AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.354
Data decisione, Autorità: 28.08.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00354 DP 115/95 leo
Lugano 28 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n. 1924) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 23 dicembre 1994 con cui il municipio di __________ ha negato loro il permesso di costruire un nuovo deposito/ripostiglio accanto alla loro casa di vacanza, fuori della zona edificabile (part. n. __________RFD);
viste le risposte:
10 maggio 1995 del Consiglio di Stato;
11 maggio 1995 del municipio di __________;
16 maggio 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1984 __________ ha reso abitabile un piccolo rustico (m 5 x 7), situato in località __________ (part. no. __________RF), fuori della zona edificabile: l'edificio è stato dotato di acqua corrente, servizi igienici e cucina;
che senza particolari formalità, il 5 maggio 1994 il municipio di __________ ha autorizzato __________ e __________, nuovi proprietari dell'edificio, a demolire e ricostruire un piccolo deposito/ripostiglio addossato al muro N dell'edificio;
che __________ e __________ hanno realizzato un manufatto di dimensioni maggiori di quello demolito;
che il 29 agosto 1994 gli stessi ricorrenti hanno chiesto il rilascio di un permesso in sanatoria per la "formazione di un nuovo deposito, di m 6,25 x 2,50, adiacente alla costruzione esistente"; in realtà, già a quel momento, i ricorrenti intendevano ampliare la loro casa di vacanza, rendendo abitabile il locale deposito;
che con decisione 23 dicembre 1994 il municipio di __________ ha respinto la domanda adeguandosi all'opposizione del Dipartimento del territorio, che l'aveva ritenuta contraria agli art. 24 LPT e 75 LALPT;
che con giudizio 28 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________; poste in evidenza le differenze fra la vecchia e la nuova costruzione, in sostanza, anche il Governo ha ritenuto insoddisfatti i requisiti posti dagli art. 24 LPT e 75 LALPT per il rilascio di un'autorizzazione in sanatoria;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso rifiutato; secondo i ricorrenti l'ampliamento sarebbe necessario per la continuazione dell'utilizzazione attuale della casa e rientrerebbe nei limiti ammessi dagli art. 24 cpv. 2. LPT e 75 LALPT;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono pacifiche (art. 21 LE; 43 e 46 PAmm): il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): la situazione preesistente e quella odierna del rustico sono documentate dalle fotografie e dai piani agli atti; un sopralluogo appare quindi superfluo;
che una visita in luogo non appare nemmeno indispensabile per stabilire se siano date le premesse per il rilascio di un'autorizzazione fondata sul principio della parità di trattamento nell'illegalità: la prassi dell'autorità cantonale, assai permissiva sino a qualche anno fa, si è ormai da tempo adeguata alle prescrizioni del diritto federale; non v'è quindi spazio per rivendicare l'applicazione del principio suddetto;
che infondate sono di conseguenza le censure sollevate dai ricorrenti con riferimento ad asserite carenze istruttorie poste in essere dalla precedente istanza;
che giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori della zona edificabile, possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici o impianti non conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui sorgono, qualora tale ubicazione sia imposta dalla destinazione dell'opera (lett. a) e non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b);
che, a ragione, i ricorrenti ammettono che la loro costruzione non è ad ubicazione vincolata e che di conseguenza non sono date le premesse per rilasciare un permesso fondato sull'art. 24 cpv. 1 LPT;
che giusta l'art. 75 LALPT, adottato dal legislatore cantonale in base alla facoltà concessagli dall'art. 24 cpv. 2 LPT, le costruzioni esistenti fuori delle zone edificabili in contrasto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione possono beneficiare una tantum di autorizzazioni eccezionali per interventi limitati (ampliamenti, trasformazioni parziali), indispensabili per la continuazione della loro utilizzazione attuale;
che per rientrare nei limiti posti dal diritto federale, le trasformazioni parziali devono essere contenute ovvero, limitate sia dal profilo quantitativo, sia da quello qualitativo: tali insomma da non sovvertire l'identità della costruzione preesistente (DTF 112 Ib 97; 107 Ib 240; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, N. 240 seg.);
che per il diritto cantonale, questi interventi devono inoltre essere indispensabili per assicurare la continuazione dell'utilizzazione attuale della costruzione: deve insomma trattarsi di interventi volti ad assicurare la conservazione della sostanza edilizia esistente;
che, in concreto, l'intervento in contestazione avente per oggetto il rifacimento e l'ampliamento del vecchio deposito, non può in nessun caso essere autorizzato perché:
· interessa, con ogni verosimiglianza, una costruzione che è già stata oggetto di un cambiamento totale di destinazione (da edificio rurale a casa di vacanza), realizzato sulla base di un permesso nullo in quanto emanato dall'autorità comunale, invece che dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni (cfr. art. 25 LPT);
· non è indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale dello stabile: prova ne è che i ricorrenti hanno chiesto il permesso per un deposito, ma poi hanno realizzato una camera da letto con doccia,
· travalica sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo i limiti posti dall'art. 24 cpv. 2 LPT, sovvertendo in misura significativa l'identità della costruzione preesistente; l'ampliamento è infatti di legno, mentre il resto della costruzione è di pietra; l'aumento della superficie edificata è inoltre del 50 %, mentre quello della volumetria supera il 30 % (DTF 112 Ib 99);
che, in tali circostanze, il ricorso, del tutto infondato, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 24 LPT; 21 LE; 75 LALPT; 24 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento) è a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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