AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.391
Data decisione, Autorità: 04.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00391 DP 143/95 cm
Lugano 4 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 maggio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 9 maggio 1995 (no. 2571) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la condizione di demolire una gronda in muratura contenuta nella licenza edilizia 29 novembre 1994 rilasciata loro dal Municipio di __________ per la sopraelevazione della casa d'abitazione sita al mapp. no. __________ RFD;
viste le risposte:
7 giugno 1995 del Consiglio di Stato;
12 giugno 1995 del Municipio di __________;
13 giugno 1995 del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. In data 29 novembre 1994 il Municipio di __________ ha rilasciato a __________ e __________ il permesso di innalzare il tetto della loro casa d'abitazione (mapp. no. __________; zona NS), in modo da formare un nuovo piano mansardato.
La licenza edilizia conteneva diverse condizioni particolari, tra cui quella di demolire la gronda in muratura del vecchio tetto sporgente lungo la facciata S dell'edificio.
B. Con giudizio 9 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta condizione, respingendo il ricorso contro di essa interposto dai rilasciatari del permesso.
Il Governo ha ritenuto in sostanza che la clausola impugnata, assimilabile ad un ordine di demolizione ex art. 43 LE, meritasse tutela in quanto proporzionata e del tutto immune da violazioni del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.
C. Avverso la predetta pronunzia governativa i soccombenti insorgono ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; in via subordinata postulano che il mancato ossequio della controversa clausola accessoria venga punito con un ammonimento ai sensi dell'art. 46 LE.
Gli insorgenti annotano innanzi tutto che nelle more ricorsuali i lavori di sopraelevazione del tetto sono stati regolarmente eseguiti senza che l'autorità comunale sia intervenuta a decretarne la sospensione, segno questo che nessuna norma di diritto pubblico è stata violata.
Sostengono che la gronda in discussione è sempre esistita e quindi non può essere considerata opera abusiva soggetta a demolizione; d'altra parte, il suo mantenimento non risulterebbe incompatibile con le norme di PR (art. 27 NAPR) volte a salvaguardare le caratteristiche architettoniche esistenti nel nucleo storico.
I ricorrenti affermano inoltre che la decisione impugnata viola la garanzia costituzionale della proprietà intesa quale tutela delle istituzioni esistenti; una corretta applicazione dell'art. 39 RLE avrebbe imposto la conservazione della facciata, in quanto il sopralzo ed il conseguente mantenimento della gronda non pregiudica minimamente l'interesse pubblico.
Ritengono infine che l'ordine di demolizione sia manifestamente sproporzionato, vuoi perché non esiste un rapporto ragionevole tra il risultato previsto e la restrizione necessaria, vuoi perché non sussiste interesse pubblico alla costosa demolizione della gronda.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il Municipio di __________, sottolineando in specie come i ricorrenti avrebbero potuto tranquillamente ricostruire il cornicione di gronda all'altezza del nuovo tetto; l'edificio contiguo era d'altronde provvisto dello stesso elemento, poi eliminato al momento della sua ristrutturazione e sopraelevazione avvenuta nel 1993.
Il Dipartimento del territorio - vista la natura del contenzioso - si esime invece dal prendere posizione.
Considerato, in diritto
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e considerata la natura delle contestazioni poste a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Posta questa prima premessa e ritenuto come gli interventi non contestati siano stati nel frattempo portati a compimento, appare evidente che il Municipio non aveva ragioni di sorta per imporre ai beneficiari della licenza una sospensione dei lavori regolarmente autorizzati. Del tutto prive di fondamento si avverano pertanto le critiche che i ricorrenti si permettono di rivolgere in merito all'indirizzo dell'autorità comunale. L'inazione del Municipio non sta certamente a significare che nessuna norma di diritto pubblico è stata violata; questa passività è dovuta semplicemente al fatto che la tematica relativa all'eliminazione della gronda è tuttora sub iudice.
Non occorrono infatti particolari disquisizioni per dimostrare come in realtà il Municipio di __________ abbia semplicemente voluto inserire nella licenza edilizia rilasciata ai ricorrenti una condizione particolare sottesa a rendere conforme alle NAPR una domanda di costruzione non ritenuta tale e quindi altrimenti votata alla reiezione. Certo, la clausola in discussione prevede la soppressione di un dettaglio architettonico dell'edificio già esistente, ma in questa particolare imposizione non sono assolutamente ravvisabili gli estremi della demolizione intesa come provvedimento volto a ripristinare una situazione di legalità in conseguenza di un abuso edilizio consistente in una violazione materiale della legge (cfr. art. 43 LE). Una simile misura potrà essere adottata dall'autorità comunale qualora i ricorrenti dovessero soccombere in tutte le sedi giudiziali adite sottraendosi poi all'obbligo di porre interamente in esecuzione quanto contemplato nel permesso di costruzione 29 novembre 1994.
4.1. Giusta l'art. 27 NAPR "nella zona del nucleo storico le nuove costruzioni, le ricostruzioni, le trasformazioni e i riattamenti devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche degli edifici esistenti. Le caratteristiche architettoniche, i volumi e le altezze delle costruzioni devono rispettare quelle degli edifici esistenti".
Scopo della norma è evidentemente quello di salvaguardare l'identità del nucleo tradizionale vietando interventi che si discostino dalle caratteristiche architettoniche e volumetriche degli edifici esistenti.
Nell'evenienza concreta, i proprietari del mapp. __________ hanno chiesto di sopraelevare la loro abitazione senza tuttavia rimuovere la gronda che un tempo ornava il margine del tetto.
In seguito alla sopraelevazione del tetto, il vecchio cornicione è venuto a trovarsi ad una quota di circa 2 m inferiore rispetto alla nuova gronda. Così come si presenta ai nostri giorni (cfr. fotografie agli atti), la sporgenza non rispetta certamente la tipologia delle costruzioni esistenti, discostandosi in maniera evidente dalle caratteristiche architettoniche del nucleo.
Per quanto opinabili possano apparire agli occhi degli insorgenti, le valutazioni negative operate dal Municipio di __________ in ordine alla possibilità di mantenere la gronda a 2 ml dal limite del nuovo tetto appaiono ineccepibili; dal profilo estetico, architettonico e funzionale la conservazione del cornicione nella posizione auspicata dai ricorrenti si avvera del tutto inammissibile. Il parere in tal senso espresso anche dalla Commissione edilizia del Comune di __________ è quanto mai azzeccato e non pecca certamente d'incoerenza se si pon mente al fatto che l'autorità comunale aveva parimenti imposto l'eliminazione della (stessa) gronda sulla facciata dell'edificio contiguo allorquando l'immobile è stato oggetto di una sopraelevazione.
In quanto conforme agli scopi perseguiti dall'art. 27 NAPR, la controversa clausola accessoria merita pertanto la più ampia tutela.
4.2. Ad onor del vero ci si potrebbe chiedere se la condizione decisa dal Municipio presenti una relazione sufficiente con gli interventi oggetto della licenza edilizia rilasciata agli insorgenti.
In effetti, dal piano allegato alla domanda di costruzione si può desumere come i proprietari intendessero innalzare il tetto di soli 0.70 ml verso S e di 1.80 ml verso N, in modo che la nuova copertura avesse facce simmetriche di identica pendenza. In altre parole, al momento della presentazione della domanda il fatidico cornicione di gronda si trovava già ad una distanza di circa 1.30 ml dal limite del tetto allora esistente e questo, verosimilmente, a causa di un pregresso innalzamento della sola falda rivolta a S.
Questa circostanza non è tuttavia determinante, poiché la sopraelevazione del tetto nel frattempo eseguita non ha fatto altro che aggravare in maniera significativa il contrasto esistente con il diritto materialmente applicabile. Sotto questo punto di vista, nella fattispecie non si può negare una connessione sufficientemente stretta tra la condizione dedotta in giudizio e la materia in cui si situa la licenza edilizia.
4.3. Quanto alla proporzionalità dell'intervento imposto ai beneficiari del permesso, non v'è chi non veda come l'interesse pubblico al rispetto delle norme volte a salvaguardare l'identità architettonica del nucleo prevalga nettamente su quello meramente pecuniario dei privati alla conservazione di una gronda che in mancanza di un tetto sul quale agganciarsi non può nemmeno più essere definita tale. Pur tenendo conto dei costi indotti dalla rimozione del manufatto (costi che i ricorrenti hanno comunque contribuito ad accrescere omettendo di eseguire il lavoro in contemporanea con l'innalzamento del tetto), il sacrificio richiesto loro appare invero minimo se confrontato con l'interesse della collettività alla conservazione dei reali valori tradizionali del tessuto edilizio storico.
La tassa di giudizio segue la soccombenza degli insorgenti (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 46 LE; 27 NAPR di __________; 18, 28, 43, 46 e 47 LPamm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- (ottocento) è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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