AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.388
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00388 DP 140/95 leo
Lugano 27 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 1995 di
e __________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 3 maggio 1995 (n. 2507) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 9 febbraio 1995 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la costruzione di una casa d'abitazione monofamigliare nella zona del nucleo;
viste le risposte:
2 giugno 1995 del Consiglio di Stato;
7 giugno 1995 del Municipio di __________;
9 giugno 1995 della __________;
13 giugno 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 22 marzo 1988 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ampliare e trasformare in casa d'abitazione un vecchio rustico situato nella zona del nucleo a ridosso di uno stabile abitativo di proprietà dei ricorrenti (part. n. __________ e __________ RFD).
La domanda, respinta in un primo tempo dal municipio, ha dato luogo ad un lungo contenzioso, conclusosi nel 1991 con il rilascio di una licenza edilizia per un ampliamento più contenuto, che riduceva a due livelli l'altezza della costruzione prevista dal progetto iniziale. L'autorizzazione è tuttavia decaduta, poiché nel corso dei lavori il rustico che avrebbe dovuto essere trasformato ed ampliato è stato interamente demolito.
B. Il 2 novembre 1992 la __________ ha inoltrato al municipio una nuova domanda volta ad ottenere il permesso per costruire sullo stesso sedime un edificio abitativo strutturato su tre livelli ed alto al massimo m 8.
Con decisioni del 17 marzo e del 16 aprile 1993 il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________ hanno rilasciato il permesso richiesto, respingendo l'opposizione dei vicini qui ricorrenti, proprietari dell'attigua part. n. __________ RFD.
Il permesso è stato confermato da questo Tribunale, che con giudizio 3 gennaio 1994 ha cassato la decisione con cui il Consiglio di Stato l'aveva annullato. A differenza del Governo, questo Tribunale ha ritenuto che la precedente licenza non limitasse la libertà di decisione dell'autorità comunale e che pertanto l'altezza della nuova costruzione potesse superare quella prevista dal precedente progetto.
Su ricorso degli opponenti, il giudizio in questione è stato tuttavia annullato dal Tribunale federale, che con sentenza 1. giugno 1994 ha ritenuto che il municipio avesse omesso di esaminare la portata delle norme sulle altezze e di motivare adeguatamente le conclusioni tratte da tali disposizioni a favore della __________.
Statuendo nuovamente sul ricorso inoltrato dalla __________ il Tribunale cantonale amministrativo ha retrocesso gli atti al municipio di __________ affinché rendesse una nuova decisione debitamente motivata sulla domanda di costruzione del 2 novembre 1992.
C. Dando seguito al giudizio di rinvio, il 9 febbraio 1995 il municipio di __________ ha risolto di rilasciare alla __________ la licenza richiesta, ritenendo che l'altezza della costruzione, variante tra m 6,90 ed 8, fosse inferiore a quella degli edifici circostanti e rientrasse pertanto nei limiti ammessi dall'art. 29 NAPR.
La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, che con decisione 3 maggio 1995, ha respinto il ricorso contro di essa inoltrato dai vicini opponenti. In sostanza, il Governo ha escluso che il municipio avesse travalicato i limiti del potere d'apprezzamento conferitogli dalla norma succitata.
D. Contro la predetta risoluzione governativa i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata assieme alla licenza in contestazione.
Rievocato il tortuoso iter seguito dalla domanda di costruzione in esame, i ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza, rimproverando in particolare al municipio di __________ di aver abusato del potere d'apprezzamento riservatogli dalle norme sulle altezze (art. 29 NAPR). Superando di circa 2 m l'altezza degli edifici circostanti, la nuova costruzione disattenderebbe i principi estetici posti a fondamento di tali disposizioni.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che rinunciano a formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la resistente __________, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui semmai si dirà più avanti.
F. Delle risultanze del sopralluogo esperito si dirà nei considerandi di diritto.
considerato, in diritto
Il ricorso è ricevibile in ordine giusta l'art. 49 LE 1973, tuttora applicabile alla fattispecie in forza dell'art. 52 LE 1991. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività del gravame sono in effetti chiaramente date.
Dal profilo procedurale i ricorrenti rimproverano al Consiglio di Stato di aver violato il loro diritto di essere sentiti, assumendo prove sull'altezza delle costruzioni circostanti senza dare alle parti la possibilità di discuterne le risultanze.
Dagli atti risulta che il municipio di __________ ha prodotto su richiesta del Consiglio di Stato due fotografie del nucleo corredate dai dati relativi all'altezza degli edifici. Non risulta invece che il Consiglio di Stato abbia offerto alle parti la possibilità di discutere questi rilievi. L'eccezione sollevata dai ricorrenti non è quindi priva di fondamento.
Il difetto può tuttavia ritenersi sanato dal sopralluogo esperito da questo Tribunale e dalla possibilità offerta alle parti in questa sede di far valere le rispettive ragioni.
Da questo profilo, il ricorso non può quindi essere accolto.
Giusta l'art. 100 LOC, un membro del municipio non può essere presente alle discussioni ed al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 83. Il divieto vale anche per amministratori o dipendenti con funzioni direttive di persone giuridiche.
La norma in questione è volta ad assicurare al municipio la massima indipendenza di giudizio e la più ampia libertà d'azione, escludendo il municipale interessato all'oggetto in discussione da qualsiasi partecipazione alla procedura di deliberazione.
In concreto, non risulta che il municipale __________ sia interessato all'esito del procedimento di rilascio del permesso di costruzione. Egli non è infatti né amministratore, né dipendente con funzioni direttive della __________. Vero è che a due riprese ha rappresentato la società nell'ambito di procedimenti civili ed amministrativi connessi all'edificazione in oggetto. Questo mandato si è tuttavia esaurito prima che venisse avviata la procedura di rilascio della licenza attualmente in discussione. L'ultima comparsa del municipale __________ a favore della __________ risale infatti al 23 giugno 1992 in occasione del sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato a dipendenza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal municipio di __________ alla società in seguito alla demolizione del rustico che, stando alla precedente licenza, avrebbe dovuto essere trasformato ed ampliato.
Da allora __________ non è più intervenuto in rappresentanza della resistente. Né vi sono motivi che permettono di ritenere che sia in qualche modo interessato all'esito del procedimento.
La collisione di interessi denunciata dai ricorrenti non appare di conseguenza suffragata da sufficienti elementi.
Anche da questo punto di vista il giudizio governativo impugnato merita pertanto di essere confermato.
L'art. 22 NAPR stabilisce inoltre che qualsiasi intervento sui monumenti culturali elencati dalla medesima disposizione "dovrà tener conto dei valori ambientali e storico-culturali".
Queste disposizioni riservano all'autorità comunale un margine discrezionale relativamente ampio in ordine all'individuazione del contenuto precettivo dei concetti giuridici indeterminati che le contraddistinguono ed in punto alla valutazione dell'inserimento delle costruzioni nel contesto edilizio del nucleo.
Oltre che da un limite massimo, espresso in termini metrici assoluti ed invalicabili, l'altezza delle costruzioni è limitata da quella dei fabbricati circostanti e dalle quote dei tetti, alle quali ci si deve riferire allo scopo di "salvaguardare il ritmo delle volumetrie e delle coperture esistenti". I limiti relativi sono formulati in modo da lasciare all'autorità comunale il margine d'apprezzamento necessario per assicurare un conveniente inserimento estetico delle nuove costruzioni nel tessuto edilizio del nucleo. Contrariamente a quanto sembrano assumere i ricorrenti la norma non vieta la costruzione di edifici di altezza superiore a quella dei fabbricati circostanti. Né impone di mantenere le quote dei tetti (colmo e gronde) ad un livello inferiore a quello degli edifici vicini. La norma prescrive soltanto di "tener conto" del contesto edilizio adiacente "al fine di salvaguardare il ritmo delle volumetrie e delle coperture esistenti", ovvero al fine di assicurare uno sviluppo edilizio armonioso della zona del nucleo.
Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne l'obbligo di rispettare i valori ambientali e storico-culturali sulle adiacenze dei monumenti protetti dall'art. 22 NAPR.
Censurabili, sotto il profilo della violazione del diritto sono soprattutto le decisioni che avallano proposte edificatorie suscettibili di turbare in modo grave ed evidente l'assetto edilizio della zona, introducendovi volumetrie sproporzionate od infrangendo crassamente l'ordinato andamento delle quote e delle falde dei tetti. Censurabili sono tuttavia anche le decisioni che, procedendo da interpretazioni eccessivamente restrittive dei canoni estetici posti a fondamento delle norme suddette, si traducono in un rifiuto della licenza per interventi perfettamente integrati nel contesto edilizio in cui si situano.
Sfuggono per contro alla critica le decisioni sorrette da motivi opinabili ma non insostenibili. Nei limiti del potere d'apprezzamento che le norme in esame conferiscono all'autorità comunale, lo stesso progetto potrà quindi dar luogo a decisioni diametralmente opposte, entrambe immuni da violazioni del diritto.
4.2. Pronunciandosi nuovamente sulla domanda di costruzione presentata dalla resistente il 2 novembre 1992 il municipio di __________ ha ritenuto che l'altezza dell'edificio, variante fra m 6,90 e 8, rientrasse nei limiti ammessi dall'art. 29 NAPR in quanto di gran lunga inferiore a quella degli edifici circostanti.
"Basandosi sulle consolidate dottrine in materia estetica", il municipio ha inoltre ritenuto "che la nuova costruzione si inserisca nel nucleo in modo armonioso, contribuendo (a tutto vantaggio dell'ambiente circostante) a colmare una lacuna fisico-estetica, ovvero a creare un linguaggio architettonico in armonia con gli edifici circostanti, museo in particolare".
I ricorrenti contestano queste deduzioni prevalendosi soprattutto del fatto che la nuova costruzione supererebbe di circa 2 m l'altezza della loro casa d'abitazione. Ritengono inoltre che il municipio non possa fare astrazione dalla licenza rilasciata nel 1991. Questo permesso limiterebbe il potere discrezionale dell'autorità decidente.
A tal proposito, va anzitutto ribadito che la libertà di decisione dell'autorità comunale è limitata soltanto dalla legge. La licenza rilasciata nel 1991 non vincola il municipio. In primo luogo perché non esplica effetti di cosa giudicata in senso materiale. In secondo luogo perché la costruzione in esame diverge in misura rilevante da quella autorizzata nel 1991. Con la demolizione del rustico che sorgeva a ridosso dell'abitazione dei ricorrenti, la nuova costruzione è infatti prevista alla distanza fra edifici prescritta dall'art. 29 NAPR.
Fatta questa premessa, si deve negare che il municipio abbia violato il diritto rilasciando la licenza in contestazione. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti che sembrano confondere l'altezza delle costruzioni con le quote del colmo e delle gronde dei tetti, la decisione municipale censurata non procede da un esercizio scorretto, ovvero abusivo del potere discrezionale che gli art. 22 e 29 NAPR riservano all'autorità comunale.
La nuova costruzione, alta al massimo 8 m e strutturata su tre livelli al pari della maggior parte delle costruzioni che sorgono nelle immediate vicinanze, rientra invero abbondantemente nei limiti d'altezza prescritti dall'art. 29 NAPR (m 10). Pur elevandosi ad una quota di un paio di metri superiore a quella della casa dei ricorrenti, non altera d'altro canto in misura significativa l'equilibrio fra le volumetrie degli edifici circostanti. Né sovverte in misura intollerabile "il ritmo delle coperture esistenti".Vero è che la particolare ubicazione non permette all'opera di passare inosservata. L'impatto sul quadro del paesaggio è tuttavia mitigato dal contenimento dell'altezza che la resistente si è spontaneamente imposto. Ulteriori riduzioni non si impongono come un'esigenza inderogabile. Il PR non assoggetta peraltro a particolari limitazioni d'altezza il comparto territoriale nel quale verrebbe a sorgere l'edificio della __________.
Nel fatto che la costruzione si elevi ad un livello superiore a quello degli edifici circostanti non è quindi ravvisabile una violazione dell'art. 29 NAPR. Questa norma impone infatti soltanto di commisurare l'altezza degli edifici tenendo conto di quella dei fabbricati circostanti. Non vieta altezze superiori. Tanto meno impedisce di raggiungere quote maggiori.
Per quanto opinabile possa apparire, la decisione impugnata è del tutto sostenibile e resiste pertanto alle critiche dei ricorrenti. Non viola il diritto soltanto perché la soluzione opposta di diniego della licenza potrebbe eventualmente essere altrettanto difendibile.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 49 LE 1973; 52 LE 1991; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 1'500.-- alla resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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