AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.392
Data decisione, Autorità: 12.06.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00392 DP 288/94 leo
Lugano 12 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Monica Del Tredici, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 settembre 1994 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 settembre 1994, no. 7860, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 giugno 1994, con cui il municipio di __________ gli ha negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per la posa di un prefabbricato quale deposito attrezzi sulla part. no. __________RF di __________;
viste le risposte:
6 ottobre 1994 del Municipio di __________;
12 ottobre 1994 del Consiglio di Stato;
12 ottobre 1994 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 7 giugno 1993 il Municipio di __________ ha autorizzato __________ a posare sulla part. no. __________di __________ una baracca in legno prefabbricata di 18 mq per deporre gli attrezzi destinati alla coltivazione delle part. no. __________, __________, __________, __________, __________, __________, tutte ubicate in territorio di __________, fuori dalla zona edificabile. Di queste 6'307 mq sono bosco e incolto. I restanti 2'982 mq sono in parte prato, in parte occupati da un orto di 50 mq, da un frutteto di 20 alberi ed una vigna di 60 ceppi, che egli coltiva per hobby.
B. Nel corso del mese di maggio, costatato come il manufatto posato fosse di dimensioni superiori a quelle prospettate nella domanda edilizia (aumento della superficie interna di 5,88 mq e aggiunta di una terrazza di 11,50 mq) e presentasse delle caratteristiche differenti (pavimentazione, apertura di nuove finestre) il Municipio di __________ ha invitato l'insorgente a presentare una domanda di costruzione in sanatoria.
C. Il 27 maggio seguente il Dipartimento del territorio, informatosi presso il richiedente che per la manutenzione dei fondi necessitava unicamente di una falciatrice e dello zacki boy, si é opposto al rilascio della licenza edilizia in sanatoria, essendo la superficie del capanno eccessiva per le necessità oggettive del richiedente. Il Municipio di __________ ha pertanto negato il rilascio della licenza.
D. Con giudizio 6 settembre 1994 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione municipale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dal ricorrente.
L'autorità di ricorso di prima istanza ha ritenuto che la costruzione in oggetto fosse sovradimensionata rispetto alle necessità dei fondi, evidenziando che la sua configurazione - segnatamente l'esecuzione di due finestre vista lago, della tettoia con ringhiera nonché della pavimentazione il legno rifinito- la rende più adatta ad attività ricreative che alla funzione originale di deposito per attrezzi.
Ha in sostanza ritenuto che la stessa non potesse essere autorizzata a posteriori poiché non rispondente ai requisiti posti dall'art. 24 LPT.
E. Il soccombente impugna ora la predetta risoluzione governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza edilizia in sanatoria.
Riassunta la fattispecie, l'insorgente giustifica l'aumento della superficie del manufatto asserendo che la varietà delle coltivazioni (orto, frutteto, vigneto, prato) richiede un numero superiore di attrezzi rispetto a quanto necessario per una monocoltura. Manifestando l'intenzione di trasferirsi stabilmente in Ticino, ritiene che l'intensificazione della propria attività agricola richiederà necessariamente uno spazio maggiore per depositare gli attrezzi.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio d Stato, il Dipartimento del territorio ed il Municipio di __________, postulando la riconferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE 1991. Il giudizio stesso può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Il sedime in questione risulta, pacificamente, situato fuori dal comprensorio edificabile comunale.
Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. a LPT) soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile e se non vi si oppongono interessi preponderanti.
Il requisito dell'ubicazione vincolata é soddisfatto se l'edificio o l'impianto, per la sua destinazione, può essere realizzato soltanto in un luogo ben preciso (ubicazione vincolata in senso positivo), oppure non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili in quanto non sono previste adeguate zone speciali per l'insediamento previsto (ubicazione vincolata in senso negativo).
Il requisito dell'ubicazione vincolata non é adempiuto quando la scelta fuori dalla zona edilizia é dettata unicamente da ragioni finanziarie, famigliari, personali o di mero comodo (DTF 117 Ib 267 e 281; RDAT 1984 n. 79 p. 175).
Il secondo presupposto per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 LPT é invece dato allorché l'ubicazione prescelta appare giustificata in base alla ponderazione degli interessi contrapposti (DTF 114 Ib 187; Commentario alla LPT ad. art. 24 N. 13 e segg.).
Tuttavia, quando questi vengono realizzati fuori dalla zona edificabile, le dimensioni devono attenersi allo stretto necessario per lo sfruttamento del fondo agricolo. A titolo esemplificativo, questo stesso tribunale ha ritenuto giustificata la costruzione di una baracca/tettoia di 72 mq per un vigneto di ca. 14'000 mq con 6'000 ceppi di vite (cfr. STA 27 marzo 1992 in re Solcà), mentre per un vigneto di 1'200 mq ha ritenuto che una manufatto di 18 mq fosse eccessivo e che un deposito di 12,5 mq fosse più che sufficiente (cfr. STA 27 dicembre 1993, in re Comune di __________).
Il ricorrente ha invece posato un manufatto di dimensioni decisamente superiori, avente una superficie interna di 23,8 mq ed una terrazza di 11,5 mq.
Se la costruzione così come autorizzata dalla licenza edilizia soddisfaceva i presupposti per un'ubicazione vincolata, lo stesso non si può dire del manufatto realizzato.
Il ricorrente aumentando da 18 mq a 23,8 mq la superficie interna della costruzione e creando, tramite l'allungamento di una falda del tetto, una terrazza di 11,5 mq, ha effettuato una costruzione di ben 35,3 mq.
Ora, se egli stesso nella domanda di costruzione 13 aprile 1993 ha ritenuto che un capanno di 18 mq fosse sufficiente per riporre gli attrezzi necessari alla coltivazione dei suoi fondi, bisogna necessariamente concludere che quello realizzato é chiaramente sproporzionato allo scopo prefisso.
E' ben vero che i parametri sviluppati dalla giurisprudenza cantonale in casi analoghi a quello in esame si riferiscono a monocolture (baracca/tettoia di 72 mq per un vigneto di ca. 14'000 mq con 6'000 ceppi di vite; manufatto di 18 mq per un vigneto di 1'200 mq), mentre l'insorgente giustifica il maggior volume della costruzione asserendo che la varietà delle coltivazioni eseguite sui fondi (orto, frutteto, vigneto, prato) richiede un numero superiore di attrezzi e pertanto maggiore spazio per depositarli.
Tale argomentazione non é comunque pertinente, in quanto già al momento del rilascio della licenza l'insorgente praticava diverse coltivazioni e nulla permette di ritenere che nel frattempo siano aumentate le esigenze di spazio per il deposito di attrezzi che non possono essere sistemati in edifici posti all'interno della zona edificabile.
Da ultimo si osserva che la circostanza che in futuro venga intensificata l'attività agricola non comporta necessariamente l'utilizzo di un numero maggiore di attrezzature e pertanto la necessità di uno spazio maggiore dove riporle.
Ne consegue che la costruzione realizzata non può essere sanata mediante il rilascio di una licenza edilizia in sanatoria.
Il ricorso deve quindi essere respinto. Spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 24 LPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Tassa di giustizia e spese di fr. 1'000.- (mille) sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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