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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.416
Data decisione, Autorità: 23.04.1997, TRAM
Incarto n. 52.95.00416
Lugano 23 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 giugno 1995 di
patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione del Consiglio di Stato 31 maggio 1995, no 3013, che respinge il ricorso 11 luglio 1994 dei ricorrenti avverso la decisione 24 giugno 1994 del municipio di __________ di diniego della licenza edilizia in sanatoria, per la ristrutturazione del rustico al mappale no. __________ di __________;
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo discussione, le parti sono addivenute alla seguente transazione:
"1. Viene concessa la licenza edilizia in sanatoria come alla domanda presentata dalle ricorrenti (maggio 1994), tranne che per la superficie del fabbricato ubicata sul lato E delimitata con pennarello blu sul progetto, di cui l'originale rimane depositato presso il Tribunale cantonale amministrativo.
Il ripristino della situazione è soggetto a permesso.
Le parti invitano quindi il Tribunale cantonale amministrativo a stralciare dai ruoli il procedimento, una volta che il Dipartimento del territorio gli avrà comunicato l'esecuzione di quanto disposto al punto 2 previo collaudo in contraddittorio con i rappr. del Comune e proprietario.
Il municipio si riserva di procedere contro le ricorrenti in via contravvenzionale.
Il rappresentante del Dipartimento finanze e economia, sez. agricoltura accetta seduta stante la transazione, come pure i rappresentanti del Dipartimento del territorio, Ufficio domande di costruzione.
Le ricorrenti e gli opponenti, quest'ultimi rappr. dal signor __________, dichiarano parimenti di aderire seduta stante.
Il municipio di __________ chiede un termine di 20 giorni per pronunciarsi sulla soluzione transattiva.
Tutte le parti congiuntamente dichiarano che la transazione in discussione deve essere dichiarata nulla e non avvenuta se il municipio non dovesse aderirvi. Nel quel caso il Tribunale cantonale amministrativo emanerà la propria decisione senza ulteriori formalità.
In caso di stralcio le ricorrenti dichiarono di rinunciare alle ripetibili."
ritenuto che con lettera 22 dicembre 1995 il municipio di __________ ha dichiarato di accettare la transazione succitata;
rilevato che il 3 aprile u.s. il Dipartimento del territorio ha comunicato al Tribunale l'esecuzione del ripristino come al punto 2 della transazione suddetta;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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