AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.375
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00375 DP 135/95 cm
Lugano 27 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 maggio 1995 di
contro
la decisione 26 aprile 1995, no. 2316, del Consiglio di Stato che respinge le impugnative presentate dall'insorgente avverso la risoluzione 25 gennaio 1995 con cui il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione da questi inoltrata per riattare e trasformare un rustico a __________ (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
24 maggio 1995 del municipio di __________;
31 maggio 1995 del Consiglio di Stato;
12 giugno 1995 della __________;
12 giugno 1995 del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietario di un rustico situato ad __________, nel nucleo di __________ su un fondo (part. no. __________ RF) confinante con la strada cantonale __________. Il fabbricato, strutturato su tre livelli e da tempo in disuso, tocca con l'angolo S il ciglio del campo stradale ed invade parzialmente la fascia di terreno che il vigente PR riserva per l'allargamento dell'opera viaria previsto nella zona del nucleo.
B. Il 15 giugno 1992 il ricorrente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di riattare e trasformare il rustico in questione.
Alla domanda si è opposta la Sezione di __________ della __________, allegando che il PR in vigore prevedeva un allargamento del campo stradale con conseguente demolizione del fabbricato.
C. Raccolto il preavviso favorevole dei servizi competenti, che ritenevano ormai irrealistico il previsto allargamento della strada, il 28 settembre 1993 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha rilasciato l'autorizzazione cantonale a costruire.
D. Riallacciandosi a questa decisione il 6 ottobre 1993 il municipio di __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di stralciare i vincoli fissati dal PR per permettere l'allargamento della strada.
In riscontro a tale richiesta, il 1. dicembre 1993 il Dipartimento del territorio ha confermato la rinuncia del Cantone ad allargare la strada ed ha invitato il municipio a modificare semmai il vigente PR.
Dai passi intrapresi dall'autorità comunale per adottare una variante di PR non è scaturito alcun risultato. Una petizione firmata da oltre un centinaio di cittadini ha anzi confermato l'attualità dell'interesse pubblico all'eliminazione della strettoia determinata dal rustico.
Il 26 gennaio 1995 il municipio ha quindi respinto la domanda di costruzione.
E. Con giudizio 26 aprile 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata di __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la licenza non potesse essere accordata, poiché l'edificio dedotto in riattazione non rispetta la distanza dalla strada cantonale prescritta dalle NAPR.
Il vincolo di PR esplicherebbe tuttora i suoi effetti ed il rifiuto del municipio di concedere una deroga resisterebbe alla critica dell'insorgente.
F. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza.
Richiamata la rinuncia dell'autorità cantonale a realizzare l'allargamento della strada __________ /__________ previsto dal PR, l'insorgente rimprovera al municipio di Intragna di aver abusato del potere d'apprezzamento riservatogli dalle NAPR, negando il rilascio di una deroga alla distanze dalla strada. Deroga che in altri due casi sarebbe invece stata accordata.
G. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e l'opponente senza formulare particolari osservazioni.
H. In sede di istruttoria si è constatato che il rustico determina un'importante strettoia, riducendo la larghezza della carreggiata (priva di marciapiede) ed ostacolando la visuale.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
In concreto, il rustico che il ricorrente intende riattare e trasformare insiste in parte sul sedime riservato all'allargamento della strada cantonale __________ previsto dal vigente PR. A differenza di quanto assume il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, l'edificio non solo non rispetta le distanze prescritte dall'art. 9 NAPR dalla strada in questione, ma invade il campo stradale definito dal previsto allargamento. Prima di esaminare la questione delle distanze dalla strada, occorre quindi risolvere il problema posto dall'inclusione di parte del rustico in un'area destinata alla realizzazione di un'opera pubblica.
A tal proposito occorre considerare che il rustico del ricorrente è venuto a trovarsi in contrasto con il diritto soltanto dopo la sua realizzazione. Applicabili alla fattispecie sono quindi gli art. 70 LALPT e 33 RLE; norme che per principio ammettono soltanto interventi di manutenzione e di riparazione, esclusi i lavori che vanno oltre la semplice conservazione della sostanza edilizia esistente.
Da questo profilo non v'è spazio per accogliere l'impugnativa: i lavori previsti travalicano in effetti manifestamente i limiti di un intervento meramente conservativo.
Il ricorrente obietta tuttavia che la rinuncia dell'autorità cantonale ad allargare la strada attraverso il nucleo avrebbe reso inapplicabili i vincoli pianificatori in esame.
L'obiezione, proponibile nella misura in cui l'insorgente fa valere un radicale mutamento delle circostanze che avevano a suo tempo giustificato l'adozione del PR (DTF 116 I a 210 consid. 3 e rinvii; Imbodem Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed N. 143 B II h) non può essere accolta. Pur essendo certo che il Cantone ha ormai definitivamente rinunciato all'allargamento della strada cantonale previsto dal PR, l'interesse pubblico all'eliminazione della strettoia determinata dal rustico non è affatto scomparso. La chiara ed esplicita rinuncia del Cantone, proprietario dell'opera viaria, non permette ancora di considerare decaduto il vincolo pianificatorio in esame. Altrettanto chiara ed univoca è infatti la volontà dell'autorità comunale di migliorare le precarie condizioni di viabilità in quel punto, intervenendo semmai a proprie spese, su delega del Cantone, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 18 cpv. 2 LStr. L'interesse pubblico di rilevanza cantonale, che, recepito dal comune, aveva a suo tempo giustificato l'adozione del vincolo in contestazione è venuto meno. Continua tuttavia a sussistere, a livello comunale, un evidente interesse all'attuazione dell'intervento di miglioria stradale previsto dalla pianificazione locale. Perdurando un significativo interesse locale, di portata generale, alla realizzazione dell'opera e non essendo a priori esclusa la possibilità che il comune la realizzi a proprie spese per conto del Cantone, non sono quindi date le premesse per derogare ai vincoli sanciti dal PR.
Da questo profilo, l'impugnativa va pertanto respinta.
Anche da questo profilo il ricorso non può quindi essere accolto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 49 LE 1973; 52 LE 1991, 33 RLE 1974; 70 LALPT; 9 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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