AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.332
Data decisione, Autorità: 18.05.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00332 DP 97/95 cm
Lugano 18 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Balerna astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 aprile 1995 del
contro
la decisione 21 marzo 1995, no. 1736, del Consiglio di Stato che evade a sensi dei considerandi l'impugnativa inoltrata da __________ e __________ avverso la risoluzione 20 giugno 1994 con cui il Consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi relativi all'esercizio 1993;
viste le risposte:
24 aprile 1995 di __________ e __________;
26 aprile 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 giugno 1994 il Consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi del comune relativi all'esercizio 1993.
Gli ammortamenti contabilizzati ammontavano a fr. 2'618'246.20 (cfr consuntivo pag. 81), di cui fr. 2'480'124.25 a valere quali ammortamenti amministrativi (cfr. consuntivo pag. 99) e fr. 138'121.95 quale ammortamento per beni patrimoniali, case a pigione moderata (cfr. consuntivo pag. 80).
In sede di preventivo gli ammortamenti erano stati fissati in fr. 1'641'258.70 (fr. 1'586'258.70 su beni amministrativi e fr. 55'000.-- su beni patrimoniali) sulla base dei valori preventivati di inizio anno e dei tassi d'ammortamento minimo fissati dall'art. 12 RGFCC in funzione della natura del bene considerato (cfr. preventivo 1993 pag. 51).
B. Contro questa determinazione del legislativo comunale sono insorti davanti al Consiglio di Stato i consiglieri comunali __________ e __________ che si erano astenuti al momento del voto. I ricorrenti contestavano in particolare gli ammortamenti effettuati.
C. Con giudizio 21 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso a sensi dei considerandi, dando parzialmente ragione ai ricorrenti.
Dopo aver illustrato le norme che disciplinano la materia, il Governo ha analizzato i singoli ammortamenti, raggruppandoli nei seguenti capitoli:
a ammortamenti sui beni amministrativi calcolati sul valore di bilancio al 1.1.93 secondo le aliquote fissate a preventivo; fr. 1'434'930.90
b ammortamenti sui beni amministrativi calcolati sul valore di bilancio all'1.1.93 applicando un tasso del 100% (ammorta-menti non preventivati) fr. 421'500.00
c uscite d'investimento effettuate nel corso dell'esercizio 1993, iscritte nel preventivo ed ammortizzate al tasso del 100 % (ammortamenti non preventivati) fr. 48'874.50
d uscite per investimenti autorizzate dal legislativo nel corso del 1993 ed ammortizzate a consuntivo (ammortamenti non preventivati) fr. 574'818.85
e ammortamenti sui beni patrimoniali fr. 138'121.95
Accertata la correttezza degli ammortamenti ricapitolati alle posizioni a ed e, il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibili gli ammortamenti di cui alle posizioni c e d. Gli ammortamenti relativi alla posizione b sono invece stati ammessi limitatamente all'importo di fr. 34'320.--.
Il Governo ha quindi imposto al comune di __________ di attivare gli ammortamenti non preventivati di cui alle posizioni b (limitatamente all'importo non ammortizzabile) e c e di attivare gli investimenti direttamente ammortizzati di cui alla posizione d (limitatamente all'importo di fr. 274'715.40, corrispondente a 4 voci di uscite che a suo avviso non avrebbero potuto essere contabilizzate come ammortamenti). In base a queste rettifiche, l'avanzo d'esercizio passava da fr. 4'289.45 a fr. 710'769.90.
D. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di aumentare l'ammortamento da fr. 1'607'372.85 a fr. 1'822'091.70 in modo da rispettare l'ammortamento minimo del 5 % prescritto dall'art. 158 cpv. 2 LOC per rapporto alla sostanza ammortizzabile (fr. 36'441'833.40).
L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver omesso di verificare alla luce di tale norma le risultanze dell'analisi effettuata sui singoli ammortamenti che potevano essere contabilizzati.
E. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio di questo Tribunale.
I resistenti __________ e __________ postulano invece il rigetto dell'impugnativa, contestando l'ammontare della sostanza ammortizzabile da cui il municipio deduce l'ammortamento minimo di fr. 1'822'091.67.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
L'art. 158 LOC impone ai comuni di prevedere ogni anno un ammortamento della sostanza ammortizzabile con tassi differenziati a seconda del genere d'investimento.
La sostanza ammortizzabile è costituita dall'insieme dei beni amministrativi e patrimoniali elencati e raggruppati in singole categorie dall'art. 12 RGFCC; norma, questa, che stabilisce anche i tassi minimi e massimi degli ammortamenti ammissibili sul valore residuo registrato a bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente.
Questi tassi variano da un minimo dello 0 % (terreni inedificati, ad un massimo del 100 % (altre spese d'investimento attivate). Essi vanno fissati in modo vincolante nell'ambito del preventivo del conto di gestione corrente (art. 154 cpv. 3 e 158 cpv. 3 LOC). Ammortamenti supplementari in sede di consuntivo sono di principio ammessi soltanto in circostanze particolari, che qui non occorre esaminare, previo aggiornamento del preventivo (cfr. art. 14 RFGFCC; STA 9.5.95 in re B.; Dipartimento dell'interno, Manuale di contabilità per i comuni ticinesi, cap. 12.2., pag. 3).
In ogni caso, dispone ancora l'art. 158 cpv. 2 LOC, il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore al 5 % della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente (art. 11 RGFCC). Questa regola è tassativa.
Se applicando i tassi differenziati, fissati giusta l'art. 14 RGFCC nell'ambito del preventivo, l'ammortamento complessivo dovesse risultare inferiore al minimo prescritto dall'art. 158 cpv. 2 LOC, occorre rivedere in sede di consuntivo i tassi d'ammortamento preventivati in modo da rispettare il limite del 5 % (cfr. Dipartimento dell'interno, Manuale di contabilità per i comuni, cap. 12.3. pag. 1). La norma di legge che stabilisce l'ammortamento totale minimo (art. 158 cpv. 2 LOC) prevale infatti sulla norma di regolamento che impone di rispettare i tassi d'ammortamento indicati a preventivo (art. 14 RGFCC).
Conti Voce Importo
Beni patrimoniali
123 Immobili 6'690'494.40
./. Terreni 978'853.00
Investimenti in beni patrimoniali 5'711'641.40
Beni amministrativi
140 Terreni non edificati 942'190.00
141 Opere del genio civile 3'481'001.00
143 Costruzioni edili 19'461'000.00
146 Mobilio macchine 214'001.00
161 Contributi Cantone 3'732'000.00
162 Contributi Comuni e consorzi 2'502'000.00
170 Espropriazioni 103'000.00
171 Uscite di pianificazione 295'000.00
Investimenti in beni amministrativi 30'730'192.00
Totale 36'441'833.40
L'importo indicato dal comune ricorrente è corretto e conforme alle direttive dell'autorità cantonale (cfr. Manuale di contabilità per i comuni, cap. 12.1 e 12.2). A torto i resistenti __________ e __________ lo contestano. L'importo al quale si richiamano fondandosi sul movimento dei conti d'investimento 1993 (cfr. consuntivo 1993 pag. 79-81) non fa stato. Determinanti sono infatti i valori dei singoli beni ammortizzabili allibrati al 31 dicembre 1992 sui conti sopra menzionati.
Del tutto fondata appare quindi la domanda del ricorrente intesa ad aumentare l'ammortamento da fr. 1'607'372.85 a fr. 1'822'091.67, pari al 5 % della sostanza ammortizzabile (fr. 36'441'833.40).
Sotto questo profilo, il ricorso va quindi accolto, riformando la decisione governativa impugnata siccome lesiva dell'art. 158 cpv. 2 LOC.
La richiesta non può essere accolta, poiché - per principio - quando l'ammortamento complessivo risulta inferiore al minimo imposto dall'art. 158 cpv. 2 LOC, occorre aumentare i tassi d'ammortamento fissati in sede di preventivo (cfr. Manuale di contabilità per i comuni, cap. 12.3 pag. 1). Trattandosi di una competenza specifica del legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 lett e ed f LOC), spetterebbe a quest'ultimo stabilire le modalità di adeguamento dei tassi necessari per conseguire l'ammortamento totale minimo fissato dalla legge. Dato che il Consiglio comunale in sede di preventivo aveva chiaramente optato per l'applicazione dei tassi d'ammortamento minimi fissati dall'art. 12 RGFCC, non appare tuttavia lesivo del diritto di prescindere da un rinvio, correggendo direttamente l'errore in cui è incorso il Consiglio di Stato mediante un aumento lineare dei tassi d'ammortamento preventivati.
Fermo restante che la sostanza ammortizzabile ammonta a fr. 36'441'833.40, che l'ammortamento minimo prescritto dall'art. 158 cpv. 2 LOC (5 %) è quindi pari a fr. 1'822'091.70, che gli ammortamenti ammessi dal Consiglio di Stato assommano a fr. 1'607'372.85 (cfr ris. gov. pag. 16), i tassi d'ammortamento preventivati vanno adeguati applicando una fattore di correzione (k) pari a 1.1335837.
Gli ammortamenti ammissibili fissati dal Consiglio di Stato vanno quindi rettificati come segue:
Ammortamenti decisione CdS
Ammortamenti rettificati
Differenza
Pos. A
1'434'930.90
1'626'614.00
191'683.10
Pos. B
34'320.00
38'905.00
4'585.00
Pos. E
138'121.95
156'573.00
18'451.05
Totali
1'607'372.85
1'822'092.00
214'719.15
Sulla base di questi dati, le correzioni imposte dal Consiglio di Stato vanno di conseguenza rettificate nel seguente modo:
Dare
Avere
Attivazione ammortamenti non preventivati (pos. b)
387'180.--
Attivazione ammortamenti non preventivati (pos. c)
48'874.50
Attivazione investimenti direttamente ammortizzati (pos. d)
274'715.40
Ammortamenti aggiuntivi su pos. a per raggiungere ammort. minimo 5 %
191'683.10
Ammortamenti aggiuntivi su pos. b per raggiungere ammort. minimo 5 %
4'585.--
Ammortamenti aggiuntivi su pos. e per raggiungere ammort. minimo 5 %
18'451.05
Totali
710'769.90
214'719.15
Aumento avanzo esercizio rispetto consuntivo 1993 approvato CC __________
496'050.75
Totali
710'769.90
710'769.90
L'avanzo di esercizio 1993 del comune di __________ ammonta pertanto a fr. 500'340.20.
Per le considerazioni sin qui esposte il ricorso va quindi accolto, riformando la decisione governativa impugnata nei modi e nei termini sopra illustrati.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 158, 208 LOC; 11, 12, 14 RGFCC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione 21 marzo 1995 del Consiglio di Stato (no. 1736) è riformata nel senso che:
1.2. la decisione 20 giugno 1994 con cui il Consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi 1993 è confermata con le correzioni indicate al considerando no. 4.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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