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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.358
Data decisione, Autorità: 28.08.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00358 DP 119/95 leo
Lugano 28 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 9 maggio 1995 della ditta
contro
la decisione 3 maggio 1995 (n.2494) con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso degli insorgenti avverso la decisione 19 settembre 1994 del Dipartimento del territorio che pronuncia la radiazione della loro ditta dall'albo delle imprese di costruzione;
viste le risposte:
30 maggio 1995 del Dipartimento del territorio;
2 giugno 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 2 febbraio 1994 il Dipartimento del territorio ha inflitto a __________, contitolare della ditta __________, una multa di fr. 2'000.-- per non aver presentato entro il termine di legge (primo trimestre dell'anno), prorogato al 30 aprile 1993, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, degli altri oneri sociali previsti dai contratti collettivi di lavoro, dei contributi INSAI e delle trattenute d'imposta alla fonte, relativi all'esercizio 1992, come d'obbligo per ogni ditta iscritta all'albo delle imprese di costruzione (art. 3 RLEPIC);
che la ditta in rassegna é già stata oggetto di un ammonimento e di una analoga procedura contravvenzionale, sfociata in una multa di fr. 1'000.-- , per non aver presentato la documentazione concernente il pagamento dei contributi di legge relativi all'anno 1991;
che con risoluzione 19 settembre 1994 l'autorità dipartimentale, preso atto che anche per l'anno 1993 la ditta __________ non é stata in grado di presentare in modo completo la richiesta documentazione, ha pronunciato la radiazione della ditta dall'albo delle imprese in applicazione dell'art. 10 lett. c) LEPIC;
che con risoluzione 3 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dai fratelli __________;
che contro la premessa risoluzione i fratelli __________ hanno interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo evidenziando le gravose ripercussioni economiche che una siffatta misura trarrebbe seco per la loro impresa e chiedendo la concessione di un'ultima proroga per presentare la documentazione mancante;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il Dipartimento del territorio, quest'ultimo riconfermandosi nelle osservazioni precedentemente presentate davanti all'autorità di prima istanza;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 13 cpv. 2 LEPIC;
che l'art. 4 LEPIC elenca una serie di obblighi cui devono sottostare le ditte iscritte all'albo delle imprese; fra questi figura il pagamento dei contributi alle istituzioni sociali previste dai contratti collettivi di lavoro (art. 4 lett. e) LEPIC);
che il mancato rispetto di detti obblighi comporta, a dipendenza della gravità dell'infrazione, l'adozione di misure disciplinari quali l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-- e la radiazione dall'albo (art. 4 in fine LEPIC);
che tali misure vengono pronunciate dal Dipartimento su preavviso della Commissione (art. 10 LEPIC);
che nella gerarchia dei provvedimenti disciplinari previsti dalla LEPIC la radiazione dall'albo configura la misura più grave: l'impresa colpita infatti non é più abilitata ad eseguire lavori di costruzione (art. 8 cpv. 1 LEPIC a contrario), fatta eccezione per i lavori di modesta importanza e particolarmente semplici (art. 8 cpv.2 LEPIC);
che nel caso che ci occupa uno degli elementi determinanti che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione é senza dubbio l'ammontare dei contributi arretrati, elemento che tuttavia non é desumibile dagli atti;
che il rifiuto, motivato dall'obbligo del segreto professionale, da parte della cassa cantonale di compensazione, rispettivamente dell'INSAI, di fornire informazioni al dipartimento sulla situazione dell'impresa dei ricorrenti, non colma la suddetta lacuna istruttoria;
che tali informazioni avrebbero infatti potuto essere raccolte con la collaborazione dei diretti interessati;
che in siffatte evenienze, non essendo possibile stabilire l'effettiva gravità oggettiva della fattispecie, anche l'esame in punto al rispetto della proporzionalità, cioé la sussistenza di un rapporto adeguato, coerente ed equamente misurato, fra sanzione irrogata e infrazione commessa, risulta oltremodo difficoltoso;
che non da ultimo l'adozione di una siffatta misura, viste le gravose conseguenze che trae seco, avrebbe dovuto essere preceduta dall'invio di una comminatoria (cfr. STA 22 febbraio 1993 in re M.);
che per questi motivi il ricorso deve essere accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché, accertato l'ammontare delle contribuzioni arretrate, statuisca nuovamente sul gravame (art. 65 LPAmm);
che dato l'esito si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia;
visti gli art. 4, 8, 10, 13 LEPIC; 3 RLEPIC; 3, 18, 60, 61, 65, PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza :
1.1. la decisione 3 maggio 1995 del Consiglio di Stato (n. 2494) é annullata;
1.2. gli atti vengono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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