AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.351
Data decisione, Autorità: 11.01.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00351 DP 335/91 leo
Lugano 11 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 15 luglio 1991 di
contro
la risoluzione 25 giugno 1991 (n. 4942) mediante la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 8 gennaio 1991 dell'insorgente avverso l'autorizzazione 21 dicembre 1990 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, sezione economico-amministrativa, relativa al passaggio di una tubazione dell'acqua potabile sulla strada cantonale al mapp. n. __________ di __________ per l'allacciamento del fondo mapp. n. __________ di __________;
viste le risposte:
25 luglio 1991 del Consiglio di Stato;
29 luglio 1991 del Comune di __________;
7 agosto 1991 del Dipartimento del territorio, Sezione economico-amministrativa;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 9 febbraio 1988 __________ ha presentato al Dipartimento delle pubbliche costruzioni, sezione economico-amministrativa, una domanda di autorizzazione di uso speciale del demanio pubblico per l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile di __________, che corre sotto la strada cantonale al mapp. __________ di quel comune, del proprio fondo al mapp. n. __________ di __________.
Con decisione 21 dicembre 1990 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni, sezione economico-amministrativa, ha rilasciato ad __________ l'autorizzazione per la durata di 10 anni e posto a carico dello stesso le seguenti tasse: di fr. 30.-- per il passaggio della tubazione (ml 3 a fr. 10.-- il ml), di fr. 325.-- per il ripristino della pavimentazione e di fr. 50.-- per l'esame della domanda.
B. __________ si è aggravato contro la predetta autorizzazione davanti al Consiglio di Stato con ricorso 8 gennaio 1991, chiedendo l'annullamento della stessa e delle tasse poste a suo carico, per il motivo che l'allacciamento sulla strada cantonale è stato eseguito da parte dell'azienda acqua potabile (AAP) di Barbengo: il ricorrente ne ha dedotto che l'autorizzazione doveva essere intestata a quest'ultima. Tanto più che giusta l'art. 41 del regolamento dell'AAP di __________ l'allacciamento, fino e compresa la saracinesca (sia essa sul sedime pubblico che privato), viene rilevato in proprietà dall'AAP medesima.
C. Con risoluzione 25 giugno 1991 il Governo ha respinto l'impugnativa, ritenendo che il beneficiario dell'allacciamento in esame è il ricorrente e che pertanto spetta allo stesso l'obbligo di chiedere l'autorizzazione a tale scopo e di pagare le relative tasse.
D. __________ ha impugnato mediante ricorso 15 luglio 1991 davanti a questo Tribunale il suddetto giudicato governativo, postulando l'annullamento dello stesso per i motivi già avanzati davanti all'istanza inferiore. Aggiunge che nel caso di perdite spetta all'AAP di effettuare le necessarie riparazioni per la tubazione posta sulla strada cantonale ed inoltre che l'AAP potrebbe anche autorizzare l'allacciamento di altri utenti alla tubazione da egli eseguita.
Il Dipartimento dell'interno, per conto del Consiglio di Stato, e il Dipartimento delle pubbliche costruzioni, sezione economico-amministrativa, hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il Comune di __________ si è invece associato alla tesi del ricorrente.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data in ossequio all'art. 30 cpv. 2 della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione del ricorrente é certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, ricevibile in ordine, può inoltre essere deciso senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 16 cpv. 1 LDP le autorizzazioni e le concessioni per l'uso del demanio pubblico possono essere trasferite con il consenso dell'autorità. Secondo l'art. 16 cpv. 2 LDP le autorizzazioni e le concessioni relative all'uso del demanio pubblico connesse con un fondo, come le sporgenze sull'area pubblica e le condotte di allacciamento ad edifici, seguono invece (automaticamente) il trasferimento di proprietà di questo. Da detta disposizione si deduce pertanto in modo chiaro che le autorizzazioni per la posa di condotte di allacciamento possono essere rilasciate solo a favore del proprietario del fondo che deve essere allacciato e che queste non possono essere trasferite se non trasferendo la proprietà del fondo. A giusta ragione quindi il dipartimento delle pubbliche costruzioni ha rilasciato la controversa autorizzazione a favore del qui ricorrente, in qualità di proprietario del mapp. __________ di __________, ossia del fondo interessato all'allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile. La circostanza secondo cui giusta l'art. 41 del regolamento dell'AAP di __________ la parte di allacciamento fino e compresa la saracinesca (sia essa su suolo pubblico che privato) viene rilevata in proprietà dall'AAP, dopo la sua esecuzione, non permette di modificare in alcun modo l'anzidetta conclusione. Decisiva ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'uso del demanio pubblico e dell'applicazione delle relative tasse relative a condotte di allacciamento é infatti la proprietà del fondo allacciando non quella della condotta.
La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi;
visti gli art. 16, 30 LDP, 28, 43, 46, PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 100.-- (cento), é posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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