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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.407
Data decisione, Autorità: 28.08.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00407 DP 160/95 leo
Lugano 28 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di revisione 14 giugno 1995 di
contro
la sentenza 1. giugno 1995 con cui questo Tribunale dichiara irricevibile il ricorso inoltrato dall'istante avverso la decisione 17 maggio 1995 del Consiglio di Stato in tema di approvazione di regolamenti comunali;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 20 febbraio 1995 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo regolamento per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti (RSRER);
che contro questa risoluzione __________, cittadino di __________ autoproclamatosi "defensor civitatis", è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestando le disposizioni che prevedono l'introduzione della cosiddetta tassa sul sacco;
che con giudizio 26 aprile 1995 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso a' sensi dei considerandi, ratificando sostanzialmente il regolamento, ma ritenendo che la delega al municipio del compito di fissare la data dell'entrata in vigore dello stesso fosse contraria al principio della sicurezza giuridica;
che di conseguenza il Consiglio di Stato ha imposto al municipio di "sottoporre al legislativo comunale una modifica dell'art. 42 RSRER che fissi in modo preciso il momento dell'entrata in vigore del regolamento";
che, accortosi, posteriormente al succitato giudizio, che l'art. 42 cpv. 2 RALOC permette espressamente al legislativo comunale di delegare al municipio il compito di stabilire la data dell'entrata in vigore dei regolamenti comunali, con decisione 17 maggio 1995, il Governo ha modificato d'ufficio il giudizio in questione, disponendo che il ricorso di __________ veniva respinto anziché genericamente "evaso ai sensi dei considerandi";
che contro questa nuova decisione del Consiglio di Stato, __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento "con la modifica di tipo formale dell'art. 42 e con gli emendamenti transitori della città di __________ separatamente proposti dal ricorrente all'Autorità cantonale di Vigilanza (Consiglio di Stato o per delega in I. istanza al Dipartimento del territorio) parte integrante del presente gravame";
che con sentenza 1. giugno 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa ritenendo:
"che le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità deputata all'approvazione dei regolamenti comunali (art. 188 LOC) non sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, poiché il Consiglio di Stato, in quest'ambito, statuisce quale autorità di vigilanza sui comuni;
che torna quindi applicabile l'art. 207 LOC che dichiara inappellabili le decisioni rese dal Consiglio di Stato in questa veste, riservando il diritto di ricorso unicamente a chi è leso nei suoi legittimi interessi;
che la decisione governativa non lede gli interessi dell'insorgente poiché non modifica a suo danno la situazione giuridica preesistente; il fatto che sia il municipio e non il consiglio comunale a stabilire la data dell'entrata in vigore del RSRER non lo tocca in modo diverso da qualsiasi altro cittadino;"
che il 14 giugno 1995 __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il succitato giudizio per i seguenti motivi:
"
considerato, in diritto
che l'art. 48 PAmm, applicabile per analogia anche alla procedura di revisione, consente all'autorità di ricorso di respingere in limine le istanze improponibili o manifestamente infondate;
che giusta l'art. 35 lett. b) PAmm contro le decisioni dell'autorità amministrativa è dato il rimedio della revisione se essa non ha apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti che risultano dagli atti;
che i motivi addotti dall'istante non integrano nemmeno lontanamente gli estremi dell'art. 35 lett. b) PAmm: in effetti, l'istante censura unicamente l'applicazione del diritto;
che non essendo manifestamente dato il motivo di revisione invocato dall'istante, la domanda in esame va dichiarata irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 35 e 48 PAmm,
dichiara e pronuncia:
L'istanza è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) è a carico dell'istante.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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