AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2026.18
Data decisione, Autorità: 20.04.2026, TCA
Titolo: Prima domanda di prestazioni. Ricorso accolto come da proposta dell'Ufficio AI nel senso di ritornare gli atti per una valutazione psichiatrica
Raccomandata
Incarto n. 32.2026.18
BS
Lugano 20 aprile 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2026 di
RI1, ______ rappr. da: RA1, ______
contro
la decisione del 2 febbraio 2026 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nato nel 1965, allora attivo quale aiuto montatore, nel mese di novembre 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI indicando quale danno alla salute un’acuta dorso-lombosciatalgia (doc. 2; salvo diversa indicazione, i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
Dopo aver eseguito accertamenti di natura medica ed economica, con decisione 16 dicembre 2003 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, in quanto l’assicurato presentava un grado d’invalidità del 7% (doc. 12).
1.2. Nel luglio 2022 l’assicurato, ora con professione di consulente di vendita assicurativo, ha presentato una nuova domanda di prestazioni a seguito di una patologia psichiatrica, sussistente da gennaio 2022 (doc. 19).
1.3. Eseguite le misure di formazione e d’orientamento (doc. 31-37), dopo aver raccolto la documentazione medica, con rapporto 4 aprile 2023 il dr. med. ______ del Servizio medico regionale (SMR) ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro dal 20 gennaio 2022 al 28 dicembre 2022 in ogni attività con ripresa dell’abilità lavorativa in attività che non implichino uno stretto contatto con la clientela ed esposizione a stress particolare (doc. 40).
Attuate le misure di accertamento professionale tramite il Servizio integrazione professionale (SIP), rinnovate a più riprese (doc. 41-46, 54-55, 64-66, 67-70, 74, 79-83, 87-90) – tra cui una formazione su misura in collaborazione con la società ______ SA (doc. 87- 90; 101-104) – l’assicurato è stato considerato totalmente abile in attività adeguate (cfr. rapporto del 13 novembre 2025 del SIP, in doc. 105).
Dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, con progetto di decisione del 21 novembre 2025 l’Ufficio AI ha prospettato la reiezione della domanda di prestazioni risultando un grado d’invalidità del 21% dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e del 26% dal 1° gennaio 2024 (doc. 107).
Con scritto datato 9 dicembre 2025 la dr.ssa med. ______, psichiatra dell’assicurato, ha contestato la valutazione di piena abilità lavorativa in attività adeguate operata dal SMR, ritenendo data una residua abilità non superiore al 50-60% in un ambiente lavorativo consono (doc. 113). Allegato a tale scritto, la psichiatra curante ha trasmesso la lettera 5 dicembre 2025 del datore di lavoro in cui, fra l’altro, ritiene che l’assicurato non è in grado di sostenere un’attività lavorativa in attività adeguate superiore al 50-60%” (pag. 272 incarto AI = doc. D).
Con rapporto 14 gennaio 2026 il medico generalista del SMR ha ritenuto come la nuova documentazioni non apporti sostanziali elementi di modifica dello stato di salute dell’assicurato, confermando la propria precedente valutazione (doc. 121).
Di conseguenza, con decisione 2 febbraio 2026 l’amministrazione ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni (doc. 123).
1.4. Rappresentata da RA1, l’assicurato ha interposto ricorso contro suddetta decisione postulandone l’annullamento e, in via principale, il riconoscimento di una rendita del 60,3%. In via subordinata chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di una nuova perizia specialistica.
Fondandosi sulla documentazione della psichiatra curante presentata in sede di osservazioni al progetto di decisione, il ricorrente contesta la valutazione medico-teorica operata dal SMR. In particolare, sostiene come la perizia psichiatrica del 28 dicembre 2022 eseguita dal dr. med. ______ per conto della cassa ______ (agente quale assicuratore per la perdita di guadagno in caso di malattia) non sia più attuale ribadendo un’inabilità al lavoro in attività adeguate tra il 50 ed il 60%.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto la documentazione medica al medico psichiatra SMR e che quest’ultimo, con annotazione del 20 marzo 2026 ha ritenuto necessario esperire un accertamento peritale psichiatrico.
1.6. Con scritto del 31 marzo 2026 il ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio AI (VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita.
2.3. L’invalidità è l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (combinati artt. 4 cpv. 1 LAI e 7 e 8 LPGA). Gli elementi costitutivi dell'invalidità sono il danno alla salute fisica mentale o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Il danno alla salute deve aver cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
L’incapacità, totale o parziale, al lavoro è l’incapacità derivante da un danno alla salute fisica mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. Se l’incapacità al lavoro è di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 LPGA).
L’invalidità è l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA).
La nozione d'invalidità (artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA) è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Giusta l’art. 28b LAI, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4) e se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49% l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità si situa tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Il grado d’invalidità è determinato dal rapporto fra il reddito da invalido ed il reddito da valido (art. 16 LPGA), ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili nel mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. In concreto, questo Giudice non ravvisa motivi per non accogliere il ricorso secondo la proposta formulata con la risposta di causa, condivisa dall’insorgente, fondata sulla presa di posizione 20 marzo 2026 dello psichiatra SMR dr. med. ______, ossia (sottolineatura del redattore):
" Ho preso visione del dossier e della documentazione medica. Come descritto dalla giurista SMR in data 17.03.2026, l’assicurato ha presentato ricorso al TCA, sostenendo che la valutazione dell’abilità lavorativa in attività adeguate del 100% ripresa dall’UAI non sia corretta, non sia stata verificata dallo specialista del SMR in materia e che quanto stabilito dal Dr. med. ______ per l’assicuratore ______ sia superato in quanto datato 22.12.2022 (cfr. ged inc. 4444, 28.12.2022), quindi SMR si sarebbe fondato su perizia che ricalca una situazione non più attuale ed anacronistica. Si contesta che non si tenga conto di quanto indicato dalla curante specialista Dr.ssa med. ______ nello scritto del 9.12.2025 e del datore di lavoro ______ SA con scritto del 5.12.2025 presso il quale l’assicurato ha attuato misure AI.
Nel rapporto medico del 09.12.2025 (ged 02.03.2026) della dr.ssa ______, allegato al ricorso al TCA, viene definita una IL dell’assicurato in attività adeguata allo stato di salute del 50-60%, quindi non viene fornita una quantificazione precisa della limitazione della CL dell’assicurato. Inoltre, la patologia diagnosticata all’assicurato difficilmente causa una duratura e significativa compromissione della CL in ogni attività lucrativa.
La diagnosi formulata dalla dottoressa curante è diversa da quella formulata dal dr. med. ______, medico psichiatra perito fiduciario.
Dal punto di vista medico psichiatrico è indicato un accertamento peritale psichiatrico volto a determinare in modo oggettivo la CL dell’assicurato in attività abituale e adeguata allo stato di salute.” (IV/1)
Infatti, per poter valutare l’eventuale diritto dell’insorgente ad una rendita, occorre innanzitutto fugare qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario e la capacità lavorativa (residua).
2.5. Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI).
2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’800 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 2 febbraio 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’800 (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 04.06.2026
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