AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.454
Data decisione, Autorità: 28.08.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00454 DP 183/95 leo
Lugano 28 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 luglio 1995 di
__________,
contro
la decisione 28 giugno 1995 del Consiglio di Stato (n. 3588) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 17 gennaio 1995 con cui la commissione amministratrice dell'azienda consorziale dell'acqua potabile di __________ gli infligge una multa per violazione del regolamento organico dell'azienda;
viste le risposte:
15 luglio 1995 del Consiglio di Stato;
2 agosto 1995 dell'Azienda Consorziale acqua potabile __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che i comuni di __________ e di __________ hanno costituito a norma dell'art. 25 LMSP un'azienda consorziale per il servizio di captazione e di distribuzione dell'acqua potabile (cfr. art. 1 del regolamento organico);
che con decisione 17 gennaio 1995 la commissione amministratrice dell'azienda succitata ha inflitto a __________ una multa di fr. 400.-- per aver allacciato abusivamente la sua casa di vacanza alla rete di distribuzione dell'acqua potabile;
che con giudizio 28 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________;
che il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la motivazione del giudizio censurato venga modificata in modo da evidenziare la provvisorietà dell'allacciamento realizzato abusivamente;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l'ACAP con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia ricevibile;
che giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente;
che le conclusioni devono essere volte all'annullamento od alla modifica del dispositivo della decisione impugnata;
che il ricorso inteso ad ottenere una modificazione della motivazione e non del dispositivo della decisione impugnata è irricevibile perché le motivazioni partecipano alla forza di cosa giudicata soltanto nel caso in cui vengono richiamate dal dispositivo (cfr. STA 28 settembre 1973 in re R; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese n. 439 e 428; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 42 B II);
che, in concreto, il ricorrente non contesta la materialità dell'infrazione addebitatagli, né chiede un annullamento o una modifica della sanzione inflittagli: postula unicamente una modifica dei considerandi su cui il Consiglio di Stato ha fondato il giudizio qui impugnato, in modo che venga evidenziata la natura temporanea ed occasionale dell'allacciamento realizzato abusivamente;
che avendo per oggetto soltanto i motivi della risoluzione censurata, peraltro non richiamati dal dispositivo, l'impugnativa risulta irricevibile;
che il ricorrente potrà comunque ulteriormente contestare i motivi posti a fondamento della multa in tutti i procedimenti che dovessero seguire a quello in oggetto;
che la tassa di giudizio segue la soccombenza;
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giudizio di fr. 200.-- (duecento) è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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