanno indotto il municipio di __________ - sollecitato oltretutto ripetutamente dai resistenti __________ - a richiedere ai ricorrenti la presentazione di una notifica volta all'approvazione dei manufatti d'entrata, oramai terminati, sia sul comune di __________ che di __________. I progetti annessi alle notifiche presentate il 16 settembre 1994 e 10 gennaio 1995 ai municipi di __________ e __________ rispettivamente indicavano che il muro delimitante a monte l'entrata alla proprietà __________, ubicato interamente sul territorio di __________ e di ml 3,10 di lunghezza, si dipartiva dal confine nord/est circa 2 ml dopo quanto indicavano i progetti originari; questo rientrava pertanto con una leggera maggior inclinazione verso l'interno della proprietà dei ricorrenti onde raggiungere i pilastri del cancello. La sua altezza variava tra un minimo di ml 1,70, sul confine con il mapp. __________, ed un massimo di ml 1,95, a valle, a contatto con il pilastro del cancello (quest'ultimo - anche se la cosa non interessa la contestazione - di ml 2,40 di altezza, sovrastato da una pensilina): e questo in modo tale che la sommità del muro mantenesse la stessa quota. Per quanto riguardava invece il muro delimitante a valle l'accesso alla proprietà dei ricorrenti, dai progetti si desumeva che esso aveva una lunghezza di circa 25 ml, di cui circa 5,5 ml sul territorio di __________, e che la sua altezza progrediva da un minimo di ml 0,3 ad un massimo di ml 3 sul confine esterno, ossia all'imbocco dell'accesso, della proprietà. La quota della sommità di questo secondo muro coincideva con quella del muro delimitante l'accesso a monte del fondo __________.
b) __________ e __________ si sono opposti al rilascio dei permessi di costruzione sia per i manufatti eseguiti sul territorio di __________ che per quelli realizzati a __________, principalmente a motivo della loro altezza. La __________, proprietaria del mapp. __________ di __________, confinante con il mapp. __________ di quel comune, ed inoltre proprietaria dei mapp. __________, __________ e __________ di __________, il primo confinante con il mapp. __________ di __________ e gli altri due ubicati a nemmeno 10 ml dallo stesso fondo (separati oltretutto, rispetto ai fondi __________, dalle anzidette proprietà della __________ medesima) si è invece opposta al solo rilascio del permesso di costruzione concernente il muro di delimitazione a valle della proprietà __________ ed unicamente per quanto interessava la parte ubicata sul territorio di __________.
c) Il 20 dicembre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia ai ricorrenti, respingendo l'opposizione dei coniugi __________. Questo ha considerato - per quanto può ancora interessare a questo stadio della lite - che i muri delimitanti l'accesso eretti sul territorio di __________ ossequiavano la distanza di ml 3 dai confini (prescritti per le costruzioni), tranne che l'estremità di quello a monte, il quale era tuttavia conforme alla normativa sulle costruzioni accessorie. Il municipio di __________ ha a sua volta rilasciato la licenza edilizia il 27 marzo 1995.
C. a) __________ e __________ hanno impugnato innanzi al Consiglio di Stato le licenze edilizie anzidette con ricorsi 24 dicembre 1994 e 10 aprile 1995. Del pari la __________ si è aggravata davanti alla stessa autorità avverso la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ con gravame 26 aprile 1995.
b) Il Governo ha evaso i ricorsi con un unico giudizio di data 5 luglio 1995, accogliendoli parzialmente. Per quanto riguarda il muro delimitante a monte l'accesso alla __________ esso ha considerato che disattendesse l'art. 15 NAPR di __________, giusta il quale le opere di cinta, comprese le siepi, non devono superare i ml 2, a condizione che le opere piene non sorpassino i ml 1. Il Consiglio di Stato ha pertanto limitato la licenza edilizia, per la parte di muro situata ad una distanza inferiore ai ml 3 dal confine (tale quella a partire dalla quale può essere eretto un edificio principale in zona R2; art. 22 NAPR), portale escluso, a ml 1 di altezza. Il Consiglio di Stato ha pure limitato la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________, riferita al muro delimitante a valle l'accesso alla proprietà __________ (e del terrapieno da questo parzialmente sostenuto), escludendo dal beneficio del permesso la parte (terminale) situata ad una distanza inferiore ai ml 3 rispetto al fondo mapp. __________ di __________, nella misura in cui eccedeva i ml 1,50 di altezza.
D. __________ e __________ hanno impugnato il giudicato governativo 5 luglio 1995 con ricorso 8 agosto 1995 a questo Tribunale, al quale hanno domandato in via principale di annullarlo e di confermare le licenze edilizie 20 dicembre 1994 e 27 marzo 1995, in via subordinata di retrocedere gli atti al Consiglio di Stato per un nuovo giudizio previo esperimento di un sopralluogo.
Il ricorso è tuttavia stato ritirato con lettera 10 maggio 1996 del patrocinatore dei ricorrenti per la parte della contestazione concernente la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ il 27 marzo 1995: le modifiche in senso riduttivo apportate alla stessa dal Governo, di cui si è detto sub C. b), assumono pertanto carattere definitivo e non devono più essere verificate da parte del Tribunale. Il ricorso, su questo punto, deve dunque essere semplicemente stralciato dai ruoli per motivo di desistenza.
Per quanto concerne invece la restante contestazione, riferita alla riduzione dell'altezza, a ml 1, del muro di cinta delimitante a monte l'accesso alla proprietà __________, i ricorrenti rimproverano al Consiglio di Stato di non avere effettuato il sopralluogo, richiesto dalle parti, di aver ignorato che le modifiche decise in sede realizzativa riguardavano semplicemente un leggero cambiamento di angolazione del muro, ma non la sua altezza, di aver ignorato che l'art. 15 cpv. 2 NAPR di __________ permette al municipio di derogare alle altezze sui muri di cinta.
Il municipio di __________ ed i signori __________ hanno ribadito le loro motivazioni e conclusioni. Il dipartimento del territorio ha comunicato al Tribunale di non formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art 21 cpv. 1 LE). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame è dunque ricevibile in ordine.
I ricorrenti rimproverano anzitutto al Consiglio di Stato di non aver esperito il sopralluogo richiesto dalle parti. Giusta l'art. 18 cpv. 1 PAmm l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti e non è vincolata alle domande di prova delle parti. Nella fattispecie il Consiglio di Stato ha rinunciato ad esperire il sopralluogo poiché i luoghi gli erano già noti, avendo costituito l'oggetto di una precedente controversia innanzi allo stesso. Inoltre perché la __________ aveva annesso al suo ricorso una ricca e precisa documentazione fotografica. Quella conclusione appare corretta e viene tutelata da parte del Tribunale. Invano, oltretutto, i ricorrenti contestano la conoscenza dei luoghi da parte dell'autorità inferiore: probabilmente il loro patrocinatore non è al corrente che il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato aveva esperito un sopralluogo il 23 novembre 1994 nella causa che opponeva i coniugi __________ ai qui resistenti __________ in merito al diniego della licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di un blocco di accessori al mapp. __________, tra l'altro a confine con il mapp. __________, che ha costituito l'oggetto della risoluzione 20 dicembre 1994, confermata da questo Tribunale con sentenza 12 giugno 1995.
A motivo della molto pertinente documentazione fotografica prodotta dalla __________ e del fatto che, a questo stadio della lite, rimane da verificare solo un oggetto di contestazione minore, ovvero la fondatezza del sorpasso dell'altezza ammissibile riscontrato dal Consiglio di Stato per il muro delimitante a monte l'accesso alla proprietà __________, variante tra i ml 0,7 e i ml 0,95 su di una lunghezza di circa 3,1 ml, anche il Tribunale si dispensa dall'esperire un sopralluogo.
I ricorrenti eccepiscono in secondo luogo che il muro in esame si scosta dai progetti originari, approvati nel 1992, solo per una leggera modifica del tracciato. Donde l'impossibilità di rimettere in discussione la sua altezza. Questa tesi non può tuttavia essere seguita. In primo luogo perché le altezze del muro indicate nella notifica 16 settembre 1994 (varianti tra un minimo di ml 1,70 ed un massimo di ml 1,95) divergono da quelle desumibili (in modo poco preciso e non senza una certa fatica) in sede di domanda di costruzione 11 novembre 1991 (minimo ml 1,50/massimo ml 2,40). Ma soprattutto perché la modifica del tracciato e della lunghezza del manufatto, senz'altro rilevanti, lo rendono dal profilo sostanziale un'opera nuova, diversa da quella (oltretutto carentemente illustrata) in sede di domanda di costruzione e pertanto bisognosa nella sua integralità di permesso edilizio.
4.1. I ricorrenti rimproverano infine al Consiglio di Stato di avere ignorato l'art. 15 cpv. 2 NAPR di __________, che permette al municipio di concedere delle deroghe quo all'altezza dei muri di cinta.
4.2. Avuto riguardo alle funzioni cui attende il manufatto, come ha rettamente argomentato il Consiglio di Stato (consid. 2 del giudizio impugnato con rinvio a __________, Commentario della legge edilizia, ad art. 12 N. 10) e come del resto sostengono gli stessi insorgenti, il muro in contestazione costituisce indubbiamente un'opera di cinta ai sensi della predetta disposizione. Non può quindi essere seguita la tesi del municipio secondo cui, in primo luogo, questo andrebbe già approvato poiché da considerare alla stregua di una generica costruzione accessoria.
4.3. L'art. 15 cpv. 1 NAPR di __________ dispone che le opere di cinta, comprese le siepi, non devono superare i ml 2 a condizione che le opere piene non sorpassino i ml 1. Se la fattispecie fosse retta esclusivamente dall'anzidetta norma il giudizio governativo dovrebbe essere senz'altro confermato. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ignorato il fatto che nella seduta 27 settembre 1993 il legislativo di __________ ha proceduto alla modifica di alcune disposizione delle NAPR, successivamente approvata dallo stesso Consiglio di Stato il 20 dicembre 1994. Tra queste l'art. 15 NAPR, il cui nuovo secondo capoverso stabilisce che il municipio può concedere delle deroghe alle altezze indicate al primo capoverso se non ostano ragioni di sicurezza del traffico e se le opere rispettano i valori ambientali. Quella nuova disposizione è senz'altro applicabile per verificare la legittimità del controverso manufatto (DTF 104 Ib 304; RDAT II-1994 N. 22).
4.4. Un'autorizzazione in deroga è volta a contenere nel singolo caso la durezza e le soluzioni manifestamente inopportune della regolamentazione legale (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband N. 37 B I). Di natura discrezionale, essa è legittima solo se poggia su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico o privato molto importante e speciale ed infine ossequia gli altri principi del diritto amministrativo, segnatamente quello della proporzionalità (Knapp, Précis de droit administratif, N. 1387, 1388, 1390-1392). Una norma che istituisce una deroga non deve, in principio, essere interpretata né restrittivamente né estensivamente, bensì secondo il suo senso e scopo (Rhinow/Krähenmann, op. cit., N. 20 B III b). Per il rimanente il quesito di sapere se sussiste una situazione eccezionale è questione di diritto, quello di sapere in che modo tenerne conto è questione d'apprezzamento (Rhinow/Krähenmann, N. 66 B III): quest'ultimo aspetto, contrariamente al primo, può pertanto essere censurato da parte del Tribunale solo nella misura in cui l'autorità inferiore sia incorsa in un abuso od eccesso del potere d'apprezzamento (art. 61 PAmm).
4.5. Nelle proprie osservazioni al ricorso il municipio afferma che il muro in discussione può essere approvato, se non in quanto costruzione accessoria, per lo meno in virtù dell'art. 15 cpv. 2 NAPR. Questa tesi, che può essere verificata dal Tribunale con un potere cognitivo parzialmente limitato (cfr. a quanto detto al consid. 4.4. che precede), merita tutela. In effetti il superamento dell'altezza del manufatto rispetto all'altezza massima concessa all'art. 15 cpv. 1 NAPR per le opere piene è contenuta (tra ml 0,7 e ml 0,95 su di una lunghezza di ml 3,1). Nel risultato il muro non supera nemmeno l'altezza massima delle opere di cinta di ml 2 fissata da quest'ultimo capoverso. Il menzionato superamento rispetto all'altezza concessa per le opere piene non è inoltre di nocumento alla sicurezza del traffico né toglie vista alle sovrastanti proprietà. Esso permette poi soprattutto nello stesso tempo di mantenere la sommità del muro in esame alla stessa quota di quello a valle (e del muro di cinta che delimita a monte la proprietà __________, dal quale si diparte). Pregevole risultato architettonico che verrebbe irrimediabilmente snaturato dal suo abbassamento. Il municipio di __________ poteva pertanto vuoi ritenere giustificata nel principio la concessione di una deroga a favore dei ricorrenti rispetto alle altezze consegnate all'art. 15 cpv. 1 NAPR vuoi - senza abusare del proprio potere d'apprezzamento - approvare il superamento di altezza sollecitato.
4.6. Su questo punto il gravame deve dunque essere accolto e la licenza edilizia 20 dicembre 1994 del municipio di __________ confermata.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 18, 28, 31, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della risoluzione 5 luglio 1995 del Consiglio di Stato (n. 3733) è modificato come segue:
"1.
1.1. Il ricorso 24 dicembre 1994 di __________ e __________ contro la licenza edilizia rilasciata il 20 dicembre 1994 dal municipio di __________ è respinto;
1.2. I ricorsi 10 aprile 1995 di __________ e __________ e 26 aprile 1995 della __________ contro la licenza edilizia rilasciata il 27 marzo 1995 dal municipio di __________ sono parzialmente accolti, nel senso di quanto disposto al consid. 4."
La tassa di giudizio, di fr. 600.--, è posta a carico dei ricorrenti e dei resistenti __________ ed __________ in ragione di metà ciascuno. I ricorrenti sono inoltre condannati a rifondere alla __________ identico importo per il titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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