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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.465
Data decisione, Autorità: 27.11.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00465 DP 195/95 cm
Lugano 27 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 agosto 1995 di
contro
la decisione 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato, no. 3945, che evade come ai considerandi i ricorsi inoltrati dall'insorgente, rispettivamente da __________ e __________ contro le decisioni 14 aprile 1994 e 6 marzo 1995 rese dal municipio di __________ in relazione all'edificazione delle part. no. __________ e __________ RFD;
viste le risposte:
10 agosto 1995 del municipio di __________;
10 agosto 1995 del Consiglio di Stato;
22 agosto 1995 del Dipartimento del territorio;
9 settembre 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 2 dicembre 1993 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa plurifamiliare in località __________ (part. no. __________ e __________ RF; zona R2;. Il progetto prevedeva di costruire uno stabile lungo m 24.95 suddiviso in due edifici lunghi m 14.55 ed 8.05, uniti fra loro da un corpo scale largo m 2.35 e da un tetto "a botte". Alla domanda si è opposto __________, proprietario del fondo confinante verso N (part. __________ RF), contestando la distanza dal confine (m 3), a suo avviso contraria agli art. 15 e 16 NAPR.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 14 aprile 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione che la distanza dal confine N venisse aumentata a m 5,50. L'autorità comunale ha ritenuto che i due edifici formassero un tutt'uno e che di conseguenza tornasse applicabile il supplemento di distanza prescritto dall'art. 16 NAPR per facciate più lunghe di 18 m.
Contro questa condizione i beneficiari della licenza sono insorti davanti al Consiglio di Stato, contestando il cumulo delle lunghezze delle facciate.
Con giudizio 17 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso a sensi dei considerandi, riformando a danno dei ricorrenti la decisione impugnata ed aumentando la distanza da m 5.50 a m. 6.50
Pur non essendo stati previamente sentiti dal Consiglio di Stato, i ricorrenti hanno accettato il giudizio.
B. Nelle more del procedimento ricorsuale, i resistenti __________ e __________ hanno inoltrato al municipio di __________ una variante che:
a) riduce la lunghezza dei due edifici a m 6,23, rispettivamente 13.77,
b) aumenta a m 3.50 la larghezza dello spazio occupato dal corpo scale,
c) aumenta a m 4 la distanza dal confine N ed
d) arretra a m 4 dal filo della facciata N l'impalcatura delle scale.
Il tetto è invece lasciato invariato.
__________ si è opposto anche a questa variante, contestando che l'arretramento del corpo scale fosse sufficiente ad evitare il cumulo delle lunghezze delle facciate.
Con decisione 6 marzo 1995 il municipio di __________ ha tuttavia rilasciato la licenza edilizia in variante.
Contro questa decisione l'opponente __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, ribadendo le obiezioni sollevate davanti all'autorità comunale.
Con lo stesso giudizio del 17 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha evaso anche questo ricorso come ai considerandi, confermando la licenza edilizia alla condizione che il tetto sovrastante lo spazio fra i due edifici si limiti a coprire l'impalcatura delle scale.
C. Contro questa decisione governativa __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sostenendo che anche con questa correzione i due edifici formano un tutt'uno. Rimarrebbe quindi applicabile il supplemento di distanza da confine prescritto dall'art. 16 NAPR per edifici lunghi più di 18 m.
D. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Alla stessa conclusione pervengono il municipio di __________ ed i beneficiari del permesso, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle contestazioni sollevate dal ricorrente, il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
La norma, corredata dal seguente schizzo illustrativo:
fig. A
fig. B
dispone tuttavia, a titolo di eccezione, che "tale misura non è calcolata per le parti arretrate di almeno 4 m dalle facciate considerate per la zona R2". Eccezione, questa, che come chiaramente si evince dallo schizzo illustrativo sopra riprodotto (fig. A), porta ad escludere dal computo della lunghezza delle facciate tutte le parti arretrate di almeno 4 m rispetto al filo più esterno degli ingombri.
Per edifici lunghi sino a 18 m ed altri al massimo m 7.20, l'art. 15 NAPR prescrive una distanza di 3 m dal confine.
Per facciate lunghe più di 18 m, a questa distanza va aggiunto un supplemento di 50 cm ogni metro di maggior lunghezza sino ad una distanza massima di 7 m: misura, oltre la quale, la lunghezza effettiva delle facciate perde rilevanza dal profilo del diritto edilizio (cfr. art. 16 NAPR.)
Il corpo scale che congiunge fisicamente, architettonicamente e funzionalmente i due fabbricati non permette invero altra soluzione.
In particolare, non è possibile disegnare due distinti rettangoli attorno alle singole parti della costruzione.
3.2. Fatta questa premessa, si tratta di stabilire la lunghezza della facciata N.
Orbene, la lunghezza effettiva del lato N del rettangolo che circoscrive l'edificio è di per sé pari a m 23.50. L'art. 13 cifra 2 NAPR stabilisce tuttavia, al secondo capoverso, che la lunghezza delle parti arretrate di 4 m dalle facciate considerate per la zona R2, non è computata ai fini della determinazione della lunghezza delle facciate.
Ora la facciata N dello stabile in esame presenta (dopo la correzione del tetto imposta dal Consiglio di Stato) un arretramento di 4 m dal filo esterno su una lunghezza di m 3.50. Misura, questa, che conformemente all'art. 13 cifra 2 cpv. 2 NAPR riduce da m 23.50 a m 20 la lunghezza complessiva della facciata di cui si discute. Irrilevante è il fatto che la parte arretrata della facciata sia lunga solo m 3.50. La legge fissa soltanto l'arretramento minimo. Non prescrive anche una lunghezza minima della parte arretrata.
3.3. Accertato che la lunghezza determinante della facciata N è di 20 m, alla distanza di 3 m dal confine prescritta dall'art. 15 NAPR va aggiunto un supplemento di 1 m: del tutto conforme agli art. 15 e 16 NAPR risulta pertanto la distanza di 4 m dal confine prevista dalla licenza 6 marzo 1995 nella versione corretta dal Consiglio di Stato con il giudizio impugnato (arretramento anche del tetto sovrastante il corpo scale).
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 13, 15, 16 NAPR di __________; 3, 18, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 900.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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