AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.423
Data decisione, Autorità: 25.09.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00423 DP 167/95 leo
Lugano 25 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Giovanna Roggero Will, quest'ultima in sostituzione del Giudice Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 giugno 1995 di
rappr. da: st. leg. __________
contro
la decisione 7 giugno 1995 del Consiglio di Stato (n. 3133) che annulla la licenza edilizia 22 febbraio 1995 rilasciata dal municipio di __________ alla ricorrente per l'ampliamento dell'albergo __________ (part. n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD);
viste le risposte:
6 luglio 1995 del Consiglio di Stato;
12 luglio 1995 del municipio di __________;
13 luglio 1995 della __________;
16 luglio 1995 del Dipartimento del territorio;
preso atto delle osservazioni 11 settembre 1995 della ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Le società anonime __________, __________, __________ e __________ sono proprietarie di un'ampia superficie di terreno (part. n. __________, __________, __________, __________ e __________, __________, __________, __________ RFD), situata in località __________ a __________. Su questi fondi, confinanti fra loro e formanti un poligono irregolare, sorge il noto __________: un complesso alberghiero che attualmente dispone di 57 camere e 107 posteggi.
Per il tramite della __________, il 20 ottobre 1994 le predette società hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di ampliare l'albergo aggiungendovi una nuova ala, dotata di 66 camere. Alla domanda di costruzione si è opposta la __________, proprietaria della vicina part. n. __________ RFD, contestando l'opera dal profilo degli indici, del diritto di passo pubblico gravanti i fondi dedotti in edificazione, delle immissioni indotte dall'incremento del traffico veicolare e dell'inserimento nel quadro del paesaggio.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 22 febbraio 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione di spostare il diritto di passo pubblico iscritto a carico dei fondi suddetti.
C. Con giudizio 7 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo il ricorso contro di essa interposto dalla vicina opponente.
Dopo aver ritenuto inammissibile trasferire indici fra fondi non confinanti, il Governo ha considerato lesiva del diritto la modifica del tracciato del percorso pedonale disposta dal municipio a titolo di condizione della licenza e senza ossequiare la procedura di modifica del PR. Abbondanzialmente il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che la licenza non potesse essere accordata senza una preventiva verifica delle ripercussioni ambientali ingenerate dall'aumento del traffico veicolare.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
In relazione al trasferimento di indici censurato dal Consiglio di Stato, l'insorgente si richiama all'art. 38a LE, che consente di trasferire quantità edificatorie fra fondi vicini appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del PR e connessi funzionalmente.
Per quel che concerne il passo pubblico, la ricorrente ritiene invece che il Consiglio di Stato sia incorso in un eccesso di formalismo esigendo una preventiva modifica del tracciato definito dal PR.
In conclusione, la __________ critica infine le considerazioni sviluppate dalla precedente istanza con riferimento all'insufficiente esame delle immissioni foniche derivanti dalla nuova costruzione.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e l'opponente, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente.
Il municipio di __________ sollecita invece il ripristino della licenza annullata.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm). Il sopralluogo, chiesto dall'insorgente non appare invero atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
3.1. Giusta l'art. 38a LE, entrato in vigore il 15 marzo scorso, "quantità edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del PR e connessi funzionalmente se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono compromessi l'uso razionale del territorio e un'edificazione armoniosa".
Con questa disposizione il legislatore cantonale ha inteso facilitare il cosiddetto "trasferimento di indici", temperando le esigenze poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza in questa materia. La dislocazione di quantità edificatorie è ora ammessa anche fra fondi non confinanti, qualora risultino soddisfatte le altre condizioni poste dalla norma in questione (cfr. rapporto della commissione speciale della pianificazione del territorio del 10 gennaio 1995).
3.2. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la controversa edificazione, oltre ad adempiere le condizioni poste dall'art. 38a LE, non disattende nemmeno le regole elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di trasferimento di indici (cfr. F. Huber, Die Aussnützungsziffer, Zürcher Schriften zum öffentlichen Recht, pag. 80 seg.). Essa verrebbe infatti a sorgere su un insieme di fondi confinanti fra loro e formanti un unico compartimento territoriale, incluso nella stessa zona di PR (R3).
Il fatto che i fondi situati alle estremità opposte del complesso non siano direttamente confinanti fra loro non osta al trasferimento di indici. Da questo profilo, basta che i fondi frapposti siano coinvolti nell'operazione.
Ne discende che il giudizio governativo, non può essere confermato nella misura in cui subordina l'eventuale rilascio della licenza alla condizione di unificare i fondi interessati o di iscrivere a RF adeguate servitù di indice.
La questione relativa al trasferimento di indici non deve tuttavia essere esaminata ulteriormente, perché il ricorso non può comunque essere accolto per i motivi che seguono.
Determinante, per principio, è l'ordinamento giuridico vigente al momento del suo rilascio.
4.2. In concreto, i fondi dedotti in edificazione sono inclusi nella zona R3 del PR vigente. L'indice di sfruttamento massimo applicabile a tale zona è pari a 0,3 (cfr. art. 27 cifra 2 lett. a NAPR).
Per edificazioni su grandi superfici può essere concesso un abbuono di 0,1 (cfr. art. 17 NAPR).
Nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente l'i.s. massimo è quindi pari a 0,4.
Ora, la costruzione in esame determina un i.s. di 0,439: misura, questa, che, superando abbondantemente il limite predetto, implica necessariamente il rigetto della domanda di rilascio della licenza.
Vero è che il PR adottato dal consiglio comunale, pubblicato e pendente per approvazione davanti al Consiglio di Stato, prevede di inserire i fondi nella zona R, per la quale varrà un i.s. di 0,5 (cfr. art. 4.7.3.1. NAPR). Tale modifica non giova tuttavia alla ricorrente, perché il nuovo PR, non essendo ancora stato approvato dal Consiglio di Stato, non è applicabile.
Già per questo motivo, il ricorso non può quindi essere accolto.
I percorsi pedonali vanno per principio sistemati e mantenuti (art. 6 cpv. 1 lett. a LPS; RS 704). Possono essere soppressi, integralmente e parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti con percorsi o sentieri nuovi (art. 7 cpv. 1 LPS; 19 LCPS). Qualora la sostituzione alteri in modo apprezzabile la funzione o il tracciato del percorso pedonale, prima di procedere all'intervento occorre modificare il PR (art. 20 cpv. 2 LCPS).
5.2. Il PR di __________ adottato dal consiglio comunale, ma non ancora approvato dal Consiglio di Stato, ha fissato un percorso pedonale che collega via __________ con via __________, passando in parte a cavallo del confine SW del fondo della fondazione resistente ed in parte attraverso i fondi dedotti in edificazione.
Il controverso ampliamento verrebbe ad insistere sul predetto percorso in corrispondenza del tratto che passa sul retro dell'albergo __________. Pur non interrompendo completamente il percorso, non v'è dubbio che la costruzione in esame renderebbe oltremodo disagevole il transito dei pedoni, costretti ad attraversare la terrazza sovrastante la nuova entrata dell'albergo.
Così com'è previsto, l'ampliamento non può essere autorizzato perché contrasta con le previsioni del PR pendente per approvazione davanti al Consiglio di Stato (cfr. art. 66 LALPT).
Al fine di eliminare questo contrasto con il PR in itinere, la ricorrente, d'intesa con l'autorità comunale, ha previsto di modificare il tracciato del sentiero, spostandolo verso S, lungo il confine fra le part. n. __________ e __________ RFD.
Lo spostamento, contrariamente a quanto assume l'insorgente, è rilevante. Non solo perché concerne un tratto di circa 200 m che verrebbe dislocato verso S di circa 50 m, ma anche perché tocca gli interessi del proprietario della part. n. __________ RFD, a ridosso della quale il sentiero verrebbe a passare.
Comportando un'alterazione apprezzabile del tracciato, lo spostamento del percorso pedonale in esame, presuppone quindi un adeguamento del PR.
Anche da questo profilo, il ricorso non può pertanto essere accolto.
Le considerazioni svolte dalla precedente istanza meritano di essere condivise.
Il carattere particolarmente tranquillo della zona e l'entità dell'ampliamento, comportante il raddoppio delle camere (da 57 a 123) ed un significativo aumento del numero dei posteggi (da 107 a 130), impongono un'accurata verifica della conformità dell'intervento con le prescrizioni della LPAmb e dell'OIF in particolare. Non basta a tal riguardo subordinare la licenza alla generica condizione di rispettare l'art. 11 LPAmb. Di fronte un'opposizione che revoca in dubbio il rispetto delle disposizioni della LPAmb e dell'OIF in particolare, l'autorità cantonale non poteva prescindere da un'indagine volta a stabilire sulla base dei prevedibili movimenti veicolari indotti dalla nuova costruzione se siano date sufficienti garanzie che l'impianto rispetti i limiti fissati dalle normative in questione.
Anche da questo profilo, la licenza non può quindi essere ripristinata.
L'insufficiente accertamento della fattispecie che ha indotto il Consiglio di Stato ad annullare il provvedimento non era di per sè di gravità tale da esigere la ripetizione dell'intera procedura. Evidenti considerazioni di proporzionalità esigevano, nelle circostanze concrete, un complemento istruttorio da parte dello stesso Consiglio di Stato.
Considerato tuttavia che la licenza non può comunque essere rilasciata prima dell'entrata in vigore del nuovo PR e del necessario adeguamento del tracciato del percorso pedonale, nelle sue conclusioni la decisione governativa impugnata resiste alle critiche della ricorrente.
Per il che, il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38a LE; 66 LALPT; 6 LPS; 19, 20 LPCS; 17, 27 cifra 2 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'500.-- alla fondazione resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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