AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.322
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00322 DP 129/93 leo
Lugano 27 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 aprile 1993 di
contro
la decisione 6 aprile 1993 del Consiglio di Stato (n. 2553) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 gennaio 1993 con cui il municipio di __________ le ha ingiunto di adottare le misure necessarie per impedire che il suo cane disturbasse la quiete pubblica tra le 19.00 e le 24.00;
viste le risposte:
12 maggio 1995 di __________;
12 maggio 1995 del municipio di __________;
8 giugno 1995 del Consiglio di Stato;
assunte le prove;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 28 dicembre 1992 __________ ha chiesto al municipio di __________ di intervenire nei confronti della vicina qui ricorrente per costringerla ad adottare provvedimenti atti a rimuovere i disturbi della quiete pubblica arrecati dal suo cane;
che con decisione 26 gennaio 1993 il municipio di __________ ha assegnato a __________ "un termine di 7 giorni, affinché, a partire dalle 19.00 alle 24.00," venissero "adottate tutte quelle misure finalizzate ad evitare che il suo cane non disturbi la quiete pubblica ed il vicinato";
che il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato, che con giudizio 6 aprile 1993 ha respinto l'impugnativa contro di esso interposta da __________;
che contro questo giudizio la soccombente si è aggravata davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che venisse annullato assieme al controverso ordine municipale;
che la ricorrente ha prodotto una serie di dichiarazioni di vicini attestanti che il cane non arrecava alcun disturbo;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e la vicina reclamante con argomenti che non occorre qui riassumere;
che dai due sopralluoghi esperiti da questo Tribunale è emerso quanto segue:
Sopralluogo 18 giugno 1993 ore 16.00
"Mi avvicino con il segretario __________ al cancello della casa d'abitazione __________. Il cane (Schnauzer gigante nero/femmi-na), accovacciato davanti alla sua cuccia sotto il portico, scatta verso di noi abbaiando al momento in cui tocco il cancello.
Viene presto ammansito con alcune parole rassicuranti, del tipo "buono", "cuccia". Si lascia persino accarezzare attraverso le sbarre del cancello.
Le case delle parti in lite sembrano momentaneamente deserte."
Sopralluogo del 21 giugno 1993 ore 21.00
"Mi avvicino all'abitazione della resistente __________, manifestando l'intenzione di accedervi. Il cane, spaparanzato sotto il portico, mi vede ma tace e resta dove si trova.
Torno sui miei passi e mi dirigo verso casa __________. Il cane scatta e si dirige verso il cancello abbaiando garbatamente. Smette appena desisto e mi dirigo nuovamente verso casa __________.
Conferisco con la resistente, che accusa il cane di aver cambiato atteggiamento verso gli estranei da quando è pendente il ricorso che lo riguarda.
Conferisco poi brevemente con la ricorrente che mi presenta il suo cane (__________).";
che da allora nessuno ha sollecitato l'evasione del ricorso;
che il cane della ricorrente è nel frattempo deceduto;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività del gravame sono indiscutibilmente date (art. 208 LOC; 43 e 46 PAmm);
che il ricorso va tuttavia stralciato dai ruoli siccome ormai privo d'oggetto;
che, considerato che il ricorso sarebbe stato verosimilmente accolto sulla base degli accertamenti esperiti, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;
visti gli art. 107, 208 LOC, 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è privo d'oggetto.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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