AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1995.366
Data decisione, Autorità: 12.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00366 DP 126/95 cm
Lugano 12 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 maggio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 26 aprile 1995 (no. 2309) del Consiglio di Stato, che in accoglimento del ricorso 8 febbraio 1995 presentato da __________ ha annullato la licenza edilizia 26 gennaio 1995 rilasciata all'insorgente dal Municipio di __________ per la costruzione di una casa d'abitazione con annesso apiario sulla part. no. __________ di quel Comune situata fuori della zona edificabile e nel contempo, intervenendo quale autorità di vigilanza, ha parzialmente revocato la licenza edilizia 11 febbraio 1994 accordata dallo stesso Municipio alla precedente proprietaria per la ricostruzione in loco di una residenza secondaria/apiario distrutti da un incendio;
viste le risposte:
22 maggio 1995 del Consiglio di Stato;
2 giugno 1995 di __________;
2 giugno 1995 del Dipartimento del territorio, Sezione pianificazione urbanistica;
22 giugno 1995 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dal 1966 fino al 1987, anno in cui è deceduto, __________ ha esercitato l'attività di apicoltore sul mapp. no. __________ (ora __________) di __________, un fondo di 4'632 mq sito in località __________ a circa 670 m di quota e ad un paio di km SW dalla vetta del __________. La proprietà si trova all'interno di un'area boschiva priva d'urbanizzazione (zona senza destinazione specifica del PR di __________) ed è raggiungibile con veicoli fuoristrada tramite un sentiero che si diparte dalla strada che porta a __________.
Nel 1976 __________ ha chiesto al Municipio di __________ il permesso di ampliare l'apiario. Il progetto, approvato dal Dipartimento costruzioni il 1° giugno 1976 e dalla Sezione protezione acqua e aria il 21 luglio dello stesso anno, prevedeva di appoggiare sul lato W del manufatto esistente di circa 11 mq (una costruzione a forma di parallelepipedo di 4.50 x 2.50 ml alta 3 ml) un edificio di foggia tradizionale avente un superficie di circa 45 mq (ml 7.25 x 6.23) ed un'altezza al colmo del tetto a due falde di 6 ml, nel quale trovavano spazio un locale per la smielatura, uno per l'allevamento delle regine ed un minuscolo servizio (al piano terreno), nonché due depositi mansardati (al piano solaio).
Nell'autunno del 1991 i fabbricati presenti in loco sono andati completamente distrutti a causa di un incendio.
Da alcune fotografie delle costruzioni e dagli estratti censuari del mapp. no. __________ è possibile desumere che allora il fuoco ha incenerito il manufatto originario di 11 mq, il corpo di 45 mq aggiunto nel 1976, nonché un fabbricato di 70 mq edificato in modo verosimilmente abusivo in epoca sconosciuta. Altrettanto sconosciuta è l'esatta destinazione che l'immobile autorizzato nel 1976 possedeva al momento del sinistro; a RF il sub. B di 45 mq è stato infatti censito quale "fabbricato abitato", ma nei piani approvati a suo tempo non era affatto contemplata la possibilità di utilizzarlo a scopi abitativi.
In data 5 aprile 1993 la donataria del fondo __________ ha presentato una domanda per ricostruire gli edifici bruciati. Secondo i piani allegati alla domanda, la nuova costruzione - priva di riscaldamento - sarebbe stata eretta sulle mura di fondazione della precedente rispettando la superficie, l'altezza ed i volumi del passato; in concreto un apiario di ca. 53 mq ed un portico di ca. 17 mq con annessa una casa d'abitazione secondaria (agricola) di 45 mq, composta da un locale smielatura, una cucina ed un WC al piano terreno e da due camere al piano superiore. L'approvvigionamento idrico sarebbe stato assicurato da una tubatura connessa ad un pozzo di raccolta delle acque piovane ancora esistente, mentre le acque luride sarebbero state evacuate con una condotta collegata ad una fossa biologica e ad un pozzo perdente.
La domanda è stata pubblicata dal 6 aprile al 21 aprile 1993.
Il Dipartimento del territorio si è inizialmente opposto al rilascio del permesso, ma in seguito - assunte ulteriori informazioni, raccolta della documentazione, segnatamente una perizia idrogeologica, ed esperito un sopralluogo nonché un tentativo di conciliazione - ha preavvisato positivamente la domanda annullando la sua precedente presa di posizione (inc. no. 843).
Con risoluzione 11 febbraio 1994 il Municipio di __________ ha quindi concesso a __________ la chiesta licenza edilizia, che è cresciuta regolarmente in giudicato.
Nel mese di marzo del 1994 la part. no. __________ è stata acquistata da __________, un apicoltore professionista tra i più importanti del Cantone.
Per adattare i progetti già approvati alle proprie esigenze, in data 24 ottobre 1994 il nuovo proprietario ha inoltrato una domanda di costruzione volta essenzialmente a riedificare le costruzioni bruciate adibendole ad apiario ed a residenza primaria. Stando ai disegni presentati, la superficie dell'apiario sarebbe stata di 53 mq ca., mentre la casa adiacente avrebbe ospitato, al piano terreno, un pranzo-soggiorno di ca. 40 mq ed un bagno (in totale ca. 63 mq compreso un atrio ed il corpo scale, ovvero la superficie del PT e del portico di cui al precedente progetto); al primo piano di 45 mq sarebbero state formate due camere ed un ampio servizio grazie ad un innalzamento di oltre un metro rispetto al progetto originario, mentre il piano cantina di 63 mq - in passato inesistente - avrebbe accolto un locale smielatura, un locale per la fecondazione delle api regine, un locale tecnico e la lavanderia.
L'edificio sarebbe stato dotato di un riscaldamento a legna e a pannelli solari, mentre l'approvvigionamento idrico e lo scarico delle acque luride sarebbe avvenuto come al precedente progetto, che era stato tuttavia dimensionato in funzione di un utilizzo dell'abitazione occasionale o limitato al periodo di smielatura (soggiorno di 2-4 persone per 15 giorni; cfr. perizia idrogeologica 18 giugno 1993 dello studio __________ di __________, p. 5, la quale certifica peraltro che un flusso continuo e di maggior durata di acque usate nel pozzo avrebbe accresciuto notevolmente il rischio di effetti collaterali non desiderati).
Alla concessione del permesso si sono opposti __________, __________ e __________.
Malgrado il parere assolutamente negativo della Sezione dell'agricoltura, il Dipartimento del territorio ha dato preavviso favorevole alla domanda (inc. no. 6809) ritenendola conforme agli art. 24 LPT e 75-76 LALPT.
Il Municipio ha pertanto rilasciato la licenza edilizia con decisione 26 gennaio 1995, rigettando le opposizioni sollevate dai privati e specificando che non avrebbe provveduto alla realizzazione delle infrastrutture primarie (AP, elettricità, fognatura, allacciamento stradale) né alla prestazione di servizi pubblici quali la calla neve, la raccolta dei rifiuti, il trasporto degli allievi, ecc.
B. Quest'ultima risoluzione è stata annullata dal Consiglio di Stato, che con giudizio 26 aprile 1995 ha accolto il gravame contro di essa interposto da __________.
Narrati i fatti ed esposte le argomentazioni addotte dalle parti in causa, l'autorità di ricorso di prime cure ha accertato innanzi tutto come la fattispecie dovesse essere analizzata alla luce degli art. 24 LPT e 71 ss. LALPT, deducendo che l'apiario poteva essere ricostruito in quanto tipica costruzione ad ubicazione vincolata fuori zona edificabile. A mente del Governo, questo requisito non è invece dato per la casa annessa all'apiario, la cui destinazione ad abitazione primaria sarebbe dettata da motivi puramente soggettivi e di comodo che non sono strettamente connessi all'attività di apicoltura svolta sul fondo; questa potrebbe essere esercitata anche abitando nella zona edificabile di __________, che dista solo 3 km dal futuro apiario. Alla realizzazione dell'opera prospettata osterebbero inoltre importantissimi e preponderanti interessi pubblici, quali la salvaguardia della pianificazione e dell'integrità del territorio. D'altro canto, l'accesso al fondo non è per nulla garantito, l'approvvigionamento idrico avviene solo tramite un pozzo di acqua piovana insufficiente per domare un eventuale incendio e il metodo di smaltimento prescelto per l'evacuazione delle acque di scarico non offre nessuna garanzia se utilizzato al servizio di un'abitazione primaria.
Agendo d'ufficio in veste di autorità di vigilanza, il Consiglio di Stato ha infine revocato parzialmente la licenza edilizia 11 febbraio 1994 nella misura in cui il permesso rilasciato a __________ avrebbe consentito di destinare l'edificio ricostruito a residenza secondaria. Secondo l'Esecutivo cantonale, il fabbricato bruciato nell'incendio del 1991 è stato edificato abusivamente e quindi non potrebbe essere ricostruito in virtù dell'art. 76 LALPT. D'altra parte, la ricostruzione in oggetto non si giustificherebbe dal profilo agricolo, non richiederebbe un'ubicazione al di fuori della zona edificabile e si porrebbe in netto contrasto con la LPT per gli stessi motivi che hanno portato all'annullamento della licenza edilizia concessa al nuovo proprietario.
C. Avverso la predetta pronunzia governativa __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento in ogni suo dispositivo.
Il ricorrente contesta innanzi tutto i fatti così come esposti dal Consiglio di Stato. Il fondo dedotto in edificazione non sarebbe privo di qualsiasi urbanizzazione, dato che è servito da un tracciato stradale ben più ampio di un sentiero sul quale possono transitare veicoli fuoristrada e per quanto necessario mezzi di soccorso; la condotta dell'acqua non sarebbe d'altronde necessaria. Le costruzioni bruciate - soggiunge - non erano abusive, né si configuravano alla stregua di una semplice baracca, prova ne sia il progetto approvato nel 1976 e la documentazione fotografica versata agli atti. Quanto all'iter che ha contraddistinto il rilascio della licenza edilizia 11 febbraio 1994, è vero che il Dipartimento del territorio si è inizialmente opposto alla concessione del permesso, ma in seguito - appurato che l'istante avrebbe ricostruito esattamente quanto c'era prima - ha preavvisato favorevolmente la domanda. L'insorgente specifica poi di aver acquistato il mapp. __________ per necessità professionali, sapendo della possibilità di edificarvi l'immobile abitativo e l'apiario. Accudendo con un socio in affari a ca. 1000/1100 popoli di api è infatti il più importante apicoltore del cantone, specializzato in allevamento di api regine con relativa fecondazione artificiale e produzione di pappa reale; questa attività presuppone una presenza pressoché costante nei pressi dell'apiario, con una cura molto particolare nello svolgimento delle operazioni ed un'ubicazione territoriale molto specifica.
In diritto, il ricorrente sostiene che la ricostruzione da lui prospettata va autorizzata in forza dell'art. 76 LALPT, dato che il progetto prevede solo un aumento della cubatura ma l'occupazione resta invariata, con un impatto dell'opera pressoché identico a quello della costruzione approvata in antecedenza. L'art. 75 LALPT legittima invece il passaggio dalla residenza secondaria alla residenza primaria, dal momento che l'ampliamento risulta contenuto e limitato ad una volta tanto; l'intervento è inoltre giustificato dalla effettiva necessità oggettiva del nucleo famigliare.
Per quanto attiene invece alla revoca parziale del permesso di costruzione 11 febbraio 1994 decisa dal Governo quale autorità di vigilanza, l'insorgente considera tale decisione lesiva del diritto internazionale (art. 6 CEDU) e del principio del parallelismo delle forme, incostituzionale ed arbitraria. Non avendo potuto esprimersi prima della sua adozione, ritiene inoltre che il Consiglio di Stato abbia violato il diritto di essere sentito garantitogli dall'art. 4 Cost. L'intervento governativo sarebbe d'altronde infondato: il permesso revocato è cresciuto in giudicato dopo un procedimento in cui gli tutti i dettagli sono stati esaurientemente esaminati e valutati, non è in contrasto con la legge, né viola in modo particolarmente grave un interesse pubblico prevalente.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene __________, il quale contesta le tesi dell'insorgente richiamandosi alle argomentazioni sviluppate in prima istanza.
Il Dipartimento del territorio - vista la complessità della fattispecie - si rimette al giudizio di questo Tribunale, mentre il Municipio di __________ propone per errore (lapsus calami) la reiezione dell'impugnativa; in realtà, l'Esecutivo comunale chiede di accogliere il gravame con la conseguente convalida delle proprie risoluzioni.
E. In fase istruttoria il Tribunale ha richiamato dal Dipartimento del territorio l'incarto no. 843 relativo alla domanda di costruzione presentata il 5 aprile 1993 da __________. Ha inoltre invitato il ricorrente a specificare, tra l'altro, quanti popoli di api verrebbero collocati nell'apiario di __________ in caso di ricostruzione del medesimo, dove sono attualmente dislocati i suoi apiari ed il numero di popoli ospitati in ogni singolo apiario, nonché dove sono allevate le api regine e dove viene prodotta la pappa reale.
Di tutte le risultanze istruttorie si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
La legittimazione di __________ è indiscutibile, vuoi perché istante nella procedura che ha portato al rilascio del permesso di costruzione 26 gennaio 1995 (art. 21 cpv. 2 LE), vuoi perché leso nei suoi legittimi interessi dalla revoca parziale della licenza edilizia 11 febbraio 1994 (art. 207 cpv. 2 LOC); quest'ultimo provvedimento modifica infatti a svantaggio dell'insorgente la situazione giuridica esistente creandogli un sicuro pregiudizio che il gravame intende rimuovere (STA 29.7.1993 in re Lucchini; RDAT 1981 N. 19).
Il ricorso, tempestivo e correttamente formulato (art. 46 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria. La pronunzia può essere resa senza procedere all'assunzione delle altre prove notificate dall'insorgente (sopralluogo, testi, perizia), che non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio; in particolare, la situazione dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie in atti (art. 18 cpv. 1 LPAmm).
E' pacifico quindi che la fattispecie debba essere esaminata alla luce degli art. 24 LPT e 71 ss. LALPT, ponendo mente al fatto che la ricostruzione degli edifici bruciati nell'incendio del 1991 non è di per sé litigiosa: la materia del contendere consiste essenzialmente nel sapere se l'ampio fabbricato che verrebbe appoggiato all'apiario può essere in parte destinato a residenza secondaria (licenza edilizia 11 febbraio 1994) o, con un ingrandimento, trasformato addirittura in abitazione primaria (licenza edilizia 26 gennaio 1995).
3.1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. a LPT) soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile, non vi si oppongono interessi preponderanti e il fondo è urbanizzato (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), ovvero dotato di un'urbanizzazione adeguata alla prevista utilizzazione e alle circostanze determinanti nel singolo caso (DFGP, Commento alla LPT, N. 3 ad art. 24).
Il requisito dell'ubicazione vincolata è soddisfatto se l'edificio o l'impianto, per la sua destinazione, può essere realizzato soltanto in un luogo ben preciso (ubicazione vincolata in senso positivo), oppure non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili in quanto non sono previste adeguate zone speciali per l'insediamento previsto (ubicazione vincolata in senso negativo).
Il diritto cantonale può tuttavia permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 24 cpv. 2 LPT). Le eccezioni ammesse in forza di quest'ultimo disposto sono disciplinate dagli art. 74-76 LALPT.
Secondo l'art. 76 LALPT, edifici o impianti andati distrutti possono essere ricostruiti a condizione che:
· prima della distruzione l'edificio fosse utilizzato,
· vengano mantenuti volume e destinazione precedenti la distruzione, riservata la possibilità di combinare l'intervento di ricostruzione con una trasformazione parziale rientrante nei limiti dell'art. 75 LALPT,
· non vi si oppongono interessi preponderanti,
· la ricostruzione sia compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
La ricostruzione, come tale, si configura quindi alla stregua di un intervento volto a costruire ex novo un'opera edilizia identica a quella preesistente, riproducendone fedelmente le caratteristiche quantitative (dimensioni), qualitative (forma e funzione) e situazionali (ubicazione).
L'art. 75 LALPT dianzi citato permette a sua volta di trasformare parzialmente le costruzioni esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con la funzione prevista per la zona di utilizzazione se l'intervento (ampliamento o cambiamento parziale di destinazione):
· viene attuato una volta tanto ("una tantum"),
· è limitato tanto dal profilo quantitativo, quanto dal profilo qualitativo, ovvero se non altera in misura significativa l'identità della costruzione preesistente,
· è indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale,
· è compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
Per beneficiare di un'eccezione fondata sull'art. 24 cpv. 2 LPT e della relativa legislazione cantonale di applicazione, l'intervento dev'essere dunque contenuto sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo. Tale insomma da non alterare in modo significativo l'identità della costruzione originaria. Scopo delle facilitazioni rette dall'art. 24 cpv. 2 LPT è infatti soltanto quello di permettere la conservazione della sostanza edilizia esistente fuori della zona edificabile (garanzia delle situazioni acquisite). Interventi di maggiore entità ricadono invece sotto l'art. 24 cpv. 1 LPT (cfr. DFGP, op. cit., N. 29 ad art. 24; Aemisegger, Leitfaden zum RPG p. 95; DTF 110 Ib 143 consid. 3b).
3.2. Nel caso di specie, appare evidente come il controverso intervento non possa essere autorizzato in base all'art. 24 cpv. 1 LPT. Il ricorrente invero nemmeno lo pretende.
In effetti, come ben osserva l'autorità di ricorso di prime cure, la giurisprudenza ha riconosciuto agli apiari il carattere di costruzione ad ubicazione vincolata fuori zona edificabile (cfr. DTF 7 maggio 1987 pubbl. in forma riassuntiva nel Bollettino d'informazione UPT 4/87 p. 14), ma nel contempo ha precisato pure che per praticare l'apicoltura - così come per esercitare attività d'allevamento di altri animali (anatre, conigli, pesci, ecc.) - sono di norma sufficienti fabbricati di modeste dimensioni destinati al solo ricovero delle bestie, privi di locali d'abitazione o di locali accessori, dal momento che solitamente gli attrezzi necessari per il lavoro possono essere di volta in volta trasportati sul posto dall'allevatore (Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, N. 212 e giurisprudenza ivi citata). Di principio, è quindi escluso che si possa riconoscere il carattere di ubicazione vincolata agli edifici abitativi eretti nei pressi degli apiari. Solo le costruzioni strettamente necessarie all'esercizio dell'attività apicola potrebbero tutt'al più beneficiare di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 cpv. 1 LPT; l'insediamento di uno stabile abitativo accanto all'apiario potrebbe entrare in linea di conto solo se imposto da esigenze irrinunciabili riferite all'esercizio dell'attività apicola svolta in loco e se giustificato dalla notevole distanza esistente tra il fondo e la più vicina zona abitata (DTF 121 II 67, 116 Ib 228), fermo restando che motivi di carattere personale, finanziario o di mero comodo non possono essere presi in considerazione (DTF 117 Ib 266; RDAT 1984 N. 79).
Pur ponendo mente alle particolarità che contraddistinguono l'attività apistica esercitata dall'insorgente, segnatamente l'allevamento delle api regine e la produzione di pappa reale, nella fattispecie non sono ravvisabili esigenze importanti ed oggettive che giustificherebbero la costruzione di una casa d'abitazione nei pressi dell'apiario. La professione del ricorrente, per quanto specializzata possa essere, non impone una sua presenza costante sul luogo ove vengono coltivate le api (cfr. parere 2 dicembre 1994 della Sezione dell'agricoltura). Inoltre, il mapp. __________ dista solo pochi km da __________, ovvero dal nucleo abitato più vicino nel quale egli potrebbe facilmente andare a risiedere.
Il fatto che la dimora accanto all'apiario non sia assolutamente indispensabile per l'esercizio dell'apicoltura è d'altronde comprovato dalle modalità in cui l'insorgente ed il suo socio in affari svolgono tuttora e con successo la loro professione. Pur abitando a __________ () e a __________ (), i due allevatori non posseggono apiari nei rispettivi luoghi di domicilio; i loro 1008 alveari sono dislocati in altri comuni del Sottoceneri (15 per la precisione), mentre l'allevamento delle api regine e la produzione della pappa reale vengono curati a __________ e a __________, ove si concentra il grosso dell'attività (122 popoli). Certo, una tale dispersione delle arnie - peraltro inevitabile e tipica di ogni allevamento di api a simili livelli - fa sembrare la situazione alquanto disagevole. La possibilità di costruire a __________ una casa d'abitazione annettendovi 40-50 alveari stazionari e un'ottantina di arniette di fecondazione renderebbe il lavoro più comodo e redditizio, ma questi vantaggi non bastano per riconoscere al prospettato edificio residenziale il carattere di costruzione strettamente necessaria all'apicoltura e quindi ad ubicazione vincolata.
Così stando le cose, il requisito richiesto dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT non può ritenersi soddisfatto.
Neppure quello esatto dall'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT lo è. Alla realizzazione dello stabile abitativo si oppongono infatti interessi preponderanti legati all'esigenza di protezione della natura e del paesaggio, segnatamente del bosco, così come alla necessità di salvaguardare il più possibile l'integrità del territorio e la sua pianificazione.
Come se non bastasse, il fondo risulta sprovvisto di un'urbanizzazione adeguata alla prevista utilizzazione, vuoi perché dotato di un accesso insufficiente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT (il ricorrente stesso ammette che la proprietà è raggiungibile solo con appositi veicoli fuoristrada tramite una pista; cfr. ricorso 17 maggio 1995 e osservazioni 3 marzo 1995 presentate ala Consiglio di Stato), vuoi perché il metodo di smaltimento prescelto per l'evacuazione delle acque di scarico non offre nessuna garanzia di affidabilità e quindi non ossequia la LPAc (art. 10 cpv. 2), essendo stato dimensionato in funzione di un utilizzo dell'abitazione occasionale o limitato al periodo di smielatura (soggiorno di 2-4 persone per 15 giorni; cfr. perizia idrogeologica 18 giugno 1993 dello studio __________ di __________, p. 5).
3.3. Il ricorrente ritiene tuttavia che la prospettata ricostruzione, l'ampliamento ed il cambiamento di destinazione debbano essere autorizzati in virtù degli art. 75 e 76 LALPT. A torto tuttavia.
L'intervento in discussione eccede senz'ombra di dubbio i limiti di una semplice ricostruzione ex art. 76 LALPT, giacché si discosta in maniera più che significativa dalle caratteristiche quantitative e qualitative della costruzione preesistente. A prescindere dalla destinazione divisata, il nuovo edificio avrebbe infatti foggia, ma soprattutto volumi e dimensioni del tutto diversi.
Dal profilo dell'art. 75 LALPT, il progetto si avvera inammissibile per le eccessive dimensioni dell'ampliamento previsto e per la sostanziale alterazione dell'identità originaria del fabbricato derivante dall'aggiunta, peraltro affatto indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione antecedente all'incendio. Inoltre per l'evidente incompatibilità dell'intervento con le importanti esigenze della pianificazione del territorio, segnatamente quelle volte a confinare gli insediamenti residenziali primari all'interno delle zone edificabili. L'aumento della volumetria e della superficie (con l'innalzamento della costruzione e l'aggiunta di un intero piano interrato di 63 mq ca.) va ben oltre i limiti ammessi dalla giurisprudenza (33%: DTF 112 Ib 99 consid. 3; 107 Ib 242 consid. 2b; Bandli, op. cit., N. 252). D'altro canto, l'ampliamento snaturerebbe in misura intollerabile le caratteristiche di un edificio che in origine era di mera natura agricola e che il progetto approvato nel 1994 destinava in parte a semplice quanto occasionale residenza secondaria. Ma vi è di più. La sostanziale trasformazione attuata nel 1976 ha esaurito le possibilità di intervenire sulla costruzione con un ulteriore ampliamento, poiché l'ordinamento edilizio attualmente vigente fuori delle zone edificabili è stato sostanzialmente introdotto il 1° luglio 1972 con l'entrata in vigore della LIA; modifiche edilizie, soggette ad autorizzazione secondo questa legge, che, come la massiccia trasformazione operata dalla famiglia __________, sono state attuate dopo questa data, determinano quindi l'esaurimento dell'unica possibilità concessa dall' art. 24 cpv. 2 LPT di intervenire in maniera incisiva su costruzioni fuori della zona edificabile in contrasto con la destinazione di zona (DTF 113 Ib 222 consid. 4d, 112 Ib 279 consid. 5; RDAT I-1993 N. 79; STA 24.9.1992 in re D.; Bandli, op. cit., N. 250).
In quanto volta a censurare l'annullamento della licenza edilizia 26 gennaio 1995, l'impugnativa va quindi respinta.
Agendo d'ufficio in veste di autorità di vigilanza, il Consiglio di Stato ha revocato la licenza edilizia 11 febbraio 1994 cresciuta formalmente in giudicato nella misura in cui il permesso avrebbe consentito di destinare l'edificio ricostruito a residenza secondaria.
4.1. La revoca di un atto amministrativo dipende dall'esito del confronto fra l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo e quello della sicurezza giuridica. Salvo il caso in cui vengano lesi interessi pubblici preponderanti, l'atto è irrevocabile quando ha creato diritti soggettivi a favore del destinatario, quando è scaturito da una procedura di accertamento destinata a soppesare gli interessi in gioco, oppure quando l'interessato ne ha già fatto uso, prendendo disposizioni difficilmente reversibili (cfr. DTF 115 Ib 155, 109 Ib 252, 107 Ia 197; STA 23.11.1994 in re Comune di __________; Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 41 B I ss.; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 219).
In materia di permessi di costruzione accordati in contrasto con il diritto, la revoca è ammessa soltanto quando un preponderante interesse pubblico lo esige o siano dati i motivi della revisione (cfr. Scolari, Commentario della LE, N. 31 ad art. 44); ciònondimeno, il permesso non può di regola essere revocato quando la decisione è stata emanata dopo un procedimento in cui gli interessi pubblici siano stati esaurientemente esaminati e valutati, rispettivamente quando il beneficiario abbia già iniziato in buona fede i lavori o ne abbia altrimenti già fatto uso (Scolari, op. cit., ibidem, N. 33). Alle stesse condizioni soggiace l'intervento dell'autorità di vigilanza volto a revocare decisioni di istanze subordinate (cfr. Imboden/Rhinow, op. cit., N. 145 B I ss.; DTF 107 Ib 35 consid. 4 ss. = Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, p. 148-149; RDAT I-1993 N. 77).
4.2. Nell'evenienza concreta, il Municipio ha rilasciato la controversa licenza in base all'avviso positivo formulato dal Dipartimento del territorio. Dagli atti (inc. DT no. 843) risulta che l'autorità cantonale si era inizialmente opposta alla concessione del permesso, ma in seguito - assunte ulteriori informazioni, raccolta della documentazione, segnatamente una perizia idrogeologica, ed esperito un sopralluogo nonché un tentativo di conciliazione
Il parere dipartimentale non può essere condiviso, poiché si diparte da un presupposto manifestamente errato laddove considera che la residenza secondaria bruciata nell'incendio era stata regolarmente autorizzata nel 1976. In realtà, nei piani approvati a suo tempo non era affatto contemplata la possibilità di utilizzare la costruenda casa agricola a scopi abitativi; il cambiamento di destinazione è avvenuto abusivamente in epoca successiva.
La domanda di costruzione inoltrata da __________ avrebbe dovuto pertanto essere esaminata alla luce degli art. 24 LPT e 75-76 LALPT e preavvisata in modo negativo essenzialmente per le stesse ragioni esposte ai considerandi precedenti (3.2. e 3.3.).
In effetti, la controversa autorizzazione non avrebbe certamente potuto essere accordata in base all'art. 24 cpv. 1 LPT, giacché al chiesto cambiamento di destinazione faceva difetto il requisito dell'ubicazione vincolata e quello dell'assenza di interessi preponderanti.
Il cambiamento di destinazione insito nel progetto presentato non rispettava nemmeno le condizioni poste dall'art. 75 LALPT per il rilascio di un permesso eccezionale. Oltre a non essere indispensabile per la continuazione della pregressa utilizzazione agricola, la trasformazione in abitazione secondaria di gran parte dell'originario manufatto rurale risultava del tutto incompatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. Senza parlare del fatto - peraltro già evidenziato in antecedenza - che l'imponente ampliamento attuato nel 1976 aveva esaurito le possibilità di intervenire sulla costruzione con un ulteriore intervento, ancorché di solo mutamento di destinazione.
4.3. Accertato che una corretta applicazione degli art. 24 LPT e 75-76 LALPT non avrebbe mai consentito il rilascio del permesso in discussione, occorre ora esaminare la legittimità del provvedimento deciso d'ufficio dal Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza.
La competenza del Governo ad intervenire quale organo di vigilanza, modificando la situazione giuridica esistente a svantaggio del cittadino, discende pacificamente dall'art. 48 cpv. 2 LE (cfr. pure la competenza generica di cui all'art. 196 LOC). Altrettanto pacifica si avvera peraltro la conformità del processo in corso con le garanzie dedotte dall'art. 6 CEDU; checché ne dica il ricorrente scagliandosi a torto contro il solo Consiglio di Stato, il procedimento che lo vede protagonista rispetta ampiamente la predetta norma di diritto internazionale nella misura in cui egli ha già potuto adire un'autorità giudiziaria indipendente ed imparziale come il Tribunale cantonale amministrativo e potrà ulteriormente aggravarsi innanzi al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (cfr. art. 34 LPT).
Nel procedimento svoltosi innanzi all'istanza inferiore non sono d'altronde ravvisabili viziature tali da inficiarne la validità. __________ ha infatti prodotto al Consiglio di Stato un memoriale di osservazioni ed è stato quindi sentito: quand'anche dovesse sussistere, la disattenzione del diritto di essere sentito lamentata dall'insorgente è stata sanata grazie alla presente procedura ricorsuale, nell'ambito della quale ha potuto contestare in modo congruo e completo il provvedimento lesivo dei suoi interessi. Dottrina (Knapp, Précis de droit administratif, N. 665; Grisel, Traité de droit administratif, p. 379) e giurisprudenza (DTF 114 Ia 18 e 314; 110 Ia 82; 107 Ia 244; 105 Ib 174; 104 Ia 214 e Ib 418) considerano in effetti riparata la violazione del diritto di essere udito commessa in primo grado quando l'insorgente
Poste queste premesse, si tratta ora di stabilire in particolare se l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo prevalga sull'interesse del ricorrente alla sicurezza del diritto. Al riguardo, giova rilevare che la violazione del diritto posta in essere dal Dipartimento e, di riflesso, dal Municipio di __________, non è insignificante. Incontestabilmente, la decisione di autorizzare mediante una ricostruzione e una trasformazione l'insediamento di una residenza secondaria fuori zona edificabile in manifesto spregio alla LPT pregiudica interessi pubblici preponderanti. Vero è che il permesso di costruzione è stato rilasciato in esito ad una procedura di accertamento nella quale sono stati compiutamente esaminati gli interessi in gioco. Vero è pure che l'insorgente ha acquistato in buona fede il mapp. __________ nella convinzione che sulla proprietà fosse possibile edificare un apiario e un'abitazione secondaria. Vero è infine che l'intervento governativo è stato indirettamente provocato da coloro che all'origine si erano fatti promotori della ricostruzione del fondo. Tali circostanze non bastano tuttavia a giustificare una conclusione favorevole al ricorrente ma contraria al diritto della pianificazione del territorio. Tanto meno quando si consideri che in realtà la licenza edilizia 11 febbraio 1994 è stato rilasciata in base all'errata convinzione che la residenza secondaria andata distrutta nell'incendio fosse stata regolarmente autorizzata nel 1976. Senza contare che il permesso non è stato sinora utilizzato e che il vantaggio che ne ritrarrebbe il beneficiario è tutto sommato modesto; in loco si potrà comunque ricostruire un enorme apiario ed un vasto manufatto agricolo ideali per l'esercizio dell'apicoltura.
La tassa di giudizio segue la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 4 Cost; 19, 22, 24, 34 LPT; 10 LPAc; 196, 207 LOC; 21, 48 LE; 75, 76 LALPT; 18, 28, 46 e 61 LPAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- (mille) è posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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