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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.357
Data decisione, Autorità: 28.08.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00357 DP 118/95 leo
Lugano 28 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 2 maggio 1995 della
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 19 aprile 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che ordina alla ricorrente la regolarizzazione della luminosità dell'insegna posata davanti allo stabile in cui ha sede il ristorante __________ in via __________ a __________;
vista la risposta 16 maggio 1995 del dipartimento;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 19 aprile 1995 il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, ha ingiunto alla __________ "di regolarizzare la luminosità dell'insegna" a forma di "__________", rappresentante il logo dell'omonima catena di fast-food, esposta presso il ristorante __________ a __________;.
che secondo l'autorità dipartimentale la luce della suddetta insegna, essendo intermittente e non fissa, non potrebbe essere tollerata in quanto vietata dall'art. 96 cpv. 1 lett. f e g dell'ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr);
che contro la premessa pronuncia la ditta __________ é insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;
che in sostanza la ricorrente contesta il verificarsi degli estremi per l'applicazione dell'art. 96 cpv. 1 lett. f e g OSStr asserendo che la controversa insegna non arreca alcun pericolo per la circolazione stradale. Secondo la ricorrente la decisione impugnata, in quanto sprovvista di base legale, risulterebbe altresì lesiva del principio della proporzionalità come pure dell'art. 4 Cost.;
che nelle proprie osservazioni il dipartimento chiede la conferma del giudizio impugnato all'appoggio di argomentazioni di cui, all'occorrenza, si dirà in seguito;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns e può essere deciso sulla base degli atti senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm); il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare necessario, la situazione dei luoghi essendo sufficientemente nota a questo Tribunale;
che, giusta l'art. 4 Lins, le insegne devono essere tali che non ne risulti danno o turbamento alla sicurezza della circolazione;
che la pubblicità stradale é regolata dagli art. 95 segg. OSStr;
che l'art. 96 OSStr vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusioni con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCStr.);
che in base alla predetta norma la pubblicità stradale é specialmente vietata:
f. se abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce variabili;
che sotto la nozione di pubblicità stradale che "lampeggia o produce effetti di luce variabili" ricadono anche le insegne luminose a luce intermittente ("Springlichter": cfr. M. Küng, Strassenreklamen im Verkehrs-und Baurecht, pag. 70 no. 8.3);
che il controverso impianto pubblicitario é costituito da un'insegna luminosa a forma di "__________" sostenuta da una struttura tubolare sulla quale sono apposti altri pannelli pubblicitari. L'insegna in questione, di colore giallo, posta alla sommità della suddetta struttura, é dotata di un dispositivo di accensione ad intermittenza;
che in sostanza le modalità di funzionamento del suddetto impianto pubblicitario ben possono equiparate a quelle delle insegne luminose a luce intermittente, la cui posa non può essere autorizzata in quanto vietata dall'art. 96 cpv. 1 lett. f OSStr.;
che l'ubicazione della controversa insegna non impedisce di considerare l'istallazione alla stregua di una pubblicità stradale (art. 95 OSStr) cui torna applicabile il suddetto divieto;
che infatti, anche se non collocata direttamente ai bordi della strada, l'insegna in discussione risulta comunque perfettamente visibile ai conducenti in transito su via __________ ai quali è peraltro destinata;
che la pretesa carenza di base legale sollevata dall'insorgente deve pertanto essere respinta come pure devono essere disattese le censure riferite alla violazione dell'art. 4 Cost.;
che per questi motivi l'impugnata ingiunzione dipartimentale, in quanto immune da violazioni del diritto, deve essere confermata e l'impugnativa respinta;
che spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza;
visti gli art. 4,17 Lins; 6 LCStr.; 95 e segg. OSStr ; 3, 18, 28, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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