AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.442
Data decisione, Autorità: 28.08.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00442 DP 171/95 leo
Lugano 28 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 luglio 1995 di
__________ e __________
rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 7 giugno 1995 del Consiglio di Stato (n. 3134) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 20 febbraio 1995 con cui il municipio di __________ rilascia a __________ la licenza preliminare per costruire un capannone artigianale sulla part. n. __________ RT;
viste le risposte:
12 luglio 1995 del municipio di __________;
18 luglio 1995 di __________;
18 luglio 1995 del Consiglio di Stato;
20 luglio 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 1. dicembre 1994 __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda preliminare per costruire un capannone prefabbricato di m 24 x 11 in località __________ (part. n. __________ RT zona artigianale); stando alla relazione tecnica annessa alla domanda l'opera sarebbe destinata all'insediamento di un'officina di fabbro e di riparazione di attrezzi agricoli;
che alla domanda, pubblicata dal 13 al 28 dicembre 1994, si sono opposti i vicini qui ricorrenti, contestando l'insediamento dal profilo della conformità di zona, dell'adeguatezza dell'accesso e della compatibilità ambientale;
che, raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 20 febbraio 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza preliminare richiesta;
che con giudizio 7 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti; in sostanza, il Governo ha ritenuto che l'insediamento avversato fosse conforme alla funzione artigianale assegnata alla zona di utilizzazione in cui è previsto;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza preliminare; con succinte argomentazioni gli insorgenti ripropongono in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla conformità di zona, all'adeguatezza dell'urbanizzazione ed alla compatibilità ambientale dell'edificio;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il rilasciatario della licenza avversata, che con argomenti di cui semmai si dirà più avanti postulano il rigetto dell'impugnativa;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43 e 46 PAmm): il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che a norma dell'art. 15 LE, " una licenza preliminare può essere chiesta se è necessario chiarire questioni generali, come costruzioni fuori zona edificabile, nei nuclei storici e su grandi superfici; è applicabile la procedura ordinaria salvo il caso in cui l'istante vi abbia rinunciato";
che la licenza preliminare costituisce in sostanza un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta in via pregiudiziale che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone al rilascio di una licenza definitiva per una costruzione rientrante nei limiti del progetto sommario che ha formato oggetto di esame; entro questi limiti la licenza preliminare vincola tanto l'autorità che la rilascia, quanto i terzi che hanno omesso di opporvisi o che si sono opposti senza successo al suo rilascio;
che, in concreto, l'istante, qui resistente, con la domanda preliminare si è limitato a chiedere che venisse verificata la conformità dell'insediamento con la destinazione di zona dal profilo della molestia (cfr. osservazioni in calce alla domanda: "al momento si analizza la realizzazione sotto l'aspetto dell'attività molesta o non molesta"): ai fini del giudizio si tratta quindi di verificare se il principio della conformità di zona è rispettato;
che giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo per opere conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione;
che la zona artigianale (Ar) di __________ è destinata a costruzioni artigianali poco moleste, magazzini d'impresa e depositi (art. 38 NAPR);
che secondo l'art. 22 NAPR, "per aziende poco moleste si intendono quelle aziende la cui attività rientra nell'ambito delle aziende artigianali, in cui il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali immissioni hanno carattere temporaneo";
che nell'evenienza concreta il capannone dovrebbe servire allo svolgimento dell'attività di fabbro (saldatura, tornitura, smerigliamento, fresatura, rettifica), alla riparazione di attrezzi agricoli e forestali e di attrezzature dell'edilizio, nonché al magazzinaggio di materiale sciolto (cfr. relazione tecnica);
che le dimensioni relativamente esigue del fabbricato in contestazione (11 x24) e la parziale occupazione dello stesso a scopo di semplice deposito/magazzino permettono di considerare artigianale l'attività che l'istante intende insediarvi: nemmeno i ricorrenti pretendono peraltro di qualificarla alla stregua di un'attività industriale;
che resta quindi soltanto da verificare se la qualifica di "poco molesta" attribuita dal municipio all'attività in esame resista alla critica dei ricorrenti,
che nell'individuazione del contenuto precettivo di tale concetto l'autorità amministrativa fruisce di un certo margine discrezionale; margine il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto, in particolare sotto il profilo dell'abuso di potere;
che nel caso in esame si deve negare che considerando "poco molesta" l'attività di cui si discute il municipio di __________ abbia abusato del potere d'apprezzamento che la legge gli riserva in ordine alla concretizzazione di tale concetto giuridico;
che, in effetti, l'attività di fabbro, combinata con quella di riparazione di macchinari, in quanto svolta all'interno di una zona riservata all'insediamento di attività artigianali con l'esclusione di contenuti abitativi, rientra nei limiti fissati dall'art. 22 NAPR: il lavoro è invero svolto solo di giorno e le immissioni foniche hanno carattere temporaneo, ovvero limitato a singole fasi di rumore;
che da questo profilo il ricorso va quindi disatteso;
che in quanto volto a censurare l'adeguatezza dell'urbanizzazione e la conformità con le disposizioni della LPAmb e dell'OIF il ricorso non può essere accolto perché la licenza edilizia preliminare non è stata preceduta da un vero e proprio esame di questi aspetti: da questo profilo va riservata ai ricorrenti la facoltà di sollevare ulteriori contestazioni contro la domanda definitiva;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 22 LPT; 15, 21 LE; 22, 38 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento) sono a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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