AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.439
Data decisione, Autorità: 28.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00439 DP 168/95 leo
Lugano 28 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 giugno 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 7 giugno 1995 (n. 3144) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le deci- sioni 15 febbraio 1995 con cui il municipio di __________ gli nega la licenza edilizia in sanatoria per opere eseguite abusivamente sulla part. n. __________ RFD, ne ordina la demolizione e gli infligge una multa di fr. 500.--;
viste le risposte:
6 luglio 1995 Consiglio di Stato;
9 luglio 1995 di __________;
19 luglio 1995 del Dipartimento del territorio;
11 agosto 1995 del Municipio di __________;
esperito un sopralluogo,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 27 gennaio 1994 il municipio di __________ ha rilasciato all'arch. __________ la licenza edilizia per costruire un autosilo dotato di 48 posteggi sul terreno antistante la cosiddetta __________ (part. n. __________ RFD; zona R2).
Dato che l'accesso veicolare interessava una fascia di terreno riservata all'allargamento dell'attigua via __________ ed alla realizzazione di alcuni posteggi pubblici, la licenza ricordava al beneficiario che "la realizzazione dell'opera" avrebbe dovuto "avvenire come a progetto in modo da non ostacolare la futura realizzazione delle opere di PR" e che "il raccordo definitivo degli accessi alle strade comunali" avrebbe dovuto "essere preventivamente concordato con l'UTC".
Considerato che l'opera era parzialmente ubicata nella zona di protezione del paesaggio, la licenza era inoltre subordinata alla condizione che venisse "eseguita una copertura a verde".
B. L'opera è stata realizzata in modo difforme dai piani approvati. Sul lato SW sono state realizzate cantine non previste. La superficie occupata è inoltre aumentata di circa 40 mq, mentre l'accesso veicolare è stato spostato verso valle.
Sul versante rivolto verso via __________ (lato SE) sono stati infine eseguiti alcuni manufatti non autorizzati, ovvero una piscina con relativi servizi ed altre opere murarie, che hanno abbondantemente invaso la fascia di terreno riservata all'allargamento della strada ed alla formazione di posteggi pubblici.
C. Il 5 agosto 1994 __________ ha chiesto al municipio il permesso in sanatoria per le opere difformi che stava realizzando sul suo fondo.
Avvalendosi della facoltà di opposizione, che a quell'epoca la LE ancora offriva ai semplici cittadini attivi, la domanda è stata avversata da __________.
D. Con decisione 15 febbraio 1995 il municipio di __________ ha rilasciato all'insorgente la licenza in sanatoria per le opere abusive realizzate sul lato SW dell'edificio e per la modifica dell'accesso.
Con la stessa decisione l'esecutivo comunale si è tuttavia rifiutato di accordargli anche il permesso a posteriori per i manufatti eseguiti abusivamente oltre la linea di arretramento da via __________ e per la piscina realizzata in contrasto con i vincoli sanciti dalla zona di protezione del paesaggio. Ritenendo dati gli estremi di una violazione materiale del diritto, il municipio ne ha quindi ordinato la demolizione.
Con decisione di egual data, la stessa autorità comunale ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 500.- per violazione della LE.
E. Con giudizio 7 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha confermato entrambi i provvedimenti, respingendo l'impugnativa contro di essi inoltrata dall'arch. __________.
Il Governo ha anzitutto rilevato che i manufatti eseguiti all'interno della fascia di arretramento non potevano essere posti al beneficio di una deroga alla distanza di 4 m dal ciglio stradale prescritta dall'art. 18 NAPR. Ne ha quindi dedotto che le opere in contestazione configurassero una violazione materiale del diritto.
Parimenti lesiva del diritto sostanziale sarebbe anche la piscina, in quanto realizzata all'interno di una zona di protezione del paesaggio gravata da vincoli di mantenimento del verde.
Partendo da queste premesse, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che l'ordine di ripristino impartito all'insorgente fosse del tutto fondato e rispettoso del principio di proporzionalità. Tenuto conto della gravità dell'infrazione, ha escluso l'adozione di provvedimenti meno incisivi.
Analoghe considerazioni hanno infine indotto il Governo a confermare anche la multa inflitta all'insorgente.
F. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme al diniego del permesso in sanatoria, all'ordine di demolizione ed alla multa.
Eccepite le lacune istruttorie che la precedente istanza avrebbe posto in essere omettendo di esperire il sopralluogo richiesto, l'insorgente evidenzia anzitutto le difficoltà che ha dovuto superare per ottenere la licenza edilizia 27 gennaio 1994.
Sottolinea poi di aver acquistato una striscia di terreno a valle dell'autosilo al precipuo scopo di modificare l'accesso e di offrire al comune l'opportunità di migliorare il collegamento fra la strada cantonale e via __________, togliendo il traffico dall'angusta via __________.
Le difformità riscontrate tra le opere eseguite ed il progetto approvato, argomenta, sarebbero peraltro di minima entità e senza rilevanza per l'interesse pubblico. I manufatti eseguiti oltre la linea di arretramento non impedirebbero infatti al comune di realizzare l'allargamento stradale previsto dal PR. In relazione a questi manufatti l'ordine di demolizione sarebbe quindi sproporzionato.
La piscina, obietta ancora l'insorgente, non sarebbe in contrasto con i vincoli sanciti dalla zona di protezione del paesaggio. Anzitutto perché non è inclusa nella fascia di terreno gravata da questi vincoli. In secondo luogo, perché, comunque, un simile manufatto non altera in misura apprezzabile il quadro paesaggistico oggetto di protezione.
G. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente.
L'opponente __________ si limita a puntualizzare alcuni aspetti della vertenza senza prendere formalmente posizione sull'impugnativa.
H. In sede di sopralluogo si è accertato che la piscina non ricade all'interno della fascia di protezione del paesaggio che grava parzialmente il terreno su cui sorge l'autosilo.
Considerato, in diritto
Le lacune istruttorie poste in essere dal Consiglio di Stato possono comunque ritenersi sanate dagli accertamenti esperiti in questa sede.
2.1. A norma dell'art. 18 lett. b NAPR di __________, "la distanza delle costruzioni da piazze, strade e corsi d'acqua è definita dalle linee di arretramento". Dove queste mancano, vale una distanza minima di 4 m dal ciglio delle strade comunali. "Il municipio può concedere deroghe all'arretramento prescritto dalle strade comunali qualora non siano compromessi i collegamenti pedonali esistenti o previsti" (art. 53 NAPR).
L'art. 55 cpv. 3 NAPR precisa che "il tracciato delle strade esistenti (planimetria e direzioni di allargamento) è vincolante sia per l'ente realizzatore delle opere, sia per i terzi (confinanti)".
Il piano del traffico, parte integrante del PR di __________, classifica via __________ fra le strade di raccolta, per le quali stabilisce un calibro di m 4,50. Non raggiungendo la strada in questione le dimensioni prescritte, il piano suddetto riserva una striscia di terreno del ricorrente per il necessario allargamento. Su questo stesso lato prevede inoltre la formazione di posteggi coassiali larghi m 2,50.
2.2. In concreto, i manufatti eseguiti abusivamente dal ricorrente sul versante SE dell'autosilo non rispettano l'arretramento minimo di 4 m prescritto dall'art. 18 NAPR verso il futuro ciglio di via Romporada. Nemmeno l'insorgente lo contesta. La scala d'accesso e diverse opere murarie poste su questo lato dell'edificio disattendono abbondantemente il limite di edificabilità fissato dal piano del traffico in funzione del previsto allargamento. Il vano realizzato in corrispondenza del raccordo con l'accesso veicolare invade addirittura la fascia di terreno riservata alla realizzazione dei posteggi pubblici.
La disattenzione dell'arretramento minimo dal futuro ciglio stradale, contrariamente a quanto assume l'insorgente, non è affatto insignificante. Particolare rilievo, da questo profilo, assumono le opere che invadono l'area riservata ai posteggi. Esse impediscono infatti la realizzazione di questa infrastruttura prevista dal piano del traffico. Entro questi limiti, la violazione commessa è sicuramente insanabile. Una deroga è esclusa a priori.
Ma la violazione è insanabile anche per quel che concerne gli altri manufatti abusivi, che, pur non ostacolando direttamente la realizzazione dei posteggi, non rispettano la distanza minima prescritta dal ciglio della strada. Una deroga fondata sull'art. 53 NAPR non entra infatti in considerazione, poiché la situazione di fatto, posta in essere abusivamente dal ricorrente per sua esclusiva comodità, non presenta nemmeno lontanamente le connotazioni del caso di rigore.
Perfettamente conforme al diritto appare quindi la decisione del municipio di __________ di negare all'insorgente il rilascio di una licenza in sanatoria per queste opere.
Irrilevanti sono le argomentazioni da questi sviluppate con riferimento alle discussioni che hanno preceduto il rilascio della licenza 27 gennaio 1994. Né giova alla sua causa il fatto che quest'ultima già prevedesse la realizzazione di alcuni muri di cinta all'interno della fascia di arretramento dalla strada. Le facilitazioni accordate dall'autorità comunale non legittimavano il ricorrente ad abusarne. Nulla può infine dedurre l'insorgente a suo favore dall'acquisto di una striscia di terreno a valle dell'autosilo; terreno, che potrebbe servire alla realizzazione di un nuovo collegamento con la strada cantonale. L'autorità comunale rimane comunque vincolata alla pianificazione vigente.
2.3. Giusta l'art. 43 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi e di piani regolatori.
L'ordine di ripristino, notoriamente, presuppone l'esistenza di una violazione materiale della legge, ovvero un difetto non sanabile mediante rilascio di un permesso a posteriori. Deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità. Violazioni minime e senza rilevanza per l'interesse pubblico vanno di per sè tollerate.
Al principio di proporzionalità può richiamarsi anche il costruttore in mala fede. Deve tuttavia attendersi che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'esigenza di ripristinare una situazione conforme al diritto (DTF 108 Ib 218 consid. 4 b).
2.4. Nel caso in esame, le opere eseguite abusivamente in flagrante dispregio della distanza minima prescritta dall'art. 18 NAPR dal futuro ciglio di via __________ integrano chiaramente gli estremi di una violazione materiale della legge. Non possono infatti essere poste al beneficio di un permesso in sanatoria.
Le differenze sono d'altro canto rilevanti tanto dal profilo quantitativo, quanto dal profilo qualitativo. La lesione dell'interesse pubblico è tutt'altro che trascurabile. I manufatti abusivi oltrepassano infatti l'arretramento minimo su un fronte di una decina di metri e per una profondità che giunge sino a 2 m. Essi compromettono inoltre le possibilità di realizzare i posteggi previsti dal PR.
La macroscopica violazione, inoltre, è stata intenzionale. Non si è di certo trattato di una semplice disattenzione: l'esplicita avvertenza alla quale era assortita a licenza 27 gennaio 1994 fuga qualsiasi dubbio in proposito.
Malvenuto appare quindi l'insorgente a richiamarsi al principio di proporzionalità per contestare la legittimità dell'ordine di demolizione delle opere abusive realizzate lungo via __________.
3.1. Giusta l'art. 34 NAPR "nelle zone di protezione del paesaggio deve essere salvaguardato l'aspetto paesaggistico attuale costituito dagli spazi liberi significativi".
Fuori della zona edificabile sono ammesse le utilizzazioni agricole (art. 30 NAPR). Nelle zone edificabili è invece ammessa l'utilizzazione a giardino.
Costruzioni di carattere accessorio possono essere autorizzate "se di dimensioni contenute e compatibili con lo scopo della protezione".
3.2. In concreto, il fondo antistante __________ è parzialmente gravato da vincoli di protezione del paesaggio. Oggetto della protezione sono una fascia di terreno larga circa 10 m e situata lungo il confine verso via __________ ed un appezzamento di terreno largo sino ad una ventina di metri lungo via __________.
L'insorgente nega di aver costruito la piscina all'interno della zona protetta. Gli accertamenti esperiti da questo tribunale hanno assodato che l'eccezione è fondata. Il confronto del piano di situazione con il piano di protezione del paesaggio dimostra infatti che questo manufatto non interessa le fasce gravate dai vincoli di protezione.
Indipendentemente dalla questione a sapere se la piscina possa essere considerata come una costruzione accessoria compatibile con le restrizioni poste dall'art. 34 NAPR, se ne deve quindi dedurre che da questo profilo non sussistono impedimenti al rilascio della licenza richiesta.
Nè la licenza in sanatoria per questo manufatto può essere negata in forza della condizione di eseguire una copertura a verde, inserita dal municipio nella licenza 27 gennaio 1994 rilasciata per la costruzione dell'autosilo. Siffatta condizione, strettamente correlata alla zona di protezione di cui si è appena detto, non è atta ad esplicare effetti più incisivi di quelli che derivano dall'ordinamento pianificatorio. In particolare, non è atta a precludere al ricorrente qualsiasi possibilità di modificare la costruzione realizzata, apportandovi cambiamenti che rientrano nei limiti di edificabilità fissati dalle NAPR.
Palesemente infondate sono le censure che l'insorgente solleva nei confronti della multa di fr. 500.- inflittagli dal municipio di __________.
Considerata la gravità dell'infrazione commessa, la sanzione appare addirittura mite. Conclusione, questa, che si impone anche se si tien conto del fatto che viene cumulata con la demolizione dei manufatti abusivi.
L'impugnativa va per contro respinta nella misura in cui contesta la multa e l'ordine di demolizione delle opere oltrepassanti l'arretramento di 4 m prescritto dall'art. 18 NAPR verso il futuro ciglio stradale di via __________.
Dato che il municipio non è intervenuto in difesa di suoi interessi economici, la tassa di giustizia va posta unicamente a carico del ricorrente (proporzionalmente al grado di soccombenza).
Le ripetibili si ritengono invece compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 44, 45, 46 LE; 147, 148 LOC; 18, 34, 53 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 7 giugno 1995 del Consiglio di Stato (n. 3144) è annullata e riformata nel senso che:
1.1. la decisione 15 febbraio 1995 con cui il municipio di __________ nega all'insorgente il rilascio della licenza in sanatoria per la piscina e le opere eseguite sulla part. n. __________ RFD, oltre la linea di arretramento verso via __________ ed ordina la demolizione di questi manufatti è annullata nella misura in cui concerne la piscina. Per il resto è confermata.
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinchè rilasci al ricorrente la licenza in sanatoria per la piscina.
1.3. la decisione 15 febbraio 1995 con cui il municipio di __________ infligge al ricorrente una multa di fr. 500.- è confermata.
fr. 800.-.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster