AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.318
Data decisione, Autorità: 03.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.95.00318
Lugano 3 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 settembre 1994 di
contro
la decisione 12 agosto 1994, no. 6708, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 11 maggio 1994 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di una tettoia/portico sulla part. no. __________ RF;
viste le risposte:
20 settembre 1994 del Consiglio di Stato;
23 settembre 1994 di __________
27 settembre 1994 municipio di __________;
4 ottobre 1994 Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 13 maggio 1987 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ il permesso di costruire un portico sulla part. no. __________ RF, a confine con la part. no. __________ RF di proprietà del ricorrente __________;
che il manufatto, munito di un tetto a due falde, avrebbe dovuto essere lungo 10 m, largo 4,80 ed alto 3 al colmo, rispettivamente m 2,60 al filo di gronda della facciata SW e circa 2 m al filo di gronda della facciata NE (parzialmente interrata nel pendio retrostante);
che il manufatto è stato realizzato in modo difforme dai piani approvati: il tetto ha una sola falda, mentre l'altezza del cornicione di gronda verso valle supera i 3 m;
che dopo ripetute sollecitazioni del municipio, a sua volta adito dal vicino qui ricorrente, il 29 settembre 1989 __________ ha chiesto all'autorità comunale di rilasciarle una licenza in variante per l'opera eseguita: secondo i piani presentati, l'altezza del fabbricato avrebbe dovuto essere di m 2,37 al colmo (misurata dal terreno retrostante), rispettivamente di circa m 3,10/3,20 al filo di gronda (misurata dal terreno a valle);
che alla domanda si è opposto __________, contestando soprattutto l'altezza del manufatto, a suo avviso superiore a quella risultante dai piani, rispettivamente a quella ammessa dalle NAPR per le costruzioni accessorie (m 3);
che dopo aver constatato che sul lato SW la costruzione effettivamente realizzata è alta circa 4 m al cornicione di gronda, il 9 febbraio 1993 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;
che con giudizio 10 novembre 1993 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'opponente;
che con sentenza 1º marzo 1994 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da __________ contro il predetto giudizio governativo, annullandolo e riformando la licenza edilizia nel senso che la costruzione realizzata era "autorizzata limitatamente ad un'altezza di m 3 (facciata SW) e ad una lunghezza di m 10";
che, di sua iniziativa, l'11 maggio 1994 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ una licenza edilizia per la costruzione del portico per un'altezza massima di m 3 (facciata SW) ed una lunghezza massima di m 10;
che con decisione 12 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente al fine di rimettere in discussione alcuni aspetti dell'opera realizzata;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si è nuovamente aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venisse annullato assieme alla nuova licenza accordata dal municipio alla resistente;
che dei motivi addotti dall'insorgente a sostegno dell’impugna-tiva si dirà semmai più avanti;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non ha presentato osservazioni;
che ad identica conclusione è pervenuta la resistente con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
che il municipio di __________ ha per contro rinunciato a prendere posizione;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono pacifiche (art. 21 LE; 43, 46 PAmm);
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che con la precedente sentenza del 1º marzo 1994 questo Tribunale aveva definitivamente statuito sulla legittimità della licenza edilizia 9 febbraio 1993, rilasciata in sanatoria dal municipio di __________ alla resistente __________ per la costruzione realizzata a confine con il fondo del ricorrente;
che in quel giudizio il Tribunale cantonale amministrativo aveva stabilito che la licenza in questione era riformata nel senso che il manufatto era autorizzato limitatamente ad un'altezza di 3 m (facciata SW) e ad una lunghezza di m 10;
che con quel giudizio questo tribunale ha direttamente modificato la licenza in contestazione; non l'ha annullata, rinviando gli atti all'autorità comunale affinché rilasciasse una nuova licenza nei termini suindicati, ma l’ha riformata limitandone la portata;
che, di conseguenza, la licenza 11 maggio 1994 rilasciata dal municipio di __________ alla resistente è del tutto irrita, poiché la sentenza 1º marzo 1994 del Tribunale cantonale amministrativo aveva definitivamente posto termine alla litispendenza, concludendo la procedura di rilascio del permesso in sanatoria che era stata avviata dalla resistente con l’inoltro della domanda di costruzione 29 settembre 1994;
che, anche se confermativa del giudizio di questo Tribunale, tale licenza non ha ragione d'essere;
che, così stando le cose, tale atto va annullato al pari del giudizio governativo che lo conferma;
che, entro questi limiti, il ricorso va quindi accolto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 12 agosto 1994, no. 6708, del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia 11 maggio 1994 rilasciata dal municipio di __________ a __________.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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