AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.405
Data decisione, Autorità: 03.11.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00405 DP 155/95 leo
Lugano 3 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 giugno 1995 di
contro
la decisione 23 maggio 1995 (n. 2855) con cui il consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso 11 aprile 1995 dell'insorgente avverso la licenza edilizia 17 gennaio 1995 rilasciata dal municipio di __________ a favore di __________ per l'ampliamento e la trasformazione della stalla sita al mapp. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
23 giugno 1995 del Municipio di __________;
30 giugno 1995 del Dipartimento del territorio;
3 luglio 1995 del Consiglio di Stato;
5 luglio 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 7 ottobre 1994 __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione per l'ampliamento e la trasformazione in casa di abitazione della stalla sita al mapp. __________ RFD di __________, di sua proprietà;
che alla domanda, pubblicata dal 28 ottobre all'11 novembre 1994, si é opposto il vicino qui ricorrente;
che, raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 17 gennaio/28 marzo 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta;
che con giudizio 23 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa contro di essa interposta dall'opponente __________ subordinando la validità della licenza edilizia al preventivo inoltro al municipio di una lista con la descrizione dei materiali utilizzati per i lavori;
che contro il predetto giudizio governativo __________ é insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo riproponendo le censure già sollevate senza successo dinanzi all'autorità di prime cure con riferimento all'incompletezza della domanda di costruzione, all'applicazione di norme di PR non ancora in vigore ed alla violazione dell'art. 32 NAPR per quanto riguarda la realizzazione del tetto-terrazzato;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Municipio di __________ ed il rilasciatario della licenza edilizia, che con argomenti di cui si dirà semmai più avanti postulano il rigetto dell'impugnativa;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43, 46 PAmm): il ricorso é dunque ricevibile in ordine;
che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che a torto l'insorgente sostiene l'inapplicabilità delle normative incluse nella variante di PR, approvata dal Consiglio di stato con risoluzione 10 gennaio 1995, a motivo del fatto che contro la stessa egli ha interposto ricorso al Tribunale cantonale della pianificazione del territorio (TPT);
che infatti il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato (art. 39 LALPT) ed i ricorsi contro di esso interposti davanti al TPT per legge non hanno effetto sospensivo (art. 38 cpv. 5 LALPT), salvo decisione contraria del Presidente del TPT dietro istanza del ricorrente (art.47 PAmm); ipotesi, questa, che in concreto non si verifica;
che di conseguenza la censurata licenza edilizia, in quanto posteriore all'approvazione della variante di PR da parte del Consiglio di Stato, doveva essere emessa in applicazione delle nuove normative;
che l'insorgente censura altresì la validità della licenza in quanto dai piani annessi alla domanda non risulterebbe la prevista demolizione della scala e del pianerottolo in sasso esterni all'edificio;
che, per principio, i progetti annessi alla domanda di costruzione servono innanzitutto a fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda (art. 11 RLE);
che, in effetti, i piani presentati dal resistente __________, non riportano la scala e il pianerottolo in sasso esistenti sulla facciata nord-est dell'edificio ma raffigurano unicamente l'ampliamento previsto in quel punto;
che tuttavia tale omissione non inficia la validità della licenza, la stessa potendo essere sanata integrando i suddetti piani con le risultanze della documentazione fotografica annessa alla domanda di costruzione da cui risulta perfettamente la presenza di una scala esterna in sasso, con relativo pianerottolo, sulla facciata nord-est dell'edificio;
che dalla suddetta documentazione appare di conseguenza perfettamente deducibile la prevista demolizione della scala e del pianerottolo esterni, necessaria per poter procedere all'ampliamento
che in siffatte evenienze l'annullamento della licenza edilizia per la citata omissione non entra in considerazione;
che l'insorgente censura infine la realizzazione della terrazza prevista a livello della soletta tra il pianoterra e il primo piano, a suo avviso contraria all'art.32 NAPR che vieta la costruzione di terrazze sul tetto degli edifici del nucleo;
che, come rettamente affermato dall'autorità di prime cure nel giudizio impugnato, il citato divieto trova applicazione solo nei casi in cui la realizzazione della terrazza comporta la manomissione delle falde del tetto, ciò che nel caso di specie non si verifica;
che, in concreto, la terrazza in contestazione si configura soprattutto come un pianerottolo volto ad agevolare l'ingresso all'appartamento del primo piano;
che, così stando le cose, la censurata risoluzione governativa, immune da violazioni del diritto deve essere confermata e l'impugnativa respinta;
che spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza;
visti gli art. 11, 21 LE; 38, 39 LALPT; 32 NAPR di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento) sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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