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Numero d'incarto:
52.1995.348
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00348
DP 112/95
cm
Lugano
27 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 aprile 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 21 marzo 1995, no. 1731, del Consiglio di Stato che accoglie
parzialmente il ricorso 7 dicembre 1994 di __________, avverso la licenza
edilizia 21 novembre 1994 rilasciata dal Municipio di __________ alla Società
__________, relativamente alla ristrutturazione del poligono di tiro sito a
__________, mappa. no. __________ RFD __________;
preso
atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 10 ottobre 1995, dopo discussione,
su proposta del Giudice delegato le parti hanno aderito alla seguente transazione:
"1. Il resistente arch. __________ aderisce al ricorso
della Società di Tiro alla condizione che lungo i lati dello stand a 50 m,
vengono erette barriere di protezione fonica sino alla quota di m + 3,32 (con
rivestimento fono assorbente all'interno), per tutta la lunghezza del poligono.
Resta riservata l'approvazione
da parte dell'Ufficiale Federale di Tiro.
Nel caso in cui l'approvazione
non dovesse essere accordata il Tribunale cantonale amministrativo provvederà
all'emanazione del giudizio a richiesta della parte più diligente.
-
La licenza 21.11.1994 rilasciata
dal municipio di __________ viene quindi ripristinata a questa condizione.
-
Il Consiglio di Stato rinuncia
all'incasso di fr. 300.-- quale tassa di giustizia.
-
Il Tribunale cantonale
amministrativo stralcerà la causa dai ruoli senza spese, ritenuto che la
ricorrente rinuncia già sin d'ora a qualsiasi indennità per ripetibili.
-
La società ricorrente si impegna a non
prevalersi delle opere realizzate in base alla licenza per lo stand a 50 m/25 m
allo scopo di conseguire a livello pianificatorio, un consolidamento della
situazione esistente."
rilevato
che, sia l'Ufficiale Federale di Tiro il 17 ottobre 1995, sia la divisione
degli affari militari e della protezione civile il 19 ottobre 1995, hanno visto
ed approvato la variante di cui sopra;
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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