AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.355
Data decisione, Autorità: 25.07.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00355 DP 116/95 cm
Lugano 25 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio 1995 del
rappresentato dal municipio e patrocinato dall'avv. __________;
contro
la risoluzione 28 marzo 1995 (n. 1906) con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso 7 febbraio 1994 della comunione ereditaria __________ e __________ avverso la fattura emessa il 21 gennaio 1994 dal municipio di __________ per il pagamento del contributo di miglioria imposto dal comune alla ricorrente quale proprietaria del mapp. __________ di quel comune relativamente alla sistemazione della strada __________, di fr. 2'944,40;
viste le risposte:
10 maggio 1995 del Consiglio di Stato;
15 maggio 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il comune di __________ ha proceduto, negli scorsi anni, alla costruzione della strada di quartiere __________. Per detta opera il comune ha inoltre proceduto all'imposizione di contributi di miglioria. Il prospetto dei contributi é stato pubblicato nel periodo 14 febbraio/14 marzo 1992. Tra gli interessati al prelievo figurava anche la comunione ereditaria __________ e __________, proprietaria del mapp. __________, che é stato imposto dal municipio per fr. 7'113.--. Con reclamo 2 marzo 1992 la predetta comunione ereditaria ha sollecitato la ricalcolazione del contributo, poiché questo non teneva conto del fatto che il mapp. __________ era stato frazionato e, in parte, venduto a terzi. L'8 marzo 1993 il municipio ha pertanto notificato alla reclamante il nuovo contributo, di fr. 2'944,40, riferito alla porzione del mapp. __________ che era rimasta in sue mani.
b) Accogliendo i ricorsi di alcuni proprietari, con sentenze 23 luglio 1993 il Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha annullato i contributi di miglioria imposti agli stessi per la costruzione della strada __________. Il Tribunale ha considerato che il diritto di imposizione del comune fosse perento, poiché la pubblicazione del prospetto dei contributi aveva avuto luogo ad oltre tre anni dal compimento dell'opera: termine massimo per procedere a tanto fissato all'art. 14 dell'or abrogata LCMI dell'8 marzo 1971.
B. a) Il 21 gennaio 1994 il municipio di __________ ha trasmesso alla resistente la fattura per il pagamento del contributo ricalcolato, di fr. 2'944,40, con annesso il bollettino di versamento.
b) La comunione ereditaria __________ ha impugnato quella comunicazione municipale con ricorso 7 febbraio 1994 al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullare il contributo dalla stessa dovuto al comune: e questo facendo riferimento ai giudicati del Tribunale d'espropriazione 23 luglio 1993.
c) Il Consiglio di Stato ha accolto il gravame con risoluzione 28 marzo 1995. Ammessa la ricevibilità dello stesso (consid. 4), esso ha pregiudizialmente accertato che la decisione municipale di pubblicazione del prospetto dei contributi di miglioria nel periodo 14 febbraio/14 marzo 1992 fosse nulla (consid. 6 e 7). Esso ha di conseguenza annullato il contributo dovuto dall'insorgente al comune di __________ per l'opera in discussione (consid. 8 e dispositivo n. 1). Poiché anzi a questo punto l'intera procedura doveva essere considerata nulla, il Consiglio di Stato ha anche sancito l'obbligo per il comune di restituire i contributi incassati, integrati degli interessi, a tutti i proprietari colpiti dal prelievo (consid. 8 e dispositivo n. 2).
C. Con ricorso 2 maggio 1995 il comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale avverso la risoluzione governativa predetta, della quale chiede l'annullamento. Esso contesta la competenza del Consiglio di Stato ad occuparsi della vertenza, la conclusione secondo cui la decisione municipale di pubblicare il prospetto dei contributi di miglioria fosse nulla, infine l'estensione dell'oggetto della lite all'intera procedura di prelievo di contributi di miglioria. Il ricorrente si duole inoltre di una grave lesione della sua autonomia, di un arbitrio commesso da parte dell'autorità governativa e, per quanto concerne l'estensione dell'oggetto della lite, di una lesione del suo diritto di essere sentito.
Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, e la comunione ereditaria __________ e __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
b) La competenza del Tribunale ad occuparsi del gravame é invece data nella misura in cui il Consiglio di Stato ha fondato (seppur erroneamente, come si vedrà) la sua competenza a decidere sull'art. 208 cpv. 1 LOC, giusta il quale contro le decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso é per il rimanente tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). Esso é dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Come già é stato ricordato poco sopra, contro le decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 208 cpv. 1 LOC). Con il termine di decisioni si intendono quegli atti d'imperio che toccano la situazione giuridica del singolo obbligandolo a fare, omettere o tollerare alcunché o che regolino altrimenti d'autorità, con carattere vincolante e con possibilità di esecuzione coercitiva, il rapporto del cittadino con l'ente pubblico (cfr. DTF 114 Ia 463; RDAT I-1991 N. 20; II-1991 N. 8 consid. 2a; 1986 N. 28; STA inedite 1 aprile 1993 in re comune di C. e 29 luglio 1993 in re patriziato di C., consid. 2.1.). Nel concreto caso l'obbligo contributivo della comunione ereditaria __________ e __________, nella sua qualità di proprietaria del mapp. __________, relativamente alla costruzione della strada __________ é stato fissato in un primo tempo tramite la pubblicazione del prospetto dei contributi, la quale ha avuto luogo nel periodo 14 febbraio/14 marzo 1992; esso é stato successivamente corretto da parte del municipio il quale, accogliendo la richiesta di ricalcolazione del tributo a dipendenza del frazionamento del fondo formulata dalla resistente in sede di reclamo, ha notificato a quest'ultima l'8 marzo 1993 l'importo corretto del contributo. Importo che la comunione ereditaria __________ e __________ non ha impugnato, permettendo con ciò la sua crescita in giudicato. La fattura staccata dal municipio di __________ nei confronti della resistente il 21 gennaio 1994 non costituiva invece una decisione nel senso sopradescritto: essa non determinava infatti l'obbligo contributivo della stessa nei confronti del comune, poiché questo sussisteva già a pieno titolo. La fattura in discussione costituiva pertanto semplicemente un primo passo del municipio per incassare (non per accertare) quanto spettava al comune. In difetto di una decisione ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC, il Consiglio di Stato avrebbe pertanto dovuto dichiarare irricevibile il gravame 7 febbraio 1994 della comunione ereditaria __________ e __________. Né sana questo difetto la circostanza secondo cui il Consiglio di Stato sia addivenuto alla conclusione secondo cui il prospetto dei contributi doveva essere considerato nullo. L'accertamento di tale nullità non restituiva infatti al Governo quella competenza a decidere il gravame 7 febbraio 1994, che gli faceva invece difetto, tanto meno se esso veniva effettuato a semplice titolo pregiudiziale. Detto accertamento spettava infatti semmai in sede di ricorso - e fatto salvo l'aspetto della presente lite che interessa la vigilanza sui comuni, sottratto alla verifica di questa Corte
Sulla scorta di quanto precede, nella misura in cui é ricevibile, il ricorso deve essere accolto e il dispositivo n. 1 della risoluzione governativa impugnata deve essere annullato.
Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono compensate (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 18, 41, 42, 43, 46 PAmm, 208 LOC, 14 e 16 LCMI 1971, 13 LCMI 1990
dichiara e pronuncia:
§. Il dispositivo n. 1 della risoluzione governativa 28 marzo 1995 (no. 1906) é annullato.
Non si preleva una tassa di giudizio. Le ripetibili sono compensate.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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