AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 38.2025.75
Data decisione, Autorità: 20.04.2026, TCA
Titolo: A. sospeso 31gg per dis. per colpa propria, avendo disdetto contratto di lavoro prima di ricevere visto (non garantito) per stabilirsi in UK e svolgere un postdoc (grazie a un fondo di ricerca CH). Sanzione ridotta a 23gg. Docum. uffic. UK indica di regola entro 3 settim. risposta a rich. visto
Raccomandata
Incarto n. 38.2025.75
rs
Lugano 20 aprile 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione del 14 novembre 2025 emanata da
Cassa CO1, ______
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 14 novembre 2025 la Cassa CO1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 27 giugno 2025 con la quale aveva sospeso RI1 (..____) per 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere disdetto, il 31 gennaio 2025, il rapporto di lavoro con ______ SA per il 31 marzo 2025 a seguito del nuovo impiego nel Regno Unito previsto per maggio 2025 che era, però, ancora in fase di valutazione, poiché in attesa del permesso lavorativo (cfr. doc. 73-75; A2).
1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha fatto valere:
" (…) in quanto destinatario di una borsa di ricerca del Fondo nazionale svizzero (SNSF) per un soggiorno di ricerca all'estero, non è contemplata l’esistenza di una lettera di assunzione o un contratto lavorativo presso l'istituzione ospite. Volendo fare un'analogia in termini di impiego tradizionale, la lettera di conferma SNSF rappresenta il documento che più si avvicina a un contratto lavorativo, in quanto certifica che sono sovvenzionato dalla Confederazione per svolgere un impiego accademico in sede estera. Tale conferma, allegata alla documentazione trasmessa alla Cassa CO1, attesta come il fondo di ricerca fosse già accessibile a partire dal 1° Febbraio 2025, e perciò prima della conclusione del mio precedente impiego lavorativo presso ______ SA.
In aggiunta, dispongo di una lettera formale da parte del Professor ______, emessa il 24.08.2024 (per la domanda SNSF), nella quale egli mi invita nel suo laboratorio per la durata di due anni a partire dal 1° febbraio 2025. Questa lettera di invito non è stata ancora presentata alla Cassa poiché non richiesta, ma ritengo sia essenziale ai fini di questo ricorso in quanto invalida l'argomentazione che "al momento delle dimissioni non disponessi di una data di inizio".
Nella mia presa di posizione, ho illustrato come a Gennaio 2025 la data di inizio fu convenuta con il ______ al 01.05.2025, poiché essa rappresentava l'obiettivo operativo più immediato considerati i miei oneri contrattuali presso ______ SA. Tuttavia, è importante precisare che tale data non fosse vincolante, e che in assenza di oneri contrattuali avrei potuto rilasciare i fondi con effetto immediato in qualsiasi momento a partire da Febbraio. Per tanto, in accordo con la mia candidatura al programma SNSF e con la lettera di invito del professor ______, la data di inizio giuridicamente pertinente e documentata è quella del 1.02.2025, a decorrere dalla quale avrei potuto avviare la mia attività di ricerca presso l'università di ______ in qualsiasi momento entro il termine di un anno.
Poiché al momento delle dimissioni (31.01.2025) disponevo sia della lettera di conferma del fondo SNSF, sia della lettera di invito del direttore di laboratorio ______, entrambe valide con effetto immediato a partire dal 1° Febbraio 2025, ritengo che la motivazione invocata dalla Cassa per respingere la mia opposizione - nello specifico "la mancanza di un contratto o di una lettera di assunzione" - non sia valida. Questi due documenti in mio possedimento rappresentano gli unici atti ufficiali previsti dal programma SNSF e svolgono, nel relativo contesto giuridico, la funzione di una garanzia d'impiego equivalente a un contratto di lavoro o a una lettera di assunzione.
Per tali ragioni, presento ricorso contro la decisione della Cassa giustificando come segue:
La motivazione principale del rifiuto - la presunta necessità di un contratto o di una lettera di assunzione presso l'istituto ospite - non può essere applicata al mio caso. In qualità di ricercatore finanziato dal SNSF, non posso essere considerato legalmente impiegato o salariato e non ho la facoltà di firmare accordi con l'istituzione ospite. Questi aspetti sono indicati esplicitamente nel regolamento SNSF Postdoc.Mobility, paragrafo 2.6, pagina 13, reperibile al link da me fornito: https://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/stip weisungen early postdoc mobility e.pdf?). In aggiunta, il documento che ho firmato in qualità di ricercatore in visita attesta chiaramente che non ho lo statuto di impiegato ("Form of Undertaking for Signature by Visitors Working in Departmens")
l documenti in mio possesso attestano chiaramente che l'attività di ricerca presso l'università di ______ avrebbe potuto iniziare a decorrere dal primo febbraio 2025, qualora soddisfatte le condizioni per il rilascio del fondo. Tali condizioni consistono principalmente nel risiedere presso l'istituzione ospite all'estero e dedicarsi al lavoro di ricerca all'80-100%, come indicato nel medesimo regolamento SNSF: https://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/stip weisungen early postdoc mobility e.pdf?
Questi documenti, nel contesto del postdoc mobility SNSF, sono il corrispettivo di un contratto lavorativo e lettera di assunzione, rappresentando una garanzia di impiego a tutti gli effetti.
Nel corso dell'indagine successiva alla mia opposizione, la Cassa CO1 ha posto principalmente domande non pertinenti rispetto al tema centrale della causa. L'inizio del mio nuovo impiego, infatti, non era vincolato a data specifica, poiché soddisfatte le condizioni vincolanti ero libero di rilasciare i fondi e avviare il progetto di ricerca in qualsiasi momento entro il 1.02.2025 e l'01.12.2025. Pertanto, l'aspetto rilevante della causa sarebbe dovuto essere il rispetto delle condizioni necessarie indicate dal regolamento SNSF per il rilascio dei fondi. In tal senso, nella mia opposizione ho documentato come il mio intento fosse quello di iniziare al più presto, avviando a Febbraio l'iter burocratico e amministrativo per ottenere il permesso di soggiorno. Nonostante ciò, la Cassa CO1 ha concluso la sua indagine sostenendo che non disponessi della documentazione necessaria ad attestare la garanzia di impiego. Tale deduzione è impropria, poiché l’intera documentazione in mio possesso dimostra che avrei potuto iniziare l'attività in qualsiasi momento a partire dal 1° febbraio 2025, conformemente alle regole del programma SNSF.
La tempistica delle mie dimissioni (31.01.2025) era coerente con un inizio del soggiorno nel Regno Unito il 1° Maggio 2025. Un periodo di tre mesi risultava infatti sufficiente per l'ottenimento del visto, come documentato nella mia opposizione. Sebbene non potessi preventivare un ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno, sarei stato disposto ad accettare un grado di colpa lieve o moderato imputabile a tale circostanza. Tuttavia, non ritengo appropriata l'attribuzione di una colpa grave, in quanto non sussiste alcuna base legale imputabile all'asserito abbandono del lavoro senza garanzia di impiego.
Pertanto, alla luce dei punti sopra riportati, ritengo che l'inchiesta condotta dalla Cassa sia avvenuta in maniera sommaria, risultando in una conclusione non aderente ai fatti, sbrigativa e pregiudizievole nei confronti della documentazione che mi era stato chiesto di presentare. (…)" (Doc. I)
1.3. La Cassa, con risposta del 12 gennaio 2026, si è riconfermata nella decisione su opposizione impugnata, rilevando che il ricorrente, nell’impugnativa, non ha fornito elementi di fatto o argomenti nuovi tali da rivedere il provvedimento adottato (cfr. doc. III).
1.4. Il 14 gennaio 2026 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto alle prestazioni LADI per 31 giorni a causa di disoccupazione per colpa propria (cfr. consid. 1.1.).
2.2. Secondo il principio generale della riduzione del danno ancorato nell’art. 17 cpv. 1 LADI l’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione (cfr. STF 8C_625/2023 del 7 marzo 2024 consid. 5.2.).
La legge prevede delle sanzioni nel caso in cui questo obbligo non venga ossequiato tramite comportamenti che influenzano l’inizio e la durata del dovere di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, e meglio tramite la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione regolata all’art. 30 LADI (cfr. STF 8C_315/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 13 pag. 40).
Secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto a indennità se è disoccupato per colpa propria.
In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
Nel campo di applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI rientrano i comportamenti che sono causali per l’inizio della disoccupazione e che comportano la violazione dell’obbligo di evitare la disoccupazione.
La disoccupazione per colpa propria ai sensi di tale disposto è descritta più specificatamente all’art. 44 OADI, il quale non è in ogni caso esaustivo (cfr. STF 8C_315/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 13 pag. 40).
L’art. 44 cpv. 1 OADI enuncia che la disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (lett. a), rispettivamente ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego (lett. b).
2.3. Per quanto attiene alla disoccupazione per propria colpa di cui all’art. 44 cpv. 1 lett. b OADI, va osservato che secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta (a seguito del cambiamento di determinate circostanze) inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_629/2014 del 15 ottobre 2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_958/2008 del 30 aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).
Non si può pretendere da un assicurato che conservi il proprio impiego se il medesimo può prevalersi di un motivo di licenziamento immediato giusta l’art. 337 CO (cfr. STF 8C_510/2017 del 22 febbraio 2018 consid. 3.1.).
La costante giurisprudenza del Tribunale Federale esige, invece, che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro, finché ne abbia trovato un altro, anche malgrado il disaccordo circa l’importo del salario o con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 8C_510/2017 del 22 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).
Analogamente, l’Alta Corte ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego, anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").
L'assicurato deve, dunque, mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative e ai suoi desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
Nella già citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...) Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AHV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"
Cfr. pure STF 8C_752/2022 del 22 febbraio 2023.
Le circostanze che possono giustificare l’abbandono di un impiego vanno ammesse restrittivamente (cfr. STF 8C_775/2023 del 15 gennaio 2025, pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 13pag. 46; STFA C 185/04 del 12 aprile 2005 consid. 2).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
Come visto, la sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace, quindi, in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova (lett. a) oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata (lett. b).
Il cpv. 5 della medesima norma prevede, invece, che se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 4 OADI (art. 45 cpv. 3 v.OADI; cfr. STCA 38.2005.40 del 14 luglio 2005), la giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è, dunque, limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. STF 8C_693/2022 del 14 giugno 2023 consid. 5.1.; STF 8C_165/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3.1.).
In una sentenza 8C_556/2016 del 23 novembre 2016, pubblicata in DLA 2016 pag. 308 segg., il Tribunale federale ha ricordato di avere ritenuto adeguata una sospensione di 26 giorni, rispettivamente di 25 giorni, in caso di abbandono di posto di lavoro durante il periodo di prova (cfr. consid. 4.4.).
In quell’occasione l’Alta Corte, scostandosi dalla sentenza del Tribunale cantonale che aveva ridotto la durata della sospensione a 5 giorni di penalità, ha confermato la sanzione di 23 giorni inflitta dalla Cassa di disoccupazione (cfr. consid. 5.2.).
2.5. Nella concreta fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che RI1, nel giugno 2015, ha conseguito il Bachelor ______ presso l’Università di , nel maggio 2017 il Master ______ presso l’ di ______ e nel novembre 2023 un Dottorato di ricerca in ______ sempre presso l’______ di ______ (cfr. doc. 151).
Nel frattempo, e meglio a decorrere dal 15 novembre 2018, l’assicurato è stato alle dipendenze dell’Istituto ______ di ______ in qualità di dottorando / tecnico “Research assistant”. Il rapporto di impiego, inizialmente previsto, fino al 14 novembre 2022, è stato rinnovato nell’ottobre 2022 fino al 31 maggio 2023, il 15 maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023 e infine il 14 febbraio 2024 fino al 31 maggio 2024 (cfr. doc. 214-221).
Dopo aver ricorso per qualche mese all’assicurazione contro la disoccupazione, dal 3 giugno al 12 settembre 2024, il ricorrente ha iniziato a lavorare, a metà settembre 2024, per ______ SA di ______ in virtù di un contratto di durata indeterminata quale collaboratore scientifico nel campo della ______ e dell’intelligenza artificiale a tempo pieno. Il periodo di disdetta durante il primo anno di lavoro era di due mesi, termine a partire dalla fine del mese (cfr. doc. 228; 194; 170; 164-168).
Il 31 gennaio 2025 l’assicurato ha disdetto il contratto di lavoro con ______ SA per il 31 marzo 2025 (cfr. doc. 169).
Il 4 aprile 2025 il medesimo si è nuovamente annunciato per il collocamento (cfr. doc. 180).
Nel modulo “Domanda d’indennità di disoccupazione” egli ha precisato: “Trovato un altro impiego come ricercatore all’università di ______, ______. Attualmente in attesa di ricevere VISA per ______. Richiesta al datore precedente di disdetta flessibile (e g 1 settimana prima della ricollocazione in ______) ma rifiutata. Richiesta la possibilità di lavorare come consulente esterno ma rifiutata” (cfr. doc. 173).
Il ricorrente, il 2 maggio 2025, a proposito della decisione di porre fine di sua iniziativa all’impiego presso ______ SA, ha puntualizzato:
" (…) Ho rassegnato le dimissioni a fine gennaio 2025 con termine del rapporto previsto per fine marzo 2025. Tale decisione è stata motivata dall'avvenuta selezione per un impiego di post-dottorato presso il gruppo del Prof. ______ all'Università di ______, Regno Unito, con inizio previsto a Maggio 2025. Il periodo intermedio era necessario al fine di ultimare il trasloco dal mio domicilio precedente e la ricerca di alloggio a ______. Per garantire continuità e copertura finanziaria durante il periodo di transizione di Marzo, e per fare fronte a eventuali ritardi, ho proposto al mio ex datore di lavoro una collaborazione come consulente indipendente a percentuale ridotta. Tale proposta non è stata accettata perché non compatibile con le esigenze aziendali di continuità lavorativa (informazione verificabile presso il datore stesso).
A garanzia della mia indipendenza economica, desidero precisare che sono beneficiario di una borsa di ricerca di durata biennale erogata dal Fondo Nazionale Svizzero (SNSF). La borsa di ricerca, di cui i dettagli disponibili al link seguente https://data.snf.ch/grants/grant/230345, sarà formalmente rilasciata all'inizio dell'impiego presso l'Università di ______. La decisione di assegnazione è stata emessa nel dicembre 2024, e i fondi possono essere attivati entro un anno da tale data, come da prassi SNSF. La data di inizio riportata originariamente (Febbraio 2025) riflette una stima sommaria inserita in sede di candidatura (Luglio 2024), e non è vincolante. La durata dei fondi è vincolata a due anni dal loro rilascio in concomitanza con l'inizio dell'impiego. Vogliate per tanto notare che in nessun modo ho abbandonato il precedente impiego senza la garanzia di una copertura economica adeguata.
Attualmente la mia candidatura è in fase di scrutinio amministrativo presso il Dipartimento ______ dell'Università di ______. Al termine della procedura riceverò la conferma ufficiale di affiliazione accademica, necessaria per avviare l'iter di rilascio del visto lavorativo. L'iter per il conseguimento del visto prevede necessariamente e in ordine successivo le seguenti tappe:
Immatricolazione presso l'università
Emissione della lettera di supporto e invito da parte dell'Università; 3. Domanda di visto presso l'ambasciata britannica;
Al termine di questa procedura e al conseguimento del visto è possibile effettuare la sottoscrizione di un contratto locatario valido per la durata del soggiorno lavorativo." (Doc. 149)
In effetti all’insorgente, nel dicembre 2024, è stato concesso un fondo di ricerca da parte del Fondo Nazionale Svizzero (SNSF) di fr. 132'600.-- per il progetto “______” con inizio il 1° febbraio 2025 e durata di 24 mesi (cfr. doc. 63-66).
Quale sostegno alla richiesta dell’assicurato di un fondo per svolgere un postdoc a ______, il Prof. ______ dell’Università di ______, il 24 luglio 2024, aveva, peraltro, comunicato che sarebbe stato lieto di ospitarlo nel suo gruppo da febbraio 2025 a gennaio 2027 e di fargli da mentore (cfr. doc. 19).
Il 6 maggio 2025 ______ SA, interpellata il 5 maggio 2025 dalla Cassa (cfr. doc. 144), ha indicato che RI1 avrebbe potuto continuare a lavorare presso la società se non avesse dato le dimissioni, che il medesimo non ha menzionato alcun motivo nella lettera di dimissioni, che non sono disponibili delle valutazioni, che però è stata molto soddisfatta del suo operato, che l’assicurato non è mai stato richiamato e ha sempre rispettato gli obblighi contrattuali e che, da quanto le risulta, mai ha espresso malesseri, né scritti, né orali (cfr. doc. 144; 134).
Il ricorrente, al quale la parte resistente, il 12 maggio 2025, ha trasmesso la presa di posizione dell’ex datore di lavoro per osservazioni (cfr. doc. 133), il 2 giugno 2025, ha confermato il contenuto dello scritto di ______ SA (cfr. doc. 128).
L’11 giugno 2025 la Cassa, invitando l’assicurato a fornire tutta la documentazione a comprova di quanto dichiarato in merito all'impiego a ______, gli ha posto i seguenti quesiti:
" (…)
Dichiara di essersi reso disponibile a continuare a lavorare come indipendente durante il mese di aprile 2025 (in quanto da maggio 2025 avrebbe avuto inizio l'impiego ad ______) ma che il datore si sia rifiutato, ha dei giustificativi da inoltrarci?
Per quale motivo non ha richiesto un congedo non pagato o rispettivamente di usufruire di giorni di vacanza e terminare il rapporto di lavoro al 30.04.2025, considerato come da maggio 2025 avrebbe iniziato a lavorare ad ______?
Si rileva come per il mese di maggio 2025 abbia richiesto le prestazioni di disoccupazione, per quale motivo non ha avuto inizio l'impiego ad ______?" (Doc. 111)
L’insorgente, il 16 giugno 2025, ha precisato di non avere documenti che attestino la proposta di continuare a lavorare come consulente esterno per il mese di aprile e, a percentuale ridotta, anche nei mesi in cui sarebbe stato a ______ (visto che l’impiego nel Regno Unito gli avrebbe permesso di lavorare come consulente esterno al 20%), in quanto è avvenuta verbalmente. Egli ha osservato che la SA ha declinato l’offerta, poiché l’azienda preferisce una prestazione lavorativa “in house” per garantire “continuità”.
L’assicurato ha, poi, affermato di non avere più avuto giorni di ferie da utilizzare nel mese di aprile. Per quanto concerne il congedo non pagato, egli ha asserito che “poiché il mese di aprile non avrei potuto lavorare, tenendo in conto il ricollocamento negli ______, se avessi optato per una richiesta di congedo non pagato come suggerito nella vostra inchiesta, avrei deliberatamente rinunciato a un mio diritto secondo le normative svizzere”. Al riguardo il medesimo, facendo riferimento al sito ufficiale arbeit.swiss, ha rilevato che dare disdetta di propria iniziativa, avendo trovato una nuova occupazione, non è passibile di sospensione temporanea del diritto all’indennità e che sussiste un diritto all’indennità, anche qualora il licenziamento fosse avvenuto per un motivo imputabile al disoccupato.
Alla terza domanda RI1, allegando dei messaggi di posta elettronica intercorsi con l’Università di ______ (cfr. doc. 105-109), ha risposto:
" 3)
Nonostante la mia intenzione di ricollocamento in ______ a Maggio, non ho tuttora ottenuto il permesso lavorativo per motivi burocratici non dipendenti da me. In allegato quattro scambi di e-mail rappresentativi che illustrano l'iter burocratico iniziato a Febbraio con l'intento di iniziare a Maggio, e i relativi ritardi burocratici.
Nel primo scambio di e-mail in allegato, il professor ______ inizia il processo di Immatricolazione il 19 Febbraio. In seguito, procedo a domandare alla signora ______, responsabile delle risorse umane, uno stato di aggiornamento sul mio permesso di soggiorno.
Nel secondo scambio di e-mail il professor ______ mi domanda un aggiornamento sul mio arrivo, poiché sarebbe dovuto avvenire a inizio Maggio. Gli rispondo e indico di aver preso contatto con ______ più volte per un aggiornamento, la quale mi comunica l'ultima volta il 23 Aprile (terzo scambio di e-mail) che i miei documenti sono ancora in stato di valutazione presso il loro dipartimento.
Nel quarto e ultimo scambio, ______ si scusa per il ritardo e comunica che esso è dovuto a questioni amministrative. In seguito indica la strategia che stanno seguendo per farmi avere una visa Type 5. (…)" (Doc. 100-101)
La Cassa, con decisione formale del 27 giugno 2025, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità LADI per 31 giorni, ritenendo che la disoccupazione gli fosse imputabile, in quanto “avrebbe potuto continuare a lavorare sino al momento in cui la valutazione nel Regno Unito sarebbe stata ultimata, accordandosi dunque sulla data di inizio, in modo da rispettare il termine legale di disdetta con la società ______ SA” (cfr. doc. 73-75; consid. 1.1.).
A seguito dell’opposizione interposta da RI1 il 13 agosto 2025 (cfr. doc. 61-62), la Cassa, il 10 ottobre 2025, gli ha chiesto quanto segue:
" 1. Quando ha saputo che, in data 1. febbraio 2025, non avrebbe
iniziato l'attività in Gran Bretagna?
In quale data ha saputo che l'attività sarebbe iniziata in data 1. maggio 2025?
In quale data è venuto a conoscenza del fatto che, nemmeno al 1. maggio 2025, tale attività sarebbe iniziata?
Quando ha saputo che l'attività non sarebbe iniziata nei tempi previsti ha chiesto al datore di lavoro di essere riassunto? In caso affermativo qual è stata la risposta?
Ha altre osservazioni in merito?
Si chiede di allegare la documentazione ricevuta a comprova di quanto sopra indicato. (…)" (Doc. 51)
L’assicurato ha dato seguito allo scritto della parte resistente il 20 ottobre 2025:
" (…)
La data di inizio in ______ è stata discussa col professor ______ in un meeting online il 9 gennaio 2025 (allegato 2), la prima disponibilità che avesse dopo le festività natalizie. Inoltre una conversazione e-mail datata 24 Gennaio 2025 mostra il professor ______ introdurmi al suo gruppo di ricerca, anticipando che mi sarei unito al gruppo "presto" e in "primavera". La stessa conversazione dimostra anche che mi ero mobilitato per la ricerca di un appartamento (vedasi conversazione e-mail inoltrata separatamente). A seguito degli accordi presi col professor ______, ho infine rassegnato le mie dimissioni l'ultima settimana di Gennaio 2025.
Ho compreso che non avrei iniziato il primo Maggio il 23 Aprile, quando ______ delle risorse umane mi ha comunicato che il dipartimento stava ancora processando la mia applicazione (allegato 3), e pertanto non aveva ancora sottomesso la richiesta di VISA al governo ______. In seguito, le risorse umane mi hanno comunicato che ambivano a farmi iniziare il primo Luglio 2025. Qualora la mia VISA fosse arrivata prima avrei potuto iniziare a lavorare in anticipo (allegato 4)
No, non ho presentato richiesta di riassunzione presso ______ SA. In primo luogo, ho formato io stesso la persona che avrebbe sostituito il mio ruolo. In secondo luogo, al termine del mio rapporto contrattuale, il CEO ______ ha espresso il suo disappunto per avere accettato un'opportunità lavorativa differente dopo aver prestato solamente pochi mesi di servizio presso ______ SA. Secondo lui, questo comportamento era "opportunista" e non allineato con la visione a lungo termine di ______ SA, ulteriore motivo per cui non è stata accettata la mia proposta di continuare a lavorare a tempo parziale come indipendente. Per tanto, alla luce di questi eventi, era ragionevole presupporre che la cessazione contrattuale fosse definitiva (non dispongo di allegati ma siete liberi di verificare queste due affermazioni).
Non ho ulteriori osservazioni in merito. (…)" (Doc. 41)
Il ricorrente ha allegato alcuni documenti (cfr. doc. 42-50).
In particolare dal messaggio di posta elettronica del 24 gennaio 2025 inviato dal Prof. ______ al suo gruppo di lavoro e in copia all’assicurato risulta effettivamente che il piano prevedeva che quest’ultimo si sarebbe unito a loro nella primavera di quell’anno (cfr. doc. 50).
Il provvedimento del 27 giugno 2025 è stato confermato con decisione su opposizione del 14 novembre 2025 (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).
Il nominativo dell’assicurato è stato annullato dalla banca dati COLSTA dal 30 novembre 2025, in quanto dal 2 dicembre 2025 egli ha iniziato la sua attività di ricerca presso l’Università di ______, la quale durerà fino al 30 novembre 2027 (cfr. doc. 27; 26; 24-25; 20-22).
2.6. Chiamata a dirimere la presente evenienza, questa Corte rileva dapprima che il Tribunale federale, con sentenza 8C_726/2021 dell’11 agosto 2022, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro del Canton Svitto inoltrato contro un giudizio cantonale che aveva ridotto da 36 a 10 giorni la sospensione inflitta ai sensi degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI a un’assicurata, nata nel 2000, la quale, da una parte, il 25 gennaio 2021 aveva disdetto il contratto di lavoro iniziato il 20 agosto 2020 quale cuoca a tempo pieno in una locanda di montagna dopo aver firmato, il 23 gennaio 2021, un nuovo contratto di impiego, dall’altra, il 10 marzo 2021 si era annunciata per il collocamento con effetto dal 1° marzo 2021.
Il Tribunale amministrativo del Canton Svitto aveva deciso che la disoccupazione era imputabile all’assicurata, la quale aveva sì concluso un nuovo contratto, tuttavia aveva disdetto il precedente per il 28 febbraio 2021 nonostante l’incertezza circa la data di inizio del nuovo impiego dovuta al confinamento connesso alla pandemia di Covid-19. L’istanza cantonale aveva, però, ritenuto lieve la colpa dell’interessata alla luce delle circostanze oggettive (pandemia, misure dell’autorità, prospettive poco chiare, occupazione garantita, inizio dell’attività poco chiaro, disoccupazione temporanea) e soggettive (desiderio di cambiare posto di lavoro, primo cambio di impiego, scarsa esperienza professionale, una certa ingenuità, ecc.).
L’Alta Corte ha, per contro, confermato la decisione su opposizione dell’amministrazione. Al momento della conclusione del nuovo contratto le parti erano, infatti, consapevoli che non si poteva ancora prevedere la fine del confinamento. Il Tribunale cantonale stesso aveva evidenziato che la probabilità che l’assicurata potesse iniziare il 1° marzo 2021 era minima e che la medesima avrebbe potuto disdire il contratto con la locanda di montagna con un preavviso di un mese, per cui il nuovo datore di lavoro avrebbe dovuto attendere la sua entrata in servizio soltanto per un breve periodo dopo la fine del confinamento e sarebbe così stato possibile un passaggio senza interruzioni dalla precedente occupazione, presso la quale, come constatato dalla prima istanza, era senz’altro esigibile rimanere, alla successiva.
In un’altra sentenza 8C_693/2022 del 14 giugno 2023, già menzionata, la nostra Massima istanza ha respinto il ricorso contro una sanzione di 17 giorni (con la decisione su opposizione la penalità era stata decurtata da 31 a 17 giorni) ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI di un assicurato, nato nel 1981, titolare di una licenza in diritto, economia e gestione (“Droit Economie Gestion”) conseguita nel settembre 2020 e studente regolare dal semestre autunnale 2020/2021 presso la facoltà universitaria di diritto, scienze criminali e amministrazione pubblica, il quale il 1° settembre 2021 si era licenziato a decorrere dal 30 settembre 2021 da una società per la quale lavorava dal 1° agosto 2020 come magazziniere (dal 2019 lavorava pure per un’altra azienda in qualità di agente di sicurezza ausiliario) e il 3 dicembre 2021 si era iscritto in disoccupazione al 60%, precisando di avere impugnato il rifiuto di accordargli una borsa di studio.
Il Tribunale federale ha stabilito che il ricorrente era senza lavoro per propria colpa. Egli avrebbe dovuto essere sicuro di ottenere la borsa di studio prima di abbandonare il suo impiego, il quale andava considerato esigibile (la non conformità dell’attività alla legge sul lavoro invocata dall’insorgente non costituiva un motivo legittimo di disdetta, poiché il medesimo avrebbe potuto sospendere le mansioni rischiose per la propria salute senza licenziarsi; cfr. consid. 4.4.2). Visto che, come fatto valere dal medesimo, una borsa è concessa unicamente se le condizioni legali sono adempiute, l’assicurato non poteva partire dal principio che gli sarebbe stata assegnata una borsa di studio e che il riconoscimento di tale diritto tramite decisione costituisse una semplice formalità. Egli avrebbe dovuto tenere conto dell’eventualità di un rifiuto e mantenere il suo posto di lavoro fino all’emanazione di una decisione positiva riguardo alla prestazione richiesta.
Per quanto attiene alla commisurazione della sospensione, l’Alta Corte ha puntualizzato che sussisteva il dubbio che il motivo per il quale la Corte cantonale aveva confermato la sanzione di 17 giorni, ritenendo media la colpa dell’assicurato, ossia il suo comportamento generale quale disoccupato, tenuto conto che aveva disdetto uno solo dei suoi due impieghi, potesse essere considerato valido ai sensi dell’art. 45 cpv. 4 OADI, essendo estraneo alle circostanze che avevano condotto all’inadempienza rimproveratagli.
Il TF ha, in ogni caso, indicato che, alla luce del divieto della reformatio in pejus, non andava verificata la fondatezza della riduzione, che si rivelava favorevole all’assicurato.
2.7. In concreto l’insorgente, nel dicembre 2024, è stato posto al beneficio di un fondo di ricerca da parte del Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica della durata di 24 mesi per lo svolgimento di un post-dottorato (cfr. doc. 63-66, consid. 2.5.).
Il postdoc sarebbe stato effettuato nel Regno Unito, e meglio presso l’Università di ______. In proposito il Prof. ______ aveva manifestato, già nel mese di luglio 2024, il suo accordo a ospitare l’assicurato presso il Dipartimento da lui diretto (cfr. doc. 19, consid. 2.5.).
Una volta riconosciuto il fondo di ricerca ad RI1, il Prof. ______, il quale, il 24 gennaio 2025, aveva comunicato al suo gruppo di lavoro che l’assicurato si sarebbe unito a loro nella primavera 2025 (cfr. doc. 50), ha attivato, il 19 febbraio 2025, l’iter di immatricolazione che avrebbe consentito al ricorrente di ottenere il visto per entrare nel Regno Unito (cfr. doc. 100; 105; consid. 2.5.).
I documenti dell’insorgente, nell’aprile 2025, erano, però, ancora in stato di valutazione, come confermato da ______, responsabile delle Risorse Umane dell’Università di ______ (cfr. doc. 101; 108; consid. 2.5.).
In effetti l’assicurato ha iniziato la sua attività nel Regno Unito nel dicembre 2025, ospitato per il periodo dicembre 2025 – novembre 2027 nel Dipartimento del Prof. ______ presso l’Università di ______, della quale non è un dipendente e da cui non riceve un salario, essendo il progetto del suo postdoc finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero (cfr. doc. 26, 27; 24; 20-22; 63; consid. 2.5.).
In simili circostanze, occorre concludere che il ricorrente, allorché a fine gennaio 2025 ha disdetto per fine marzo 2025 il rapporto di impiego con ______ SA, presso la quale lavorava da metà settembre 2024 in virtù di un contratto di durata indeterminata quale collaboratore scientifico nel campo della ______ e dell’intelligenza artificiale a tempo pieno (cfr. consid. 2.5.), aveva la certezza, da un lato, di poter avviare un postdoc grazie a una borsa concessagli dal Fondo Nazionale Svizzero, dall’altro, di essere stato invitato presso l’Università di ______.
Tuttavia, al momento del proprio licenziamento, il medesimo non poteva non tenere conto del fatto che non disponesse ancora del permesso per risiedere nel Regno Unito ed esercitarvi la propria attività di ricerca, per cui egli avrebbe dovuto considerare, se non un rifiuto dello stesso, perlomeno l’incognita della relativa tempistica.
Del resto l’iter di immatricolazione è iniziato il 19 febbraio 2025, ovvero successivamente alla sua disdetta.
Il TCA non ignora che dal sito ufficiale concernente i visti per entrare nel Regno Unito, www.gov.uk/browse/visas-immigrationwww.gov.uk/browse/visas-immigrationere il visto per lavoratori qualificati o per lavoratori temporanei fino a tre mesi prima della data prevista per l'inizio del lavoro in quel Paese e che di solito una decisione riguardante il visto è emessa entro il termine di tre settimane per persone che si trovano fuori dal Regno Unito (cfr. https://www.gov.uk/skilled-worker-visa; https://www.gov.uk/government-authttps://www.gov.uk/skilled-worker-visa
Il lasso di tempo di tre settimane non è, però, garantito. In effetti alle spiegazioni relative al visto reperibili online è stata apposta la specificazione che “di solito”, “generalmente” (“usually”; cfr. https://www.gov.uk/skilled-worker-visa; https://www.gov.uk/government-authorised-exchange).
Il lasso di tempo di tre settimane dopo la richiesta da parte di persone che si trovano al di fuori del Regno Unito.
Neppure è assicurata la concessione del visto. La risposta potrebbe, invero, essere negativa.
D’altronde le informazioni rilasciate dal Governo britannico puntualizzano che, se la domanda verrà accolta, il messaggio di posta elettronica di conferma, indicherà cosa si riceverà come prova del proprio status di immigrazione e cosa si dovrà fare in seguito (“If your application is successful, your decision email will tell you what you’ll get to prove your immigration status and what you need to do next”; cfr. https://www.gov.uk/skilled-worker-visa; https://www.gov.uk/government-authorised-exchange).
Da tale frase ipotetica si deduce implicitamente che sussiste la concreta possibilità che una determinata richiesta di visto (qualora non ossequi i relativi presupposti) venga respinta.
L’inizio dell’attività dell’assicurato presso l’Università di ______ non dipendeva, quindi, soltanto dalla borsa attribuitagli dal Fondo Nazionale Svizzero a dicembre 2024 (cfr. doc. 63-66; consid. 2.5.) e dall’assenso dell’Università stessa, già manifestatogli nell’estate 2024 tramite il Prof. ______ (cfr. doc. 19; consid. 2.5.), bensì anche dall’ottenimento del visto, il quale non si rivela essere una mera formalità, essendo il risultato di una procedura strutturata sottoposta a requisiti specifici, tra cui il pagamento del supplemento sanitario sia per lavoratori qualificati, che per lavoratori temporanei e la prova di potersi mantenere finanziariamente (cfr. https://www.bag.admin.ch/it/assicurazione-malattie-lavoratori-nellueaels-o-nel-regno-unito-ukhttps://www.bag.admin.ch/it/assicurazione-malattie-lavoratori-nellueaels-o-nel-regno-unito-uk; https://www.gov.uk/skilled-worker-visa; https://www.gov.uk/government-authorised-exchange).
Il ricorrente avrebbe, perciò, dovuto, prima di disdire il contratto di impiego con ______ SA, informarsi presso l’Università circa lo stato della sua immatricolazione - indicata dall’insorgente stesso quale prima tappa per il conseguimento del visto (cfr. doc. 149; consid. 2.5) -, la quale, al momento della sua lettera di licenziamento del 31 gennaio 2025, non era ancora stata avviata (ma lo è stata il 19 febbraio 2025), e, più in generale, della pratica per l’ottenimento di quest’ultimo, nonché attendere che l’iter fosse, se non concluso, perlomeno a uno stadio ben avanzato e con garanzia di successo.
Ciò si giustifica a maggior ragione, ritenuto che il termine di disdetta del contratto con ______ SA era di due mesi (cfr. consid. 2.5.) e che l’Università di ______ era comunque flessibile in merito alla data di inizio dell’attività di ricerca del ricorrente (come dimostrato dal fatto che in prima battuta, nel luglio 2024, il Prof. ______ aveva dato disponibilità ad accoglierlo già dal mese di febbraio 2025, data poi posticipata il 24 gennaio 2025 alla primavera di quell’anno; cfr. doc. 19; 50; consid. 2.5.).
Del resto non risultano motivi tali da far ritenere la prosecuzione del rapporto di lavoro con ______ SA non più ragionevolmente esigibile (cfr. art. 16 cpv. 2 LADI; consid. 2.2.; 2.3.), né l’assicurato ne ha fatti valere.
Al contrario il 2 giugno 2025 egli ha confermato quanto dichiarato dall’ex datore di lavoro, ovvero che nella lettera di dimissioni non era stata menzionata alcuna ragione specifica (cfr. doc. 128; 134; consid. 2.5.), rinviando al proprio scritto del 2 maggio 2025, in cui aveva precisato di essersi licenziato a seguito dell’“avvenuta selezione per un impiego di post-dottorato presso il gruppo del Prof. ______ all'Università di ______, Regno Unito, con inizio previsto a Maggio 2025” (cfr. doc. 149; consid. 2.5.).
Il rischio assunto dal ricorrente, inoltrando la disdetta del contratto di lavoro con ______ SA prima di ottenere il permesso per stabilirsi e svolgere il postdoc nel Regno Unito, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, contraddice il dovere generale di ridurre il danno (cfr. consid. 2.2.) e non può essere trasferito all’assicurazione contro la disoccupazione come evidenziato dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. III).
Ne discende, ponendo altresì mente alla giurisprudenza federale citata al consid. 2.6. e senza che si riveli necessario fare capo a ulteriore documentazione (cfr. doc. I; valutazione anticipata delle prove; cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.), che a ragione la Cassa ha sospeso l’insorgente dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta gli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI.
2.8. La parte resistente ha inflitto ad RI1 una penalità di 31 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.).
Come visto, giusta l'art. 45 cpv. 4 lett. a OADI vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova.
La sospensione in caso di colpa grave va da 31 a 60 giorni (art. 45 cpv. 2 OADI).
Con “valido motivo” si intende una motivazione che rende la colpa media o lieve. Può trattarsi, in un determinato caso concreto, di ragioni relative alla situazione soggettiva della persona interessata oppure di motivi oggettivi. Se giustificato da circostanze particolari, è dunque possibile, eccezionalmente, applicare un numero di giorni di sospensione inferiore a 31. Tuttavia le ragioni che consentono di distanziarsi dalla colpa grave devono essere ammesse restrittivamente (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_693/2022 del 14 giugno 2023 consid. 5.1.).
Nel caso di specie, come esposto sopra (cfr. consid. 2.7.), la documentazione ufficiale del Governo britannico concernente la richiesta del visto indica che di regola si riceve una risposta al riguardo entro tre settimane se la persona interessata si trova al di fuori del Regno Unito.
Tale circostanza, nonostante non consenta, conformemente a quanto rilevato in precedenza, di mandare esente da sanzione il ricorrente, in particolare poiché non sono comunque garantiti né la durata della procedura, né l’emissione di una decisione positiva riguardo all’ottenimento del visto, sottoposto a condizioni (cfr. consid. 2.7.), va considerata ai fini della commisurazione dell’entità della sospensione.
In effetti, a differenza dei casi trattati nei giudizi del Tribunale federale 8C_726/2021 dell’11 agosto 2022 e 8C_693/2022 del 14 giugno 2023, menzionati al consid. 2.6., in concreto le informazioni reperibili nel sito del Governo britannico forniscono, a ogni modo, delle indicazioni (anche se non vincolanti) in merito alla tempistica (tre settimane) della trattazione della richiesta del visto.
In proposito va ricordato che nella sentenza 8C_726/2021 dell’11 agosto 2022 l’Alta Corte ha, stabilito che in quella fattispecie l’assicurata, prima di licenziarsi, aveva sì concluso un nuovo contratto di impiego, ma a causa del confinamento dovuto alla pandemia di Covid-19 non sapeva quando avrebbe potuto iniziare a lavorare (il TCA osserva che nemmeno le autorità potevano prevedere la data della fine delle misure adottate). La sanzione di 36 giorni inflitta dall’amministrazione, poi ridotta a 10 giorni dal Tribunale cantonale, è pertanto stata ritenuta corretta.
Nella pronunzia 8C_693/2022 del 14 giugno 2023 la nostra Massima Istanza ha, invece, evidenziato che il numero di giorni - 17 - della sospensione applicata a un assicurato che si era licenziato da uno dei suoi due impieghi senza prima assicurarsi di ottenere la borsa di studio richiesta - la cui concessione prevedeva l’adempimento di condizioni legali, per cui il medesimo doveva prendere in considerazione un eventuale rifiuto - era dubbio, poiché la riduzione da 31 a 17 giorni effettuata con la decisione su opposizione era dovuta a motivi estranei alla violazione contestatagli (e meglio al suo comportamento generale di disoccupato che aveva disdetto uno solo dei suoi due impieghi).
Di conseguenza, tutto ben ponderato, la sospensione di 31 giorni, nel caso in esame non rispetta il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.4.), in quanto non tiene conto di tutte le circostanze della presente evenienza e deve essere ridotta a 23 giorni di penalità (colpa mediamente grave).
La decisione su opposizione 14 novembre 2025 è, dunque, modificata nel senso che l’assicurato è sospeso per 23 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.54 del 19 gennaio 2026 consid. 2.10.; STCA 38.2025.47 del 1° dicembre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.11 del 29 aprile 2024 consid. 2.12.; STCA 38.2023.65 del 12 febbraio 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto Nr. 8480 R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 14 novembre 2025 è modificata nel senso che RI1 è sospeso per 23 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 04.06.2026
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