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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.389
Data decisione, Autorità: 28.08.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00389 DP 141/95
Lugano 28 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 maggio 1995 di
contro
la decisione 10 maggio 1995 (no. 70/95) del Dipartimento delle istituzioni che annulla il divieto d'accesso pronunciato dall'insorgente nei confronti di __________;
viste le risposte:
13 giugno 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con scritto 14 novembre 1994, , titolare nonché gerente dell' "" a __________, ha diffidato __________, con effetto immediato, dall'accedere al suo locale per diversi motivi:
"(...) che vanno dalle minacce, agli insulti, alle frasi ingiuriose, ad atti di tentata violenza. Tutto questo diretto ad altri clienti ed al sottoscritto. Da ultimo in rifiuto di pagare la dovuta tassa di gioco dopo aver utilizzato per oltre un'ora e mezza un viale di bocce senza permettere ad altre persone paganti di poter entrare."
che __________ con lettera 20 marzo 1995 ha sottoposto la vertenza alla competente autorità dipartimentale contestando la legittimità del divieto;
che, esperita una breve istruttoria, il Dipartimento delle istituzioni con decisione 10 maggio 1995 ha annullato la controversa diffida;
che, in sostanza, l'autorità dipartimentale ha ritenuto che nel caso di specie non fossero dati gli estremi per considerare __________ persona "indesiderabile" ai sensi dell'art. 38 LEP;
che con il presente gravame il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando l'annullamento della premessa pronuncia e la conferma della censurata diffida;
che, in sostanza, il ricorrente rimprovera all'autorità dipartimentale di aver accertato la fattispecie in modo incompleto. A tale proposito produce alcune dichiarazioni dattiloscritte, redatte in parte in prima persona ed in parte a nome di testimoni e da questi sottoscritte, attestanti episodi in cui il __________ avrebbe assunto atteggiamenti riprovevoli all'interno del suo locale;
che il resistente postula la reiezione del gravame contestando il fondamento delle allegazioni ricorsuali e ricordando di aver sempre assunto un comportamento ineccepibile all'interno del locale come pure sul viale durante il gioco delle bocce;
che ad analoga conclusione giunge anche il Dipartimento chiedendo la conferma della risoluzione impugnata;
Considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 60 LEP;
che l'art. 38 LEP (122 RLEP) sancisce il principio generale della libertà di accesso negli esercizi pubblici;
che tale principio soffre tuttavia di alcune eccezioni, fra queste la facoltà per il titolare, rispettivamente il gerente, di allontanare dall'esercizio pubblico (o vietare loro l'ingresso) quelle persone da lui "ritenute indesiderabili per fondate ragioni"(art. 38 LEP, 123 e cpv. 1 RLEP);
che il provvedimento di divieto deve essere motivato per iscritto all'interessato che ne fa richiesta. Se vi é contestazione questa deve essere sottoposta all'Ufficio permessi e passaporti (in seguito: Ufficio) che la dirime dopo aver accertato i fatti (art. 123 cpv. 2 e § RLEP);
che per costante giurisprudenza viene considerato "indesiderabile per fondati motivi" colui che, senza cagionare scandalo, provocare disordine o essere colpito da divieto d'ingresso, crea nondimeno con il suo comportamento una situazione oggettivamente insostenibile per il titolare della patente o per il gerente: ad esempio assumendo reiteratamente un comportamento inurbano, rifiutandosi di pagare la consumazione, perturbando direttamente o indirettamente con atti chiaramente provocatori o espressioni sconvenienti la tranquillità dell'esercizio pubblico (cfr. STA 30 maggio 1980 in re A.);
che dagli atti risulta che l'Ufficio ha raccolto solamente la testimonianza del signor __________, mentre il ricorrente é stato sentito solo telefonicamente;
che oltre a ciò non risulta che l'Ufficio abbia intrapreso alcunché per accertare i fatti alla base del contestato provvedimento di divieto, disattendendo alle proprie incombenze (art. 123 § RLEP)
che nel caso di specie non v'é chi non veda come la materia del contendere necessiti di un'accurata istruttoria al fine di verificare l'attendibilità delle motivazioni addotte dal ricorrente e quindi pronunciarsi con cognizione di causa sulla legittimità della diffida;
che la sola audizione dell'interessato (quella telefonica del ricorrente é da considerarsi irrita) manifestamente non basta, come neppure sono sufficienti le dichiarazioni prodotte dal ricorrente rispettivamente dal resistente __________, le stesse necessitando di un verifica imparziale da parte dell'Ufficio;
che in siffatte evenienze, non essendo compito specifico di questo Tribunale quello di porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dall'autorità dipartimentale, il ricorso va accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché accertata la fattispecie in modo completo, statuisca nuovamente sul gravame (art. 65 PAmm);
che dato l'esito, si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art. 38, 60 LEP; 122, 123 RLEP; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65, PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 10 maggio 1995 del Dipartimento delle istituzioni é annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, per nuova decisione.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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