AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.409
Data decisione, Autorità: 28.08.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00409 DP 161/95 cm
Lugano 28 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 giugno 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 maggio 1995, no. 2870, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 ottobre 1994 con cui il municipio di __________ gli ordina di sospendere l'utilizzazione non autorizzata di una tettoia e di una serra (part. no. __________ RFD, sub f ed H.) e di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per il cambiamento di destinazione di alcuni manufatti della sua azienda agricola;
viste le risposte:
28 giugno 1995 del Consiglio di Stato;
3 luglio 1995 del municipio di __________;
4 luglio 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è titolare di un'azienda agricola con sede a __________ nel nucleo di __________ (part. no. __________ RFD; zona NV).
Oltre ad una casa d'abitazione, l'azienda comprende diversi stabili, adibiti a stalla, fienile e deposito.
Accanto alla stalla v'è un'ampia tettoia (sub. H), costruita nel 1975, sulla base di una licenza edilizia rilasciata dal municipio senza ulteriori indicazioni riguardanti la sua specifica utilizzazione. Sul terreno antistante v'è inoltre un "tunnel" di plastica, posato una decina d'anni orsono senza autorizzazione.
B. Nel corso del 1994 il municipio di __________ ha constatato che la tettoia di cui si è detto sopra veniva utilizzata come stalla, mentre che il tunnel non veniva più utilizzato come serra, ma come deposito di materiali e macchinari. L'autorità comunale ha parimenti rilevato che sotto un'altra tettoia erano state posate due celle frigorifere.
Eseguito un sopralluogo in contraddittorio, l'11 ottobre 1994, il municipio ha quindi ordinato a __________ di sospendere l'uso improprio della tettoia adibita a stalla e del tunnel di plastica. Con lo stesso provvedimento ha inoltre ordinato l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria per le modifiche edilizie attuate senza la necessaria autorizzazione.
C. Con decisione 23 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo in sostanza che le controverse utilizzazioni giustificassero il provvedimento censurato in quanto prive della necessaria autorizzazione.
D. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa risoluzione del municipio di __________.
Per quanto attiene al tunnel, l'insorgente rileva di averlo posato nel 1982 e di averlo utilizzato sino al 1992 per la coltivazione di verdure.
Ammette di utilizzarlo ora per il ricovero di attrezzi e macchinari, ma rileva di non aver rinunciato definitivamente alla sua utilizzazione originaria. In relazione alla tettoia usata come stalla, __________ ritiene invece di essersi mosso nei limiti di una normale utilizzazione delle infrastrutture aziendali, aumentando in misura contenuta il numero dei bovini ospitati sul suo fondo (da 15 a 25).
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di Stabio, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle contestazioni poste a giudizio, il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste dall'insorgente (sopralluogo, perizia, testi) non appaiono in effetti atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. L'unica circostanza di fatto sulla quale v'è contestazione riguarda la presenza di un letamaio sotto la tettoia. Tale circostanza, documentata dai piani annessi alla domanda di costruzione 2 maggio 1975, non è tuttavia di decisivo momento. Ai fini del giudizio è invero sufficiente ritenere che l'utilizzazione della tettoia ai fini della stabulazione di bovini non è mai stata autorizzata e che il tunnel di plastica già adibito a serra è addirittura privo di qualsiasi autorizzazione.
Presentando una domanda di costruzione in sanatoria per le celle frigorifere istallate senza autorizzazione sotto la tettoia sub. G, il ricorrente si è di fatto adagiato all'ordine impartitogli dall'autorità comunale.
In questa sede rimane quindi soltanto da esaminare la legittimità della decisione 11 ottobre 1994 con cui il municipio gli ha ordinato di cessare l'utilizzazione abusiva della tettoia e della serra, sollecitandolo nel contempo ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria.
Cessata l'attività edificatoria, l'adozione di un provvedimento cautelare volto ad inibirne la prosecuzione appare privo di qualsiasi portata pratica.
Ciò non significa tuttavia ancora che l'autorità debba rassegnarsi a prendere atto dell'abuso commesso ed attendere che venga anzitutto accertata l'illegittimità dell'intervento prima di adottare i provvedimenti atti a ripristinare una situazione conforme al diritto edilizio materialmente applicabile. Particolari esigenze di tutela dell'ordinamento giuridico violato possono non solo giustificare, ma addirittura imporre l'adozione di un divieto di utilizzazione, ovvero di una misura cautelare volta ad impedire che l 'opera abusiva venga utilizzata prima dell'eventuale rilascio del permesso mancante (cfr. STA 20.9.93 in re C.; 27.3.92 in re B.F.; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürch. Recht, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N 639; Zaugg, Das Baugesetz des Kt. Bern, ad Art. 46 N. 8).
Esigenze di questa natura si manifestano soprattutto in caso di cambiamenti abusivi della destinazione di un'opera edilizia, ovvero di interventi rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni, che non possono essere inibiti mediante ordini di sospensione dei lavori perché non implicano alcuna modifica costruttiva.
4.2. Nel caso concreto, la trasformazione in stalla di una tettoia destinata a fienile (ed eventualmente, in parte, a letamaio) integra, a non averne dubbi, gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione. Essa implica in effetti una significativa modifica delle condizioni di utilizzazione del manufatto e si traduce, all'atto pratico, in un sostanziale aumento (+ 70 %) delle possibilità di stabulazione offerte dalle costruzioni dell'azienda agricola in esame.
Lo stesso ricorrente ammette di aver aumentato da 15 a 25
(+ 10) il numero di capi di bestiame ricoverati nella stalla e nella tettoia annessa.
Orbene, l'evidente abuso edilizio e le rilevanti conseguenze che ne derivano a livello di immissioni moleste sul vicinato legittimano ampiamente l'ordine censurato (cfr. Zaugg, op. cit., ad art. 46 N 8 pag. 290).
A torto contesta l'insorgente l'adeguatezza dell'ordine censurato.
L'esigenza di tutelare l'ambiente (zona nucleo!) da simili abusi prevale chiaramente sull'interesse del ricorrente a beneficiare ulteriormente della situazione di illegalità da lui stesso creata.
In quanto volto a contestare l'ordine di cessare l'uso abusivo della tettoia, il ricorso va quindi senz'altro respinto.
4.3. Diversa è invece la situazione per quel che concerne l'uso del tunnel di plastica (serra) posato senza autorizzazione almeno una decina d'anni orsono.
Anche in questo caso si è in presenza di un evidente abuso edilizio.
A differenza della tettoia trasformata in stalla non sussistono tuttavia impellenti motivi che giustifichino l'adozione di un provvedimento cautelare volto a vietarne l'utilizzazione sintanto che non venga accertata l'eventuale legittimità del manufatto. L'uso della serra a scopo di deposito di attrezzi e macchinari non appare invero atto a pregiudicare la sicurezza delle costruzioni od a gravare in misura inammissibile sull'ambiente circostante (cfr. Zaugg, op. cit. loc. cit.).
Nella misura in cui è volta a contestare l'adeguatezza del divieto di utilizzare la serra, l'impugnativa va quindi accolta.
Da questo profilo il ricorso va quindi senza altro respinto, avvertendo l'insorgente che in caso di inosservanza dell'ingiunzione l'autorità comunale sarà senz'altro libera di fondarsi sugli atti a sua disposizione per adottare eventuali provvedimenti di ripristino di una situazione conforme al diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42, 45 LE; 3, 18, 21, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 maggio 1995 del Consiglio di Stato, no. 2870, è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la decisione 11 ottobre 1994 del municipio di __________ è confermata limitatamente:
al divieto d'uso della tettoia sub H della part. __________ RFD;
all'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per le celle frigorifere (sub G), per il tunnel di plastica (sub f) e per la tettoia adibita a stalla (sub H).
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- (seicento) sono a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 900.-- (novecento) al comune di __________ a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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