AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.364
Data decisione, Autorità: 15.06.2001, TRAM
Incarto n. 52.1995.00364
Lugano 15 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 maggio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 26 aprile 1995 (n. 2306) con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso 7 dicembre 1994 del dipartimento del territorio, ha annullato la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente il 24 novembre 1994 concernente la ristrutturazione interna del ristorante-pizzeria-bocciodromo al mapp. __________ di ___________;
viste le risposte:
22 maggio 1995 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
29 maggio 1995 del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
5 giugno 1995 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 24 novembre 1994, malgrado l'opposizione del dipartimento del territorio, il municipio di __________ ha rilasciato all'insorgente una licenza edilizia concernente la ristrutturazione interna, con formazione, in particolare, di 6 nuove camere e relativi servizi igienici nel sottotetto, del ristorante-pizzeria-bocciodromo al mapp. __________ di quel comune, posto al di fuori della zona edificabile;
che con decisione 26 aprile 1995 (n. 2306) il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso 7 dicembre 1994 del dipartimento del territorio, ha annullato la licenza edilizia per disattenzione dell'art. 75 LALPT;
che con impugnativa 17 maggio 1995 _ è insorto dinanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullare il giudizio governativo;
che all'udienza tenutasi il 24 ottobre 1995, preso atto che il municipio si apprestava a sottoporre al legislativo l'adozione del piano particolareggiato PRP2, che includeva il mapp. __________ e che avrebbe legittimato il controverso intervento edilizio, il patrocinatore dell'insorgente ha chiesto al Tribunale di sospendere la trattazione della causa;
che il PRP2 è stato adottato dal consiglio comunale di ____________ il 26 marzo 1996 ed approvato dal Governo il 22 gennaio 1997: la modifica d'ufficio dell'art. 6 NAPR disposta in quella sede, la quale regolamentava l'edificazione al mapp. ___________, è successivamente stata annullata da parte del Tribunale della pianificazione del territorio, che ha ripristinato il tenore originale della disposizione, con sentenza 26 agosto 1997;
che il 5 marzo 1997 ___________ ha inoltrato una nuova domanda di costruzione, la quale prevedeva un ampliamento dell'edificio al mapp. _;
che, preso atto dell'opposizione dipartimentale, con decisione 28 luglio 1997 il municipio di __________ ha negato il rilascio della licenza edilizia;
che, adito da __________, con risoluzione 26 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato detta decisione e rinviato gli atti al municipio affinché rilasciasse il permesso edilizio;
che con lettera 31 maggio 2001 il patrocinatore _________ha pertanto chiesto al Tribunale di stralciare, in quanto divenuto privo di oggetto, il ricorso 17 maggio 1995, protestando le ripetibili;
che il Tribunale accede alla richiesta di stralcio, in quanto ne sono adempiuti i requisiti, ma non assegna ripetibili al ricorrente;
che difatti, da un lato, la richiesta di ripetibili si pone in contrasto con la rinuncia alle stesse dichiarata all'udienza 24 ottobre 1995;
che, dall'altro, procedendo - com'è d'uopo in casi del genere - all'accertamento in via pregiudiziale e sommaria del verosimile esito dell'impugnativa 17 maggio 1995 (RDAT 1984 n. 27, pag. 56; II-1996 n. 11 consid. 4, pag. 40 in alto), il Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalla motivazione sviluppata dal Governo nel giudizio impugnato per negare la licenza edilizia: la circostanza secondo cui il progetto appariva conforma al PRP2 non permette di mutare tale conclusione, dal momento che quello strumento è stato approvato ed è pertanto entrato in vigore solo il 22 gennaio 1997;
che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 3, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
Non si preleva tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster