AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1995.376
Data decisione, Autorità: 19.12.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00376 DP 136/95 52.95.00378 DP 137/95 leo
Lugano 19 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 maggio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 3 maggio 1995 (n. 2502) con cui il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi degli insorgenti di data 3 e 4 gennaio 1995 rispettivamente avverso la decisione 20 dicembre 1994 con cui il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ la licenza edilizia per la costruzione di una stalla al mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
26 maggio 1995 di __________;
31 maggio 1995 del Consiglio di Stato;
12 giugno 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, nato nel 1943, é invalido da svariati decenni. Egli risiede a __________, frazione di __________, con la famiglia (moglie e tre figli). In detta località egli é proprietario del mapp. __________, ubicato nella zona del nucleo, sul quale sorgono la sua abitazione ed una stalla, attualmente utilizzata quale deposito. Insieme alla moglie egli alleva presso quel fondo degli animali di bassa corte (segnatamente anatre mute secondo le emergenze del sopralluogo esperito il 15 novembre 1995). Il predetto, sempre con l'aiuto della consorte, alleva inoltre galline e conigli in un pollaio al mapp. __________: fondo parimenti di sua proprietà, poco discosto dal primo, sito nella zona R2. __________ é infine proprietario del mapp. __________ di __________. Quel mappale, censito quale prato di mq 514, é assegnato dal PR alla zona agricola. Esso é tuttavia posto direttamente a ridosso della zona edificabile residenziale di __________; più precisamente esso confina, per un lato, con il mapp. __________, di proprietà di __________ e dove questi abita, attribuito alla zona R2. Dal lato opposto il mapp. __________ é delimitato dal riale __________.
B. a) Il 3 giugno 1993 __________ ha presentato una domanda di costruzione di una stalla al mapp. __________ e di conseguente sistemazione del terreno. I progetti, stesi da tale __________, indicavano che il manufatto, previsto (in un secondo tempo) a 3 ml dal confine sia verso il mapp. __________ che con il riale __________, denunciava ml 8,20 di lunghezza, ml 7,30 di larghezza e di un'altezza massima di ml 5,70. Esso si sarebbe esteso lungo un pendio, su due livelli. Il pianterreno era destinato ad accogliere gli animali. Il piano superiore avrebbe invece funto da fienile e da deposito di legname e macchinari. Nel complemento di informazioni volto a permettere l'esame della domanda da parte della sezione agricoltura l'istante ha dichiarato che intendeva allevare, a titolo di attività famigliare, 20 anitre, 30 conigli, 100 polli, eventualmente anche 5 capre e 2 suini; inoltre che egli disponeva di terreni propri per 3'000 mq e che ritirava inoltre l'erba falciata sulle scarpate dell'autostrada e della ferrovia.
b) Avverso la domanda di costruzione, pubblicata nel periodo 9/23 agosto 1993, hanno presentato opposizione, tra l'altro, __________, proprietario dell'adiacente mapp. __________, e __________, proprietario del mapp. __________, ove abita: fondo quest'ultimo parimenti assegnato alla zona R2 di PR, ubicato ad una dozzina di ml dal mapp. __________. Gli opponenti hanno in primo luogo evidenziato che i progetti, carenti, non erano stati allestiti da un ingegnere o da un architetto, come vuole l'art. 4 cpv. 2 LE. In secondo luogo essi hanno eccepito una disattenzione delle distanze minime della progettata stalla verso il riale __________. Hanno poi contestato il carattere agricolo degli intendimenti di __________. Essi hanno infine rilevato le conseguenze estremamente negative, ed in particolare gli odori, che l'esercizio della stalla al mapp. __________ avrebbe provocato sulla residenza presso i loro fondi.
c) Il dipartimento del territorio ha presentato avviso favorevole alla domanda il 12 ottobre 1993. Con decisione 27 gennaio 1994 il municipio di __________ ha tuttavia negato il rilascio della licenza edilizia a favore di __________ limitatamente alla costruzione della stalla, per il motivo che questi non poteva essere considerato agricoltore e che pertanto la prevista costruzione non risultava "indispensabile per l'attività agricola": requisito prescritto dall'art. 24 cpv. 2 NAPR, che regolamenta la zona agricola, per poter autorizzare la costruzione di nuovi edifici od impianti nella stessa.
d) Adito da __________ con gravame 14 febbraio 1994, con risoluzione 22 giugno 1994 il Consiglio di Stato ha annullato la decisione municipale predetta. Il Governo ha in primo luogo considerato che il municipio non avesse nessuna competenza a verificare la conformità del progetto con la zona agricola (pag. 6). In secondo luogo che quella conformità fosse in principio senz'altro data, irrilevante essendo il fatto che l'istante non fosse contadino di professione (pagg. 5 in fine/6 in initio; 6 in fine/7 in initio). Esso ha tuttavia considerato che l'esame della domanda da parte del dipartimento fosse insoddisfacente. In particolare questo non aveva approfondito i vari aspetti quantitativi che caratterizzavano la domanda sotto il profilo agricolo (numero animali e loro genere, base foraggiera, dimensioni della stalla ecc.) così da potersi compiutamente pronunciare sulla stessa, non era inoltre stata verificata la compatibilità ambientale del progetto con riferimento segnatamente alle raccomandazioni della stazione di ricerche di economia aziendale e del genio rurale di __________ (in seguito: raccomandazioni FAT n. 350), infine mancava una verifica concernente la protezione delle acque (deposito e smaltimento di letame e liquami). Il Consiglio di Stato ha pertanto retrocesso gli atti al dipartimento affinché avesse a rendere un nuovo avviso sulla domanda.
C. a) Il 24 novembre 1994 il dipartimento ha quindi emesso un nuovo avviso, anche questo favorevole all'istante.
In primo luogo il dipartimento confermava l'avviso 12 ottobre 1993. Con ciò il dipartimento concedeva quindi, per la costruzione della stalla, una deroga rispetto all'ossequio della distanza minima di 6 ml dalle sponde del riale di Vedri istituita all'art. 9.4.3. NAPR. E questo sulla scorta del preavviso dell'ufficio arginature 16 settembre 1993, il quale aveva fatto presente che il riale era stato corretto, arginato e provvisto di camere di deposito in tempi recenti: l'avvicinamento a soli 3 ml dalle sponde del riale della stalla, oltre a permettere un razionale sfruttamento del fondo, giustificava anche i notevoli investimenti effettuati nelle arginature.
In secondo luogo il dipartimento ha richiamato i seguenti preavvisi specifici:
dell'8 agosto 1994 della sezione agricoltura, ove l'attività dell'istante veniva definita quale attività agricola a carattere famigliare, sussistente ancora in singole economie domestiche delle valli, suscettibile di garantire un certo grado di autoapprovvigionamento: la costruzione dell'avversata stalla, della quale veniva confermata anche la bontà delle dimensioni con riferimento alle tabelle della Landwirtschaftliche Beratungszentrale, rispondeva dunque ad un bisogno agricolo oggettivo;
del 5 settembre 1994 dell'ufficio delle canalizzazioni, il quale imponeva il deposito del letame in un letamaio coperto, del quale allegava un piano in scala 1:50;
dell'11 agosto 1994 del veterinario cantonale, il quale precisava le misure minime sancite dalla legislazione sulla protezione degli animali per la tenuta ed il ricovero delle diverse specie;
del 2 settembre 1994 dell'ufficio della protezione dell'aria, il quale ha rilevato che, in applicazione delle raccomandazioni FAT n. 350, la stalla avrebbe dovuto sorgere a ml 10,23 dalla più prossima abitazione edificabile al mapp. __________; esso ha quindi esatto - e dunque posto come condizione per il rilascio della licenza - l'installazione di un impianto per il trattamento dell'aria di scarico maleodorante, da approvare da parte della sezione della protezione dell'acqua e dell'aria.
b) Il municipio di __________, preso atto dell'avviso dipartimentale, ha quindi rilasciato la licenza edilizia con decisione 20 dicembre 1994.
D. a) __________ e __________ sono insorti avverso la decisione municipale predetta con gravami 3 e 4 gennaio 1995 rispettivamente davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla, invocando i motivi che avevano già avanzato in sede di opposizione. Sia detto, per completezza, che il municipio di __________ ha affermato, in sede di osservazioni, che per parte sua mai avrebbe rilasciato la licenza edilizia, ma che vi era stato costretto per difetto di competenza ad esaminare simili domande. L'ufficio delle canalizzazioni ha invece precisato che se fossero stati ricoverati anche dei maiali doveva essere parimenti prevista una fossa del colaticcio del volume utile di 1 mc/anno per capo, ritenuto uno stoccaggio da 3 a 5 mesi.
Con scritto 20 gennaio 1995 indirizzato direttamente ad __________, l'ufficio della protezione dell'aria, dopo aver esperito un sopralluogo con l'istante ai fini della concretizzazione delle condizioni poste nell'avviso 2 settembre 1994, preso altresì atto che i maiali che questi intendeva tenere al mapp. __________ erano semplicemente di ingrasso, ha stabilito che la ventilazione naturale della stalla doveva avere luogo verso il riale e che questa non avrebbe potuto avere aperture verso il mapp. __________; ha inoltre imposto una cura ordinata del manufatto, riservandosi di imporre se necessario ulteriori provvedimenti, come ad esempio l'uso di ceppi di batteri selezionati non patogeni.
b) Con risoluzione 3 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi. Ribadita la conformità della costruzione con la zona agricola, esso ha fatto propri i pareri espressi dai vari uffici cantonali in sede di esame della domanda.
E. a) __________ e __________ hanno impugnato la risoluzione governativa con ricorsi 19 maggio 1995 a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarla, insieme alla licenza edilizia, riprendendo le argomentazioni fatte valere da sempre.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, ed __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. Il dipartimento del territorio si é rimesso al giudizio del Tribunale, mentre che il municipio di __________ non ha formulato osservazioni.
b) Con lettera 21 settembre 1995 il giudice delegato ha richiesto al dipartimento delle informazioni supplementari su vari aspetti della procedura; circa le risposte ricevute si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
c) Il 15 novembre 1995 ha avuto luogo un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo. Delle relative emergenze, per quanto non é già stato riportato sub A che precede, si dirà nel seguito.
d) Con scritto 16 novembre 1995 la patrocinatrice di __________ ha chiesto di poter presentare delle conclusioni. Con osservazioni 22 novembre 1995 il patrocinatore dei ricorrenti si é opposto, per il motivo che la rinuncia a tanto, usuale in materia di procedimenti amministrativi, era stata consegnata nel verbale dell'udienza. Il Tribunale, per gli stessi motivi sollevati da quest'ultimo, non ammette le parti a presentare delle conclusioni.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE). I ricorsi sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti é certa (art. 8 cpv. 1 e 21 cpv. 2 LE). I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine. Essi possono inoltre essere congiunti per un unico giudizio in applicazione dell'art. 51 PAmm.
2.1. La domanda di costruzione, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere presentata al municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista (art. 4 cpv. 1 LE). I progetti devono essere elaborati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, entrambi iscritti all'albo OTIA (art. 4 cpv. 2 LE) rispettivamente documentanti una qualifica professionale equivalente, riservati i diritti acquisiti secondo il diritto anteriore (art. 4 cpv. 4 LE). Giusta l'art. 4 cpv. 3 LE il regolamento di applicazione (RLE) stabilisce i lavori per i quali é in ogni caso necessaria l'elaborazione dei progetti da parte di un architetto o di un ingegnere. In attuazione dell'art. 4 cpv. 3 LE l'art. 7 RLE prevede quindi che devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, o da una persona autorizzata in virtù del diritto anteriore, i progetti per la costruzione e ricostruzione di edifici per l'abitazione, il lavoro, il commercio e l'immagazzinamento di merci e materiali; e, in quanto non siano di secondaria importanza, i progetti per le canalizzazioni e impianti annessi, strade, ponti, ripari contro le alluvioni, scoscendimenti, frane e simili.
2.2. L'art. 4 cpv. 2 e 3 LE sono il frutto della proposta della commissione speciale del Gran Consiglio per la pianificazione del territorio. In sede di modifica della legge edilizia il Consiglio di Stato, nel solco del diritto a quel momento vigente (cfr. art. 40 dell'or abrogata LE 1973 e 38 seg. dell'or abrogato RLE 1974), aveva infatti semplicemente proposto che i progetti ed i documenti annessi dovessero essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, "tranne che per i lavori di modesta importanza o particolarmente semplici", come ad esempio - così recitava testualmente l'art. 38 cpv. 2 dell'or abrogato RLE 1974 - le costruzioni accessorie che non servono all'abitazione e al lavoro (cfr. al messaggio concernente la modifica della LE del 25 ottobre 1988, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1990, vol. 5, pag. 2740 e 2753, relativamente alla modifica dell'art. 42). L'anzidetta commissione granconsiliare aveva invece, in particolare, osservato quanto segue:
"...
In passato il riferimento contenuto nell'attuale legge edilizia ai "lavori di modesta importanza o particolarmente semplici" (art. 40 cpv. 2 LE) ha permesso non pochi abusi nell'inoltro di domande di costruzione. Una statistica del 1986 dimostra che il 42% dei progetti inoltrati beneficiava di questa eccezione per lavori semplici. In linea di massima tale eccezione dovrebbe essere riservata a lavori che sono attualmente oggetto di notifica (sottolineatura nostra), ma é provato che spesso domande e progetti anche per lavori di una certa importanza e responsabilità venivano inoltrati da tecnici per nulla abilitati o qualificati in materia. La Commissione propone pertanto di indicare con chiarezza nella legge chi é abilitato a elaborare e firmare i progetti ed i documenti annessi alla domanda di costruzione, richiedendo l'iscrizione all'OTIA appunto dei progettisti. .... Il nuovo regolamento d'applicazione dovrà inoltre stabilire con sufficiente chiarezza l'elenco di quei lavori per cui é necessaria l'elaborazione di progetti da parte di tecnici aventi le qualifiche per l'iscrizione all'OTIA.
..."
(cfr. rapporto 26 febbraio 1991, in RVGC cit., pag. 2785 seg. e 2802 seg.).
Il legislatore, adottando la vigente LE, non ha dunque in sostanza modificato la possibilità di allestire dei progetti da annettere ad una domanda di costruzione rispetto al diritto anteriore. Esso ha tuttavia nel contempo delegato al Consiglio di Stato il compito di far chiarezza sul concetto di lavori di secondaria importanza, così da scongiurare gli abusi verificatisi fino a quel momento. In quest'ottica l'art. 7 RLE sembrerebbe attuare solo in maniera parziale il mandato istituito all'art. 4 cpv. 3 LE, poiché subordina all'elaborazione dei progetti ad opera di architetti od ingegneri solo una parte dei lavori di costruzione che sono soggetti a licenza edilizia (descritti all'art. 1 cpv. 1 e 2 LE e 4 RLE; per il diritto previgente art. 39 LE 1973 e 35 RLE 1974). Questo non significa tuttavia che i progetti riguardanti la rimanente parte di lavori soggetti a licenza edilizia possano essere allestiti da persone prive delle qualifiche professionali istituite all'art. 4 cpv. 2 o 4 LE: l'art. 4 cpv. 3 LE incarica infatti l'Esecutivo di stabilire solo quei lavori per i quali quel requisito deve essere imprescindibilmente soddisfatto ("Il regolamento stabilisce l'elenco dei lavori per cui é in ogni caso necessaria l'elaborazione dei progetti da parte di un architetto o di ingegnere."). Negli altri casi spetterà invece alle autorità chiamate ad applicare la LE il compito di individuare la necessità di soddisfare quel requisito in funzione dell'importanza dei lavori oggetto della domanda di costruzione. Dal momento che il diritto vigente ha esteso il concetto di lavoro di secondaria importanza (si noti la differenza tra i lavori contemplati all'art. 11 cpv. 1 LE e 6 RLE e quelli, ben più modesti, descritti nell'or abrogato art. 36 cpv. 1 RLE 1974), non é anzi escluso che anche per singoli lavori rientranti in quella definizione, per la cui approvazione può essere seguita la procedura di semplice notifica giusta gli art. da 11 a 13 LE, debba essere parimenti richiesto l'allestimento di progetti da parte di un ingegnere o di un architetto.
2.3. L'edificanda stalla, di ml 8,20 x 7,30 x 5,70, si sviluppa su due piani; il piano superiore é oltretutto destinato per circa metà a deposito di legna e macchinari. Per la sua erezione é inoltre necessario procedere ad uno scavo del terreno in pendio fino ad un massimo di circa 3,70 ml. Quel manufatto non può pertanto essere definito in alcun modo di secondaria importanza. D'altra parte la stalla in parola deve essere considerata quale edificio destinato al lavoro e, in parte, al deposito di merci e materiali ai sensi dell'art. 7 RLE. I relativi progetti dovevano pertanto essere elaborati da un ingegnere o da un architetto od eventualmente da una persona autorizzata in virtù del diritto anteriore.
2.4. Il difetto riscontrato non comporta tuttavia, nella fattispecie, l'annullamento in ordine della domanda di costruzione. In effetti, in quanto concernente un'edificazione fuori dalle zone edificabili di PR e postulante il rilascio di una deroga rispetto alle distanze dall'adiacente riale, la sua approvazione non appare di primo acchito per nulla scontata. Questa può dunque senz'altro essere trattata come domanda di licenza preliminare ai sensi dell'art. 15 LE, volta a chiarire preventivamente all'inoltro della domanda di costruzione vera e propria se in fin dei conti la stalla in discussione é conforme alla destinazione agricola di PR o, subordinatamente, se può beneficiare di un'eccezione ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT; del pari se può beneficiare della sollecitata deroga circa le distanze da ossequiare verso il riale __________.
3.2. L'allevamento animale é considerato compatibile con le finalità della zona agricola - e legittima pertanto la costruzione di una stalla - quando l'azienda agricola che lo pratica dispone di una sufficiente base foraggiera propria e gli animali non vengono di conseguenza nutriti con foraggio prevalentemente acquistato da terzi (DTF 117 Ib 279 consid. 3a; 382, consid. 2c; 504, consid. 4a; inoltre sentenza inedita TCA 30 marzo 1992 in re M., consid. 3.3.). Al di là di questo specifico principio, é necessario tener presente in ogni caso - e più in generale - che l'ammissione della conformità di un progetto edilizio con la zona agricola discende in ultima analisi dal fatto che, sulla scorta di un apprezzamento globale del sistema produttivo, analizzato a lungo termine, e dei mezzi impiegati per la sua realizzazione, l'azienda che la costruzione é destinata a servire possa essere considerata come vincolata all'utilizzazione del suolo (cfr. alla giurisprudenza appena citata).
3.3. I requisiti appena descritti non appaiono tuttavia soddisfatti nel concreto caso.
Intanto, ad un esame generale, avuto riguardo all'età ed allo stato salute di __________, oltre alla circostanza che egli non é mai stato contadino di professione e che mai lo sarà, non ci si trova certo di fronte ad una azienda vincolata all'utilizzazione del suolo. L'avversata stalla servirà invece piuttosto quale ricovero per gli animali di bassa corte (conigli, anatre e polli), che egli e la moglie allevano già in paese, per soddisfare anzitutto dei bisogni alimentari propri, ai quali intenderebbe aggiungere a titolo even-tuale alcune capre e due maiali d'ingrasso. Il suolo (agricolo) non appare pertanto quale presupposto indispensabile per l'attività (cfr. anche RDAT II-1991 N. 69, consid. 3).
In secondo luogo, rispondendo ad una corrispondente domanda formulata dal giudice delegato con scritto 21 settembre 1995, la sezione agricoltura, con lettera 27 settembre 1995, ha affermato che la base foraggiera di cui può disporre il resistente, tenuto conto degli appezzamenti propri e della possibilità di raccogliere fieno lungo le scarpate dell'autostrada, basta principalmente per il fabbisogno dei 30 conigli e delle 5 capre, la cui tenuta é oltretutto prevista a titolo eventuale. Le 20 anatre ed i 100 polli verrebbero invece nutrite con mangimi (granaglie e sfarinati) acquistati da un mangimificio. L'afforaggiamento dei due maiali d'ingrasso, la cui tenuta é pure prevista a titolo eventuale, da acquistare in autunno e da macellare a fine anno, é invece costituita da una base di farine di cereali e granoturco con l'aggiunta di patate, erba e fieno agostano: ma solo questi ultimi verrebbero coltivati rispettivamente raccolti a __________. L'attività del resistente non dispone quindi in definitiva, nel complesso, di una base foraggiera propria sufficiente. Si potrebbe al limite intravedere simile base limitatamente ai 30 conigli ed alle 5 capre. Ma l'allevamento di conigli, che trascorrono tutto il tempo rinchiusi in gabbie (ed un discorso analogo può valere per i maiali d'ingrasso), non può essere considerato vincolato all'utilizzazione del suolo agricolo (Bandli, Bauen ausserhalb del Bauzonen, N. 210). Quanto alle capre, al di là del fatto che verrebbero tenute a titolo eventuale, il loro allevamento non giustificherebbe in ogni caso l'erezione di un manufatto delle dimensioni di quello in discussione.
3.4. Dal momento che l'avversata domanda di costruzione non può essere approvata tramite il rilascio di un permesso di costruzione ordinario, rimane da esaminare se eventualmente questa non possa beneficiare di un permesso eccezionale giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT (cfr. su quest'ultimo concetto, riassuntivamente, RDAT I-1995 N. 61, consid. 2.5.). Non é tuttavia il caso nella fattispecie. La destinazione della stalla non esige infatti una sua ubicazione fuori dalle zone edificabili giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT, per difetto, ancora una volta, di una base foraggiera propria sufficiente: requisito che parimenti la giurisprudenza del Tribunale federale pone a fondamento del soddisfacimento del requisito dell'ubicazione vincolata (in senso positivo) per l'allevamento animale (cfr. 115 Ib 300 consid. 3c; inoltre 117 Ib 281 consid. 4 b e relativo rinvio al consid. 3; STA inedita 30 ottobre 1992 in re V. e llcc, consid. 4.2., confermata dal Tribunale federale con sentenza pubbl. in RDAT II-1994 N. 22, consid. 4b). Del resto la giurisprudenza del Tribunale amministrativo ha già avuto modo di precisare che piccoli allevamenti di animali da cortile, miranti ad integrare le esigenze di sostentamento di un'economia domestica, possono ancora essere considerati come conformi alla destinazione della zona edificabile residenzale, per lo meno - com'é senz'altro il caso per __________ - nei comuni a carattere rurale, ed essere di conseguenza realizzati nella stessa (cfr. STA inedita 21 luglio 1994 in re B., consid. 2.2.), mentre che per allevamenti eccedenti quei limiti é necessario far capo alle zone artigianali/industriali (cfr. RDAT II-1991 N. 69, consid. 4a; I-1993 N. 73, consid. 3.5.). Avuto riguardo alle immissioni inquinanti (segnatamente sottoforma di odori) che l'allevamento animale potrebbe provocare verso i fondi siti nelle immediate adiacenze, può tutt'al più porsi il problema a sapere se non sia eventualmente soddisfatto il requisito dell'ubicazione vincolata in senso negativo (cfr. DTF 118 Ib 17 segg.). Considerate la modesta entità dell'allevamento e, pertanto, la possibilità di contenimento degli odori in applicazione della LPAmb la risposta a questo riguardo é tuttavia negativa (cfr. RDAT I-1993 N. 73, consid. 3.6.): secondo le valutazioni effettuate dal dipartimento in applicazione della menzionata legislazione ed avallate dal Consiglio di Stato (che il Tribunale, come si vedrà in seguito, si dispensa tuttavia dal verificare) l'avversata stalla potrebbe addirittura sorgere a soli 3 ml dal confine con la zona edificabile residenziale, e più precisamente con il mapp. __________, di proprietà di __________. Infine, ed in ogni caso, non é soddisfatta la condizione di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT. In effetti al rilascio della licenza edilizia si oppongono dei prevalenti interessi pubblici: segnatamente il mantenimento della zona agricola, il divieto di eludere le restrizioni istituite dalla legislazione sulla prote-
zione dell'ambiente e la corrispondente limitazione, quantomai auspicabile sotto il profilo pianificatorio, della proliferazione indiscriminata nelle zone non edificabili di piccoli impianti o costruzioni suscettibili di arrecar molestia (cfr. RDAT II-1991 N. 69, consid. 4b; I-1993 N. 73, consid. 3.6.; I-1995 N. 61, consid. 2.6.).
4.2. Addivenendo a questa conclusione il Tribunale conferma pertanto, nel risultato, il diniego del permesso sancito il 27 gennaio 1994 da parte del municipio di __________. Municipio al quale il Governo ha in seguito indebitamente negato ogni competenza ad esaminare la domanda di costruzione circa la conformità con il diritto pianificatorio (cfr. risoluzione 22 giugno 1994, pag. 6). In effetti, malgrado le superfici per l'avvicendamento colturale e gli altri terreni idonei all'utilizzazione agricola debbano essere delimitati dalle autorità cantonali in sede di PD (art. 6 cpv. 2 lett. a LPT, da 16 a 19 OPT e a livello cantonale, segnatamente, art. 2 seg. della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1988, LTagr), la zona agricola deve pur sempre essere delimitata ed istituita dai comuni in sede di PR (art. 16 LPT, 28 cpv. 2 lett. e LALPT, da 4 a 6 LTagr); solo in quanto tale, oltretutto, essa vincola i privati (art. 21 cpv. 1 LPT; 40 cpv. 1 LALPT). D'altra parte si tenga presente che con il nuovo ordinamento edilizio l'avviso dipartimentale é in principio vincolante per il municipio (art. 7 cpv. 2 LE) e che il comune non può nemmeno impugnare la licenza edilizia rispettivamente il suo diniego discendenti da simile avviso innanzi al Consiglio di Stato (art. 21 cpv. 2 LE). Donde un'accresciuta importanza del riconoscimento a favore del municipio della competenza ad esaminare, parallelamente all'autorità cantonale, la congruenza di una domanda di costruzione con le finalità della zona agricola.
4.3. Ferme queste premesse, l'esame delle ulteriori censure ricorsuali, riferite alla concessione di una deroga quo alle distanze dall'adiacente riale __________ ed all'ossequio del diritto ambientale, appare superfluo.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT, 11, 12 LPAmb, 3 OIAt, cifra 512 dell'allegato 2 all'OIAt, 4, 15, 21 LE, 7 RLE, 18, 24, 28, 31, 46, PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Sono si conseguenza annullate:
la risoluzione 3 maggio 1995 (n. 2502) del Consiglio di Stato, tranne che il dispositivo n. 2 (tassa di giudizio e ripetibili) per quanto concerne il patriziato generale di __________;
la decisione 20 dicembre 1994 con cui il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ la licenza edilizia per la costruzione di una stalla al mapp. __________ di __________.
2 La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico di __________, il quale é inoltre condannato a versare ai ricorrenti identico importo per il titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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