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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.422
Data decisione, Autorità: 27.11.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00422 DP 269/95 cm
Lugano 27 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 ottobre 1995 di
contro
la decisione 28 settembre 1995, no. 5336, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 27 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la ristrutturazione di uno stabile situato in località __________ (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
20 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
25 ottobre 1995 del comune di __________;
28 ottobre 1995 di __________ e __________;
30 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la resistente __________ è proprietaria di una stalla situata a __________ in località __________ (part. no. __________ RF), in zona residenziale semiestensiva (RSE); l'ala W dello stabile, censita come portico (sub C), tocca il confine verso la part. no. __________ di proprietà del ricorrente __________;
che il 24 marzo 1995 __________ e __________ hanno chiesto al municipio il permesso di ristrutturare l'edificio, trasformandolo in casa d'abitazione; alla domanda si è opposto il vicino qui ricorrente, obiettando che l'ala W della costruzione non rispetta la distanza da confine prescritta dalle NAPR;
che il 17 luglio 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, rigettando l'opposizione del vicino;
che con giudizio 28 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso interposta da __________; dopo aver escluso che la controversa ala dell'edificio potesse essere configurata come una costruzione accessoria, il Governo ha ritenuto che la sua trasformazione potesse comunque essere autorizzata ex art. 39 RLE, poiché non pregiudicherebbe in modo apprezzabile né l'interesse pubblico, né quello del ricorrente;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza; dei motivi addotti dall'insorgente si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dai beneficiari della licenza, che postulano la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE; 43 e 46 PAmm; la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono in effetti chiaramente date;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti (piani, fotografie), senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che la stalla / fienile dedotta in ristrutturazione configura una costruzione esistente in contrasto con il diritto edilizio entrato in vigore dopo la sua realizzazione: l'ala rivolta verso W, sorgendo sin sul confine con la part. n. __________ RF, non rispetta infatti né la distanza di m 3 dal confine prescritta dall'art. 15.1 NAPR in vigore, né quella di m 4 prevista dall'art. 8 delle NAPR pendenti per approvazione davanti al Consiglio di Stato;
che quest'ala non può in nessun caso essere considerata alla stregua di una costruzione accessoria; dal profilo strutturale è infatti perfettamente integrata nel resto della costruzione, mentre dal profilo funzionale non risulta posta al servizio di una costruzione principale;
che riallacciandosi alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, l'art. 39 RLE permette di riparare e mantenere edifici ed impianti esistenti in contrasto con il nuovo diritto, escludendo lavori di trasformazione sostanziali;
che la stessa norma permette tuttavia anche trasformazioni più importanti (della semplice manutenzione / riparazione) a condizione che "il contrasto con il nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini";
che la controversa ristrutturazione non può essere autorizzata già perché configura una trasformazione sostanziale vietata dall'art. 39 RLE; l'intervento comporta in effetti un totale sovvertimento dell'identità dell'attuale fabbricato, che cambierebbe destinazione (da stalla ad abitazione), foggia e dimensioni (ampliamento verticale ed orizzontale);
che già per questo motivo il ricorso va accolto;
che, comunque, anche ammettendo che si tratti soltanto di una "trasformazione più importante" giusta l'art. 39 cpv. 1 seconda frase RLE, l'intervento non può essere autorizzato perché "il contrasto con il nuovo diritto" pregiudica in modo significativo l'interesse del vicino qui ricorrente;
che il contrasto con il diritto posteriore determinato dalla costruzione eretta sul confine fra i fondi delle parti impedisce infatti al ricorrente di edificare alla distanza di 4 m dal confine, costringendolo a rispettare la distanza di 8 m fra edifici prescritta dall'art. 8 cifra 2 delle NAPR in via di adozione;
che il fatto che la controversa trasformazione non aggravi questo contrasto è irrilevante; trasformazioni più importanti a sensi dell'art. 39 cpv. 1 seconda frase RLE possono essere autorizzate soltanto se il contrasto (esistente) con il diritto posteriore non pregiudica l'interesse pubblico o quello dei vicini: condizione, questa, che in concreto, manifestamente, non si realizza;
che, contrariamente a quanto sembra assumere il Consiglio di Stato, la norma in discussione non presuppone che la trasformazione prevista non pregiudichi gli interessi suddetti: è il contrasto esistente con il nuovo diritto che non deve pregiudicare tali interessi;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro accolto, annullando la licenza impugnata e la decisione governativa che lo conferma siccome palesemente lesive del diritto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili di prima istanza seguono la soccombenza;
visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 15 NAPR di __________, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 28 settembre 1995 (no. 5336) del Consiglio di Stato.
1.2. la licenza edilizia 17 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la ristrutturazione della stalla che sorge sulla part. no. __________ RF.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico dei resistenti in solido, che alla stessa condizione rifonderanno al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili di prima istanza.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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