AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.315
Data decisione, Autorità: 29.12.2025, TRAM
Titolo: Licenza edilizia per la ristrutturazione, l'ampliamento e la trasformazione di un rustico
Incarto n. 52.2023.315
Lugano 29 dicembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2023 dell'
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 2 agosto 2023 (n. 3631) del Consiglio di Stato che respinge la sua l'impugnativa contro la decisione del 3 novembre 2021 con cui il Municipio di Alto Malcantone ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per ristrutturare, ampliare e trasformare il suo rustico (part. __________, sezione __________);
ritenuto, in fatto
A. CO 1 è proprietario di un fondo di 226 m2 (part. __________; già part. __________) situato nel comune di Alto Malcantone, a __________, in località __________, sul quale vi è un rustico (4.20 x 5.50 m) risalente alla prima metà del XX° secolo, un tempo adibito a stalla-fienile, classificato come meritevole di conservazione 1a dall'inventario degli edifici situati fuori della zona edificabile (IEFZE, approvato con ris. gov. n. 3322 del 2 luglio 1997). Il fondo è collocato tra la part. __________ di 4'423 m2, pure di sua proprietà, e la part. __________, appartenente a __________. Tutti i fondi sono situati all'interno del comprensorio del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP).
B. Su istanza di CO 1 e __________, con decisione del 29 aprile 2021 la Sezione forestale ha accertato la natura non boschiva della part. __________ rispettivamente solo parzialmente boschiva degli altri due fondi.
ESTRATTO PLANIMETRIA
C. a. Il 19 maggio 2021, CO 1 ha presentato al Municipio una domanda di costruzione per ristrutturare e ampliare il predetto rustico, trasformandolo in un'abitazione secondaria. In sintesi, il progetto prevede di ricavare un soggiorno al pian terreno e una camera su un soppalco al primo piano e di annettere un nuovo corpo (3.40 x 1.50 m) interrato nel pendio a monte (est), per realizzare un servizio igienico. Esternamente saranno mantenuti i muri perimetrali in pietra a vista e le aperture esistenti, eliminando delle aggiunte (tamponature) di mattoni in cotto sulle facciate est e ovest (dove verrà riproposta un'apertura). Saranno posati dei nuovi serramenti e oscuramenti e sarà rifatto il tetto, con una struttura in legno e una copertura originaria in coppi al posto dell'attuale lamiera. Internamente il volume sarà rivestito in legno, con nuovi pavimenti e solette. Sarà inoltre posata una stufa a pellets con un comignolo e una fossa biologica per lo smaltimento delle acque. Il progetto prevede infine di smantellare la strada d'accesso carrabile esistente sulla part. __________, realizzata senza autorizzazione.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda non ha suscitato opposizioni.
c. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 118675) - subordinato allo smantellamento della strada di accesso al termine dei lavori di trasformazione del rustico e corredata tra l'altro da alcune condizioni riguardanti gli aspetti edilizi e un onere di gestione dell'unità paesaggistica di riferimento - il 3 novembre 2021 il Municipio ha rilasciato a CO 1 la licenza richiesta, notificandola anche all'RI 1.
D. Con giudizio del 2 agosto 2023, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'RI 1 avverso la predetta decisione, che ha confermato. Fatte alcune premesse d'ordine generale, il Governo ha anzitutto tutelato la classifica (meritevole 1a) attribuita al rustico, che sarebbe rimasto essenzialmente tale rispetto al suo censimento nell'IEFZE, reputando irrilevante l'avvenuta sostituzione della copertura originale (che verrà comunque ripristinata). Dopo aver rievocato la decisione di accertamento del limite del bosco e le foto agli atti, ha in seguito negato che il rustico fosse immerso nel bosco, escludendo pure che il paesaggio circostante fosse pregiudicato dalla presenza di altri edifici non agricoli tradizionali. Ha inoltre considerato che dall'avviso cantonale emergessero pure chiaramente le condizioni per la gestione dell'unità paesaggistica di riferimento, unitamente a quelle per lo smantellamento della strada esistente. La precedente istanza ha infine difeso l'ampliamento interrato per ricavare il servizio igienico (in deroga all'art. 15.3.2 delle norme di attuazione del piano di utilizzazione cantonale; NAPUC), come pure l'apertura ricavata previa rimozione della tamponatura in mattoni sulla facciata a valle (ovest), verosimilmente già presente originariamente.
E. Contro il predetto giudizio governativo, l'RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia rilasciata dal Municipio. L'insorgente nega anzitutto che siano dati i requisiti posti dall'art. 39 cpv. 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), che permette eccezionalmente di trasformare in residenze secondarie gli edifici esistenti, protetti in quanto elementi tipici del paesaggio. Da un lato, perché il rustico avrebbe subito troppe alterazioni alla sostanza edilizia originaria. Dall'altro, perché il paesaggio non presenterebbe una qualità tale da ammettere un rapporto di reciproca valorizzazione tra quest'ultimo e l'edificio: al di là della decisione di accertamento, dal profilo paesaggistico lo stabile sarebbe infatti situato in una piccolissima radura immersa in una vasta area forestale. Il carattere particolare del paesaggio - che sarebbe pure pregiudicato dalla vicinanza di altri edifici non degni di protezione - non dipenderebbe dalla presenza del rustico sulla part. __________. Agli atti non vi sarebbe traccia di un'analisi della cosiddetta seconda scelta dei rustici, da effettuare nel quadro della procedura di rilascio del permesso. L'insorgente ripropone poi le contestazioni riferite alla gestione dell'unità paesaggistica di riferimento (non abbastanza specificata e comunque insufficiente in quanto riferita alla sola superficie della part. __________). Ribadisce inoltre la difformità con le norme edilizie del PUC-PEIP di alcuni interventi previsti, concernenti segnatamente l'ampliamento con il corpo interrato e la formazione dell'apertura sulla facciata ovest. Ritiene infine che, nella misura in cui è abusiva, lo smantellamento della strada d'accesso andrebbe comunque imposto mediante un ordine di ripristino.
F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si riconferma nelle precedenti prese di posizione. Il Municipio e l'istante in licenza chiedono la reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso.
G. In sede di replica e duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle diverse fotografie agli atti. Il sopralluogo postulato dalle parti non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.
2.2. Secondo il cpv. 2 dell'art. 39 OPT (in vigore dal 1° settembre 2000 e derivato dall'art. 24 cpv. 2 vOPT 89 [RU 1989, 1985]), i Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:
a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e
d. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
Tali autorizzazioni possono essere rilasciate soltanto se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati (cfr. art. 39 cpv. 3 OPT nella versione in vigore dal 1° novembre 2012 [RU 2012, 5537], che corrisponde al precedente art. 39 cpv. 3 lett. c OPT; cfr. pure l'art. 24 cpv. 3 vOPT 89). Devono inoltre essere soddisfatte le condizioni poste dall'art. 43a OPT, il quale ha esteso a tutte le autorizzazioni rilasciate secondo la sezione 6 dell'OPT quelle precedentemente previste dall'art. 39 cpv. 3 lett. a-b, d-f OPT (in vigore fino al 1° novembre 2012; cfr. pure art. 24 cpv. 3 vOPT 89). In particolare, tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se: (a) gli edifici non sono più necessari ai fini dell'anteriore destinazione conforme alla zona o vincolata all'ubicazione oppure se viene assicurato che gli edifici vengono mantenuti per tale scopo; (b) la nuova utilizzazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario; (c) è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura in relazione all'utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario; (d) la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata e (e) non vi si oppongono interessi preponderanti.
2.3. Nel Canton Ticino, la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore, approvata dalla Confederazione il 30 gennaio 2002. Essa costituiva il primo tassello necessario ai fini del rilascio di un'autorizzazione secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT rispettivamente l'art. 24 cpv. 2 vOPT (cfr. art. 39 cpv. 2 lett. d OPT e art. 24 cpv. 3 lett. a vOPT; cfr. pure il relativo rapporto d'esame dell'RI 1 del 14 novembre 2001 relativo all'approvazione di tale scheda, pag. 3). Successivamente, il Cantone Ticino si è dotato del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (approvato dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e il 28 giugno 2012). Solo grazie all'adozione di tale piano, che costituiva l'ulteriore anello giuridico mancante per l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. lett. a), è divenuto possibile concedere dei permessi in base a tale norma (cfr. RtiD II-2004 n. 43; 90.2007.80 del 2 maggio 2008 consid. 2.3.; inoltre, STA 90.2010.128 [R14] / 90.2021.29 citata consid. 10.). Fermo l'adempimento delle ulteriori condizioni poste dal diritto federale (cfr. art. 39 cpv. 3 e 43a OPT), è dunque sulla base di tale piano e delle relative norme d'applicazione che va verificato se può essere rilasciata un'autorizzazione edilizia giusta l'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. STA 52.2021.251 del 30 settembre 2024 consid. 2.3. in RtiD I-2025 n. 57, 52.2021.22 del 30 dicembre 2022 consid. 2.3. e rimandi).
3.2. Per principio, ogni attività d'incidenza territoriale all'interno dei comprensori protetti ai sensi del PUC-PEIP, in particolare sugli oggetti definiti meritevoli di conservazione dagli IEFZE comunali, deve mirare alla salvaguardia, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, paesaggistico e culturale del comprensorio del quale fanno parte (cfr. art. 8.1 NAPUC). Le possibilità di intervento sugli edifici e impianti inclusi nel comprensorio del PUC-PEIP dipendono dalla loro classificazione nell'Inventario degli edifici fuori zona edificabile del rispettivo Comune, secondo quanto indicato all'art. 11 e 13 (art. 8.2 NAPUC). Tale classificazione non è valida a tempo indeterminato, ma dovrà essere modificata qualora lo stato dell'edificio sia alterato (cfr. art. 9.3 NAPUC). In particolare, ai fini dell'autorizzazione alla trasformazione con cambiamento di destinazione degli edifici meritevoli di conservazione, è necessario che gli stessi: (1) presentino ancora, al momento dell'inoltro della domanda di costruzione, le caratteristiche che ne hanno determinato la relativa classificazione; (2) siano inclusi nei perimetri del PUC-PEIP e (3) non siano toccati da criteri di esclusione di cui all'art. 10.1 (cfr. art. 9.3 NAPUC; cfr. pure STA 52.2021.251 citata consid. 3.2., 52.2021.22 del 30 dicembre 2022 consid. 2.4. e rimandi).
3.3. Per quanto riguarda i criteri di esclusione di cui all'art. 10.1, tale norma precisa in particolare che la trasformazione con cambiamento di destinazione di edifici inclusi nei comprensori del PUC-PEIP e designati meritevoli di conservazione negli IEFZE può essere ammessa esclusivamente se tali oggetti non sono ubicati: (a) nel bosco ai sensi della legislazione forestale; (b) all'interno di superfici per l'avvicendamento colturale (SAC); (c) all'interno di aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale; (d) nelle aree soggette a forti pericoli naturali; (e) nelle zone edificabili in vigore. La verifica della sussistenza di tali criteri compete all'Autorità dipartimentale nell'ambito dell'avviso cantonale (cfr. art. 10.2 NAPUC). Questi criteri si riallacciano alla citata scheda del piano direttore che - oltre a indicare il criterio di base per la delimitazione dei paesaggi con impianti e edifici degni di protezione (paesaggi caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 m s.l.m., valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato) - elenca pure i criteri di esclusione con le aree (a-d) che non entrano invece in linea di conto. Il rapporto di pianificazione del PUC-PEIP (pag. 28) precisa che, ancorché siano stati considerati in ampia misura nella stesura definitiva del PUC-PEIP, questi criteri d'esclusione devono essere verificati al momento della domanda di costruzione, distinguendo la lettura paesaggistica del territorio da quella prettamente legale. La procedura dell'autorizzazione edilizia è pertanto lo strumento giuridico che accerta se la protezione istituita dal PUC-PEIP, e di riflesso la possibilità di cambiamento di destinazione, sia inibita dalla sussistenza di un criterio di esclusione. Se un edificio inserito in un paesaggio del PUC-PEIP è interessato da uno dei criteri di cui all'art. 10.1 NAPUC la trasformazione con cambiamento di destinazione non è ammessa (cfr. pure art. 10.3 NAPUC).
4.2. Altrettanto certo è che l'edificio meritevole di conservazione 1a non è toccato da un criterio di esclusione secondo l'art. 10.1 NAPUC. Dalla decisione di accertamento della Sezione forestale del 29 aprile 2021 risulta in particolare che il rustico non è situato nel bosco ai sensi della legislazione forestale, ma in un'area aperta di ca. 4'000 m2 (cfr. planimetria allegata alla decisione del 29 aprile 2021 della Sezione forestale; supra consid. B.). Dalle immagini agli atti risulta in particolare che esso è collocato in una radura parzialmente ricoperta di prato rispettivamente in cui il recupero di una tale utilizzazione tradizionale è possibile (cfr. in particolare foto allegate alla risposta dell'UDC al Governo, osservazioni della Sezione dello sviluppo territoriale; SST). Invano l'insorgente nega invece che il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 lett. a OPT; questo aspetto è infatti già stato valutato nel quadro del PUC-PEIP, che ha formalmente posto gli stessi sotto protezione. Piano che non può essere ora rimesso in discussione in via incidentale (cfr. DTF 131 II 103 consid. 2.4.1 e rinvii), dopo essere stato impugnato con ricorso del 29 ottobre 2010 dall'RI 1, il quale
4.3. Contrariamente a quanto obbietta genericamente l'RI 1, altresì evidente è che la conservazione duratura dell'edificio, dal cui mantenimento dipende il carattere particolare del paesaggio protetto dal PUC-PEIP, può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione in abitazione secondaria. Nella misura in cui la destinazione agricola (stalla-fienile) non può essere ricostituita, la preservazione dello stabile, per essere economicamente sostenibile, può giocoforza essere assicurata solo permettendone la trasformazione e quindi il suo uso ulteriore.
4.4. Ferme queste premesse, resta da verificare se il progetto disattende le norme edilizie del PUC-PEIP, così come eccepisce il ricorrente.
5.2. L'art. 15 NAPUC enuncia le norme di intervento per gli oggetti classificati nelle categorie 1a, 1c e 1d. In particolare, l'art. 15.2.1 NAPUC dispone che la volumetria originale deve essere mantenuta. I muri perimetrali devono essere conservati anche nella forma e struttura originaria. Sono concessi interventi limitati sulla struttura edilizia basilare dell'edificio solo se finalizzati al ripristino della volumetria originale, nel rispetto della tipologia dell'edilizia rurale tradizionale. Secondo l'art. 15.4.1 NAPUC, le aperture esistenti devono essere mantenute. Non è ammessa né la formazione di nuove aperture, né la modifica di quelle esistenti. Una deroga alla predetta norma può essere concessa in base all'art. 15.4.2 NAPUC solo se strettamente necessaria ai fini della trasformazione con cambiamento di destinazione e se determinata dalla particolare tipologia originaria dell'edificio. Interventi in tal senso possono essere autorizzati solo se compatibili con le caratteristiche formali dell'edificio e delle sue facciate originarie, nonché se rispettosi dei caratteri costruttivi locali e della tipologia propria dell'edilizia rurale tradizionale.
5.3. In concreto, il progetto prevede tra l'altro di rimuovere il tamponamento in mattoni presente sulla facciata ovest al primo piano, consolidando la muratura in pietra e ripristinando un'ampia apertura larga circa 2.50 m e alta altrettanto fino al colmo, alla quale verranno applicati degli oscuramenti. L'Autorità dipartimentale non ha concesso alcuna deroga per tale apertura, che non ha considerato nuova, ma quale intervento di ripristino dello stato anteriore originario, ritenendo molto probabile che il tamponamento su questo lato (unitamente alle "spalle" in mattoni applicate alla porta sul fronte est) fosse stato eseguito per preservare e mantenere la sostanza originale (cfr. osservazioni della SST, allegate alla risposta dell'UDC al Governo). In sede di avviso cantonale, a titolo di condizione vincolante ha comunque imposto che questa apertura - al pari delle altre due esistenti al primo piano - dovrà essere dotata di una protezione solare (schermatura) realizzata con assi verticali grezzi in legno naturale, aggiungendo che nessuna parte vetrata dovrà rimanere visibile.
5.4. Ora, non vi è alcun motivo di scostarsi dalle predette considerazioni, essenzialmente tutelate anche dal Governo. Avuto riguardo alla tipologia del rustico, contrariamente alle critiche dell'RI 1, appare del tutto probabile che in origine il fienile presentava su questo lato un'apertura analoga per foggia e dimensioni a quella prevista dal progetto, che era verosimilmente chiusa mediante semplici frasche di legno per garantire la necessaria ventilazione del fienile, così come anche osserva il Municipio (cfr. Gschwend, op. cit., pag. 169 segg. con l'ill. 451 che riproduce una stalla-fienile del tutto simile nell'Alto Malcantone, ad Arosio). Non è quindi insostenibile ritenere che il progetto non preveda alcuna nuova apertura su questo lato, che richiede una deroga in base all'art. 15.4.2 NAPUC, ma il semplice recupero del carattere costruttivo e tipologico proprio del rustico (vuoto che sarà chiuso con assi verticali grezzi in legno), previa rimozione di un elemento architettonico deturpante, estraneo all'architettura rurale tradizionale (art. 13.3 NAPUC).
6.2. In concreto, il progetto prevede di ampliare il rustico, con un corpo (3.40 x 1.50 m) interrato nel pendio esistente, per realizzare un servizio igienico. Ora, avuto riguardo alle ridotte dimensioni del rustico (in cui verrà ricavato un soggiorno di 14.7 m2 e una camera-soppalco di 5.8 m2), non è insostenibile la decisione dell'Autorità dipartimentale, tutelata dal Governo, di ammettere questo modico ampliamento conformemente all'art. 15.3.2 NAPUC. Per permettere la vivibilità degli spazi con un minimo di miglioramento in ambito sanitario e rendere possibile la trasformazione, non è oggettivamente dato di vedere come si possa pretendere dal proprietario che rinunci a questa piccola aggiunta, sacrificando la superficie già ridotta al pian terreno o sfruttando, se del caso mediante la posa di una scala a chiocciola, la stretta fascia laterale a fianco della camera sul soppalco (fascia larga appena 1 m ca. e alta in media 1.50 m, che consente peraltro di dar luce anche al pian terreno, privo di finestre; cfr. pianta 1P e sezione A). Non porta ad altra conclusione il solo fatto che in un ritaglio del nuovo corpo, nel piccolo atrio (1.9 m2) del servizio igienico, verrà installato un boiler. L'ampliamento rispetta per il resto gli ulteriori requisiti posti dall'art. 15.3.2 NAPUC, nella misura in cui è di dimensioni contenute e non comporterà un particolare impatto sull'edificio, rimanendo completamente interrato nel pendio esistente a monte (a conclusione dei lavori, l'andamento originario del terreno dovrà infatti essere ripristinato, cfr. avviso cantonale pag. 2). Anche su questo punto, la decisione impugnata resiste quindi alle critiche dell'RI 1.
7.2. In concreto, in sede di avviso cantonale, richiamata la predetta norma, l'Autorità dipartimentale ha stabilito che la trasformazione del rustico presuppone che il beneficiario contribuisca a garantire la gestione del paesaggio nel quale si situa l'edificio (unità paesaggistica di riferimento, segnalata con il perimetro in blu nella foto area allegata [cfr. incarto municipale, doc. 5]), disponendo che il beneficiario è dunque chiamato a collaborare nello sfalcio regolare della radura. In particolare egli è tenuto a curare il fondo sul quale si trova il rustico. Dinnanzi al Governo, prendendo posizione in merito alla determinazione dell'unità paesaggistica di riferimento, dopo aver ricordato come il rustico non fosse completamente immerso in una vasta area forestale, ma inserito in un'alternanza di radure e alberi d'alto fusto, in una superficie aperta di oltre 4'000 m2 (non bosco), ha ritenuto che le condizioni dell'avviso cantonale avessero stabilito chiaramente come gestire e garantire (ben oltre il perimetro segnato in blu) il paesaggio circostante, non essendovi altri manufatti o elementi costruiti nei dintorni (cfr. osservazioni della SST allegate alla risposta dell'UDC al Governo).
7.3. Ora, a dispetto di quest'ultima considerazione, fatta propria anche dal Governo, occorre considerare che - così come formulato - l'avviso cantonale ha effettivamente limitato l'unità paesaggistica di riferimento di cui è fatto obbligo di gestione alla sola superficie di 226 m2 della part. __________, indicata in blu nella predetta foto aerea (citato doc. 5). Non ha quindi inglobato l'ulteriore superficie della radura, di cui è stato accertato il carattere non boschivo (ben oltre il perimetro segnato in blu). Il controverso onere di gestione, come eccepisce l'RI 1, appare quindi insufficiente. Pur avuto riguardo alla latitudine di giudizio che occorre riconoscere all'autorità decidente nell'interpretazione delle nozioni giuridiche di natura indeterminata contenute all'art. 14.4 NAPUC, non è infatti dato di vedere come la sola superficie della part. __________ - deducibile dalla mappa catastale - possa seriamente costituire un comparto di terreno che dal profilo delle sue caratteristiche morfologiche forma un insieme sufficientemente omogeneo, adeguatamente delimitato e chiaramente riconoscibile. Tant'è che nemmeno l'Autorità dipartimentale ha veramente insistito su questo punto, precisando piuttosto come la gestione del paesaggio circostante debba estendersi ben oltre (cfr. osservazioni sopracitate). Ferme queste premesse, appare ragionevole ritenere che per essere sufficientemente significativa, coerente e individuabile ai sensi dell'art. 14.4 NAPUC, l'unità paesaggistica di cui è fatto obbligo di gestione (in particolare, mediante sfalcio regolare per prevenirne l'inselvatichimento) debba estendersi all'insieme della radura, ovvero a tutte le superfici delle part. __________, __________ e __________ di cui è stato accertato il carattere non boschivo (supra consid. B.). A differenza di quanto obietta il resistente, poco conta che in questo modo l'onere posto a suo carico - quale proprietario del rustico meritevole di conservazione (cfr. art. 14.4 NAPUC) - comprende anche (invero in minima parte) un fondo di proprietà di terzi (part. __________), peraltro pure interessato dal progetto. Questo aspetto non influisce infatti sulla validità della licenza edilizia e della clausola in questione. Tutt'al più ha quale unica conseguenza che, in caso d'inadempimento dell'onere di gestione (cfr. STF 1C_333/2017 del 22 novembre 2017 consid. 2.5), un'eventuale esecuzione forzata da parte dell'autorità dovrà essere preceduta da una decisione che, limitatamente alla porzione sulla part. __________, obblighi la proprietaria a tollerare l'intervento (cfr. art. 14.2 e 14.4 NAPUC), sempre che non vi acconsenta spontaneamente (cfr. per analogia DTF 107 Ia 19 consid. 2c; STF 1C_180/2021 del 19 agosto 2021 consid. 3.3 e 3.4). Per il resto, contrariamente a quanto sostiene genericamente l'RI 1, non è invece necessario che l'Autorità dipartimentale illustri nel quadro del rilascio del permesso anche il concetto che assicura la preservazione di tutta la zona, al di là dell'unità paesaggistica di riferimento (taglio arbusti, eventuale ripristino di una selva castanile ecc.).
7.4. Stante quanto precede, non essendo altrimenti ravvisabile alcun ulteriore contrasto con le norme del PUC-PEIP o gli art. 39 e 43a OPT, la licenza edilizia va dunque confermata con la specifica che l'onere di gestione dell'unità paesaggistica di riferimento del rustico si estende all'intera superficie della radura di cui è stata accertata la natura non boschiva (area aperta; supra consid. B.).
Da ultimo, da respingere è la richiesta dell'RI 1 di imporre in ogni caso, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, lo smantellamento della strada carrabile esistente sulla part. __________ in base all'art. 39 cpv. 4 OPT. È infatti evidente che il Tribunale non può disporre in prima battuta un simile provvedimento, che esula dalla presente procedura.
9.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è dunque parzialmente accolto. Il giudizio impugnato è annullato e riformato nel senso che la licenza edilizia è confermata, con la specifica di cui si è detto al consid. 7.4.
9.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del resistente, nella misura della sua soccombenza; l'RI 1 ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il ricorrente è per contro tenuto a rifondere al resistente, assistito da un legale, adeguate ripetibili a valere per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm), commisurate al suo grado di successo.
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, la decisione del 2 agosto 2023 del Consiglio di Stato (n. 3631) è annullata e riformata nel senso che la licenza edilizia del 3 novembre 2021 è confermata, con la specifica di cui si è detto al consid. 7.4.
La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico di CO 1. L'RI 1 è tenuto a rifondere a quest'ultimo fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 02.06.2026
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