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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.440
Data decisione, Autorità: 12.11.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00440
Lugano 12 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
Statuendo sul ricorso 29 giugno 1995 di
contro
la decisione 15 giugno 1995 del Perito distrettuale di Locarno, che ha accolto le istanze 25 maggio 1993 e 21 dicembre 1994 del Patriziato di __________ volte ad ottenere una rettifica obbligatoria di confini, rispettivamente una permuta di terreno, tra i mapp. no. __________, __________ e __________ di __________;
viste le risposte:
17 luglio 1995 del Patriziato di __________;
17 luglio 1995 del Perito distrettuale di Locarno;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i dovuti accertamenti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietaria dei mapp. no. __________ e __________ di __________, due fondi prativi di complessivi 10'661 mq posti al margine della strada forestale __________ (part. no. __________) di proprietà del Patriziato di __________.
I rilievi geometrici effettuati dopo alcuni lavori di allargamento della strada hanno permesso di accertare numerose discrepanze tra il tracciato effettivo dell'opera e quello figurante sui piani, già cresciuti in giudicato, del nuovo riparto dei fondi del RT di __________.
Nell'autunno del 1990 il Patriziato ha quindi elaborato una proposta di adeguamento dei confini che è stata sottoposta a tutti i proprietari interessati. __________, alla quale è stato chiesto di cedere 84 mq del mapp. __________ e 22 mq del mapp. __________ in cambio di tre scorpori della part. __________ aventi una superficie totale di 73 mq, si è sempre rifiutata di addivenire ad un accordo che avrebbe permesso di regolarizzare la situazione in via bonale.
B. Con istanza 25 maggio 1993 fondata sugli art. 83 ss. della LRPT il Patriziato di __________ ha pertanto domandato al Perito distrettuale di __________ di attribuirgli in proprietà i 106 mq dei mapp. __________ e __________ occupati dalla strada, offrendo in permuta a __________ 73 mq della part. __________.
La decisione di accoglimento della permuta prolata dal Perito è stata impugnata da __________ innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza 1° marzo 1994 ha annullato il procedimento in quanto avviato senza l'approvazione governativa di cui all'art. 104 LRPT.
In data 8 novembre 1994 il Consiglio di Stato ha risolto di autorizzare la sistemazione fondiaria della zona facendo capo alla procedura retta dalla LRPT.
Regolarizzata la situazione, il Patriziato ha promosso un'altra causa chiedendo al Perito distrettuale di Locarno di pronunciarsi nuovamente sulla prospettata permuta.
In sede di risposta la convenuta ha riaffermato di opporsi alla cessione del proprio terreno.
C. Esaurite tutte le formalità processuali, con giudizio 15 giugno 1995 il Perito distrettuale di __________ ha accolto la domanda di permuta così come proposta dal Patriziato e disposto un conguaglio di fr. 33.- a beneficio della convenuta per la differenza di superficie di 33 mq risultante dall'operazione.
Il perito ha ritenuto in sostanza che la permuta avrebbe permesso di sistemare una situazione acquisita senza alcun pregiudizio all'integrità delle proprietà od alla conformazione delle particelle.
D. Avverso la predetta pronunzia __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento.
In pratica l'insorgente ripropone le argomentazioni addotte in passato, ribadendo di osteggiare la permuta poiché a seguito dei lavori di allargamento della strada una parte dei suoi fondi prativi sarebbe stata trasformata in pietraia. Sollecita l'esperimento di un sopralluogo e l'allestimento di un preventivo sui costi che il Patriziato dovrebbe assumersi per sistemare la sua proprietà.
E. Il Perito distrettuale di Locarno ed il Patriziato di __________ propongono la reiezione del gravame con argomenti che verranno ripresi, ove occorresse, in appresso.
F. Il 31 maggio 1996 il giudice delegato ha visionato l'oggetto del litigio, facendo presente al rappresentante della ricorrente che le sue pretese esulavano dal contenzioso amministrativo in atto e che il Tribunale - quale autorità di ricorso in materia di permute - poteva esaminare la decisione attaccata solamente sotto il profilo della sua conformità con la LRPT.
Invitato a documentare il valore venale del terreno permutato, il Perito ha indicato le transazioni sulle quali si è fondato per l'estimo.
Dopo vicissitudini che ai fini del giudizio non occorre evocare, con scritto 12 ottobre 1996 dal tenore quantomeno sconveniente l'insorgente ha comunicato al Tribunale di riconfermarsi integralmente nella propria impugnativa.
Di tutte le risultanze istruttorie si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
Il gravame in oggetto risulta tempestivo (cfr. art. 46 PAmm per il rinvio dato dall'art. 111 LRPT) e sufficientemente motivato. E' pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
A dispetto degli sforzi informativi profusi dal Tribunale, l'insorgente ed il suo consigliere non hanno infatti voluto comprendere che le pretese risarcitorie avanzate nel gravame in relazione ai danni che il Patriziato avrebbe cagionato alle proprietà limitrofe durante l'esecuzione dei lavori di allargamento della strada forestale si appalesano irricevibili in quanto estranee all'essenza dell'operazione di permuta qui all'esame.
Se il Consiglio di Stato decide che la sistemazione fondiaria debba avvenire tramite permute, si applica la LRPT (cfr. art. 104 LRPT).
La permuta del diritto pubblico ticinese si fonda sull'espropriazione per scopo di pubblica utilità e ne riprende i principi essenziali. Anche in materia di permuta vige pertanto la regola secondo cui il proprietario del terreno richiesto non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi dall'operazione. Chi domanda un fondo in permuta è infatti tenuto ad offrirne un altro possibilmente della medesima natura, superficie e valore (art. 86 cpv. 1 LRPT). Eventuali differenze sono conguagliate in denaro (art. 86 cpv. 2 LRPT).
Adito dal Patriziato di __________, il competente Perito distrettuale di Locarno ha quindi stabilito di trasferire al richiedente la proprietà di 106 mq ora occupati dalla strada (84 mq del mapp. __________ e 22 mq del mapp. __________, entrambi di __________) in cambio di 73 mq della part. __________ suddivisi in tre scorpori di 29, 30 e 14 mq. A conguaglio della maggior superficie assegnata al Patriziato, l'autorità di prime cure ha accordato alla proprietaria del terreno dedotto in permuta un indennizzo globale di fr. 33.- (fr. 1.- il mq x {106 - 73 mq}).
In sede di sopralluogo si è potuto constatare che quanto a natura i 22 mq prelevati dal mapp. __________ e i 73 mq scorporati dal mapp. __________ si equivalgono; trattasi infatti di porzioni di terreno scosceso e sassoso poste al margine della carreggiata (cfr. fotografie scattate in occasione del sopralluogo). Gli 84 mq avulsi dal mapp. __________ risultano invece sensibilmente più pregiati, non foss'altro perché pur trovandosi nelle immediate vicinanze hanno un andamento maggiormente pianeggiante.
Dalle transazioni realizzate tra il 1989 ed il 1993 in quel di __________ si desume che il valore medio dei terreni inedificabili siti nella zona di __________ si aggira sui 0.65 fr. il mq. Una simile quotazione può senz'altro essere attribuita anche agli 84 mq staccati dal mapp. __________; il fondo si trova infatti in quota, assai discosto dall'abitato, e non è di certo facilmente raggiungibile. Il valore dei 73 mq appartenenti alla part. __________ del Patriziato - stante il loro dissesto - può essere invece stimato in non più di fr. 0.45 il mq.
Poste queste premesse, il conguaglio dovuto alla convenuta in permuta è quantificabile in complessivi fr. 31.65 (fr. 0.65/mq x 84 mq - fr. 0.45/mq x 51 mq).
Se ne deve dedurre che per quanto inammissibile possa apparire agli occhi della ricorrente, nel risultato finale l'operazione di permuta decisa dal Perito non presta il fianco a critiche di sorta.
La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente, la quale dev'essere altresì condannata a rifondere al Patriziato di __________ patrocinato da un legale un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 83 ss. LRPT; 18, 28, 31 e 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio di fr. 300.-- è posta a carico della ricorrente __________, con l'ulteriore obbligo di rifondere al Patriziato di __________ fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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