AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.353
Data decisione, Autorità: 06.06.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00353 DP 113/95 leo
Lugano 6 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi e Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Lorenzo Anastasi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di revisione/riesame 27 aprile 1995 di
contro
la sentenza 4 maggio 1992 con cui questo Tribunale ha respinto il ricorso 15 marzo 1991 dell'istante, ha accolto il ricorso 18 marzo 1991 dell'arch. __________ ed ha parzialmente accolto il ricorso 15 marzo 1991 del comune di __________ contro la risoluzione 26 febbraio 1991 (n. 1512) del Consiglio di Stato;
la sentenza 13 agosto 1993 con cui questo Tribunale ha re- spinto i ricorsi 25 maggio 1993 del Comune di __________ e 1. giugno 1993 dell'istante contro la risoluzione 12 maggio 1993 (n. 3668) del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è promotore di un complesso immobiliare a __________, composto di quattro stabili (A, composto di due blocchi, B, C e D) denominato "parco __________ ". Il 14 agosto 1987 __________ ha presentato una domanda di costruzione in variante relativa allo stabile D, ubicato al mapp. __________ di quel comune. Secondo i progetti approvati dal dipartimento delle pubbliche costruzioni il 2 dicembre 1974 e dal municipio di __________ il 19 novembre 1975 quello stabile avrebbe dovuto essere edificato su 6 piani fuori terra (pianterreno compreso). La variante, detta scalare, era intesa a permettere l'innalzamento dell'edificio sul suo lato nord mediante creazione di un piano attico di circa 205 mq e il suo abbassamento sul lato sud tramite rinuncia alla realizzazione di superficie abitativa (per circa 190 mq) ai piani immediatamente inferiori (quinto e sesto piano). Avverso la detta domanda sono state presentate due opposizioni: l'una di __________, domiciliata a __________ e proprietaria dei mapp. __________ e __________, separati dall'edificando mapp. __________ dal riale __________, l'altra dell'arch. __________, parimenti domiciliato a __________.
Il dipartimento delle pubbliche costruzioni ha concesso l'autorizzazione cantonale a costruire il 24 agosto 1988. Il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia il 2 gennaio 1990 alle due seguenti condizioni particolari: la concessione di una deroga alle altezze in applicazione dell'art. 27 cpv. 4 NAPR, testo approvato dal Consiglio di Stato il 28 novembre 1989, e l'assoggettamento dell'ultimo piano dello stabile all'ossequio dell'art. 31 NAPR, approvato dal Consiglio di Stato ed entrato quindi in vigore il 10 novembre 1987 e che perseguiva lo scopo di limitare le residenze secondarie.
B. Contro il rilascio della licenza edilizia da parte del municipio sono insorti al Consiglio di Stato tanto il beneficiario della licenza che i già opponenti. __________, con ricorso del 24 gennaio 1990, ha postulato l'annullamento della condizione posta circa l'applicabilità dell'art. 31 NAPR all'ultimo piano dello stabile. L'arch. __________ e __________, con impugnative del 18 e 19 gennaio 1990 rispettivamente, hanno invece sollecitato l'annullamento della licenza edilizia per più motivi. L'arch. __________ ha contemporaneamente presentato al Governo una domanda di intervento tendente alla verifica dell'operato del municipio di __________ nella procedura edilizia in esame e della corretta applicazione dell'art. 31 NAPR a tutto il "parco __________ ".
Mediante risoluzione del 26 febbraio 1991 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso di __________ ai sensi del considerando C.3, secondo cui "... solamente i vani ed i locali non modificati né nella loro forma né nella loro destinazione non devono venire sottoposti alla regolamentazione sulle residenze secondarie, mentre che a tutte le strutture edilizie che hanno subito un mutamento rispetto ai piani cresciuti in giudicato nel 1977 deve essere applicata la nuova norma di PR a ciò relativa...". Il Governo, tramite la stessa risoluzione, ha quindi parzialmente accolto i ricorsi di __________ e dell'arch. __________ ed ha annullato la licenza edilizia, per il motivo che la stessa era stata rilasciata - per quanto riguardava l'altezza dello stabile - in violazione dei principi che informano la concessione di deroghe. E questo precipuamente per il fatto che da una verifica fatta eseguire dallo stesso risultava un'altezza massima dell'edificio di ml 24, ossia di ml 7,5 superiore rispetto all'altezza massima di zona, di ml 16,5. Il Consiglio di Stato ha infine ritenuto prematura l'istanza di intervento dell'arch. __________, dal momento che spettava in primo luogo alla contestazione edilizia in corso di far luce circa l'operato del municipio di __________.
C. a) __________, il comune di __________ e l'arch. __________ si sono aggravati contro il giudizio suddetto davanti a questo Tribunale.
__________, con ricorso del 15 marzo 1991, ha postulato l'annullamento del giudicato governativo e il rilascio in suo favore della licenza edilizia, la quale fosse inoltre priva dell'onere di assoggettamento all'art. 31 NAPR dell'ultimo piano dell'edificio D. Per quanto riguardava segnatamente il problema dell'altezza dello stabile - l'unico che interessa la presente contestazione - egli ha sostenuto in sostanza che l'art. 27 NAPR, che regolamenta l'edificazione su grandi superfici, non istituiva nel suo quarto capoverso delle deroghe in senso stretto, bensì una compensazione delle restrizioni che venivano imposte tramite la disposizione medesima. Ora, visto che la licenza edilizia originaria permetteva di edificare uno stabile di ml 19,50 di altezza, la quale - tenuto conto della possibilità di sistemazione del terreno di cui all'art. 11 LE - poteva aumentare fino a ml 21, il municipio aveva correttamente esercitato l'ampio potere di apprezzamento conferitogli da detta normativa comunale autorizzando l'innalzamento dell'edificio fino all'altezza massima constatata dal Governo di ml 24. Egli riteneva comunque che l'altezza effettiva dello stabile fosse inferiore a quella misura.
Il comune di __________, con gravame pure del 15 marzo 1991, ha parimenti chiesto l'annullamento della risoluzione governativa e la conferma della propria decisione di rilascio della licenza edilizia 2 gennaio 1990, lamentando una violazione della propria autonomia ed inoltre un abuso del potere di apprezzamento da parte del Governo. Esso ha affermato che la variante ossequiasse l'art. 27 cpv. 4 NAPR, giusta il quale una deroga in fatto di altezze può essere concessa, tra l'altro, allo scopo di ottenere un miglioramento delle caratteristiche degli edifici. La variante, approvata dalla Commissione delle bellezze naturali, perseguiva in effetti unicamente dei fini paesaggistici e per nulla speculativi. Essa era intesa a permettere un adattamento dello stabile alla morfologia del terreno, di cui sarebbe venuta a sposare la pendenza, ed inoltre a formare un anello con gli altri edifici facenti parte del "parco __________ ", eliminando tra l'altro un eccessivo addossamento rispetto allo stabile C. D'altra parte - evidenziava il comune nell'impugnativa - l'art. 27 cpv. 4 NAPR non fissa alcun limite di altezza entro cui concedere una deroga. Esso ha ritenuto da ultimo che la concessione di quest'ultima dovesse essere esaminata partendo dai progetti originariamente approvati, che autorizzavano l'edificazione di uno stabile di ml 19,30. Il comune ha infine contestato recisamente la risoluzione governativa anche nella misura in cui aveva messo a suo carico una parte della tassa di giudizio relativa all'evasione dei ricorsi di __________, __________ e dell'arch. __________.
L'arch. __________, mediante impugnativa del 18 marzo 1991, ha invece postulato in via principale l'annullamento della licenza edilizia ed in via subordinata quello della condizione riferita all'ossequio dell'art. 31 NAPR e che, in entrambe le ipotesi, fosse accertata la necessità dell'intervento dell'autorità cantonale di vigilanza allo scopo di verificare la legalità del comportamento del municipio relativo alla trattazione delle domande di costruzione in variante concernenti lo stabile D ed alla corretta applicazione dell'art. 31 NAPR a tutto il complesso immobiliare "parco __________ ". Quanto al ricorso vero e proprio egli rinviava alle motivazioni avanzate da __________ nell'impugnativa 19 gennaio 1990 davanti al Consiglio di Stato ed inoltre, per quanto riguardava specificatamente l'applicazione dell'art. 31 NAPR, al considerando D della risoluzione governativa n. 4042 del 31 maggio 1989, che evadeva il ricorso 20 giugno 1989 di __________ avverso una comunicazione del 3 giugno precedente attraverso la quale il municipio di __________ informava l'insorgente di aver sospeso i lavori di costruzione dello stabile D limitatamente al settimo piano. In tale giudizio il Governo aveva affermato che l'art. 31 NAPR avrebbe dovuto essere applicato a partire dalla sua entrata in vigore a tutte le costruzioni (esistenti o da realizzare) indipendentemente dalla data di rilascio della licenza edilizia: motivo per cui esso andava applicato a tutto il "parco __________ ".
b) Con giudizio 4 maggio 1992 questo Tribunale ha considerato quanto segue:
" 2.
2.1. L'art. 27 NAPR regolamenta l'edificazione su grandi superfici. Il capoverso 1 stabilisce che il municipio autorizza l'edificazione secondo un piano per costruzioni su grandi superfici in ossequio ai requisiti e alle condizioni posti dalla disposizione medesima. Per le zone in cui simile edificazione è permessa (RCA, R5, R4, R3, R2a, R2b, Rp2), la superficie del fondo o dei fondi deve essere di almeno mq 6'000 (cpv. 2). Giusta il capoverso 3 il piano deve essere l'esecuzione completa, attuata con criteri unitari, di un complesso edilizio differenziato, tale da inserirsi in maniera conveniente nell'ambito del quadro urbanistico generale e a questo scopo deve rispettare le seguenti condizioni: la realizzazione di un rapporto armonico tra il complesso costruttivo del quartiere, gli edifici già esistenti nella zona e il paesaggio circostante (lett. a), una distribuzione delle abitazioni che soddisfi le esigenze in materia di igiene, di comodità e di sicurezza (lett. b), l'ossequio delle distanze verso i fondi confinanti, ritenuto tuttavia che gli edifici di altezza superiore a quella di zona devono ossequiare una distanza pari ad almeno 2/3 dell'altezza (lett. c), il rispetto degli indici di zona (lett. d), l'organizzazione razionale dei parcheggi, segnatamente la loro realizzazione in autorimesse sotterranee nella misura dell'80% almeno ed inoltre la messa a disposizione di adeguati posteggi per visitatori e fornitori (lett. e), la separazione nella misura massima possibile del traffico pedonale da quello veicolare (lett. f), la creazione di aree per lo svago per una superficie pari ad almeno il 20% della superficie utile lorda del quartiere e la loro distribuzione in posizione soleggiata e a distanza dal traffico (lett. g), in aggiunta all'area di svago di cui si è appena detto la sistemazione a verde di una superficie pari ad almeno il 35% di quella complessiva del fondo (lett. h), una concezione ottimale del fabbisogno, della distribuzione e delle perdite delle quantità energetiche (lett. i). Il capoverso 4 stabilisce infine che allo scopo di ottenere un miglioramento delle caratteristiche degli edifici, sia per le qualità abitative, sia per la sistemazione ambientale, sia per l'aumento delle attrezzature esterne (posteggi, aree di svago, aree verdi), il municipio - con l'accordo delle autorità cantonali - può concedere deroghe riferite all'indice di sfruttamento, alle altezze e alle distanze tra edifici all'interno dell'edificazione. Le distanze dai confini devono invece ossequiare quelle di zona, ritenuto che per edifici di altezza superiore all'altezza di zona la distanza dai confini deve essere pari a 2/3 dell'altezza. Sia detto, per completezza, che la possibilità per il municipio di concedere deroghe circa l'altezza degli edifici senza che sia posto un limite a una tale facoltà è stata introdotta solo tramite variante di PR approvata dal Governo - e quindi entrata in vigore (art. 25 cpv. 1 LE, ora abrogato, corrispondente all'attuale art. 39 cpv. 1 LALPT) - il 28 novembre 1989. Il PR originario, approvato dal Governo l'11 gennaio 1984, prevedeva infatti per le costruzioni su grandi superfici la possibilità di concedere deroghe in altezza limitatamente a un solo piano e oltretutto per le sole zone R3, R4, R5 e RCA (art. 26 NAPR testo in vigore fino al 28 novembre 1989).
2.2. Ad una domanda di costruzione è applicabile il diritto in vigore al momento della decisione sulla stessa (art. 55 cpv. 3 RLE). Affinché __________ possa beneficiare della deroga istituita all'art. 27 cpv. 4 NAPR è pertanto necessario che ci si trovi di fronte ad una edificazione su grandi superfici giusta i capoversi da 1 a 3 dell'art. 27 NAPR medesimo. In effetti, in caso contrario, lo stabile D, ubicato - come gli altri facenti parte del "parco __________ " - in zona R5, ricadrebbe nel campo di applicazione del solo art. 36 NAPR, che regolamenta specificatamente l'edificabilità in quella zona: secondo quella disposizione l'altezza massima degli edifici è di ml 16,50, senza possibilità di deroga. Ora è invece noto che lo stabile D, come del resto gli altri edifici già costruiti del "parco __________ " (stabili B e C), supera quell'altezza non solo se si dovesse accogliere la variante qui discussa ma anche senza la stessa, essendo già stato autorizzato originariamente su 6 piani fuori terra.
2.3. Non sembra, per la verità, al Tribunale che le istanze inferiori si siano premurate di accertare preliminarmente all'esame vero e proprio della deroga se il "parco __________ " ossequiasse i requisiti posti dall'art. 27 cpv. da 1 a 3 NAPR: condizione invece necessaria affinché si potesse poi procedere al citato esame. E questo soprattutto se si pon mente al fatto che il "parco __________ " aveva ricevuto il permesso di costruzione quando il PR non era ancora in vigore, bensì in vigenza del regolamento edilizio dell'8 aprile 1940 e successive modifiche. Il Governo si è, per la verità, occupato marginalmente del problema dietro corrispondente censura della ricorrente __________, affermando che il requisito della superficie minima, di mq 6000, era ossequiato tramite la somma delle superfici dei vari mappali sui quali erano ubicati i singoli palazzi: affermazione effettivamente pertinente. Tuttavia detta verifica è stata limitata ad una sola condizione.
2.4. Già la considerazione anzidetta permetterebbe al Tribunale di annullare l'impugnato giudizio per accertamento incompleto della fattispecie e retrocedere gli atti al Governo affinché abbia a colmare la lacunosa istruttoria alla base della propria decisione (art. 65 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale rinuncia tuttavia a dar inizio ad una lunga e costosa istruttoria, poiché esso ha accertato che almeno una condizione posta dall'art. 27 cpv. 3 NAPR non è soddisfatta. In effetti - come è già stato spiegato sub G - esso ha accertato che (almeno) lo stabile B denuncia una distanza inferiore, rispetto al confinante mapp. __________, a quella prescritta dall'art. 27 cpv. 3 lett. c NAPR, ossia di 2/3 dell'altezza dello stabile, essendo lo stesso più alto che non quanto permesso in zona R5: lo stesso ricorrente ammette nella comunicazione 15 gennaio 1992 che, sulla base degli accertamenti dallo stesso fatti eseguire ed annessi alla comunicazione medesima, lo stabile B dista dal confine solo ml 8,95 (misura ottenuta, tra l'altro, ignorando ml 0,40 di sporgenza dei balconi, computabile invece giusta l'art. 7 RLE) rispetto agli 11,95 che si ottengono moltiplicando per 2/3 l'altezza dello stabile, di ml 17,90. Per questo motivo il "parco __________ " non soddisfa le condizioni poste dall'art. 27 NAPR affinché si abbia a che fare con una costruzione su grandi superfici: una deroga in applicazione di detta norma non può pertanto entrare in discussione.
2.5. E' ben vero - come obietta il ricorrente __________ - che la distanza dello stabile B rispetto al mapp. __________ non ha, di fatto, nessuna incidenza sulla valutazione che deve effettuare l'autorità chiamata a decidere se concedere o meno la sollecitata deroga, riferita allo stabile D. Tuttavia una siffatta valutazione presuppone che si abbia a che fare con una costruzione su grandi superfici giusta l'art. 27 NAPR: ciò che non è il caso. Ammettendo le tesi del ricorrente si estenderebbe l'istituto della deroga in materia di altezze di cui all'art. 27 cpv. 4 NAPR a tutti i fondi posti in zona edificabile ed anche quando non si è in presenza di una costruzione su grandi superfici nel senso della predetta norma. Il fatto che il mancato ossequio delle distanze dello stabile B sia minimo (a detta del ricorrente) non muta la conclusione anzidetta: l'applicabilità dell'art. 27 NAPR dipende dall'ossequio, tra l'altro, di ben precise distanze, senza che sia lasciata all'apprezzamento delle autorità esecutive la possibilità di derogare alle stesse ai fini di comunque poter applicare la norma medesima. D'altra parte nel concreto caso lo stabile B presenta un'altezza superiore a quella normalmente concessa nella zona R5 e beneficia, rispetto al vigente ordinamento legale, di una deroga quanto alle altezze (oltre che, insieme agli altri stabili, dell'indice di sfruttamento) giusta l'art. 27 cpv. 4 NAPR: donde l'accresciuta necessità di ossequiare i disposti sulle distanze da confine. E questo, lo si sottolinea comunque, anche se lo stabile B è stato edificato legittimamente.
2.6. Ci si può domandare, tutt'al più, se lo stabile D non possa comunque essere messo al beneficio della sollecitata deroga attraverso una costruzione su grandi superfici di dimensioni più ridotte. In effetti, estromettendo dal complesso edilizio il mapp. __________, su cui sorge lo stabile B, la superficie del "parco __________ " supererebbe comunque i mq 6'000 posti quale prima condizione affinché un'edificazione possa essere definita su grandi superfici ai sensi dell'art. 27 NAPR. La risposta deve tuttavia essere negativa. Il "parco __________ " è concepito come un complesso unico: affermando una sussistenza autonoma dei fondi e degli stabili che lo compongono verrebbero disattese le condizioni poste dall'art. 27 cpv. 3 NAPR. Ciascun stabile presenta infatti, rispetto agli altri tre edifici che compongono il "parco __________ ", fondamentali caratteristiche comuni, come ad esempio lo studio di inserimento urbanistico del complesso, la concezione architettonica degli stabili, i criteri realizzativi, gli aspetti funzionali. Sotto quest'ultimo aspetto i quattro stabili componenti il "parco __________ " presentano un'importante interdipendenza. Oltre ad avere in comune accessi, autorimesse (escluso lo stabile B, che ha parcheggi propri in numero sufficiente), aree di svago e a verde ciascun stabile ospita degli impianti, servizi o locali di cui beneficiano anche gli altri edifici o chi risiede in questi ultimi. Ad esempio nello stabile B è ubicato l'impianto di riscaldamento che serve anche gli altri palazzi, la portineria che è in comune con gli edifici C e D ed inoltre vari locali per il gioco dei bambini e degli adulti di cui può usufruire anche chi abita negli stabili C e D. Nello stabile C è stata realizzata la piscina che può essere utilizzata anche da chi abita negli altri palazzi (solo in parte per chi vive nello stabile A), la sauna ed un solarium destinati anche a chi risiede nello stabile D. In quest'ultimo è previsto un locale "club" per tutto il parco e un locale per l'eventuale creazione di una infermeria sempre a valere per tutto il parco.
2.7. Sulla base di quanto precede il municipio di __________ non poteva rilasciare la licenza edilizia per l'innalzamento dello stabile D."
c) Sulla scorta delle considerazioni sopra ricordate questo Tribunale ha respinto il ricorso di __________ ed accolto quello dell'arch. __________. L'impugnativa del comune di __________ è invece stata accolta limitatamente alla contestazione della tassa di giudizio e delle spese.
D. __________ e il comune di __________ hanno impugnato il giudicato 4 maggio 1992 di questo Tribunale con ricorsi di diritto pubblico di data 9 e 10 giugno 1992 rispettivamente al Tribunale federale, al quale hanno domandato di annullarlo.
E. A completazione dell'esposizione dei fatti di cui sopra appare necessario evidenziare che la realizzazione della variante scalare al mapp. __________ di __________ ha costituito l'oggetto di diversi incarti di questo Tribunale. Per quanto può interessare la presente contestazione, merita di essere ricordato già a livello di esposizione dei fatti che in data 25 maggio 1988 il municipio di __________, accertato che __________ stava procedendo alla costruzione del piano attico in attuazione della variante scalare proposta con domanda inoltrata il 14 agosto 1987, a quel momento ancora oggetto di esame e dunque priva dei necessari permessi di costruzione, ha ordinato a quest'ultimo di sospendere immediatamente quei lavori ed aperto nel contempo a carico dello stesso e dell'ing. __________, direttore dei lavori, una procedura contravvenzionale per gli stessi fatti. Da un sopralluogo esperito il 1. giugno 1988, presenti i prevenuti, l'allora vicesindaco (oggi sindaco) di __________ e il capotecnico comunale è risultato che il piano attico era stato già realizzato in forma grezza e che i lavori a questo scopo erano terminati, secondo le indicazioni date da __________, il 27 maggio 1988 (cfr. al relativo verbale sottoscritto da tutti i presenti). La procedura di contravvenzione è indi sfociata nell'inflizione di una multa a carico di __________ e dell'ing. __________ di fr. 15'000.-- ciascuno. L'ammenda è stata confermata su ricorso da parte del Consiglio di Stato con giudizio 22 agosto 1989, ma ridotta da questo Tribunale a fr. 5'000.-- per ciascun colpevole con sentenza 13 aprile 1990. Il Tribunale ha motivato la radicale riduzione della multa con la circostanza secondo cui ai contravventori poteva essere addebitata, a quel momento, unicamente una violazione formale della legge, ossia il fatto di aver realizzato (segnatamente) il settimo piano (attico) dello stabile al mapp. __________ senza disporre dei permessi di costruzione. Poiché infatti questi ultimi erano frattanto stati rilasciati - l'autorizzazione cantonale a costruire è, come detto, del 24 agosto 1988, la licenza edilizia del 2 gennaio 1990 - una violazione materiale della legge non poteva entrare invece in linea di conto a quella data.
F. Il 25 agosto 1992 __________ ha formulato un sollecito al municipio di __________, richiamato il 5 ottobre successivo, affinché questo ordinasse la demolizione delle opere già eseguite contemplate dalla variante scalare presentata da __________ il 14 agosto 1987. Con decisione 4 dicembre 1992 il municipio di __________ ha respinto la domanda. L'Esecutivo ha ritenuto che la violazione materiale riscontrata fosse minima e che non vi fosse pertanto un interesse pubblico ad ordinare la demolizione, inoltre che la multa inflitta al proprietario bastasse a "sanare la situazione" mentre che, cumulando la multa alla demolizione non sarebbe più stato ossequiato il principio della proporzionalità. Il municipio ha anche evidenziato che la rinuncia alla demolizione non avrebbe comportato nessun pregiudizio per gli interessi della richiedente.
G. a) __________ ha impugnato quella decisione innanzi al Consiglio di Stato con ricorso 2 gennaio 1993, cui ha domandato di ingiungere al municipio di __________ di ordinare la demolizione delle costruzioni abusive al mapp. __________. Dopo aver evidenziato la necessità di ordinare immediatamente la demolizione allo scopo di evitare il subentro della perenzione della misura, la ricorrente ha sottolineato l'importante disattenzione dell'altezza massima consentita dal PR provocata dalla realizzazione del piano attico, di ml 7,50 secondo la decisione 26 febbraio 1991 del Governo. Essa riteneva pertanto proporzionata la demolizione di quel manufatto la quale, se non attuata, le avrebbe cagionato un danno "certo ed importante", del quale avrebbe tenuto responsabili le autorità inadempienti.
b) Con risoluzione 12 maggio 1992 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di __________. Premesso che la fattispecie fosse retta dalla LE 1991, esso ha considerato che, già sulla base delle misurazioni fatte eseguire da __________ - stando alle quali lo stabile al mapp. __________ denunciava (dopo la realizzazione del piano attico) un'altezza di ml 21,80 in corrispondenza della facciata ovest, di ml 20,57 in corrispondenza della facciata nord e ml 19,91 in corrispondenza della facciata est - la violazione dell'altezza per gli edifici situati in zona R5, di ml 16,50 (art. 36 NAPR), fosse quantitativamente importante, tale dunque da legittimare la demolizione del piano attico. Esso ha invece scartato la possibilità di irrogare al costruttore una sanzione pecuniaria giusta l'art. 44 LE 1991. Il Governo ha pertanto annullato la decisione 4 dicembre 1992 del municipio di __________ (dispositivo n. 1.1. della risoluzione governativa 12 maggio 1993) e stabilito, quale dispositivo n. 1.2., che
" Il municipio provvederà inderogabilmente a emanare un ordine di ripristino relativamente alla realizzazione del piano attico dello stabile D al mappale n. __________ __________ "
H. a) Il comune di __________ ha impugnato la detta risoluzione innanzi a questo Tribunale con ricorso 25 maggio 1993, mediante il quale esso ha domandato di confermare la decisione municipale 4 dicembre 1992 di non demolire il piano attico. Esso ha ribadito i motivi addotti in quest'ultima decisione, rimproverando al Governo di aver disatteso sia il principio della proporzionalità sia l'autonomia comunale.
b) Anche __________ si è aggravato avverso la risoluzione governativa 12 maggio 1993, della quale ha domandato l'annullamento. Egli ha lamentato in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché il Consiglio di Stato non aveva dato seguito alla sua richiesta di esperire un sopralluogo. In secondo luogo egli ha chiesto una sospensione del procedimento fino all'evasione da parte del Tribunale federale dei ricorsi presentati avverso la sentenza 4 maggio 1992 con cui questo Tribunale ha confermato l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della licenza edilizia 2 gennaio 1990. Nel merito __________ ha sostenuto l'applicabilità della LE 1973 e che pertanto la demolizione non poteva più essere imposta poiché sono già trascorsi i termini per ordinarla fissati all'art. 57 cpv. 5 LE 1973. Inoltre che essa sarebbe contraria al principio della proporzionalità.
c) Con sentenza 13 agosto 1993 questo Tribunale ha respinto le impugnative. Esso ha scartato una disattenzione del diritto di essere sentito di __________ ad opera del Governo (consid. 2), ha considerato che l'ordine di demolizione che interessava il predetto soggiaceva a perenzione ma che il termine istituito all'art. 57 cpv. 5 LE 1973, applicabile a titolo di lex mitior, non era ancora decorso (consid. 3), che infine l'avversato ordine di demolizione non era contrario né al principio della proporzionalità né al diritto costituzionale cantonale dell'autonomia comunale (consid. 4).
d) Il comune di __________ e __________ hanno impugnato la menzionata sentenza con ricorsi di diritto pubblico al Tribunale federale di data 8 e 14 settembre 1993 rispettivamente.
I. a) Con sentenza 11 agosto 1993 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico interposto il 9 giugno 1992 da __________ avverso la pronuncia di questo Tribunale 4 maggio 1992 (confermativa di quella del Governo di annullamento della licenza edilizia 2 gennaio 1990 per l'innalzamento dell'edificio al mapp. __________ e relativa realizzazione di un piano attico).
b) Con sentenza 3 febbraio 1994 l'alta Corte federale ha invece respinto il ricorso di diritto pubblico inoltrato dal comune 10 giugno 1992 avverso quel medesimo giudicato ed inoltre i ricorsi di diritto pubblico dell'8 rispettivamente 14 settembre 1993 proposti dal comune di __________ e da __________ avverso la sentenza 13 agosto 1993 sempre di questo Giudice (confermativa di quella con cui il Governo aveva ingiunto al municipio di __________ di ordinare la demolizione del piano attico). Per quanto riguardava la legittimità dell'innalzamento - in via di deroga - dell'edificio, oggetto di licenza edilizia annullata, il Tribunale federale ha considerato segnatamente quanto segue:
" ...
Adito con un ricorso che metteva in dubbio il calcolo dell'altezza effettiva degli edifici (a mente dei ricorrenti non superiore ai 21 m), il Tribunale amministrativo non si è limitato ad esaminare l'impatto dell'edificio D sul resto del complesso immobiliare e sui fondi circostanti, come aveva fatto il Consiglio di Stato, ma ha esaminato se il progetto "Parco __________ " nel suo insieme fosse conforme all'art. 27 NAPR. I giudici cantonali sono giunti alla conclusione che, considerato il mancato rispetto dei limiti di distanza dalla particella vicina n. __________ dell'edificio B, non sarebbero adempiuti i requisiti posti dall'art. 27 n. 3 NAPR affinché un piano per costruzioni su grandi superfici possa beneficiare di una deroga. La concessione ai limiti di altezza data all'edificio D sarebbe pertanto abusiva. Tale motivazione appare arbitraria, nella misura in cui essa rimette in questione elementi del progetto ormai cresciuti in giudicato, senza alcun rapporto con il problema posto dalla domanda di costruzione complementare per una variante scalare del manufatto ancora in costruzione. Ciò non implica comunque l'accoglimento del ricorso. Perché una decisione sia da ritenere arbitraria, non è infatti sufficiente che la sua motivazione sia errata: occorre che la sentenza impugnata risulti essere arbitraria nel suo risultato (DTF 118 Ia 123 consid. c, 26 consid. 5a, 117 Ia 139 consid. c, 116 Ia 334 consid. d, 327 consid. a, 113 Ib 311 consid. 2a). Nel caso concreto risulta chiaramente dal giudizio di ultima istanza cantonale che il Tribunale amministrativo ha ritenuto eccessiva l'altezza di tutti gli edifici componenti il "Parco __________ ", compreso lo stabile D. Una sostituzione della motivazione della sentenza impugnata con quella del Consiglio di Stato non è pertanto esclusa. I giudici cantonali hanno infatti confermato la decisione del Consiglio di Stato per quel che concerne le modalità di applicazione dell'art. 27 n. 4 NAPR al manufatto litigioso, considerando ingiustificata la deroga concessa. Tale argomentazione non è arbitraria e può senz'altro essere condivisa.
...".
Per il rimanente il Tribunale federale ha ritenuto che la demolizione del piano attico non era né sproporzionata (consid. 6) né - semmai fosse stata soggetta a perenzione - perenta (consid. 7).
J. a) Il 31 agosto 1993 __________ ha presentato a questo Tribunale una domanda di revisione della sentenza 13 agosto 1993, che é stata respinta con giudizio del 4 ottobre 1993.
b) Il 21 ottobre 1994 __________ ha inoltrato presso il Tribunale federale una domanda di revisione della sentenza 3 febbraio 1994, che é parimenti stata respinta con giudizio 11 gennaio 1995.
K. Il 27 aprile 1995 __________ ha presentato a questo Tribunale istanza di revisione e di riesame delle sentenze 4 maggio 1992 e 13 agosto 1993, attraverso la quale egli ha domandato in via principale la conferma della licenza edilizia municipale 2 gennaio 1990 ed in via subordinata la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato per una nuova decisione dopo i necessari accertamenti tecnici ed urbanistici. Circa i motivi posti a fondamento dell'istanza si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
In applicazione dell'art. 48 PAmm il Tribunale non ha chiesto la presentazione di osservazioni alle altre parti ed alle autorità interessate.
Considerato, in diritto
Nella misura in cui l'istanza in discussione chiede il riesame delle sentenze indicate in ingresso di questo Tribunale, essa deve essere considerata irricevibile. Le sentenze di un'autorità giudiziaria amministrativa non sono infatti suscettibili di essere riesaminate (cfr. Häfelin/Haller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, N. 1423; Grisel, Traité de droit administratif suisse, pag. 947, I, 1; Knapp. Précis de droit administratif, N. 1780; Moor, Droit administratif, vol. II., pag. 234, cifra.2.4.6.; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 318).
Giusta l'art. 35 PAmm, contro le decisioni é dato il rimedio della revisione, se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta (lett. a), se essa non ha apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni tra di loro contraddittorie (lett. b), se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante (lett. c), se l'istante, dopo la decisione, é venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove nuove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente (lett. d). L'istanza di revisione deve essere proposta all'autorità che ha deciso in ultima istanza entro 15 giorni dall'intimazione nei casi contemplati alle lettere a) e b) e dalla scoperta del motivo di revisione nei casi contemplati alle lettere c) e d), ma non oltre 10 anni dall'intimazione, fatta eccezione per il motivo di cui alla lettera c) (art. 36 PAmm).
Nel concreto caso l'istante postula la revisione dei giudicati 4 maggio 1992 e 13 agosto 1993 di questo Tribunale, affermando che gli stessi sono arbitrari per svariati motivi: perché in primo luogo essi sono fondati su accertamenti manifestamente errati, inoltre perché essi disattendono i principi della parità di trattamento, della buona fede, del diritto di essere sentito, della proporzionalità, infine perché il Tribunale non ha retrocesso gli atti al Consiglio di Stato una volta che il Tribunale federale ha cassato la motivazione da questo ritenuta circa la preventiva necessità per il "parco __________ " di ossequiare i requisiti posti dall'art. 27 cpv. da 1 a 3 NAPR ai fini del conseguimento di una deroga quo all'altezza dell'edificio D.
L'istante annette inoltre alla propria memoria una planimetria indicante l'ubicazione dello stabile D al mapp. __________ e la posizione delle sezioni eseguite lungo lo stesso, 4 sezioni del terreno, infine le curve di livello sulle quali queste erano state eseguite (rispettivamente doc. 9, 10 e 11). Esso afferma che quei documenti - dei quali i primi due erano serviti al Consiglio di Stato per negare la legittimità delle deroga, e quindi della sopraelevazione dell'edificio, nella risoluzione 26 febbraio 1991 - sono stati consegnati ai condomini del "parco __________ " da parte dell'ufficio tecnico di __________ in vista di un incontro conciliativo previsto il giorno 18 aprile 1995 con il dipartimento del territorio. Quei documenti - prosegue l'istante - che non erano invece mai stati allegati e pertanto mai erano giunti al Consiglio di Stato od al Tribunale amministrativo, erano errati. Egli annette quindi delle sezioni allestite l'11 aprile 1995 dallo studio __________ (doc. 1), che indicano delle nuove altezze dello stabile D.
b) Per quanto concerne specificatamente gli annessi all'istanza di cui si é detto, come rettamente afferma lo stesso istante le sezioni al doc. 10 - che permettevano di concludere ad un'altezza massima dell'edificio di 24 ml - servirono effettivamente da base al Consiglio di Stato per annullare la licenza edilizia 2 gennaio 1990 (cfr. risoluzione governativa 26 febbraio 1991, consid. D.5.4.). L'allestimento di quei documenti venne infatti ordinato al municipio da parte del giurista delegato dal Governo all'istruzione dei ricorsi pendenti avvero la predetta licenza edilizia in occasione dell'udienza del 20 luglio 1990. Essi vennero trasmessi al predetto da parte del municipio con lettera accompagnatoria 20 agosto 1990, ove si spiegava che "il profilo del terreno naturale é stato ricavato dal piano delle curve di livello per le sezioni A-A, B-B, D-D, e dalla sezione eseguita nel settembre 1980 da parte del geometra ufficiale ing. __________ per la sezione C-C". Sul dorso di detto scritto il 3 settembre 1990 venne indi fissato alle parti il termine per la presentazione delle conclusioni. Le parti poterono quindi prendere posizione in merito alle dette sezioni in sede di conclusioni: prerogativa della quale fece ampiamente uso anche il qui istante, il quale ebbe a produrre proprio a quel riguardo dei nuovi, propri accertamenti (cfr. conclusioni di __________ 12 novembre 1990, allestita dal suo patrocinatore, cifre 3.8.4. seg. ed annessi; scritto 24 novembre 1990 di __________ direttamente al giurista incaricato del servizio dei ricorsi ed annessi). Le sezioni al doc. 10 (e relativo documento ausiliario al doc. 9), così come le curve di livello al doc. 11, in base alle quali erano state eseguite le sezioni al doc. 10 (oltre alla lettera 20 agosto 1990 del municipio, queste ultime lo indicavano infatti espressamente), non costituiscono dunque dei fatti nuovi ai sensi dell'art. 35 lett. d PAmm. Né del resto le nuove sezioni allestite l'11 aprile 1995 dallo studio __________ (doc. 1) adempiono ai requisiti dell'anzidetta disposizione: in effetti, visto l'esito degli accertamenti esperiti dal Consiglio di Stato tramite il municipio di __________, assai negativo per le sue tesi, __________ avrebbe potuto reagire tempestivamente, ordinando subito tramite un tecnico di propria fiducia quelle verifiche di cui egli produce solo oggi le risultanze. In altre parole l'istante avrebbe potuto fornire le sezioni al doc. 1 annesse all'istanza già nell'ambito della procedura ricorsuale pendente innanzi al Consiglio di Stato o comunque innanzi al Tribunale amministrativo. Ad ogni buon conto, la produzione delle sezioni al doc. 1 non solo non permetterebbe, poiché tardiva, di dar luogo alla revisione delle sentenze indicate in ingresso, ma nemmeno permetterebbe di ribaltare il giudizio di merito relativo alla nota sopraelevazione dello stabile D. In effetti le sezioni A-A e B-B prodotte al doc. 1.1. e datate 11.4.1995 indicano che l'altezza dell'edificio in parola é di ml 21,40. Invano l'istante pretende, per la prima volta, di essere messo al beneficio dell'applicazione parziale dell'art. 21 NAPR, che permette di non computare gli attici nelle altezze degli edifici alla condizione che l'ingombro massimo della costruzione sia contenuto nella pendenza teorica di un tetto a falde con un'inclinazione del 50%. In effetti, quel requisito non é pacificamente soddisfatto nella fattispecie, per cui non si applica l'intero beneficio. Ciò premesso - e partendo dunque da un'altezza dell'edificio di ml 21,40, così come indicata dall'istante - é necessario evidenziare che il Tribunale federale, nella nota sentenza 3 febbraio 1994 aveva già rilevato che "... pur considerando, come sostiene __________, che l'altezza effettiva dell'edificio D sia di soli 21 ml ... la deroga non sarebbe ammissibile giusta l'art. 27 cpv. 4 NAPR." (consid. 6, pag. 11). Come dire quindi che le nuove sezioni non avrebbero permesso di annullare la risoluzione del Consiglio di Stato 26 febbraio 1991 - e con ciò di confermare la licenza edilizia 2 gennaio 1990 - nemmeno se fossero state presentate per tempo.
c) Sulla scorta di quanto precede l'istanza di revisione deve pertanto essere senz'altro respinta.
Per questi motivi;
visti gli art. 28, da 35 a 39 PAmm,
dichiara e pronuncia:
2.- La tassa di giudizio, di fr. 1'000.-- (mille), é posta a carico di __________.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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