AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.447
Data decisione, Autorità: 22.08.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00447 DP 176/95 Cm
Lugano 22 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
Composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
Segretario:
Cinzia Massera
statuendo sul ricorso 7 luglio 1995 di
Comune di __________ rappr dallo studio legale __________,
contro
la decisione 20 giugno 1995 del, no. 3443, del Consiglio di Stato che annulla la decisione 26 aprile 1995 con cui il municipio di __________ esige l'inoltro di una domanda di costruzione per la realizzazione della tappa 2 della discarica della __________ da parte dell'__________ (__________);
viste le risposte:
12 luglio 1995 del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
18 luglio 1995 del Consiglio di Stato;
25 luglio 1995 __________ (__________), __________;
preso atto delle osservazioni:
3 agosto 1995 del comune di __________;
8 agosto 1995 del Consiglio di Stato;
10 agosto 1995 del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
alla domanda provvisionale presentata dal ricorrente
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 22 maggio 1989 il Gran Consiglio ha approvato il Piano di utilizzazione cantonale per la discarica della __________ allestito dal Consiglio di Stato in ossequio al Piano cantonale di risanamento (PCR) del febbraio 1974.
Il PUC in questione destina il comprensorio della __________, situato tra __________ e __________, alla realizzazione di un'ampia discarica per rifiuti di classe III di provenienza del __________.
Il rapporto accompagnante l'atto pianificatorio precisava che la discarica era destinata al deposito di "rifiuti sia freschi, sia pretrattati o scorie d'incenerimento, nonché fanghi residui disidratati di impianti di depurazione" (cfr. rapporto pag. 8 punto 3.1.).
B. Il 9 febbraio 1989 __________ (__________) ha chiesto ai municipi di __________ e __________ il permesso di costruzione per la discarica della __________.
La relazione tecnica annessa alla domanda specificava che oggetto di quest'ultima era "la realizzazione della discarica nella sua globalità e completa di tutte le infrastrutture" (cfr. relazione citata pag. 5). Indicava inoltre che l'impianto avrebbe potuto ricevere rifiuti sia freschi, sia pretrattati o scorie d'incenerimento nonché fanghi residui disidratati di impianti di depurazione (cfr. pag. 7, punto 2.1.). Precisava infine che l'invaso della discarica sarebbe stato preparato a tappe successive, coincidenti con le previste tappe del colmataggio (pag. 16), soffermandosi ad illustrare il programma di realizzazione di una tappa 0 (non figurante sui piani) ubicata presso le opere d'entrata, in prossimità delle opere di trattamento del percolato (ovvero, più o meno a cavallo del limite fra la tappa IV e la tappa V).
Con decisioni del 20 ottobre 1989, del 25 ottobre e del 7 novembre 1989, l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni, il municipio di __________ e quello di __________ hanno rilasciato all'__________ il permesso richiesto. La licenza edilizia rilasciata dall'esecutivo comunale di __________ avvertiva che "eventuali modifiche strutturali" comportanti una variante dei piani approvati avrebbero dovuto essere tempestivamente notificate all'autorità comunale.
C. In seguito all'entrata in vigore dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR, RS 814.015) che impone di separare i rifiuti freschi dalle scorie, l'__________ ha studiato una diversa sequenza delle tappe di riempimento della discarica, prevedendo di continuare il deposito dei primi sul prolungamento della tappa 0 (nuova tappa 1). Al deposito delle sostanze residue sarebbe rimasto riservato l'invaso a monte della discarica in territorio di __________ (tappa 1 e seg. secondo la sequenza prevista del 1989). Questa modifica del programma di sistemazione della discarica ha reso necessaria la formazione di un cunicolo attraverso il deposito di rifiuti freschi (nuova tappa 1) allo scopo di assicurare il deflusso delle acque meteoriche provenienti dall'invaso a monte.
Per la realizzazione di questo cunicolo, ubicato a cavallo del confine fra i comuni di __________ e di , è stata avviata una procedura di rilascio del permesso di costruzione, che è sfociata nell'autorizzazione cantonale del 17 marzo 1992 e nelle licenze edilizie del 10 dicembre 1991 (), rispettivamente del 24 marzo 1992 (__________).
Il cambiamento del programma di riempimento, concernente in primo luogo il territorio di __________, è stato a sua volta autorizzato con decisione del 24 aprile 1992 dal municipio di questo comune. Il provvedimento, non necessario a detta del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, è stato confermato dal Consiglio di Stato, che con decisione del 10 luglio 1992 ha respinto l'impugnativa contro di esso interposta da un opponente.
D. Il 24 marzo 1995 l'ESR ha sottoposto al Dipartimento del territorio il progetto di massima per una nuova fase di riempimento della discarica (nuova tappa 2), destinata ad accogliere i rifiuti freschi sino al 2000. Oltre all'approntamento di un ulteriore settore dell'invaso, l'intervento prevedeva di prolungare di 150 m il cunicolo realizzato sotto la tappa 1.
Con scritto 30 marzo 1995 il Dipartimento del territorio ha comunicato all'__________ che quest'opera poteva essere realizzata senza formalità particolari conformemente alla facilitazione prevista dall'art. 17 cpv. 2 LE per i progetti dettagliati degli impianti tecnici.
Con decisione 26 aprile 1995 il municipio di __________ ha contestato quest'assunto dell'autorità cantonale, esigendo dall'ESR l'inoltro di una domanda di costruzione per la realizzazione della tappa 2.
E. Con giudizio 20 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso interposta dall'ESR.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il permesso rilasciato nel 1989 comprendesse anche le opere previste per la realizzazione della (nuova) tappa 2.
L'unica modifica sarebbe data dal prolungamento del cunicolo realizzato sotto la tappa 1. Trattandosi di una semplice variante di un progetto tecnico, l'opera potrebbe essere realizzata senza formalità particolari.
F. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della risoluzione 26 aprile 1994 del suo municipio.
Rievocata la fattispecie, l'insorgente rileva anzitutto che l'area non ancora utilizzata della discarica dovrebbe rimanere riservata alle scorie. Il deposito di rifiuti freschi dovrebbe rimanere circoscritto alle tappe sinora realizzate (tappa 0 e nuova tappa 1). Nell'estensione dell'area riservata a questo tipo di rifiuti sarebbero ravvisabili gli estremi del cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione.
L'avvio di una procedura di rilascio del permesso sarebbe in ogni caso necessaria per la realizzazione del cunicolo di evacuazione delle acque previsto quale prolungamento di quello già costruito.
G. All'accoglimento del ricorso di oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'__________ che contesta partitamente le tesi dell'insorgente, chiedendo in via provvisionale l'autorizzazione ad iniziare i lavori previsti.
Delle argomentazioni sviluppate dal resistente si dirà semmai più avanti.
considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni in contestazione, le prove chieste dal ricorrente (sopralluogo, audizione di testi!) non appaiono invero atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
3.1. Ai fini del giudizio, giova anzitutto rilevare che oggetto dell'autorizzazione cantonale 20 ottobre 1989 e delle licenze edilizie 25 ottobre 1989 rilasciate dai municipi di __________ e di __________ era l'intera discarica di . Con questi provvedimenti veniva autorizzata la realizzazione della discarica reattore per rifiuti di classe III prevista dal PUC/. Lo si deduce chiaramente:
dalla relazione tecnica annessa alla domanda di costruzione (cfr. pag. 5: "la realizzazione della discarica in __________, nella sua globalità e completa di tutte le necessarie infrastrutture, è ora oggetto della presente domanda di costruzione") e
dall'assenza di qualsiasi indicazione intesa a limitare la portata dei provvedimenti suindicati.
Il permesso comprendeva quindi l'area di deposito dei rifiuti (invaso), le opere d'entrata, gli edifici e le installazioni di servizio, gli impianti di trattamento del percolato, le piste esterne, le dighe e le varie opere di protezione ambientale. Non era limitato ad una singola tappa, né stabiliva in modo vincolante le singole fasi di riempimento. Escluso dal permesso era soltanto l'impianto di pretrattamento dei rifiuti.
D'altro canto il permesso autorizzava il deposito di tutti i rifiuti della classe III delle direttive dell'UFAFP allora vigenti, ossia rifiuti freschi o pretrattati, scorie d'incenerimento e fanghi residui disidratati di impianti di depurazione (cfr. relazione tecnica pag. 7) senza riservare particolari settori dell'invaso al deposito dell'uno o dell'altro tipo di rifiuti. Nemmeno la tappa 0 era vincolata al deposito di un certo tipo di rifiuti. Né un vincolo in tal senso avrebbe potuto essere imposto in base alle normative allora vigenti. L'unico limite era dato dalla classe di rifiuti (III) fissata dall'art. 2 NAPUC/__________ tuttora vigente.
3.2. Il 1. febbraio 1991 è entrata in vigore l'OTR. Il nuovo ordinamento ha fra l'altro introdotto l'obbligo di separare le sostanze residue (scorie) dagli altri rifiuti della classe III (cfr. allegato 1 cifra 3 cpv. 2 all'OTR). Conformandosi alle nuove disposizioni, l'ESR ha aggiornato il programma di sistemazione della discarica, prevedendo di riservare ai rifiuti freschi un settore (nuova tappa 1) adiacente alla tappa 0 e di confinare le scorie nell'invaso a monte. Per assicurare il deflusso delle acque meteoriche l'ente resistente ha inoltre previsto di costruire un cunicolo di evacuazione attraverso la nuova tappa 1.
Dando seguito ad un'analoga richiesta del municipio di __________, __________ ha inoltrato una domanda di variante non solo per la costruzione del cunicolo, ma anche per depositare rifiuti non trattati nel settore suindicato.
Dal profilo della polizia delle costruzioni e della legislazione sulla protezione dell'ambiente l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione per depositare rifiuti freschi in una discarica autorizzata per la sistemazione di rifiuti della classe III, non era affatto necessario. Anzitutto, perché, per principio, il nuovo diritto non incide sui permessi in corso di utilizzazione. In secondo luogo, perché l'obbligo di separare le scorie dai rifiuti freschi, sancito dall'allegato 1 cifra 3 cpv. 2 OTR, non trovava comunque applicazione, considerato che sia la tappa 0, sia l'adiacente tappa 1 erano destinate al deposito di rifiuti non trattati. Un'autorizzazione in variante del permesso di sistemazione rilasciato all'__________ nel 1989 giusta l'art. 30 LPA avrebbe semmai potuto apparire necessaria in vista del rilascio dell'autorizzazione di gestione (cfr. art. 27, 52 e 53 OTR) soltanto nel caso in cui la tappa 1 fosse stata riservata al deposito di sostanze residue (scorie).
3.3. Del tutto analoga è la situazione attualmente in esame. Anche la tappa 2, ubicata nell'invaso della discarica, in contiguità della tappa 1, è infatti destinata al deposito di rifiuti non trattati. Non richiama quindi l'applicazione del principio della separazione delle scorie dagli altri rifiuti della classe III introdotto dalla cifra 3 cpv 2 dell'allegato I all'OTR.
Fatta eccezione del cunicolo per il deflusso del percolato e delle acque meteoriche, l'ampliamento si colloca nei limiti del permesso rilasciato all'__________ nel 1989. I lavori di dissodamento e di costruzione dell'impianto (scavo, drenaggio, impermeabilizzazione) sono quelli autorizzati. Conforme al permesso iniziale è pure il tipo di rifiuti che verrebbe depositato (rifiuti freschi, ossia rifiuti della classe III).
Così stando le cose, ingiustificata appare la richiesta del municipio di __________ in quanto volta a costringere l'ente resistente ad inoltrare una nuova domanda di costruzione per la realizzazione della tappa 2.
A torto l'insorgente pretende l'inoltro di una nuova domanda prevalendosi della descrizione tecnica 6.11.91 allegata alla domanda di costruzione inoltrata per la realizzazione del cunicolo sotto la tappa 1.
Manifestando in quest'atto l'intenzione di confinare nelle tappe 0 ed 1 i rifiuti non trattati e di riservare alle scorie l'invaso della discarica situato a monte, l'ente resistente non ha sollecitato alcuna decisione dell'autorità comunale di __________ circa l'ubicazione e la destinazione dei settori di deposito. La domanda in questione aveva per oggetto soltanto la costruzione del cunicolo di evacuazione delle acque meteoriche attraverso la tappa 1. Non era quindi affatto volta a limitare il permesso conseguito dall'ente nel 1989 (cfr. l'esplicita indicazione in tal senso contenuta nella cifra 6 della stessa relazione tecnica). Nell'ulteriore deposito di rifiuti freschi non è quindi ravvisabile alcun cambiamento di destinazione. Oggetto di modifica sono soltanto le modalità di gestione della discarica.
Riservato l'ulteriore aggiornamento dell'autorizzazione di gestione (art. 52, seg. OTR), anche da questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
4.1. Giusta l'art. 16 LE, la pubblicazione dev'essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura d'approvazione o successivamente.
Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali è applicabile la procedura di notifica; differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono a nessuna formalità.
L'art. 17 LE dispone invece che concedendo la licenza edilizia l'autorità può precisare, se l'istante ne ha fatto richiesta, che i progetti dettagliati degli impianti tecnici saranno presentati più tardi, di regola prima dell'inizio dei lavori.
L'approvazione di tali progetti, soggiunge l'art. 17 cpv. 2 LE, avviene senza formalità particolari.
4.2. Nel caso in esame, l'autorità cantonale ha ritenuto che il prolungamento del cunicolo di evacuazione delle acque meteoriche provenienti dall'invaso a monte della tappa 1 - unica opera non prevista dal progetto inizialmente approvato - fosse da configurare come una variante di un progetto tecnico, la cui approvazione non sarebbe soggetta a particolari formalità.
Contrariamente a quanto assume il Dipartimento del territorio (Sezione della pianificazione urbanistica) nello scritto del 30.3.1995, non sono dati i presupposti per far capo all'art. 17 LE. Il permesso di costruzione rilasciato nel 1989 non contiene infatti alcuna riserva a favore dell'ulteriore presentazione di progetti dettagliati degli impianti tecnici.
Applicabile alla fattispecie è comunque l'ordinamento delle varianti retto dall'art. 16 LE: l'opera configura infatti una modifica del progetto approvato nel 1989. Resta quindi da stabilire se si tratti di una variante approvabile senza particolari formalità in quanto comportante "differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile" o se invece costituisca una modifica soggetta quantomeno alla procedura della notifica.
A favore della prima ipotesi depone il fatto che l'opera in contestazione non è altro che il prolungamento logico e necessario del cunicolo già realizzato sotto la tappa 1: a favore della seconda soluzione militano invece gli altri aspetti, riferiti all'importanza dell'opera, sia dal profilo dei costi (oltre 1 mio di fr.), sia dal profilo delle dimensioni (oltre 100 m), sia dal profilo del buon funzionamento dell'intero impianto. Aspetti, quest'ultimi, che, prevalendo sul primo, rendono necessario l'avvio di una procedura di rilascio dell'autorizzazione di sistemazione (art. 30 LPA e 24 OTR) quantomeno nella forma della notifica.
In esito alle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la risoluzione governativa impugnata e ripristinando la decisione 26 aprile 1995 del municipio di __________ nella misura in cui esige l'avvio di una procedura di rilascio del permesso per la costruzione del cunicolo che assicura il deflusso delle acque meteoriche attraverso le tappe 1 e 2 della discarica della __________.
Il presente giudizio di merito rende superflua una decisione sulle domande provvisionali.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e si ritengono compensate le ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 30 LPA; 25, 27, 52, 53 OTR; 16, 17, 21 LE 1991; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 giugno 1995 del Consiglio di Stato, no. 3443, è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la decisione 26 aprile 1995 del municipio di __________ è confermata limitatamente alla richiesta di inoltro di una domanda di variante per al costruzione del cunicolo per il deflusso delle acque meteoriche attraverso la tappa 2.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Le ripetibili sono compensate.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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