AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.352
Data decisione, Autorità: 25.07.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00352 DP 114/95 cm
Lugano 25 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio 1995 del
rappresentato dal municipio e patrocinato dall' avv. __________
contro
la risoluzione 28 marzo 1995 (n. 1907) con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso 12 febbraio 1994 di __________ avverso la decisione 1 febbraio 1994 del municipio di __________ di respingere la richiesta di restituzione di fr. 2'870,60 pagati dal predetto in qualità di proprietario del mapp. __________ di quel comune quale contributo di miglioria relativamente alla sistemazione della strada __________;
viste le risposte:
10 maggio 1995 del Consiglio di Stato;
11 maggio 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il comune di __________ ha proceduto, negli scorsi anni, alla costruzione della strada di quartiere __________. Per detta opera il comune ha inoltre proceduto all'imposizione di contributi di miglioria. Il prospetto dei contributi é stato pubblicato nel periodo 14 febbraio/14 marzo 1992. Tra gli interessati al prelievo figurava anche __________, proprietario dei mapp. __________, __________e __________di quel comune, che sono stati imposti dal municipio per fr. 482,15, 5'193,70 e 2'870,60 rispettivamente. Accogliendo un ricorso di __________, con sentenza 23 luglio 1993 il Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha annullato il contributo di miglioria prelevato a carico del mapp. __________, di fr. 5'193,70. Il Tribunale ha considerato che il diritto di imposizione del comune fosse perento, poiché la pubblicazione del prospetto dei contributi aveva avuto luogo ad oltre tre anni dal compimento dell'opera: termine massimo per procedere a tanto fissato all'art. 14 dell'or abrogata LCMI dell'8 marzo 1971.
B. Riferendosi alla predetta sentenza 23 luglio 1993 del Tribunale d'espropriazione, con lettera 26 luglio successivo __________ ha domandato al municipio di __________ la restituzione di tutti i contributi di miglioria versati nella sua qualità di proprietario per la costruzione della strada __________, pari a fr. 8'546,45, oltre interessi. Con lettera 1 settembre 1993 l'Esecutivo ha informato il resistente di procedere alla restituzione del contributo riferito al mapp. __________, che il predetto Tribunale aveva annullato. Il municipio spiegava inoltre che avrebbe eventualmente versato il residuo dopo aver deciso "la procedura da adottare verso tutti coloro che non hanno sollevato obiezioni alla procedura d'incasso dei contributi di miglioria". Esso prometteva parimenti di regolare il problema degli interessi in quella sede. Non avendo però ricevuto una qualche risposta in merito, con lettera 3 gennaio 1994 __________ ha infine sollecitato al municipio di __________ la restituzione di fr. 2'870,60 versati il 15 settembre 1992 a titolo di contributo di miglioria imposto a carico del mapp. __________. Con scritto 1 febbraio 1994 l'Esecutivo si é rifiutato di dar seguito alla sollecitazione, per il motivo che la decisione di imposizione a carico dei quel fondo, inimpugnata, era cresciuta in giudicato. Lo scritto non indicava i rimedi di diritto esperibili contro lo stesso.
C. a) __________ ha impugnato quella comunicazione municipale con ricorso 12 febbraio (erroneamente datato gennaio) 1994 al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla e di ordinare al municipio di __________ di restituirgli l'importo di fr. 2'870,60: e questo sempre facendo riferimento al giudicato del Tribunale d'espropriazione.
b) Il Consiglio di Stato ha accolto il gravame con risoluzione 28 marzo 1995. Ammessa la ricevibilità dello stesso (consid. 3), esso ha pregiudizialmente accertato che la decisione municipale di pubblicazione del prospetto dei contributi di miglioria nel periodo 14 febbraio/14 marzo 1992 fosse nulla (consid. 6 e 7) e che di conseguenza il comune di __________ avrebbe dovuto restituire all'insorgente anche l'importo da questi versato a titolo di contributo di miglioria per il mapp. __________, integrato dagli interessi al saggio del 5% (consid. 8 e dispositivo n. 1). Poiché anzi a questo punto l'intera procedura doveva essere considerata nulla, il Consiglio di Stato ha esteso l'obbligo per il comune di restituire i contributi incassati, sempre integrati degli interessi, a tutti i proprietari interessati dal prelievo (consid. 9 e dispositivo n. 2).
D. Con ricorso 2 maggio 1995 il comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale avverso la risoluzione governativa predetta, della quale chiede l'annullamento. Esso contesta la competenza del Consiglio di Stato ad occuparsi della vertenza, la conclusione secondo cui la decisione municipale di pubblicare il prospetto dei contributi di miglioria fosse nulla, infine l'estensione dell'oggetto della lite all'intera procedura di prelievo di contributi di miglioria. Il ricorrente si duole inoltre di una grave lesione della sua autonomia, di un arbitrio commesso da parte dell'autorità governativa e, per quanto concerne l'estensione dell'oggetto della lite, di una lesione del suo diritto di essere sentito.
Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, e __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
b) La competenza del Tribunale ad occuparsi del gravame é invece data nella misura in cui il Consiglio di Stato ha fondato (seppur erroneamente, come si vedrà) la sua competenza a decidere sull'art. 208 cpv. 1 LOC, giusta il quale contro le decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso é per il rimanente tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). Esso é dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Come già é stato ricordato poco sopra, contro le decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 208 cpv. 1 LOC). Con il termine di decisioni si intendono quegli atti d'imperio che toccano la situazione giuridica del singolo obbligandolo a fare, omettere o tollerare alcunché o che regolino altrimenti d'autorità, con carattere vincolante e con possibilità di esecuzione coercitiva, il rapporto del cittadino con l'ente pubblico (cfr. DTF 114 Ia 463; RDAT I-1991 N. 20; II-1991 N. 8 consid. 2a; STA inedita 29 luglio 1993 in re patriziato di __________, consid. 2.1.). Nel concreto caso l'obbligo contributivo di __________ i, nella sua qualità di proprietario del mapp. __________, relativamente alla costruzione della strada __________ é stato fissato tramite la pubblicazione del prospetto dei contributi, la quale ha avuto luogo nel periodo 14 febbraio/14 marzo 1992 e che il resistente non ha impugnato per quanto concerneva quel mappale, permettendo con ciò la sua crescita in giudicato. Il rifiuto manifestato da parte del municipio nella lettera 1 febbraio 1994 di restituirgli quanto incassato per tale titolo malgrado il Tribunale d'espropriazione avesse frattanto annullato il contributo dovuto dal ricorrente in qualità di proprietario del mapp. __________ a motivo di perenzione della procedura di imposizione non costituiva pertanto una decisione nel senso sopradescritto. Quel documento era infatti insuscettibile di creare un obbligo contributivo da parte del resistente, poiché questo sussisteva già a pieno titolo. La comunicazione 1 febbraio 1994 poteva tuttavia essere ragionevolmente interpretata, alla luce delle circostanze del concreto caso, quale reiezione della domanda formulata dal resistente il 3 gennaio 1994 di riesame della decisione di imposizione del febbraio 1992 alla luce dell'accertamento frattanto operato da parte del Tribunale d'espropriazione, secondo cui il diritto di imporre dei contributi di miglioria da parte del comune per l'opera in discussione era in realtà perento. Entro questi limiti la predetta comunicazione costituiva senz'altro una decisione, ma che era però impugnabile, a questo momento, davanti alle autorità di ricorso competenti per giudicare il merito della controversia. Nella fattispecie quindi il gravame 12 febbraio 1994 avrebbe dovuto essere presentato innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina (art. 13 cpv. 2 e 3 LCMI 1990; 16 cpv. 1 LCMI 1971). Il Consiglio di Stato avrebbe pertanto dovuto dichiararsi incompetente a giudicare il gravame 12 febbraio 1994 di __________ e trasmettere nel contempo gli atti al predetto Tribunale in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 PAmm. Dichiarando invece ricevibile il gravame ed entrando nel merito dello stesso il Consiglio di Stato ha violato il diritto ed il suo giudizio, su questo punto, deve essere annullato (cfr. sentenze inedite TCA 1 aprile 1993 in re comune di __________; 29 luglio 1993 in re D., consid. 2.2., e patriziato di __________, consid. 2.2.).
Sulla scorta di quanto precede, nella misura in cui é ricevibile, il ricorso deve essere accolto e il dispositivo n. 1 della risoluzione governativa impugnata deve essere annullato. Gli atti devono nel contempo essere trasmessi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina affinché esamini il ricorso 12 febbraio 1994 del resistente.
Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm) e non assegna ripetibili al comune (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4. 18. 43. 46 PAmm, 208 LOC, 14 e 16 LCMI 1971, 13 LCMI 1990
dichiara e pronuncia:
§. Il dispositivo n. 1 della risoluzione governativa 28 marzo 1995 (no. 1907) é annullato.
§§. Gli atti sono trasmessi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina affinché esamini il ricorso 12 febbraio 1994 di __________ contro la decisione 1 febbraio 1994 con cui il municipio di __________ ha respinto la richiesta di restituzione di fr. 2'870,60 pagati dal predetto in qualità di proprietario del mapp. __________di quel comune quale contributo di miglioria relativamente alla costruzione della strada __________.
Non si preleva una tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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