AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.323
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00323 DP 241/95 cm
Lugano 27 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 settembre 1995 di
contro
il decreto di stralcio 29 aprile 1992 della Delegazione del Tribunale federale svizzero, che a seguito di un sopralluogo e di una transazione intervenuta tra le parti ha stralciato dai ruoli la causa 1A.150/1991 sorta tra i ricorrenti __________, __________, __________, __________ ed il resistente __________ in materia di costruzione di posteggi scoperti fuori dalla zona edificabile;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1983 __________ ha acquistato un fondo situato vicino alla casa di vacanza che possiede a __________ (part. n. __________ RT), fuori della zona edificabile;
che, due anni dopo, senza chiedere alcun permesso, ha livellato la superficie del terreno allo scopo di ricavarvi un posteggio;
che, dopo aver tentato invano di ottenere il permesso di costruire delle autorimesse (box), nel 1989 ha chiesto al Municipio di __________ l'autorizzazione per realizzare, per sé e per altri tre proprietari di case di vacanza, un semplice posteggio scoperto, con cinque stalli profondi 8 m e larghi 3;
che alla domanda si è opposto __________, proprietario di un fondo situato nelle immediate vicinanze di quello dedotto in edificazione;
che con decisione 6 giugno 1990 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha parzialmente accolto l'opposizione del vicino, autorizzando la costruzione di soli tre posteggi ed ordinando di sistemare a verde la rimanente superficie del mappale, rispettivamente di ripristinare il pendio verso la part. n. __________ RT escavato abusivamente;
che il 27 luglio 1990 il Municipio di __________ ha dal canto suo rilasciato la licenza edilizia comunale, richiamando espressamente le condizioni poste dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni;
che il Consiglio di Stato, con giudizio 26 febbraio 1991, ha confermato il permesso di costruzione, rigettando le impugnative contro di esso interposte tanto dal suo beneficiario, quanto dall'opponente;
che adito da __________, con sentenza 26 giugno 1991 il Tribunale cantonale amministrativo ha riformato la pronunzia governativa, confermando l'autorizzazione cantonale a costruire 6.6.1990 e la licenza edilizia 27.7.1990 limitatamente all'esecuzione di un solo posteggio (stallo n. 1) ed al rispetto delle seguenti condizioni:
· ripristino del pendio escavato in corrispondenza degli stalli n. 2-5;
· messa a dimora di arbusti o piante a basso fusto in corrispondenza degli stalli da 2 a 5;
· divieto di pavimentare il posteggio;
che __________, __________, __________ e __________ hanno impugnato la predetta sentenza innanzi al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico 5 agosto 1991;
che nel corso del sopralluogo esperito il 2 aprile 1992 dalla Delegazione del Tribunale federale le parti sono giunte alla seguente transazione giudiziale:
"1. Le parti chiedono al Tribunale federale di stralciare la causa 1A.150/1991 dai ruoli alle seguenti condizioni:
a) l'autorizzazione eccezionale (art. 24 cpv. 2 LPT) per un parcheggio di una profondità di 5,5 m (n. 2) - misurati dal cordolo - secondo il piano allegato al rogito no. 137 del 27 aprile 1988 del notaio avv. __________, è concessa.
b) I ricorrenti sono autorizzati ad utilizzare i posteggi n. 3 e 4, come al piano menzionato al punto precedente - pure per una profondità di m. 5,5 - fino all'approvazione da parte del Consiglio di Stato della revisione del piano regolatore attualmente in atto. E' pertanto chiaro che sulla particella n. __________ potranno essere posteggiate solo tre vetture, per evitare qualsiasi parcheggio abusivo.
c) Le parti prendono atto che la Delegazione del Tribunale federale propone al Municipio di __________ e al Cantone di inserire la zona "__________" in una zona di mantenimento. Così l'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT sarebbe superflua e i ricorrenti potranno ottenere formalmente dal Comune la licenza edilizia comunale.
d) I ricorrenti si impegnano a sistemare la particella n. __________ come al precedente stato naturale entro 3 mesi dall'intimazione del decreto di stralcio.
La presente transazione è condizionata all'approvazione del Municipio e al parere dell'Ufficio federale della pianificazione del territorio.
Sulle spese deciderà la Delegazione del Tribunale federale con il decreto di stralcio."
che raccolta l'approvazione di tutte le istanze coinvolte, con decreto 29 aprile 1992 la Delegazione del Tribunale federale ha preso atto della transazione conclusa fra le parti stralciando dai ruoli la causa 1A.150/1991; la tassa di giustizia è stata posta per 3/4 a carico dei ricorrenti e per 1/4 a carico del resistente __________;
che avverso il predetto decreto di stralcio __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo tramite ricorso 14 settembre 1995, con il quale postula:
"...
· la revoca dell'atto procedurale citato in ingresso;
· la riconferma della validità della sentenza in diritto del Tribunale cantonale amministrativo DP 80/91 in data 26 giugno 1991
· indennizzo di fr. 20'000.- (mie perdite) per procedure in dieci anni in seguito alla violazione della legge amministrativa;
· che venga provveduto allo stato di legalità in un termine ragionevole come Art. 70 Procedura federale-amministrativa e Art. 6 della CEDU.
..."
considerato, in diritto
che per le ragioni qui di seguito esposte l'impugnativa può essere evasa sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, senza richiamo degli atti e senza scambio di allegati (art. 18 e 48 LPamm);
che giusta l'art. 3 LPamm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;
che l'atto procedurale di cui il ricorrente postula la "revoca" consiste in uno stralcio dai ruoli pronunciato a seguito di una transazione giudiziale con la quale le parti hanno autonomamente posto fine alla lite in costanza di litispendenza; una simile transazione perfezionata davanti al giudice acquisisce forza di cosa giudicata (Knapp, Précis de droit administratif, N. 2084) ed è esecutiva come una sentenza (cfr. art. 40 OG e 73 cpv. 4 PC);
che il decreto di mera natura formale con il quale il Tribunale accerta il termine del processo è irrevocabile e può dar luogo soltanto a una contestazione in merito ad un eventuale vizio della volontà, segnatamente l'errore, insito nella conclusione della transazione; l'argomento deve essere addotto innanzi all'autorità presso la quale era pendente la lite che è stata risolta mediante l'accordo (STF 6.4.1990 in re G. pubbl. in RDAT 1990 N. 81 e rinvii);
che nell'evenienza concreta la transazione perfezionata nell'aprile del 1992 andava tutt'al più contestata tempestivamente davanti al Tribunale federale, autorità presso la quale era pendente la lite prima del termine della procedura;
che stante quanto precede il Tribunale cantonale amministrativo non ha manifestamente alcuna competenza per statuire sull'impugnativa presentata da __________ a distanza di oltre tre anni dalla conclusione del contenzioso;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 LPamm), per cui il gravame si appalesa con certezza inammissibile anche laddove mira ad ottenere un fantasioso indennizzo di fr. 20'000.-;
che l'impugnativa risulta parimenti improponibile in quanto volta a conseguire il ripristino di uno stato di legalità; in caso di esecuzione manchevole di una sentenza prolata da un'autorità giudiziaria federale, è dato ricorso al Consiglio federale, il quale prende i provvedimenti necessari (art. 39 OG);
che così stando le cose il ricorso va dichiarato del tutto irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPamm);
Per questi motivi,
visti gli art. 39, 40 OG; 73 cpv.4 PC; 3, 18, 28, 48 e 60 LPamm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giudizio di fr. 800.- (ottocento) è posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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