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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.342
Data decisione, Autorità: 27.07.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00342 DP 106/95 leo
Lugano 27 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 aprile 1995 di
rappr. da: studio legale __________
contro
la decisione 28 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n. 1926) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente contro la decisione 30 gennaio 1995 del municipio di __________ con la quale viene ordinata l'immediata sospensione dei lavori in corso sulla part. n. __________RFD ed assegnato un termine di 15 giorni per l'inoltro di una domanda in sanatoria;
viste le risposte:
25 aprile 1995 del Consiglio di Stato;
16 maggio 1995 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisioni del 6 e del 17 luglio 1990 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (ora Dipartimento del territorio) ed il municipio di __________ hanno rilasciato a __________ il permesso di riattare ed ampliare un vecchio rustico situato nel nucleo di __________ (part. n. __________RF). I piani approvati prevedevano di mantenere e consolidare i muri perimetrali, di ampliare il fabbricato sul lato E e di posare un nuovo tetto.
Il permesso di costruzione è stato rinnovato a più riprese nell'attesa che si risolvesse il contenzioso pendente davanti al giudice civile con i vicini _________ e __________, proprietari di una costruzione situata a circa 2 m dallo stabile del ricorrente.
B. Prima di iniziare i lavori, due rappresentanti della ditta __________ si sono recati all'Ufficio tecnico comunale per prospettare all'autorità comunale la necessità di demolire i muri perimetrali - pericolanti
Sulle risultanze dell'incontro svoltosi fra il tecnico comunale, arch. __________, ed i rappresentanti dell'impresa di costruzione le versioni sono discordanti. Il primo afferma di aver reso attenti gli interlocutori sui problemi che sarebbero sorti soprattutto con i vicini in caso di demolizioni non autorizzate. Gli altri sostengono invece di aver ricevuto il benestare del tecnico comunale a demolire il fabbricato sino alla base.
C. Su segnalazione dei vicini _________ e __________, il 26 gennaio 1995 l'autorità comunale ha constatato che il rustico era stato demolito sino al pianterreno.
Previo sopralluogo in contraddittorio, il 30 gennaio 1995 il municipio ha quindi ordinato al ricorrente _________ di sospendere i lavori e di inoltrare una domanda di costruzione in variante per la riedificazione del fabbricato.
D. Con giudizio 28 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il fabbricato demolito potesse essere riedificato soltanto previo rilascio di un nuovo permesso di costruzione. Le assicurazioni date dal tecnico comunale non potrebbero vincolare il municipio.
Essendo in atto un intervento non autorizzato, del tutto giustificato sarebbe quindi anche l'ordine di sospendere i lavori.
E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che venga annullato assieme alla censurata risoluzione del municipio di __________.
Secondo l'insorgente, la sostituzione dei muri pericolanti non esigerebbe il rilascio di un nuovo permesso. La prosecuzione dei lavori andrebbe peraltro autorizzata anche in base al principio della buona fede e della protezione della fiducia riposta nelle assicurazioni date dal capotecnico comunale.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Con l'audizione dei testi notificati dal ricorrente, si possono ritenere sanate le carenze istruttorie che questi addebita al Consiglio di Stato.
Il rustico (fienile) preesistente, posto a soli due metri dallo stabile che lo fronteggia sull'altro lato del vicolo con cui confina verso valle, era una costruzione esistente in contrasto con la distanza minima fra edifici prescritta dall'art. 10 NAPR (m 4).
Per la garanzia della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, esso poteva essere mantenuto e riparato. Non poteva tuttavia essere oggetto di interventi di trasformazione o di ampliamento sostanziali (art. 33 RLE 1973; 39 RLE 1993). Né poteva essere demolito e ricostruito (cfr. art. 33 cpv. 2 RLE 1973).
L'autorità cantonale e quella comunale hanno nondimeno rilasciato all'insorgente un permesso per riattare l'edificio, ampliandolo in misura ragguardevole e cambiandone la destinazione (da fienile ad abitazione). Il permesso, cresciuto in giudicato per la desistenza dei vicini opponenti, non può essere rimesso in discussione in questa sede. Ad esso ed al contesto in cui è stato rilasciato va comunque fatto riferimento per sindacare sulla legittimità delle rivendicazioni avanzate dall'insorgente.
In quanto volta a contestare l'obbligo di inoltrare una nuova domanda di costruzione per ricostruire lo stabile demolito, l'impugnativa va quindi disattesa.
La pretesa va senz'altro respinta. Non soltanto perché il tecnico comunale non sembra aver rilasciato formali assicurazioni circa la possibilità di demolire lo stabile per poi ricostruirlo. Nemmeno perché il tecnico comunale non poteva impegnare il municipio (DTF 98 Ia 463; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 183), ma già perché gli affidamenti dell'autorità non possono pregiudicare i diritti di terzi (DTF 10.3.1988 in re L.; RDAT 1982, 143 seg.; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 181): in concreto, quelli dei vicini che avevano desistito dall'opporsi alla riattazione del vecchio rustico, ma potrebbero ancora contestare la ricostruzione dell'edificio (come sembra abbiano voluto fare segnalando al municipio che il fabbricato era stato demolito).
Posta in evidenza la legittimità dell'ordine di sospendere i lavori di ricostruzione (in quanto non autorizzati), il ricorso va quindi senz'altro respinto.
Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 33 RLE 1973; 39 RLE 1993; 25 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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