AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.347
Data decisione, Autorità: 21.11.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00347 DP 111/95 cm
Lugano 21 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi e Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Lorenzo Anastasi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 aprile 1995 di
__________ comproprietari della PPP costituita sulla part. n. __________ RFD __________ (Comunione dei condomini Casa D)
comproprietari della PPP costituita sulla part. n. __________ RFD __________ (Comunione dei condomini Casa C)
comproprietari della PPP costituita sulla part. n. __________ RFD __________ (Comunione dei condomini Casa B)
tutti rappr. da: avv.
contro
le risoluzioni 21 marzo 1995 (1738 e 1739) con cui il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi degli insorgenti di data 12 e 22 novembre 1993 rispettivamente avverso l'ordine di demolizione del piano attico al mapp. __________ impartito il 15 settembre/26 ottobre 1993 dal municipio di __________ a __________ ed agli altri condomini al mapp. __________;
viste: le risposte
9 maggio 1995 del Consiglio di Stato;
26 maggio 1995 del municipio di __________;
29 maggio 1995 di __________;
la replica 27 giugno 1995;
le dupliche
11 luglio 1995 del municipio di __________;
17 luglio 1995 del Consiglio di Stato;
10 agosto 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è promotore di un complesso immobiliare a __________, composto di quattro stabili (A, composto di due blocchi, B, C e D) denominato "parco __________ ". Il 14 agosto 1987 __________ ha presentato una domanda di costruzione in variante relativa allo stabile D, ubicato al mapp. __________ di quel comune. Secondo i progetti approvati dal dipartimento delle pubbliche costruzioni il 2 dicembre 1974 e dal municipio di __________ il 19 novembre 1975 quello stabile avrebbe dovuto essere edificato su 6 piani fuori terra (pianterreno compreso). La variante, detta scalare, era intesa a permettere l'innalzamento dell'edificio sul suo lato nord mediante creazione di un piano attico di circa 205 mq e il suo abbassamento sul lato sud tramite rinuncia alla realizzazione di superficie abitativa (per circa 190 mq) ai piani immediatamente inferiori (quinto e sesto piano). Avverso la detta domanda sono state presentate due opposizioni: l'una di __________, domiciliata a __________ e proprietaria dei mapp. __________ e __________, separati dall'edificando mapp. __________ dal riale __________, l'altra dell'arch. __________, parimenti domiciliato a __________.
Il dipartimento delle pubbliche costruzioni ha concesso l'autorizzazione cantonale a costruire il 24 agosto 1988. Il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia il 2 gennaio 1990 alle due seguenti condizioni particolari: la concessione di una deroga alle altezze in applicazione dell'art. 27 cpv. 4 NAPR, testo approvato dal Consiglio di Stato il 28 novembre 1989, e l'assoggettamento dell'ultimo piano dello stabile all'ossequio dell'art. 31 NAPR, approvato dal Consiglio di Stato ed entrato quindi in vigore il 10 novembre 1987 e che perseguiva lo scopo di limitare le residenze secondarie.
B. Contro il rilascio della licenza edilizia da parte del municipio sono insorti al Consiglio di Stato tanto il beneficiario della licenza che i già opponenti. __________, con ricorso del 24 gennaio 1990, ha postulato l'annullamento della condizione posta circa l'applicabilità dell'art. 31 NAPR all'ultimo piano dello stabile. L'arch. __________ e __________, con impugnative del 18 e 19 gennaio 1990 rispettivamente, hanno invece sollecitato l'annullamento della licenza edilizia per più motivi. L'arch. __________ ha contemporaneamente presentato al Governo una domanda di intervento tendente alla verifica dell'operato del municipio di __________ nella procedura edilizia in esame e della corretta applicazione dell'art. 31 NAPR a tutto il "parco __________ ".
Mediante risoluzione del 26 febbraio 1991 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso di __________ ai sensi del considerando C.3, secondo cui "... solamente i vani ed i locali non modificati né nella loro forma né nella loro destinazione non devono venire sottoposti alla regolamentazione sulle residenze secondarie, mentre che a tutte le strutture edilizie che hanno subito un mutamento rispetto ai piani cresciuti in giudicato nel 1977 deve essere applicata la nuova norma di PR a ciò relativa...". Il Governo, tramite la stessa risoluzione, ha quindi parzialmente accolto i ricorsi di __________ e dell'arch. __________ ed ha annullato la licenza edilizia, per il motivo che la stessa era stata rilasciata - per quanto riguardava l'altezza dello stabile - in violazione dei principi che informano la concessione di deroghe. E questo precipuamente per il fatto che da una verifica fatta eseguire dallo stesso risultava un'altezza massima dell'edificio di ml 24, ossia di ml 7,5 superiore rispetto all'altezza massima di zona, di ml 16,5. Il Consiglio di Stato ha infine ritenuto prematura l'istanza di intervento dell'arch. __________, dal momento che spettava in primo luogo alla contestazione edilizia in corso di far luce circa l'operato del municipio di __________.
C. a) __________, il comune di __________ e l'arch. __________ si sono aggravati contro il giudizio suddetto davanti a questo Tribunale.
__________, con ricorso del 15 marzo 1991, ha postulato l'annullamento del giudicato governativo e il rilascio in suo favore della licenza edilizia, la quale fosse inoltre priva dell'onere di assoggettamento all'art. 31 NAPR dell'ultimo piano dell'edificio D. Per quanto riguardava segnatamente il problema dell'altezza dello stabile - l'unico che interessa la presente contestazione - egli ha sostenuto in sostanza che l'art. 27 NAPR, che regolamenta l'edificazione su grandi superfici, non istituiva nel suo quarto capoverso delle deroghe in senso stretto, bensì una compensazione delle restrizioni che venivano imposte tramite la disposizione medesima. Ora, visto che la licenza edilizia originaria permetteva di edificare uno stabile di ml 19,50 di altezza, la quale - tenuto conto della possibilità di sistemazione del terreno di cui all'art. 11 LE - poteva aumentare fino a ml 21, il municipio aveva correttamente esercitato l'ampio potere di apprezzamento conferitogli da detta normativa comunale autorizzando l'innalzamento dell'edificio fino all'altezza massima constatata dal Governo di ml 24. Egli riteneva comunque che l'altezza effettiva dello stabile fosse inferiore a quella misura.
Il comune di __________, con gravame pure del 15 marzo 1991, ha parimenti chiesto l'annullamento della risoluzione governativa e la conferma della propria decisione di rilascio della licenza edilizia 2 gennaio 1990, lamentando una violazione della propria autonomia ed inoltre un abuso del potere di apprezzamento da parte del Governo. Esso ha affermato che la variante ossequiasse l'art. 27 cpv. 4 NAPR, giusta il quale una deroga in fatto di altezze può essere concessa, tra l'altro, allo scopo di ottenere un miglioramento delle caratteristiche degli edifici. La variante, approvata dalla Commissione delle bellezze naturali, perseguiva in effetti unicamente dei fini paesaggistici e per nulla speculativi. Essa era intesa a permettere un adattamento dello stabile alla morfologia del terreno, di cui sarebbe venuta a sposare la pendenza, ed inoltre a formare un anello con gli altri edifici facenti parte del "parco __________ ", eliminando tra l'altro un eccessivo addossamento rispetto allo stabile C. D'altra parte - evidenziava il comune nell'impugnativa - l'art. 27 cpv. 4 NAPR non fissa alcun limite di altezza entro cui concedere una deroga. Esso ha ritenuto da ultimo che la concessione di quest'ultima dovesse essere esaminata partendo dai progetti originariamente approvati, che autorizzavano l'edificazione di uno stabile di ml 19,30. Il comune ha infine contestato recisamente la risoluzione governativa anche nella misura in cui aveva messo a suo carico una parte della tassa di giudizio relativa all'evasione dei ricorsi di __________, __________ e dell'arch. __________.
L'arch. __________, mediante impugnativa del 18 marzo 1991, ha invece postulato in via principale l'annullamento della licenza edilizia ed in via subordinata quello della condizione riferita all'ossequio dell'art. 31 NAPR e che, in entrambe le ipotesi, fosse accertata la necessità dell'intervento dell'autorità cantonale di vigilanza allo scopo di verificare la legalità del comportamento del municipio relativo alla trattazione delle domande di costruzione in variante concernenti lo stabile D ed alla corretta applicazione dell'art. 31 NAPR a tutto il complesso immobiliare "parco __________ ". Quanto al ricorso vero e proprio egli rinviava alle motivazioni avanzate da __________ nell'impugnativa 19 gennaio 1990 davanti al Consiglio di Stato ed inoltre, per quanto riguardava specificatamente l'applicazione dell'art. 31 NAPR, al considerando D della risoluzione governativa n. 4042 del 31 maggio 1989, che evadeva il ricorso 20 giugno 1989 di __________ avverso una comunicazione del 3 giugno precedente attraverso la quale il municipio di __________ informava l'insorgente di aver sospeso i lavori di costruzione dello stabile D limitatamente al settimo piano. In tale giudizio il Governo aveva affermato che l'art. 31 NAPR avrebbe dovuto essere applicato a partire dalla sua entrata in vigore a tutte le costruzioni (esistenti o da realizzare) indipendentemente dalla data di rilascio della licenza edilizia: motivo per cui esso andava applicato a tutto il "parco __________ ".
b) Con giudizio 4 maggio 1992 questo Tribunale ha considerato quanto segue:
"2.
2.1. L'art. 27 NAPR regolamenta l'edificazione su grandi superfici. Il capoverso 1 stabilisce che il municipio autorizza l'edificazione secondo un piano per costruzioni su grandi superfici in ossequio ai requisiti e alle condizioni posti dalla disposizione medesima. Per le zone in cui simile edificazione è permessa (RCA, R5, R4, R3, R2a, R2b, Rp2), la superficie del fondo o dei fondi deve essere di almeno mq 6'000 (cpv. 2). Giusta il capoverso 3 il piano deve essere l'esecuzione completa, attuata con criteri unitari, di un complesso edilizio differenziato, tale da inserirsi in maniera conveniente nell'ambito del quadro urbanistico generale e a questo scopo deve rispettare le seguenti condizioni: la realizzazione di un rapporto armonico tra il complesso costruttivo del quartiere, gli edifici già esistenti nella zona e il paesaggio circostante (lett. a), una distribuzione delle abitazioni che soddisfi le esigenze in materia di igiene, di comodità e di sicurezza (lett. b), l'ossequio delle distanze verso i fondi confinanti, ritenuto tuttavia che gli edifici di altezza superiore a quella di zona devono ossequiare una distanza pari ad almeno 2/3 dell'altezza (lett. c), il rispetto degli indici di zona (lett. d), l'organizzazione razionale dei parcheggi, segnatamente la loro realizzazione in autorimesse sotterranee nella misura dell'80% almeno ed inoltre la messa a disposizione di adeguati posteggi per visitatori e fornitori (lett. e), la separazione nella misura massima possibile del traffico pedonale da quello veicolare (lett. f), la creazione di aree per lo svago per una superficie pari ad almeno il 20% della superficie utile lorda del quartiere e la loro distribuzione in posizione soleggiata e a distanza dal traffico (lett. g), in aggiunta all'area di svago di cui si è appena detto la sistemazione a verde di una superficie pari ad almeno il 35% di quella complessiva del fondo (lett. h), una concezione ottimale del fabbisogno, della distribuzione e delle perdite delle quantità energetiche (lett. i). Il capoverso 4 stabilisce infine che allo scopo di ottenere un miglioramento delle caratteristiche degli edifici, sia per le qualità abitative, sia per la sistemazione ambientale, sia per l'aumento delle attrezzature esterne (posteggi, aree di svago, aree verdi), il municipio - con l'accordo delle autorità cantonali - può concedere deroghe riferite all'indice di sfruttamento, alle altezze e alle distanze tra edifici all'interno dell'edificazione. Le distanze dai confini devono invece ossequiare quelle di zona, ritenuto che per edifici di altezza superiore all'altezza di zona la distanza dai confini deve essere pari a 2/3 dell'altezza. Sia detto, per completezza, che la possibilità per il municipio di concedere deroghe circa l'altezza degli edifici senza che sia posto un limite a una tale facoltà è stata introdotta solo tramite variante di PR approvata dal Governo - e quindi entrata in vigore (art. 25 cpv. 1 LE, ora abrogato, corrispondente all'attuale art. 39 cpv. 1 LALPT) - il 28 novembre 1989. Il PR originario, approvato dal Governo l'11 gennaio 1984, prevedeva infatti per le costruzioni su grandi superfici la possibilità di concedere deroghe in altezza limitatamente a un solo piano e oltretutto per le sole zone R3, R4, R5 e RCA (art. 26 NAPR testo in vigore fino al 28 novembre 1989).
2.2. Ad una domanda di costruzione è applicabile il diritto in vigore al momento della decisione sulla stessa (art. 55 cpv. 3 RLE). Affinché __________ possa beneficiare della deroga istituita all'art. 27 cpv. 4 NAPR è pertanto necessario che ci si trovi di fronte ad una edificazione su grandi superfici giusta i capoversi da 1 a 3 dell'art. 27 NAPR medesimo. In effetti, in caso contrario, lo stabile D, ubicato - come gli altri facenti parte del "parco __________ " - in zona R5, ricadrebbe nel campo di applicazione del solo art. 36 NAPR, che regolamenta specificatamente l'edificabilità in quella zona: secondo quella disposizione l'altezza massima degli edifici è di ml 16,50, senza possibilità di deroga. Ora è invece noto che lo stabile D, come del resto gli altri edifici già costruiti del "parco __________ " (stabili B e C), supera quell'altezza non solo se si dovesse accogliere la variante qui discussa ma anche senza la stessa, essendo già stato autorizzato originariamente su 6 piani fuori terra.
2.3. Non sembra, per la verità, al Tribunale che le istanze inferiori si siano premurate di accertare preliminarmente all'esame vero e proprio della deroga se il "parco __________ " ossequiasse i requisiti posti dall'art. 27 cpv. da 1 a 3 NAPR: condizione invece necessaria affinché si potesse poi procedere al citato esame. E questo soprattutto se si pon mente al fatto che il "parco __________ " aveva ricevuto il permesso di costruzione quando il PR non era ancora in vigore, bensì in vigenza del regolamento edilizio dell'8 aprile 1940 e successive modifiche. Il Governo si è, per la verità, occupato marginalmente del problema dietro corrispondente censura della ricorrente __________, affermando che il requisito della superficie minima, di mq 6000, era ossequiato tramite la somma delle superfici dei vari mappali sui quali erano ubicati i singoli palazzi: affermazione effettivamente pertinente. Tuttavia detta verifica è stata limitata ad una sola condizione.
2.4. Già la considerazione anzidetta permetterebbe al Tribunale di annullare l'impugnato giudizio per accertamento incompleto della fattispecie e retrocedere gli atti al Governo affinché abbia a colmare la lacunosa istruttoria alla base della propria decisione (art. 65 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale rinuncia tuttavia a dar inizio ad una lunga e costosa istruttoria, poiché esso ha accertato che almeno una condizione posta dall'art. 27 cpv. 3 NAPR non è soddisfatta. In effetti - come è già stato spiegato sub G - esso ha accertato che (almeno) lo stabile B denuncia una distanza inferiore, rispetto al confinante mapp. __________, a quella prescritta dall'art. 27 cpv. 3 lett. c NAPR, ossia di 2/3 dell'altezza dello stabile, essendo lo stesso più alto che non quanto permesso in zona R5: lo stesso ricorrente ammette nella comunicazione 15 gennaio 1992 che, sulla base degli accertamenti dallo stesso fatti eseguire ed annessi alla comunicazione medesima, lo stabile B dista dal confine solo ml 8,95 (misura ottenuta, tra l'altro, ignorando ml 0,40 di sporgenza dei balconi, computabile invece giusta l'art. 7 RLE) rispetto agli 11,95 che si ottengono moltiplicando per 2/3 l'altezza dello stabile, di ml 17,90. Per questo motivo il "parco __________ " non soddisfa le condizioni poste dall'art. 27 NAPR affinché si abbia a che fare con una costruzione su grandi superfici: una deroga in applicazione di detta norma non può pertanto entrare in discussione.
2.5. E' ben vero - come obietta il ricorrente __________ - che la distanza dello stabile B rispetto al mapp. __________ non ha, di fatto, nessuna incidenza sulla valutazione che deve effettuare l'autorità chiamata a decidere se concedere o meno la sollecitata deroga, riferita allo stabile D. Tuttavia una siffatta valutazione presuppone che si abbia a che fare con una costruzione su grandi superfici giusta l'art. 27 NAPR: ciò che non è il caso. Ammettendo le tesi del ricorrente si estenderebbe l'istituto della deroga in materia di altezze di cui all'art. 27 cpv. 4 NAPR a tutti i fondi posti in zona edificabile ed anche quando non si è in presenza di una costruzione su grandi superfici nel senso della predetta norma. Il fatto che il mancato ossequio delle distanze dello stabile B sia minimo (a detta del ricorrente) non muta la conclusione anzidetta: l'applicabilità dell'art. 27 NAPR dipende dall'ossequio, tra l'altro, di ben precise distanze, senza che sia lasciata all'apprezzamento delle autorità esecutive la possibilità di derogare alle stesse ai fini di comunque poter applicare la norma medesima. D'altra parte nel concreto caso lo stabile B presenta un'altezza superiore a quella normalmente concessa nella zona R5 e beneficia, rispetto al vigente ordinamento legale, di una deroga quanto alle altezze (oltre che, insieme agli altri stabili, dell'indice di sfruttamento) giusta l'art. 27 cpv. 4 NAPR: donde l'accresciuta necessità di ossequiare i disposti sulle distanze da confine. E questo, lo si sottolinea comunque, anche se lo stabile B è stato edificato legittimamente.
2.6. Ci si può domandare, tutt'al più, se lo stabile D non possa comunque essere messo al beneficio della sollecitata deroga attraverso una costruzione su grandi superfici di dimensioni più ridotte. In effetti, estromettendo dal complesso edilizio il mapp. __________, su cui sorge lo stabile B, la superficie del "parco __________ " supererebbe comunque i mq 6'000 posti quale prima condizione affinché un'edificazione possa essere definita su grandi superfici ai sensi dell'art. 27 NAPR. La risposta deve tuttavia essere negativa. Il "parco __________ " è concepito come un complesso unico: affermando una sussistenza autonoma dei fondi e degli stabili che lo compongono verrebbero disattese le condizioni poste dall'art. 27 cpv. 3 NAPR. Ciascun stabile presenta infatti, rispetto agli altri tre edifici che compongono il "parco __________ ", fondamentali caratteristiche comuni, come ad esempio lo studio di inserimento urbanistico del complesso, la concezione architettonica degli stabili, i criteri realizzativi, gli aspetti funzionali. Sotto quest'ultimo aspetto i quattro stabili componenti il "parco __________ " presentano un'importante interdipendenza. Oltre ad avere in comune accessi, autorimesse (escluso lo stabile B, che ha parcheggi propri in numero sufficiente), aree di svago e a verde ciascun stabile ospita degli impianti, servizi o locali di cui beneficiano anche gli altri edifici o chi risiede in questi ultimi. Ad esempio nello stabile B è ubicato l'impianto di riscaldamento che serve anche gli altri palazzi, la portineria che è in comune con gli edifici C e D ed inoltre vari locali per il gioco dei bambini e degli adulti di cui può usufruire anche chi abita negli stabili C e D. Nello stabile C è stata realizzata la piscina che può essere utilizzata anche da chi abita negli altri palazzi (solo in parte per chi vive nello stabile A), la sauna ed un solarium destinati anche a chi risiede nello stabile D. In quest'ultimo è previsto un locale "club" per tutto il parco e un locale per l'eventuale creazione di una infermeria sempre a valere per tutto il parco.
2.7. Sulla base di quanto precede il municipio di __________ non poteva rilasciare la licenza edilizia per l'innalzamento dello stabile D."
c) Sulla scorta delle considerazioni sopra ricordate questo Tribunale ha respinto il ricorso di __________ ed accolto quello dell'arch. __________. L'impugnativa del comune di __________ è invece stata accolta limitatamente alla contestazione della tassa di giudizio e delle spese.
D. __________ e il comune di __________ hanno impugnato il giudicato 4 maggio 1992 di questo Tribunale con ricorsi di diritto pubblico di data 9 e 10 giugno 1992 rispettivamente al Tribunale federale, al quale anno domandato di annullarlo.
E. A completazione dell'esposizione dei fatti di cui sopra appare necessario evidenziare che la realizzazione della variante scalare al mapp. __________ di __________ ha costituito l'oggetto di diversi incarti di questo Tribunale. Per quanto può interessare la presente contestazione, merita di essere ricordato già a livello di esposizione dei fatti che in data 25 maggio 1988 il municipio di __________, accertato che __________ stava procedendo alla costruzione del piano attico in attuazione della variante scalare proposta con domanda inoltrata il 14 agosto 1987, a quel momento ancora oggetto di esame e dunque priva dei necessari permessi di costruzione, ha ordinato a quest'ultimo di sospendere immediatamente quei lavori ed aperto nel contempo a carico dello stesso e dell'ing. __________, direttore dei lavori, una procedura contravvenzionale. Da un sopralluogo esperito il 1. giugno 1988, presenti i prevenuti, l'allora vicesindaco (oggi sindaco) di __________ e il capotecnico comunale è risultato che il piano attico era stato già realizzato in forma grezza e che i lavori a questo scopo erano terminati, secondo le indicazioni date da __________, il 27 maggio 1988 (cfr. al relativo verbale sottoscritto da tutti i presenti). La procedura di contravvenzione è indi sfociata nell'inflizione di una multa a carico di __________ e dell'ing. __________ di fr. 15'000.-- ciascuno. L'ammenda è stata confermata su ricorso da parte del Consiglio di Stato con giudizio 22 agosto 1989, ma ridotta da questo Tribunale a fr. 5'000.-- per ciascun colpevole con sentenza 13 aprile 1990. Il Tribunale ha motivato la radicale riduzione della multa con la circostanza secondo cui ai contravventori poteva essere addebitata, a quel momento, unicamente una violazione formale della legge, ossia il fatto di aver realizzato (segnatamente) il settimo piano (attico) dello stabile al mapp. __________ senza disporre dei permessi di costruzione. Poiché infatti questi ultimi erano frattanto stati rilasciati - l'autorizzazione cantonale a costruire è, come detto, del 24 agosto 1988, la licenza edilizia del 2 gennaio 1990 - una violazione materiale della legge non poteva entrare invece in linea di conto a quella data.
F. Il 25 agosto 1992 __________ ha formulato un sollecito al municipio di __________, richiamato il 5 ottobre successivo, affinché questo ordinasse la demolizione delle opere già eseguite contemplate dalla variante scalare presentata da __________ il 14 agosto 1987. Con decisione 4 dicembre 1992 il municipio di __________ ha respinto la domanda. L'Esecutivo ha ritenuto che la violazione materiale riscontrata fosse minima e che non vi fosse pertanto un interesse pubblico ad ordinare la demolizione, inoltre che la multa inflitta al proprietario bastasse a "sanare la situazione" mentre che, cumulando la multa alla demolizione non sarebbe più stato ossequiato il principio della proporzionalità. Il municipio ha anche evidenziato che la rinuncia alla demolizione non avrebbe comportato nessun pregiudizio per gli interessi della richiedente.
G. a) __________ ha impugnato quella decisione innanzi al Consiglio di Stato con ricorso 2 gennaio 1993, cui ha domandato di ingiungere al municipio di __________ di ordinare la demolizione delle costruzioni abusive al mapp. __________. Dopo aver evidenziato la necessità di ordinare immediatamente la demolizione allo scopo di evitare il subentro della perenzione della misura, la ricorrente ha sottolineato l'importante disattenzione dell'altezza massima consentita dal PR provocata dalla realizzazione del piano attico, di ml 7,50 secondo la decisione 26 febbraio 1991 del Governo. Essa riteneva pertanto proporzionata la demolizione di quel manufatto la quale, se non attuata, le avrebbe cagionato un danno "certo ed importante", del quale avrebbe tenuto responsabili le autorità inadempienti.
b) Con risoluzione 12 maggio 1992 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di __________. Premesso che la fattispecie fosse retta dalla LE 1991, esso ha considerato che, già sulla base delle misurazioni fatte eseguire da __________ - stando alle quali lo stabile al mapp. __________ denunciava (dopo la realizzazione del piano attico) un'altezza di ml 21,80 in corrispondenza della facciata ovest, di ml 20,57 in corrispondenza della facciata nord e ml 19,91 in corrispondenza della facciata est - la violazione dell'altezza per gli edifici situati in zona R5, di ml 16,50 (art. 36 NAPR), fosse quantitativamente importante, tale dunque da legittimare la demolizione del piano attico. Esso ha invece scartato la possibilità di irrogare al costruttore una sanzione pecuniaria giusta l'art. 44 LE 1991. Il Governo ha pertanto annullato la decisione 4 dicembre 1992 del municipio di __________ (dispositivo n. 1.1. della risoluzione governativa 12 maggio 1993) e stabilito, quale dispositivo n. 1.2., che
"Il municipio provvederà inderogabilmente a emanare un ordine di ripristino relativamente alla realizzazione del piano attico dello stabile D al mappale n. __________ __________ "
H. a) Il comune di __________ ha impugnato la detta risoluzione innanzi a questo Tribunale con ricorso 25 maggio 1993, mediante il quale esso ha domandato di confermare la decisione municipale 4 dicembre 1992 di non demolire il piano attico. Esso ha ribadito i motivi addotti in quest'ultima decisione, rimproverando al Governo di aver disatteso sia il principio della proporzionalità sia l'autonomia comunale.
b) Anche __________ si è aggravato avverso la risoluzione governativa 12 maggio 1993, della quale ha domandato l'annullamento. Egli ha lamentato in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché il Consiglio di Stato non aveva dato seguito alla sua richiesta di esperire un sopralluogo. In secondo luogo egli ha chiesto una sospensione del procedimento fino all'evasione da parte del Tribunale federale dei ricorsi presentati avverso la sentenza 4 maggio 1992 con cui questo Tribunale ha confermato l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della licenza edilizia 2 gennaio 1990. Nel merito __________ ha sostenuto l'applicabilità della LE 1973 e che pertanto la demolizione non poteva più essere imposta poiché sono già trascorsi i termini per ordinarla fissati all'art. 57 cpv. 5 LE 1973. Inoltre che essa sarebbe contraria al principio della proporzionalità.
c) Con sentenza 13 agosto 1993 questo Tribunale ha respinto le impugnative. Esso ha scartato una disattenzione del diritto di essere sentito di __________ ad opera del Governo (consid. 2), ha considerato che l'ordine di demolizione che interessava il predetto soggiaceva a perenzione ma che il termine istituito all'art. 57 cpv. 5 LE 1973, applicabile a titolo di lex mitior, non era ancora decorso (consid. 3), che infine l'avversato ordine di demolizione non era contrario né al principio della proporzionalità né al diritto costituzionale cantonale dell'autonomia comunale (consid. 4), esprimendosi in questi termini:
"2.
__________ rimprovera in primo luogo al Consiglio di Stato di non aver dato seguito alle sue richieste probatorie, ed in particolare di quelle tendenti all'esperimento di un sopralluogo in contradditorio allo scopo di sincerarsi dell' entità materiale delle opere per la quali il Governo ha stabilito che debbano essere demolite. A torto, tuttavia. In effetti sulla base della estesa documentazione raccolta in occasione delle ripetute litispendenze che hanno occupato il Governo e questo Tribunale relativamente alla costruzione del controverso attico - e segnatamente dei piani, scritti, fotografie, verbali di sopralluoghi esperiti per conto del municipio, del Governo stesso e di questo Tribunale - il Consiglio di Stato ben poteva prescindere dall'eseguire l'ulteriore verifica dei luoghi sollecitata da __________ senza con ciò violare il diritto di essere sentito di questi. L'assunzione di quella prova appariva infatti inutile.
3.1. __________ sostiene indi che la procedura di demolizione promossa a suo carico sia retta dalla LE 1973 in applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 52 cpv. 2 1.a frase LE 1991 e che pertanto non si possa più ordinare la demolizione del piano attico per motivo di perenzione giusta l'art. 57 cpv. 5 LE 1973. Egli afferma che, segnatamente, il termine di perenzione quinquennale istituito da quella disposizione è venuto a scadenza il 27 maggio 1993, ossia prima della presentazione del suo ricorso davanti a questo Tribunale contro la risoluzione governativa del 12 maggio precedente che ingiungeva al municipio di ordinare detta misura. Il ricorrente afferma che del resto, se si volesse ammettere l'applicabilità dell'art. 43 LE 1991, come ha fatto il Consiglio di Stato, allora ci si trova di fronte ad un caso di inammissibile retroattività in senso stretto: tanto più che la nuova normativa gli è più sfavorevole. Al riguardo il Tribunale considera quanto segue.
3.2. Giusta l'art. 52 cpv. 2 1.a frase LE 1991, in vigore dal 1 gennaio 1993, le decisioni concernenti le opere abusive e le contravvenzioni non ancora decise dalle istanze inferiori o dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso soggiacciono al nuovo diritto. Nella fattispecie la decisione municipale è del 4 dicembre 1992, quella governativa del 12 maggio 1993. Poiché almeno il suo giudizio era posteriore al 1 gennaio 1993, il Consiglio di Stato ha considerato che la demolizione doveva essere decisa in base all'art. 43 LE 1991: disposizione che, contrariamente all'art. 57 cpv. 5 LE 1973, non sottopone quella misura a perenzione. Quell'assunto appare corretto. Non può invece essere accreditata la tesi sostenuta da __________ secondo la quale basta che il municipio abbia deciso sulla demolizione prima del 1. gennaio 1993 per rendere inapplicabile la LE 1991: ammettendo la stessa si svuoterebbe di significato il passo della menzionata disposizione legale che, nel caso di ricorso, fa dipendere l'applicabilità della LE 1991 dalla data di emanazione del giudizio governativo. Corrobora questa conclusione la circostanza secondo cui nel messaggio concernente la modifica della LE del 25 ottobre 1988 il Consiglio di Stato spiegava che il nuovo diritto era applicabile alle decisioni riguardanti le opere abusive non ancora decise dal municipio o dal dipartimento e dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso alla data di entrata in vigore della modifica stessa (cfr. RVGC, sessione autunnale 1990, vol. 5, pag. 2748).
3.3. Accertata l'applicabilità dell'art. 43 LE 1991 appare necessario verificare se questa non conduca, nella fattispecie, ad una violazione del principio dell'irretroattività delle leggi, come pretende __________, avuto altresì riguardo al principio della lex mitior, cui il predetto parimenti si appella.
3.3.1. A questo riguardo è in primo luogo necessario evidenziare subito che al primo gennaio 1993, ossia alla data di entrata in vigore della LE 1991, il termine di perenzione per ordinare la demolizione istituito dall'art. 57 cpv. 5 LE 1973 non era ancora venuto a scadenza. Quella disposizione stabiliva che la demolizione doveva essere ordinata, pena la decadenza, entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione e in ogni caso entro cinque anni dall'esecuzione dell'opera. Nel concreto caso il termine biennale è iniziato a decorre il 4 maggio 1992, data in cui questo Tribunale ha emesso il proprio giudizio di (conferma del) diniego della licenza edilizia a favore di __________ relativamente all'erezione del controverso attico: con accertamento si intende infatti quello definitivo (cfr. STA 21 ottobre 1987 in re S., cons. 5): esso verrebbe pertanto a scadenza il 4 maggio 1994. Quello quinquennale, assoluto, è invece iniziato a decorrere al più presto, per ammissione dell'insorgente medesimo (cfr. cons. E e alla memoria di ricorso), non prima del 27 maggio 1988: a torto, tuttavia. Ancora il 7 ottobre 1988, preoccupato delle ripercussioni negative del fermo di cantiere sui piani inferiori e dell' avvicinarsi dell'inverno, __________ aveva ancora sollecitato per iscritto al municipio di __________ l'autorizzazione di poter almeno eseguire al piano attico le opere di muratura, intonaco di fondo, betoncino grezzo, isolazione del tetto, posa di finestre e della porta di entrata. Il municipio ha concesso quell'autorizzazione con lettera 20 ottobre successivo, permettendo in tal modo la realizzazione di detti interventi, la quale ha avuto luogo immediatamente dopo quella data. Ne fa fede la lettera della vigile vicina __________ al municipio di data 18 novembre 1988, la quale chiedeva "spiegazioni sulle recenti attività di rifinitura" al piano attico malgrado l'ordine di sospensione dei lavori impartito dal municipio al qui ricorrente (il 25 maggio precedente). L'esecuzione di quei lavori è indi stata constatata in sede di sopralluogo da parte del Consiglio di Stato e di questo Tribunale nell'ambito della contestazione del rilascio della licenza edilizia 2 gennaio 1990. Questo significa che il termine quinquennale verrà a scadenza solo alla fine di ottobre di quest'anno.
3.3.2. Una volta ammesso che all'entrata in vigore della LE 1991 il termine di perenzione per ordinare la demolizione non era ancora venuto a scadenza e che pertanto questa poteva senz'altro essere ordinata anche dopo il primo gennaio 1993, è giocoforza concludere che, in principio, a partire da quella data l'ordine di demolizione non soggiaceva più a perenzione, poiché retto a partire da quella data dalla LE 1991: quest'ultima non ha pertanto esplicato nella fattispecie alcun indebito effetto retroattivo (in senso stretto). La demolizione configura tuttavia un atto amministrativo con carattere di sanzione (cfr. Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, in particolare Nr. 56 B I e VI; Moor, Droit administratif, vol. I, pag. 150 seg.). Per questo motivo il ricorrente può essere messo eccezionalmente al beneficio della lex mitior, ossia - nella fattispecie - della legge vigente al momento della costruzione del piano attico, essendogli più favorevole, sotto l'aspetto della perenzione, che non quella vigente, che non prevede alcun termine in merito (cfr., sul principio e condizioni di applicabilità della lex mitior, a Moor, op. cit., pag. 150 seg.). Questo significa che, in applicazione dell'art. 57 cpv. 5 LE 1973, l'ordine di demolizione potrà essere considerato legittimo solo se sarà emesso entro la fine del mese di ottobre del corrente anno. Per questo stesso motivo la domanda del ricorrente di sospendere la presente procedura di ricorso in attesa dell'esito dei ricorsi di diritto pubblico presentati dallo stesso e dal comune di __________ al Tribunale federale avverso il giudizio 4 maggio 1992 deve essere respinta.
4.1. __________ e il comune di __________ eccepiscono infine che la demolizione del piano attico sia contraria al principio della proporzionalità. Il comune ravvede nell'ingiunzione di procedere all'emissione dell'ordine di demolizione stabilito nei suoi confronti dal Governo anche una violazione dell'autonomia comunale.
4.2. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE 1991, applicabile alla presente fattispecie in forza di quanto è stato spiegato sub. 3 (con l'inflessione della perenzione di cui all'art. 57 cpv. 5 LE 1973), il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. L'art. 43 cpv. 1 LE 1991 riprende testualmente quanto disponeva l'or abrogato art. 70 cpv. 1 RLE 1974.
4.3. Nel concreto caso, a dispetto delle mutevoli indicazioni del ricorrente quo all'altezza dello stabile al mapp. __________, una cosa è certa: in nessun punto il piano attico rientra nell'altezza stabilita dall'art. 36 NAPR, di ml 16,50. Quell'altezza, come già era stato rilevato nel precedente giudizio 4 maggio 1992, è infatti già superata a livello del piano sottostante, poiché lo stabile al mapp. __________ era stato originariamente autorizzato su sei piani fuori terra. Non si è pertanto in presenza di una differenza minima rispetto alle altezze previste dal PR: la circostanza, asserita dal ricorrente __________, secondo cui la differenza è minima rispetto all'altezza originariamente autorizzata dello stabile (in vigenza di altra, più favorevole normativa rispetto a quella qui applicabile) è invece irrilevante. Tantomeno, per lo stesso motivo, il rilevante superamento delle altezze appare di nessuna importanza per l'interesse pubblico. Questa conclusione non muta nemmeno se si tien conto che __________ è già stato punito con una multa di fr. 5'000.- per avere eretto il piano attico quando ancora la domanda di costruzione stava seguendo il suo iter di approvazione: ammettere il contrario significherebbe infatti, nel concreto caso, sanare una violazione materiale della legge di dimensioni estese con una sanzione inflitta per semplice violazione formale della stessa. Imponendo infine al municipio di __________ di adottare la misura della demolizione il Consiglio di Stato non ha infine minimamente disatteso l'autonomia del comune di __________, poiché l'ossequio dell'art. 43 cpv. 1 LE 1991 impone nella fattispecie tassativamente, ossia senza possibilità di alternative, il provvedimento della demolizione: l'istituto dell'autonomia comunale non è del resto volto a permettere la tutela di situazioni (chiaramente, nella fattispecie) illegittime.
4.4. In conclusione quindi la demolizione del piano attico appare misura proporzionata. Poiché essa è parimenti possibile, essa non può essere sostituita dalla sanzione pecuniaria: novità introdotta all'art. 44 LE 1991, cui del resto nessun ricorrente si appella.
5.1. Sulla scorta di quanto precede i ricorsi devono essere respinti. Questo significa che il municipio di __________ dovrà procedere - come ha stabilito il Consiglio di Stato nel dispositivo della risoluzione 12 maggio 1993 - inderogabilmente, ossia immediatamente e malgrado la presentazione di eventuali ricorsi da parte del comune stesso o di __________ avverso la detta ingiunzione (e quindi anche contro il presente giudizio), all'emissione dell'ordine di demolizione del piano attico dello stabile al mapp. __________, pena la perenzione della misura. Per procedere a tanto l'Esecutivo dovrà tener presente la seguente particolarità.
5.2. Il mapp. __________ è stato costituito in PPP ed una parte delle quote è stata venduta a terzi. Per questo motivo è certo che __________, indiscusso perturbatore per comportamento cui - pertanto - può essere lecitamente intimato l'ordine di ripristino, non ha più (da solo) il potere di disporre del fondo ai sensi del diritto civile (cfr. DTF 107 Ia 25). Questo significa che se l'ordine di demolizione del piano attico venisse intimato ad esso solo, egli potrebbe darvi seguito unicamente nel caso in cui gli altri comproprietari vi acconsentissero (DTF cit., ibidem). Non fosse il caso, allora il municipio dovrebbe intimare un ordine di demolizione anche a questi ultimi, i quali a loro volta lo potranno impugnare (DTF cit., 26). Considerato tuttavia come nella fattispecie a partire dalla fine del mese di ottobre venturo non potrà più essere emesso alcun ordine di demolizione a motivo di perenzione, l'esecuzione di quella misura è garantita solo se entro tale data anche alla comunione dei comproprietari (cfr. DTF 107 cit., pag. 27 in alto, cons. 2c; BVR 1987, pag. 358 in alto, cons. 2a) verrà intimato un identico ordine. Sia comunque detto, a scanso di malintesi, che il municipio dovrà astenersi dall'esecuzione degli ordini di demolizione che è obbligato ad emettere fino al momento in cui saranno stati respinti tutti i ricorsi (pendenti e futuri) avverso il diniego della licenza edilizia, l'ingiunzione governativa al municipio di procedere all'emissione degli ordini di demolizione e (nella misura in cui ricevibili) gli ordini medesimi.
5.3. La vigilanza sull'emanazione dell'ordine spetta al Consiglio di Stato (art. 48 cpv. 2 e 3 LE 1991)."
d) Il comune di __________ e __________ hanno impugnato la menzionata sentenza con ricorsi di diritto pubblico al Tribunale federale di data 8 e 14 settembre 1993 rispettivamente.
I. a) Con sentenza 11 agosto 1993 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico interposto il 9 giugno 1992 da __________ avverso la pronuncia di questo Tribunale 4 maggio 1992 (confermativa di quella del Governo di annullamento della licenza edilizia 2 gennaio 1990 per l'innalzamento dell'edificio al mapp. __________ e relativa realizzazione di un piano attico).
b) Con sentenza 3 febbraio 1994 l'alta Corte federale ha invece respinto il ricorso di diritto pubblico inoltrato dal comune il 10 giugno 1992 avverso quel medesimo giudicato ed inoltre i ricorsi di diritto pubblico dell'8 rispettivamente 14 settembre 1993 proposti dal comune di __________ e da __________ avverso la sentenza 13 agosto 1993 sempre di questo Giudice (confermativa di quella con cui il Governo aveva ingiunto al municipio di __________ di ordinare la demolizione del piano attico). Per quanto riguardava la legittimità dell'innalzamento - in via di deroga - dell'edificio, oggetto di licenza edilizia annullata, il Tribunale federale ha considerato segnatamente quanto segue (consid. 4):
" ...
Adito con un ricorso che metteva in dubbio il calcolo dell'altezza effettiva degli edifici (a mente dei ricorrenti non superiore ai 21 m), il Tribunale amministrativo non si è limitato ad esaminare l'impatto dell'edificio D sul resto del complesso immobiliare e sui fondi circostanti, come aveva fatto il Consiglio di Stato, ma ha esaminato se il progetto "Parco __________ " nel suo insieme fosse conforme all'art. 27 NAPR. I giudici cantonali sono giunti alla conclusione che, considerato il mancato rispetto dei limiti di distanza dalla particella vicina n. __________ dell'edificio B, non sarebbero adempiuti i requisiti posti dall'art. 27 n. 3 NAPR affinché un piano per costruzioni su grandi superfici possa beneficiare di una deroga. La concessione ai limiti di altezza data all'edificio D sarebbe pertanto abusiva. Tale motivazione appare arbitraria, nella misura in cui essa rimette in questione elementi del progetto ormai cresciuti in giudicato, senza alcun rapporto con il problema posto dalla domanda di costruzione complementare per una variante scalare del manufatto ancora in costruzione. Ciò non implica comunque l'accoglimento del ricorso. Perché una decisione sia da ritenere arbitraria, non è infatti sufficiente che la sua motivazione sia errata: occorre che la sentenza impugnata risulti essere arbitraria nel suo risultato (DTF 118 Ia 123 consid. c, 26 consid. 5a, 117 Ia 139 consid. c, 116 Ia 334 consid. d, 327 consid. a, 113 Ib 311 consid. 2a). Nel caso concreto risulta chiaramente dal giudizio di ultima istanza cantonale che il Tribunale amministrativo ha ritenuto eccessiva l'altezza di tutti gli edifici componenti il "Parco __________ ", compreso lo stabile D. Una sostituzione della motivazione della sentenza impugnata con quella del Consiglio di Stato non è pertanto esclusa. I giudici cantonali hanno infatti confermato la decisione del Consiglio di Stato per quel che concerne le modalità di applicazione dell'art. 27 n. 4 NAPR al manufatto litigioso, considerando ingiustificata la deroga concessa. Tale argomentazione non è arbitraria e può senz'altro essere condivisa.
...".
Per il rimanente il Tribunale federale ha ritenuto che la demolizione del piano attico non era né sproporzionata (consid. 6) né - semmai fosse stata soggetta a perenzione - perenta (consid. 7), esprimendo le seguenti considerazioni:
"...
6.- Nei loro gravami contro la decisione del 13 agosto 1993 del Tribunale amministrativo, i ricorrenti sostengono che l'ordine di demolizione sia lesivo del principio della proporzionalità. Per prassi costante, in virtù di questo principio, le misure adottate dall'autorità devono essere idonee a giungere allo scopo di interesse pubblico perseguito e non devono eccedere l'indispensabile (DTF 113 Ia 134 consid. 7b e rinvii). In particolare si può prescindere dalla demolizione quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando essa non persegue scopi d'interesse pubblico, oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (DTF 111 Ib 221 consid. 6 e rinvii). Nel caso concreto, il proprietario del fondo non può prevalersi del principio della buona fede, in quanto egli ha agito illegalmente iniziando i lavori mentre ancora era in corso la procedura per la licenza edilizia secondo la variante scalare. Questa circostanza non è tuttavia decisiva. In effetti, anche il proprietario in malafede può prevalersi del principio della proporzionalità, ma deve tener conto dell'eventualità che l'autorità consideri con minore attenzione il pregiudizio consecutivo alla demolizione, preoccupandosi piuttosto di vedere ristabilita una situazione conforme al diritto (DTF 111 Ib 224 consid. 6b, 108 Ia 218 consid. 4b). L'esigenza di assicurare il rispetto del diritto materiale riveste in ogni modo un interesse pubblico preminente in confronto agli interessi di natura finanziaria dei ricorrenti. A sostegno della loro tesi, essi adducono che, considerato l'impatto del progetto d'insieme iniziale, la variante scalare migliorerebbe l'estetica dell'edificio e che inoltre la deroga non sarebbe eccessiva. Su questo punto occorre sottolineare che l'apprezzamento fatto dalle autorità cantonali in merito all'estetica dell'edificio non è arbitrario. Inoltre, pur considerando, come sostiene __________, che l'altezza effettiva dell'edificio D sia di soli 21 m, non ci si trova in presenza di un'infrazione lieve e, come già detto (consid. 4) la deroga non sarebbe ammissibile giusta l'art. 27 cpv. 4 NAPR. Tenuto conto di quanto precede il principio della proporzionalità non permette di prescindere dal provvedimento di ripristino.
7.- __________ sostiene nel suo ricorso che l'ordine di demolizione sia decaduto in virtù dell'art. 57 cpv. 5 della legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973 (vLE), secondo cui la demolizione delle opere costruite senza autorizzazione doveva essere ordinata, pena la decadenza, entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione e in ogni caso entro cinque anni dall'esecuzione dell'opera. Tale legge è stata modificata il 13 marzo 1991 e le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1. gennaio 1993 (LE). Quest'ultime non contemplano una norma analoga all'art. 57 cpv. 5 vLE (cfr. art. 43 LE, relativo alla demolizione di opere abusive). Esse sottopongono al nuovo diritto le decisioni relative ad opere realizzate senza autorizzazione e le contravvenzioni che ancora non erano state statuite dalle autorità inferiori o dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso (art. 52 cpv. 2 LE). A mente del ricorrente il vecchio diritto sarebbe ancora applicabile alla fattispecie, avendo il municipio di __________ preso la sua decisione il 4 dicembre 1992 - rinunciando peraltro ad ordinare la demolizione -, ossia prima dell'entrata in vigore della nuova legge. L'ordine di demolizione non potrebbe essere eseguito, essendo il termine di due anni, che ha cominciato a decorrere al più tardi nel giugno 1988, ormai scaduto. Tale tesi è priva di fondamento. Innanzitutto il Consiglio di Stato ha statuito il 12 maggio 1993 applicando il nuovo diritto, dopo aver considerato che, in virtù dell'art. 52 cpv. 2, lo stesso era, a quella data, applicabile. Inoltre il Tribunale amministrativo ha confermato l'argomentazione data dal governo, ritenendo che, se fosse stata condivisa le tesi del ricorrente secondo cui sarebbe bastato che il municipio statuisse prima del 1. gennaio 1993 perché fosse applicabile la vecchia legge, l'art. 52 cpv. 2 LE sarebbe privo di senso. Questo disposto sottopone infatti al nuovo diritto le decisioni del Consiglio di Stato che agisce quale autorità di ricorso: è dunque implicito che l'applicazione della nuova legge dipende dalla data della decisione governativa e non da quella dell'autorità inferiore che ha precedentemente statuito. Simile interpretazione non può essere ritenuta arbitraria (cfr. DTF 102 Ia 246). Aggiungasi che, anche volendo seguire l'argomentazione data dal ricorrente, con la sua decisione del 27 giugno 1988, il municipio ha espressamente riservato un ordine di demolizione ulteriore, nel caso in cui l'autorizzazione a costruire fosse stata negata. Ora si può considerare che tale decisione contenga un ordine di demolizione differito e condizionato. Non appare dunque arbitrario ammettere che il termine di 2 anni previsto dall'art. 57 cpv. 5 vLE sarebbe comunque stato rispettato e la misura contestata avrebbe avuto effetto al momento in cui la condizione si è realizzata. Poco importa, dal punto di vista di questa disposizione formale sui termini di decadenza dell'ordine di demolizione, che il municipio abbia ulteriormente cambiato parere rifiutando di imporre questa misura."
..."
J. a) Il 31 agosto 1993 __________ ha presentato a questo Tribunale una domanda di revisione della sentenza 13 agosto 1993, che é stata respinta con giudizio del 4 ottobre 1993, poiché riproponeva semplicemente le tesi dell'istante circa la validità della variante scalare e l'illegittimità dell'ordine di demolizione che il municipio avrebbe dovuto emettere: non erano quindi dati i motivi di revisione ai sensi dell'art. 35 lett. b PAmm.
b) Il 21 ottobre 1994 __________ ha inoltrato presso il Tribunale federale una domanda di revisione della sentenza 3 febbraio 1994, che é parimenti stata respinta con giudizio 11 gennaio 1995, all'appoggio delle seguenti motivazioni:
"...
che giusta l'art. 136 lett. d OG, la domanda di revisione di una sentenza del Tribunale federale è ammissibile - ovverosia, più correttamente, è fondata (DTF 81 II 477 e segg., RDAT 1980 n. 62) - quando quest'ultimo, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti;
che la nozione di svista presuppone che il giudice abbia omesso di considerare un atto determinato o che l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto, in particolare da quello letterale (DTF 115 II 399 consid. 2a, 96 I 280 consid. 3, 91 II 344, 87 II 232 e rinvii; __________, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in: Festschrift für Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 83 e segg., n. 91/92);
che la revisione secondo l'art. 136 lett. d OG non è in particolare ammissibile quando l'istante rimprovera al Tribunale federale di aver svolto un apprezzamento scorretto dei fatti o di averne dedotto conclusioni giuridiche erronee;
che giusta l'art. 137 lett. b OG, la revisione di una sentenza del Tribunale federale è inoltre ammissibile quando l'istante, dopo la sentenza ha conoscenza di fatti nuovi rilevanti o trova prove decisive che non aveva potuto fornire nella procedura precedente;
che, avendo il Tribunale federale ritenuto le argomentazioni della decisione del Consiglio di Stato quali motivazioni sostitutive del giudizio del Tribunale amministrativo, con la domanda di revisione l'istante intende far valere le critiche già addotte contro la decisione governativa anche in sede federale;
che egli sembra voler invocare una svista manifesta del Tribunale federale, il quale avrebbe erroneamente sostituito la motivazione della sentenza del Tribunale amministrativo con quella del Consiglio di Stato, benché le due autorità cantonali abbiano adottato criteri diversi per esaminare la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 27 NAPR per la concessione della deroga di altezza;
che egli lamenta una scorretta applicazione del diritto edilizio cantonale, mutato nel corso della procedura;
che __________ sostiene inoltre che il Tribunale federale abbia omesso di considerare che non tutti gli stabili facenti parte del complesso immobiliare "Parco __________ " fossero stati portati a termine;
che, procedendo in tale modo l'istante disconosce la natura giuridica della revisione;
che infatti la domanda di revisione non è destinata a correggere la motivazione giuridica della decisione: segnatamente essa non può prendere la forma di un riesame della sentenza e non è destinata a rettificare un eventuale errore di diritto del giudice (DTF 96 I 280 consid. 3, 60 II 367 consid. 3, 31 I 286 consid. f);
che nel caso concreto le allegazioni dell'istante concernono fatti di cui era già a conoscenza nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, ragione per cui nulla impediva all'allora ricorrente di farle valere in tale ambito;
che inoltre le critiche sollevate dall'istante sono state debitamente valutate dal Tribunale federale e nella sentenza dedotta in revisione sono sufficientemente esposte le ragioni per cui le censure ricorsuali, riproposte nella domanda di revisione, erano infondate;
che in particolare, dalla lettura della sentenza dedotta in revisione (consid. 4), risulta chiaramente priva di fondamento la critica relativa alla svista circa la sostituzione della motivazione;
che la circostanza secondo cui lo stabile sulla particella n. __________ non sia stato edificato completamente secondo i piani, non ha alcuna rilevanza per il giudizio dedotto in revisione ,il quale ha come oggetto l'edificio che sorge sul mappale __________;
che la domanda di revisione in oggetto si rivela dunque rivestire il carattere di appello alla sentenza del 3 febbraio 1994 e deve pertanto essere respinta;
..."
c) Il 27 aprile 1995 __________ ha presentato a questo Tribunale una nuova istanza di revisione e di riesame delle sentenze 4 maggio 1992 e 13 agosto 1993, che é pure stata respinta con giudicato 6 giugno 1995 poggiante sulle seguenti motivazioni:
"....
Nella misura in cui l'istanza in discussione chiede il riesame delle sentenze indicate in ingresso di questo Tribunale, essa deve essere considerata irricevibile. Le sentenze di un'autorità giudiziaria amministrativa non sono infatti suscettibili di essere riesaminate (cfr. Häfelin/Haller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, N. 1423; Grisel, Traité de droit administratif suisse, pag. 947, I, 1; Knapp. Précis de droit administratif, N. 1780; Moor, Droit administratif, vol. II., pag. 234, cifra.2.4.6.; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 318).
Giusta l'art. 35 PAmm, contro le decisioni é dato il rimedio della revisione, se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta (lett. a), se essa non ha apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni tra di loro contraddittorie (lett. b), se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante (lett. c), se l'istante, dopo la decisione, é venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove nuove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente (lett. d). L'istanza di revisione deve essere proposta all'autorità che ha deciso in ultima istanza entro 15 giorni dall'intimazione nei casi contemplati alle lettere a) e b) e dalla scoperta del motivo di revisione nei casi contemplati alle lettere c) e d), ma non oltre 10 anni dall'intimazione, fatta eccezione per il motivo di cui alla lettera c) (art. 36 PAmm).
Nel concreto caso l'istante postula la revisione dei giudicati 4 maggio 1992 e 13 agosto 1993 di questo Tribunale, affermando che gli stessi sono arbitrari per svariati motivi: perché in primo luogo essi sono fondati su accertamenti manifestamente errati, inoltre perché essi disattendono i principi della parità di trattamento, della buona fede, del diritto di essere sentito, della proporzionalità, infine perché il Tribunale non ha retrocesso gli atti al Consiglio di Stato una volta che il Tribunale federale ha cassato la motivazione da questo ritenuta circa la preventiva necessità per il "parco __________ " di ossequiare i requisiti posti dall'art. 27 cpv. da 1 a 3 NAPR ai fini del conseguimento di una deroga quo all'altezza dell'edificio D. L'istante annette inoltre alla propria memoria una planimetria indicante l'ubicazione dello stabile D al mapp. __________ e la posizione delle sezioni eseguite lungo lo stesso, 4 sezioni del terreno, infine le curve di livello sulle quali queste erano state eseguite (rispettivamente doc. 9, 10 e 11). Esso afferma che quei documenti - dei quali i primi due erano serviti al Consiglio di Stato per negare la legittimità delle deroga, e quindi della sopraelevazione dell'edificio, nella risoluzione 26 febbraio 1991 - sono stati consegnati ai condomini del "parco __________ " da parte dell'ufficio tecnico di __________ in vista di un incontro conciliativo previsto il giorno 18 aprile 1995 con il dipartimento del territorio. Quei documenti - prosegue l'istante - che non erano invece mai stati allegati e pertanto mai erano giunti al Consiglio di Stato od al Tribunale amministrativo, erano errati. Egli annette quindi delle sezioni allestite l'11 aprile 1995 dallo studio __________ (doc. 1), che indicano delle nuove altezze dello stabile D.
a) Nella misura in cui l'istanza 27 aprile 1995 é volta a conseguire la revisione delle sentenze 4 maggio 1992 e 13 agosto 1993, la competenza del Tribunale é dunque data giusta l'art. 36 PAmm. Nessuno dei motivi invocati dall'istante é tuttavia suscettibile di giustificare una revisione dei predetti giudicati in applicazione dell'art. 35 PAmm.
b) Per quanto concerne specificatamente gli annessi all'istanza di cui si é detto, come rettamente afferma lo stesso istante le sezioni al doc. 10 - che permettevano di concludere ad un'altezza massima dell'edificio di 24 ml - servirono effettivamente da base al Consiglio di Stato per annullare la licenza edilizia 2 gennaio 1990 (cfr. risoluzione governativa 26 febbraio 1991, consid. D.5.4.). L'allestimento di quei documenti venne infatti ordinato al municipio da parte del giurista delegato dal Governo all'istruzione dei ricorsi pendenti avverso la predetta licenza edilizia in occasione dell'udienza del 20 luglio 1990. Essi vennero trasmessi al predetto da parte del municipio con lettera accompagnatoria 20 agosto 1990, ove si spiegava che "il profilo del terreno naturale é stato ricavato dal piano delle curve di livello per le sezioni A-A, B-B, D-D, e dalla sezione eseguita nel settembre 1980 da parte del geometra ufficiale ing__________ per la sezione C-C". Sul dorso di detto scritto il 3 settembre 1990 venne indi fissato alle parti il termine per la presentazione delle conclusioni. Le parti poterono quindi prendere posizione in merito alle dette sezioni in sede di conclusioni: prerogativa della quale fece ampiamente uso anche il qui istante, il quale ebbe a produrre proprio a quel riguardo dei nuovi, propri accertamenti (cfr. conclusioni di __________ 12 novembre 1990, allestita dal suo patrocinatore, cifre 3.8.4. seg. ed annessi; scritto 24 novembre 1990 di __________ direttamente al giurista incaricato del servizio dei ricorsi ed annessi). Le sezioni al doc. 10 (e relativo documento ausiliario al doc. 9), così come le curve di livello al doc. 11, in base alle quali erano state eseguite le sezioni al doc. 10 (oltre alla lettera 20 agosto 1990 del municipio, queste ultime lo indicavano infatti espressamente), non costituiscono dunque dei fatti nuovi ai sensi dell'art. 35 lett. d PAmm. Né del resto le nuove sezioni allestite l'11 aprile 1995 dallo studio __________ (doc. 1) adempiono ai requisiti dell'anzidetta disposizione: in effetti, visto l'esito degli accertamenti esperiti dal Consiglio di Stato tramite il municipio di __________, assai negativo per le sue tesi, __________ avrebbe potuto reagire tempestivamente, ordinando subito tramite un tecnico di propria fiducia quelle verifiche di cui egli produce solo oggi le risultanze. In altre parole l'istante avrebbe potuto fornire le sezioni al doc. 1 annesse all'istanza già nell'ambito della procedura ricorsuale pendente innanzi al Consiglio di Stato o comunque innanzi al Tribunale amministrativo. Ad ogni buon conto, la produzione delle sezioni al doc. 1 non solo non permetterebbe, poiché tardiva, di dar luogo alla revisione delle sentenze indicate in ingresso, ma nemmeno permetterebbe di ribaltare il giudizio di merito relativo alla nota sopraelevazione dello stabile D. In effetti le sezioni A-A e B-B prodotte al doc. 1.1. e datate 11.4.1995 indicano che l'altezza dell'edificio in parola é di ml 21,40. Invano l'istante pretende, per la prima volta, di essere messo al beneficio dell'applicazione parziale dell'art. 21 NAPR, che permette di non computare gli attici nelle altezze degli edifici alla condizione che l'ingombro massimo della costruzione sia contenuto nella pendenza teorica di un tetto a falde con un'inclinazione del 50%. In effetti, quel requisito non é pacificamente soddisfatto nella fattispecie, per cui non si applica l'intero beneficio. Ciò premesso - e partendo dunque da un'altezza dell'edificio di ml 21,40, così come indicata dall'istante - é necessario evidenziare che il Tribunale federale, nella nota sentenza 3 febbraio 1994 aveva già rilevato che "... pur considerando, come sostiene __________, che l'altezza effettiva dell'edificio D sia di soli 21 ml ... la deroga non sarebbe ammissibile giusta l'art. 27 cpv. 4 NAPR." (consid. 6, pag. 11). Come dire quindi che le nuove sezioni non avrebbero permesso di annullare la risoluzione del Consiglio di Stato 26 febbraio 1991 - e con ciò di confermare la licenza edilizia 2 gennaio 1990 - nemmeno se fossero state presentate per tempo.
c) Sulla scorta di quanto precede l'istanza di revisione deve pertanto essere senz'altro respinta.
..."
K. a) Dando seguito all'ingiunzione di cui al dispositivo n. 1.2. della risoluzione governativa 12 maggio 1993, confermata da questo Tribunale con giudizio del 13 agosto 1993, con risoluzione municipale 15 settembre/26 ottobre 1993, spedita il giorno successivo, il municipio di __________ aveva frattanto ordinato a __________ ed agli altri comproprietari al mapp. __________ di demolire il piano attico (cioè il settimo piano) dello stabile insistente su quel fondo.
b) Con gravame 12 novembre 1993 i comproprietari al mapp. __________ sono insorti avverso quell'ordine innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di dichiararlo nullo, in via subordinata di annullarlo, in via ancor più subordinata di annullarlo solo nei confronti dei comproprietari, in via ancor più subordinata di annullarlo solo nei confronti di 10 comproprietari, in via ancor più subordinata di mettere a carico del comune l'ordine contestato contro indennizzo a favore dei comproprietari. In primo luogo essi hanno sostenuto che il noto piano attico era stato edificato legittimamente, ossia nel rispetto del PR. In secondo luogo, essi hanno denunciato l'irregolarità dell'ordine stesso, dal profilo formale perché non menzionava tra i comproprietari __________, da quello sostanziale perché perento ed in ogni caso arbitrario in quanto contrario ai principi della proporzionalità, dell'autonomia comunale, della parità di trattamento e della buona fede.
c) Con gravame 22 novembre 1993 sono insorti innanzi al Consiglio di Stato contro il menzionato ordine di demolizione municipale anche i comproprietari al mapp. __________, ove sorge la casa B del "parco __________ ", e quelli al mapp. __________, ove insiste la casa C.
d) Con due separate risoluzioni di data 21 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha respinto, per quanto ricevibili, tanto il ricorso dei comproprietari al mapp. __________ (risoluzione n. 1738) che quello dei comproprietari ai mapp. __________ e __________ (risoluzione n. 1739).
L. Con ricorso 21 aprile 1995 i comproprietari del "parco __________ " si sono aggravati avverso i giudicati governativi anzidetti davanti a questo Tribunale, ove hanno ribadito le argomentazioni svolte e le domande formulate nella precedente sede ricorsuale. A queste ultime essi hanno aggiunto in via subordinata il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per un nuovo giudizio dopo l'esperimento di nuovi accertamenti tecnici ed infine la sostituzione dell'ordine di demolizione con una sanzione pecuniaria a carico di __________. I ricorrenti riprendono inoltre in questa sede le argomentazioni svolte da __________ nella domanda di revisione/riesame 27 aprile 1995 ed annettono al gravame la stessa documentazione che questi aveva allegato alla predetta istanza, ed in particolare le sezioni allestite dallo studio __________ l'11 aprile 1995, che indicano delle ulteriori, nuove altezze dello stabile D.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, e __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. Il municipio di __________ si é rimesso al giudizio del Tribunale per talune domande, per altre ha invece chiesto la reiezione.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1, 43, 45 LE 1991, in seguito LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione dei comproprietari del mapp. __________, destinatari dell'ordine impugnato, é indubbia (art. 43 PAmm). Il quesito a sapere se anche i comproprietari ai mapp. __________ e __________ siano legittimati a ricorrere può rimanere irrisolto: in effetti, comunque sia, il ricorso deve essere respinto. Il gravame può infine essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. I ricorrenti ritengono in primo luogo di aver diritto di far valere nella presente sede le loro argomentazioni a conforto della legittimità della domanda di costruzione in variante 14 agosto 1987, per il motivo che non vennero indebitamente mai sentiti prima. A torto, tuttavia. In effetti la domanda anzidetta venne presentata da __________ quando egli era ancora esclusivo proprietario del mapp. __________, ossia del fondo edificando (cfr. all'allora applicabile art. 40 cpv. 2 RLE 1974); la costituzione della PPP al mapp. __________ (quella agli altri mappali non appare infatti di rilievo per la presentazione della domanda di costruzione) é infatti stata iscritta a RF il 16 febbraio 1989 al d.g. 2841. Ora, secondo l'art. 110 cpv. 1 prima frase CPC, applicabile attraverso l'art. 24 PAmm e 103 CPC, l'alienazione di talune quote della PPP, che era stata frattanto costituita, non ha comportato un cambiamento delle parti nel procedimento relativo alla trattazione della anzidetta procedura edilizia (cfr. sull'argomento, in generale e con numerosi rinvii C. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, N. 116). I condomini al mapp. __________, ai quali é opponibile il diniego del permesso di costruzione (art. 110 cpv. 1 seconda frase CPC), non sono quindi stati illecitamente ignorati. Del resto la sussistenza del procedimento volto al conseguimento della licenza edilizia per la sopraelevazione dello stabile al mapp. __________ non poteva essere del tutto ignorata dagli acquirenti degli appartamenti colà ubicati. L'appartamento posto al piano attico, costituente il foglio 9210, era infatti stato (ed è a tutt'oggi) intavolato per una quota simbolica di valore di 1/1000 della PPP. Tramite la cifra VI. punto 2. del regolamento per l'amministrazione e l'uso della PPP, menzionato a Registro fondiario (d.g. __________ e __________), veniva inoltre conferito mandato a __________ per procedere ad una nuova suddivisione della PPP non appena l'appartamento in discussione fosse stato dichiarato abitabile. Già dalle semplici emergenze del Registro fondiario gli acquirenti degli appartamenti disponevano quindi di sufficienti basi per poter dedurre la sussistenza del procedimento edilizio in atto ed avrebbero di conseguenza potuto chiedere di partecipare allo stesso accanto a __________ purché l'avessero voluto (art. 110 cpv. 2 CPC; cfr. inoltre Mäder, ibidem). Se non l'hanno però fatto, non possono dolersene che con sé stessi.
2.2. In ogni caso - sia aggiunto ad abundantiam - le argomentazioni di merito avanzate dagli insorgenti, che ricalcano in modo estremamente pedissequo quelle ripetutamente svolte da __________ innanzi alle differenti istanze, sono già state esaminate e decise dal Consiglio di Stato, da questo Tribunale ed infine da parte del Tribunale federale, con i giudicati ricordati nell'esposizione dei fatti, che i ricorrenti dimostrano oltretutto di conoscere minutamente: come dire che se anche i ricorrenti dovessero essere ammessi nella presente sede a contestare il diniego della licenza edilizia per la realizzazione del noto piano attico, basterebbe rinviarli alle predette motivazioni per soddisfare il loro diritto di essere sentiti. Tramite le stesse é infatti stato spiegato che la deroga alle altezze di PR fissate per la zona R5 ed ancorata all'art. 27 cpv. 4 NAPR, volta a permettere l'erezione del piano attico (settimo piano), non poteva essere concessa (cfr. risoluzione governativa 26 febbraio 1991, consid. 5, e DTF 3 febbraio 1994 consid. 4 e 6 in fine; DTF 11 gennaio 1995). E questo senza che dovessero essere svolti degli ulteriori accertamenti (sentenze cit.). Né, infine, le argomentazioni svolte ed i piani prodotti con l'impugnativa innanzi a questo Tribunale, identici a quelli svolti rispettivamente prodotti da __________ con istanza di revisione/riesame 27 aprile 1995, permettono di mutare quella conclusione (STA 6 giugno 1995, consid. 4 b in fine).
3.2. La circostanza secondo cui __________ sia stato menzionato alla testa dei destinatari dell'ordine di demolizione municipale 15/26 ottobre 1993, ma non tra i nominativi dei i comproprietari, non comporta la nullità dell'ordine di demolizione od il suo annullamento: egli é e rimane infatti - ed é questo che é decisivo e che basta - tanto comproprietario al mapp. __________ che destinatario dell'ordine in parola. Il fatto che quest'ultimo non lo menzioni tra i comproprietari non ha invece nessuna rilevanza: in particolare non può privarlo della sua effettiva qualifica di comproprietario ed ancor meno di destinatario della misura. Del resto, come aveva già avuto modo di stabilire il Tribunale federale nella sentenza 3 febbraio 1994, a __________ era già validamente stato intimato l'ordine di demolizione, a quella data differito e condizionato, nel dispositivo n. 2 della decisione 27 giugno 1988 tramite la quale il municipio aveva inflitto allo stesso ed all'ing. __________ una multa di fr. 15'000.-- per aver realizzato il piano attico in forma grezza quando ancora la procedura per il rilascio del permesso di costruzione era in corso (cfr. DTF cit., consid. 7).
3.3. L'ordine di demolizione 15/26 ottobre 1993 non è inoltre perento. In primo luogo perché nella appena menzionata sentenza 3 febbraio 1994 il Tribunale federale, scostandosi dall'opinione espressa da questo Tribunale nel giudizio 13 agosto 1993, ha considerato che l'ordine di demolizione è semplicemente retto dalla nuova legge edilizia, entrata in vigore al 1 gennaio 1993, e che dunque non soggiace a perenzione (cfr. DTF cit., consid. 7). Lo fosse, allora il termine di perenzione di cui all'art. 57 cpv. 5 LE 1973 è stato in ogni caso salvaguardato tramite l'ordine di demolizione differito e condizionato impartito a __________ nel dispositivo n. 2 della decisione municipale di multa 27 giugno 1988 poco sopra menzionata (cfr. DTF cit., ibidem): ordine che é opponibile anche agli aventi causa dell'istante, ossia agli acquirenti delle quote della PPP costituita posteriormente a quella data, possano questi essere anche in perfetta buona fede (cfr., per un caso analogo, alla sentenza di questo Tribunale 10 marzo 1989 in re P.-R. e llcc, pubblicata parzialmente e commentata in Scolari, Appunti di diritto amministrativo, pag. 143 segg., confermata dal Tribunale federale con sentenza 5 febbraio 1990, parzialmente pubbl. in RDAT I-1992 N. 33, in particolare lett. b).
Sia del resto aggiunto, a titolo ancor più abbondanziale, che la consegna al municipio formulata da parte di questo Tribunale nella sentenza 13 agosto 1993, quando ancora non era nota l'opinione del Tribunale federale, di emettere l'ordine di demolizione entro la fine del mese di ottobre dello stesso anno, pena la perenzione della misura, deve essere considerata come soddisfatta, perché l'ordine in parola, rivolto a tutti i comproprietari al mapp. __________ é effettivamente stato consegnato alla posta il 27 ottobre 1993; il fatto che taluni comproprietari abbiano ricevuto quell'ordine ad una data posteriore all'inizio di novembre (tra il giorno 3 ed il giorno 5) non lo rende dunque perento, tanto più che il termine di "fine di ottobre" deve essere interpretato semplicemente quale termine di emissione prudenziale dell'ordine, volto a scongiurare senz'altro la perenzione della misura. Dal momento che l'ordine in parola interessa la comunione dei comproprietari, sarebbe del resto bastato, a mente del Tribunale (cfr. inoltre BVR 1987, pag. 358 in alto), la sola sua notifica all'amministratore del condominio, ossia a __________ (art. 712t cpv. 3 CC).
3.4. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti l'ordine di demolizione municipale non é contrario al principio della proporzionalità (cfr. DTF 3 febbraio 1994, consid. 6): non entra quindi in linea di conto la sua sostituzione con una sanzione pecuniaria a carico del promotore __________ (cfr. STA 13 agosto 1993, consid. 4.4.). Esso non disattende nemmeno l'autonomia comunale (cfr. STA cit., consid. 4.3. in fine, confermata da DTF cit.), e nemmeno il precetto di uguaglianza e della buona fede. Come si é visto poco sopra la buona fede dei qui ricorrenti - tranne di __________, la cui mala fede é stata evidenziata dallo stesso Tribunale federale (cfr. DTF 3 febbraio 1994, consid. 6) - non permette di ribaltare a loro favore il controverso ordine. Deve infine essere respinta la richiesta dei ricorrenti di mettere a carico del comune gli oneri derivanti dalla demolizione (cfr. art. 43 cpv. 3 e 4 LE) e dichiarata irricevibile, nella presente sede, la richiesta di un indennizzo a loro favore.
3.5. Sia infine detto, a titolo di completezza, che - come ben ha fatto osservare la resistente __________ - anche se per avventura l'ordine di demolizione dovesse essere annullato per un qualsiasi motivo avanzato dagli insorgenti, l'appartamento ricavato al piano attico del mapp. __________ non potrebbe in ogni caso essere rifinito e destinato ad abitazione, difettando della necessaria licenza edilizia.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso, nella misura in cui é ricevibile, deve essere respinto.
La tassa di giudizio segue la soccombenza dei ricorrenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 44, 45 LE, 18, 28, 43 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Nella misura in cui é ricevibile, il ricorso é respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 3'000.-- (tremila), é posta a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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