AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.461
Data decisione, Autorità: 02.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00461 DP 191/95 52.95.00462 DP 192/95 leo
Lugano 2 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 24 e 25 luglio 1995 di
a) b)
contro
la decisione 5 luglio 1995 del Consiglio di Stato (no. 3735) che respinge l'impugnativa presentata da __________ avverso la risoluzione 21 giugno 1991 del Municipio di __________ con la quale viene decretata l'inabitabilità di due locali situati nello stabile di sua proprietà sito al mappale no. __________ di __________;
viste le risposte:
10 agosto 1995 del Consiglio di Stato;
23 agosto 1995 del Municipio di
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 21 giugno 1991 il Municipio di __________, preso atto del preavviso del medico delegato, ha dichiarato l'inabitabilità di due locali dello stabile sito al mappale no. __________ di __________ (a lato dei vani locati alla famiglia __________) di proprietà __________ e __________, in quanto sprovvisti dei necessari servizi igienici;
che avverso la premessa pronuncia __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento;
che, a detta dell'insorgente, il locale servizi igienici dello stabile, essendo l'unico, sarebbe in uso comune per tutti gli inquilini, come risulta dal contratto di locazione stipulato con la famiglia __________;
che con risoluzione 5 luglio 1995, l'esecutivo cantonale ha confermato il provvedimento municipale avversato respingendo il ricorso;
che, in sostanza, l'autorità di prime cure ha ritenuto che un solo locale servizi igienici non fosse sufficiente, né tantomeno adeguato, "ai moderni criteri di abitazione (primaria) e di igiene, per una famiglia di 6 persone (coniugi __________ con 4 figli piccoli) e per i locatari dei due locali in oggetto";
che contro la premessa risoluzione governativa __________ e __________, inquilino di uno dei locali oggetto del censurato provvedimento, sono insorti con atti separati davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento;
che il ricorrente __________ fa notare anzitutto come il medico delegato nel proprio preavviso abbia subordinato l'abitabilità del monolocale alla condizione che la famiglia __________ desse il proprio consenso all'utilizzazione in comune del locale toilette. Afferma che solo uno dei due locali oggetto del provvedimento é stato dato in locazione mentre l'altro funge da deposito ormai da diversi anni. Rileva infine come il locatario del suddetto vano, lavorando a __________, lo utilizzi solo saltuariamente più che altro come deposito per suoi effetti personali;
che da parte sua il ricorrente __________ conferma l'utilizzazione saltuaria del suo monolocale;
che all'accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato e il Municipio di __________ riconfermandosi nelle rispettive decisioni e postulando la reiezione delle impugnative;
considerato, in diritto
che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine giusta l'art. 208 LOC e possono essere decisi sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm) e con un unico giudizio (art. 51 PAmm);
che giusta l'art. 15 RISA le case o le parti di case che presentassero gravi difetti dal punto di vista dell'aerazione e dell'illuminazione naturale, o per impianti sanitari inefficienti, insufficienti, o in stato tale da provocare esalazioni o infiltrazioni nocive, o che per qualsiasi altra ragione presentassero un pericolo per la salute pubblica o per quella di chi vi abita, possono essere, su preavviso del medico delegato, dichiarate inabitabili per decisione municipale;
che nel giudizio impugnato l'esecutivo cantonale, scostandosi dal preavviso del medico delegato, ha confermato l'inabitabilità dei due locali in contestazione ritenendo che un solo servizio igienico per una famiglia di 6 persone oltre ai locatari dei suddetti vani non fosse adeguato "ai moderni criteri di abitazione (primaria) e di igiene";
che tale assunto non può essere tutelato;
che di regola nelle dichiarazioni di inabitabilità il preavviso del medico delegato, benché non vincolante per l'autorità decidente, riveste comunque il più delle volte un ruolo determinante;
che, detto in altri termini, dal preavviso del medico ci si dovrebbe scostare solo per fondati e giustificati motivi;
che nel caso concreto il medico delegato ha subordinato l'abitabilità del monolocale locato al ricorrente __________ alla condizione che la famiglia __________ si dichiarasse disposta a concedergli l'uso del locale toilette;
che tale disponibilità é stata manifestata dalla famiglia __________ che ha pure avuto modo di ribadirla in occasione del sopralluogo esperito il 19 giugno 1995 dall'autorità di prime cure;
che, non da ultimo, l'uso in comune del locale servizi igienici fa pure parte delle condizioni del contratto di locazione sottoscritto dalla famiglia __________;
che dagli atti risulta altresì che il ricorrente __________ abita sporadicamente il monolocale e il più delle volte solo per pernottarvi, mentre l'altro locale, pure oggetto del provvedimento, non viene locato e funge da vano deposito;
che in siffatte evenienze non v'é chi non veda come non si possa ragionevolmente sostenere l'inabitabilità dei due vani in questione solo a motivo del fatto che un unico locale toilette non sarebbe sufficiente per soddisfare le esigenze di tutti gli inquilini dello stabile;
che a giudizio di questo tribunale la messa a disposizione nelle summenzionate circostanze di un solo servizio igienico per 7 persone, di cui 4 bambini, benché poco usuale rispetto agli attuali parametri igienico-sanitari, non può ancora essere considerata "inefficiente e/o insufficiente" ai sensi del menzionato art. 15 RISA;
che tale posizione risulta altresì indirettamente confermata anche dal medico delegato, il quale nel proprio preavviso non ha sollevato alcuna riserva in relazione al numero degli utenti del locale toilette;
che per questi motivi il censurato provvedimento di inabitabilità, in quanto non giustificato, deve essere annullato e le impugnative accolte;
che dato l'esito si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia;
visti gli art. 15 RISA; 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 5 luglio 1995 del Consiglio di Stato (no. 3735) che conferma l'ordine d'inabitabilità 21 giugno 1991 del Municipio di __________ per i due locali situati nello stabile sito al mappale no. __________ é annullata.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili;
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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