AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2025.11
Data decisione, Autorità: 17.04.2026, TCA
Titolo: Ricorsi respinti nella misura in cui ricevibili contro dec. su opposizione di risarcimento nei confronti di ex soci gerenti Sagl. Irricevibile richiesta di imporre piano di pagamento del credito risarcitorio (non oggetto del contendere, non vi è base legale e nessuna transazione in sede giudiziaria)
Raccomandata
Incarto n. 31.2025.11-12
jv/gm
Lugano 17 aprile 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 18 novembre 2025 di
contro
le decisioni su opposizione del 21 ottobre 2025 emanate da
Cassa CO1, ______
in materia di art. 52 LAVS
FA1in liquidazione, Via Giocondo Albertolli 3, 6830 Chiasso
in relazione alla fallita: FA1, ______
ritenuto in fatto
1.1. La FA1, con sede a ______ è stata iscritta a Registro di commercio il 1. aprile 2021 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI1 ha formalmente ricoperto la carica di socio gerente con diritto di firma individuale dal 17 agosto 2023 (cfr. pubblicazione FUSC del ______ 2023).
RI2 ha formalmente ricoperto la carica di socia e gerente con diritto di firma individuale dall’8 aprile 2021 al 17 agosto 2023 (cfr. pubblicazioni FUSC dell’______ 2021 e del ______ 2023), con dimissioni effettive il 10 agosto 2023 (cfr. contratto di cessione di quote sociali e verbale dell’assemblea dei soci del 10 agosto 2023, sub doc. 4).
1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro dal 1. aprile 2021 (cfr. scritto del 12 luglio 2022 della Cassa a RI2, inc. 31.2025.12, sub doc. 4).
Non avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, dal 6 agosto 2021 la Cassa ha dovuto diffidarla e dal 15 novembre 2021 precettarla (documentazione concernente il fallimento della società, inc. 31.2025.12, sub doc. 4).
Con decisione del 5 febbraio 2024 il Pretore del Distretto di ______ ha pronunciato il fallimento in via sommaria della società per il medesimo giorno, sospendendo la procedura per mancanza di attivi il 13 dicembre 2024 (cfr. pubblicazione FUSC del ______ 2024 ed estratto RC informatizzato agli atti).
1.3. Con scritto del 17 gennaio 2025 la Cassa ha insinuato all’UF di ______ un credito (in 2a classe) di complessivi fr. 38'772.10 relativo ai contributi paritetici da aprile 2021 a dicembre 2023 (fr. 17'315.45 per il 2021, fr. 9'558 per il 2022 e fr. 11'898.65 per il 2023) (scritto del 17 gennaio 2025 della Cassa all’UF di ______, inc. 31.2025.12, sub doc. 4).
Con scritto del 28 febbraio 2025 l’UF di ______ha comunicato alla Cassa che a seguito della decisione pretorile del 13 dicembre 2024 (cfr. supra consid. 1.2.), la procedura fallimentare concernente la FA1 era stata definitivamente chiusa per mancanza di attivi (scritto dell’UF di ______ alla Cassa del 28 febbraio 2025, inc. 31.2025.12, sub doc. 4).
1.4. Constatato di avere subito un danno per complessivi fr. 38'729.20, con decisione del 29 agosto 2025, confermata con decisione su opposizione del 21 ottobre 2025, la Cassa ha chiesto ad RI2 – in via solidale con RI1 – il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 30'074.65 a titolo di contributi paritetici non soluti dalla società fallita per il periodo aprile 2021-giugno 2023 (inc. 31.2025.12, docc. 1A e 3A).
Con un’altra decisione del 29 agosto 2025, confermata con decisione su opposizione del 21 ottobre 2025, la Cassa ha chiesto a RI1 – in via solidale con RI2 limitatamente a fr. 30'074.65 – il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivi fr. 38'729.20 per contributi paritetici non soluti dalla società fallita per il periodo aprile 2021-dicembre 2023 (inc. 31.2025.12, docc. 1B e 3B).
1.5. RI1 ed RI2 hanno interposto i tempestivi ricorsi – dal medesimo tenore (“ricorso congiunto”) – del 18 novembre 2025 al TCA contro le rispettive decisioni su opposizione, chiedendo “La possibilità di pagamento rateale dell’importo dovuto” e “La sospensione immediata di ogni precetto o procedura esecutiva in corso o da avviare” nei loro confronti.
Essi “non contestano né l’importo né la responsabilità relativa al mancato pagamento dei contributi paritetici”.
Sostengono di trovarsi “in temporanea e documentabile impossibilità finanziaria”, proponendo il versamento di rate mensili di fr. 500 dal 1. gennaio 2026 (inc. 31.2025.11, I e inc. 31.2025.12, I).
1.6. Con risposte di causa del 5 dicembre 2025 la Cassa ha indicato al TCA di non aver avviato, oltre che nei confronti dei ricorrenti, analoghe procedure di risarcimento danni ex art. 52 LAVS.
Nel merito, la Cassa ha evidenziato come i ricorrenti non abbiano contestato né la propria responsabilità ex art. 52 LAVS quali organi della società fallita, né i rispettivi importi risarcitori di cui alle decisioni impugnate, evidenziando come i gravami sono carenti di motivazione e conclusioni ex art. 3 lett. c) e d) Lptca e sono quindi da dichiarare irricevibili.
Quo alla richiesta di poter tacitare i rispettivi crediti risarcitori tramite un piano di pagamento rateale, l’amministrazione evidenzia che tale questione esula dalla presente vertenza, giacché per poter procedere in tal senso è necessario che la decisione su opposizione sia cresciuta in giudicato, ciò che in concreto non è avvenuto proprio a causa delle impugnative.
Chiede che nella denegata ipotesi in cui il TCA volesse entrare nel merito dei ricorsi vengano confermate le decisioni impugnate (inc. 31.2025.11, III e inc. 31.2025.12, III).
1.7. Con “osservazioni congiunte” del 17 dicembre 2025 i ricorrenti hanno contestato la tesi della Cassa secondo cui i ricorsi sono carenti di motivazione, ribadendo la richiesta di un piano di pagamento rateale del credito risarcitorio (con ratei ridotti a mensili fr. 300) a motivo di “una impossibilità temporanea di adempimento in un’unica soluzione”.
Sostengono che il mancato versamento dei contributi paritetici fosse riconducibile ad una “grave crisi di liquidità” causata dal “mancato incasso di numerose fatture […]”, dal deterioramento progressivo della situazione finanziaria, culminato nella liquidazione” e dalla “necessità contingente di privilegiare il pagamento degli stipendi, a tutela dei lavoratori” (inc. 31.2025.11, V+1-2 e inc. 31.2025.12, V+1-2).
1.8. Con scritto del 23 dicembre 2025 la Cassa ha confermato la propria posizione (inc. 31.2025.11, VII e inc. 31.2025.12, VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Secondo l’art. 31 Lptca, per quanto non stabilito dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le cause amministrative.
A proposito della congiunzione dei ricorsi, l’art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
In concreto, i ricorsi in rassegna concernono entrambi la responsabilità ex art. 52 LAVS degli organi formali della FA1 per i contributi paritetici insoluti, gli insorgenti avendo presentato gravami e osservazioni congiunte con identiche tesi ed argomentazioni. Fondandosi i ricorsi sui medesimi fatti e ponendo temi di diritto di uguale natura, gli stessi vengono decisi con un unico giudizio.
2.3. La Cassa contesta l’ammissibilità dei ricorsi, sostenendo che i gravami difettano di una motivazione e di conclusioni ai sensi dell’art. 3 lett. c) e d) Lptca (cfr. supra consid. 1.6.).
In casu, la questione può restare indecisa per i motivi di cui si dirà nel prosieguo.
nel merito
2.4. Due sono gli oggetti del contendere: il primo è sapere se RI1 ed RI2 devono essere condannati al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisioni contestate. Il secondo concerne la richiesta di pagamento rateale del credito risarcitorio con contestuale sospensione delle esecuzioni nei confronti degli insorgenti.
In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) aveva riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi, concludendo che la prassi precedentemente adottata a proposito dell'art. 52 LAVS doveva essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).
Nella fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del fallimento della FA1 del 5 febbraio 2024 (cfr. supra consid. 1.2. in fine) – che segna l’insolvenza della società e quindi l’insorgenza del danno – la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) ai ricorrenti, quali soci e gerenti con diritto di firma individuale della fallita dal 17 agosto 2023 (RI1), rispettivamente dall’8 aprile 2021 al 17 agosto 2023 (con dimissioni effettive il 10 agosto 2023) (RI2), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società. Responsabilità che gli insorgenti non contestano (cfr. supra consid. 1.5.).
2.5. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In concreto la Cassa ha allegato alle decisioni di risarcimento 29 agosto 2025 i conteggi riepilogativi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al periodo 1. aprile 2021-30 giugno 2023 per complessivi fr. 30'074.65 (fr. 17'302.45 per il periodo dal 1. aprile al 31 dicembre 2021, fr. 9'508 per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2022 e fr. 3'264.20 per il periodo dal
Pertanto, la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare delle pretese risarcitorie ed i ricorrenti non l’hanno contestato (cfr. supra consid. 1.5.).
2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.7. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Secondo la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA di una SA (rispettivamente della gerenza di una Sagl, cfr. infra consid. 2.6.) può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).
Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).
La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Va infine ricordato che in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989, pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).
2.9. Accettando il mandato di soci e gerenti con diritto di firma individuale di una società a garanzia limitata (cfr. supra consid. 1.1.), i ricorrenti hanno assunto tutti gli obblighi che da tale funzione derivano.
Conformemente alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza ad ogni gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
2.10. Come accennato (cfr. supra consid. 1.5.), pur non contestando di per sé le proprie responsabilità per i contributi paritetici insoluti, i ricorrenti adducono che il mancato versamento dei contributi paritetici sia da ricondurre alla grave situazione finanziaria in cui versava la società e che in tale contesto è stato privilegiato il versamento dei salari ai dipendenti (cfr. supra consid. 1.7.).
Qualora tali argomentazioni sono state formulate quali motivi per sottrarsi alla responsabilità ex art. 52 LAVS, vale quanto segue.
Per costante giurisprudenza (pro multis STCA 31.2022.23 del 16 febbraio 2023, 31.2007.18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2022 e 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità ex art. 52 LAVS non è da porre in relazione alla gestione della società per sé stessa, né ad eventuali cause di un fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle condizioni di mercato, che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella società (cfr. STCA 31.2023.2 del 21 agosto 2023 consid. 2.9.4. e 2.10.5.).
Peraltro, nella fattispecie in disamina l’asserita scarsa liquidità con contestuale ritardo nei versamenti, rispettivamente mancato pagamento dei contributi paritetici (dopo il 16 settembre non sono più stati fatti pagamenti alla Cassa) non era di natura passeggera, trattandosi di una situazione presente sostanzialmente fin dalla costituzione della società e divenuta cronica, con puntuali diffide e procedure esecutive (cfr. supra consid. 1.2. e scritto della Cassa del 23 dicembre 2025, inc. 31.2025.11 VII).
Inoltre, il versamento degli stipendi ai dipendenti non è prioritario per rapporto al pagamento dei contributi paritetici (STCA 31.2021.10 del 13 settembre 2021 consid. 2.7.3., 31.2020.21-23 del 1. febbraio 2021 consid. 2.7., 31.2019.17 del 27 aprile 2020 consid. 2.6. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
Pertanto, le circostanze addotte dagli insorgenti risultano inconferenti per rapporto alla responsabilità ex art. 52 LAVS.
2.11. Gli insorgenti sostengono che siccome si trovano temporaneamente in una situazione economica personale precaria, essi avrebbero diritto ad una dilazione del pagamento, chiedendo al TCA di poter versare mensili fr. 300 dal 1. gennaio 2026 fino a concorrenza del credito risarcitorio (cfr. supra consid. 1.5. e 1.7.).
A torto.
Nella procedura giudiziaria amministrativa, di principio, vanno esaminati solo i rapporti giuridici che sono stati oggetto di una precedente presa di posizione – nella forma di una decisione – dell’autorità amministrativa. In tal contesto, la decisione amministrativa costituisce l’oggetto dell’impugnativa (ted. Anfechtungsobjekt). L’oggetto del contendere (ted. Streitobjekt) corrisponde al rapporto giuridico che – nell’ambito dell’oggetto dell’impugnativa determinato dalla decisione impugnata – viene effettivamente contestato con le domande di causa (ted. Beschwerdebegehren).
L’oggetto dell’impugnativa e l’oggetto del contendere sono identici se la decisione amministrativa viene impugnata ed integralmente contestata, mentre se le domande di causa concernono esclusivamente una parte dei rapporti giuridici determinati dalla decisione impugnata, quanto non contestato rientra nell’oggetto dell’impugnativa ma non nell’oggetto della lite.
Le questioni su cui l’amministrazione ha statuito nella forma di decisione e che non sono state contestate nella procedura giudiziaria (facendo quindi parte dell’oggetto dell’impugnativa ma non dell’oggetto del contendere) possono essere esaminate dal giudice solo se in stretta correlazione con l’oggetto del contendere. Il giudice deve valutare se, considerate le circostanze del singolo caso concreto, va ammessa un’estensione della procedura oltre all’oggetto del contendere, eventualmente anche oltre all’oggetto dell’impugnativa (DTF 125 V 413 consid. 1a) e segg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali; Frey, AHVG/IVG/ELG Kommentar, 2025, n. 161 ad art. 52 LAVS).
In casu, oggetto delle impugnative sono le decisioni su opposizione 21 ottobre 2025. L’oggetto del contendere è limitato al rapporto giuridico statuito dalla Cassa nelle suddette decisioni, ossia alla responsabilità di RI1 ed RI2 ex. art. 52 LAVS in relazione alla fallita FA1, responsabilità sostanzialmente ammessa dagli stessi ricorrenti.
In tale contesto un eventuale accordo – in concreto mai raggiunto – tra la Cassa ed i ricorrenti per il pagamento rateale del credito risarcitorio, oltre a necessitare della crescita in giudicato della decisione su opposizione, rispettivamente della presente pronunzia, concerne esclusivamente le modalità di pagamento ed incasso del credito risarcitorio ed esula quindi dal rapporto giuridico accertato dalla Cassa. È quindi con pertinenza che quest’ultima, nelle contestate decisioni ha osservato che “vi è la possibilità di concordare un piano di rientro dell’importo chiesto in restituzione. La convenuta può presentare una proposta concreta con l’importo della rata mensile che intende versare, indirizzandola al Servizio incassi della Cassa […] che esaminerà la richiesta una volta passata in giudicato la presente decisione.” (inc. 31.2025.11, doc. 3A, p.to 7., sottolineatura del redattore; cfr. anche inc. 31.2025.12, doc. 3B, p.to 7.).
In sintesi, la questione afferente alle modalità di pagamento del credito risarcitorio non può essere oggetto del contendere della presente procedura. Già per questo motivo la richiesta degli insorgenti di imporre alla Cassa un piano di versamento rateale va disattesa.
Ma a prescindere da ciò, questo Giudice non ravvisa neppure una base legale per concedere ai ricorrenti, rispettivamente imporre alla Cassa un piano di pagamento rateale del credito risarcitorio.
Innanzitutto, perché l’art. 34b OAVS, disposto concernente la dilazione di pagamento, è riferito al credito contributivo (non a quello risarcitorio) ed il debitore dei contributi è la società quale datrice di lavoro, non (ancora) gli organi della stessa. Tale disposto è stato concepito per i casi in cui vi è già un obbligo contributivo accertato ma il pagamento dei contributi dev’essere dilazionato per permettere al debitore di migliorare la sua liquidità pur continuando a versare regolarmente i contributi correnti. Inoltre, l’eventuale concessione di un piano di dilazione è di competenza esclusiva della cassa CO1, la quale deve attenersi rigorosamente alle condizioni di cui al disposto in parola per non incorrere in una grave violazione del suo dovere di diligenza (a titolo esemplificativo vedasi STF 9C_789/2018 del 1. maggio 2019). A questo proposito va evidenziato che se da una parte la cassa CO1 non può concedere una dilazione di pagamento dei contributi paritetici se non sono adempiuti i presupposti ex art. 34b cpv. 1 OAVS, dall’altra essa può decidere di non concedere una dilazione anche nel caso in cui i presupposti del disposto in parola sono assolti, ragione per cui non vi è un diritto assoluto per il debitore ad ottenere una dilazione di pagamento. Il fatto che la concessione e il rifiuto della dilazione di pagamento devono essere redatti nella forma di decisione e che tali decisioni possono essere impugnate nulla muta (Sentenza S 2023 10 del 18 marzo 2024 della Camera di diritto delle assicurazioni del Tribunale amministrativo del Canton Zugo, consid. 2.4. e 3.2 con riferimenti).
Inoltre, benché la cifra 8077 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC) (valide dal 1. gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2026) preveda che “Per la riscossione del credito del risarcimento passato in giudicato si devono applicare, per analogia, le regole valide per il recupero dei crediti contributivi”, essa si riferisce alla procedura esecutiva (illustrativa la STAF C-3938/2020 dell’8 febbraio 2023 consid. 3.8. e segg.; cfr. anche STF 9C_235/2018 del 2 luglio 2018), la quale esula dalla competenza del TCA.
Pertanto, l’art. 34b OAVS non soccorre i ricorrenti.
Per l’art. 50 LPGA, le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione (cpv. 1) che l’assicuratore deve comunicare come decisione impugnabile (cpv. 2). Le stesse regole si applicano per analogia alle procedure di opposizione e di ricorso (cpv. 3).
Non possono essere oggetto di transazione nella procedura amministrativa i presupposti assicurativi, l’obbligo di calcolare e versare i contributi e (diversamente dalla procedura di giudiziaria) la compensazione di contributi con prestazioni (DTF 135 V 65 = STF 9C_915/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 1.5.; Slavik, BSK-ATSG, 2025, n. 11 ad art. 50 LPGA; cifra 8063 DRC). Per contro, è possibile raggiungere un accordo transattivo in sede giudiziaria nei casi di pretese risarcitorie ex art. 52 LAVS (DTF 135 V 65 consid. 1.7. e seg. con riferimenti; Slavik, op. cit., n. 35 ad art. 50 LPGA). Il giudice al quale viene sottoposta una transazione per omologazione deve verificare la conformità dell’accordo alla fattispecie e al diritto in concreto applicabile, motivando brevemente il decreto di stralcio della procedura dai ruoli (DTF 135 V 65 consid. 2.4.-2.7. con riferimenti).
In casu, a questo Giudice non è stato sottoposto per omologazione alcun accordo transattivo tra la Cassa ed i ricorrenti, ragione per cui l’art. 50 LPGA non è applicabile.
Per il resto, questo Giudice può fare integralmente proprio quanto addotto dalla Cassa nella risposta di causa (relativa alla procedura concernente RI1 ma valido anche per la procedura avviata nei confronti di RI2) e con le osservazioni del 23 dicembre 2025 (con riferimento ad entrambe le procedure):
" 5. […] quanto postulato dal ricorrente [richiesta di poter beneficiare di un pagamento rateale del credito risarcitorio con sospensione immediata di tutte le procedure esecutive pendenti, n.d.r.] esula […] dalla presente procedura. Già nella decisione di risarcimento dei danni viene specificato che entro il termine di pagamento “è possibile presentare per iscritto una proposta di pagamento rateale” […] con riserva del diritto d’opposizione [sottolineatura della Cassa, n.d.r.]. In effetti, affinché la Cassa possa decidere su una richiesta di pagamento rateale, occorre che la decisione concernente l’importo da pagare a cui viene condannato l’assicurato sia cresciuta in giudicato. Tale circostanza veniva ulteriormente ribadita nel provvedimento impugnato, al punto 7. Nel caso di specie, mediante il ricorso che qui ci occupa il ricorrente ha di fatto impedito la crescita in giudicato della decisione su opposizione, per cui la Cassa non ha ancora potuto esprimersi sulla richiesta di pagamento rateale mediante una decisione formale. In siffatte circostanze, il memoriale del ricorrente […] verte su delle conclusioni […] che esulano dall’oggetto litigioso del presente ricorso e che non compete a codesto Tribunale discernere, difettando in specie la decisione formale della Cassa sulla richiesta di pagamento rateale.” (inc. 31.2025.11, III, p.to 5.).
" 5. […] I ricorrenti si limitano sostanzialmente a riaffermare la loro volontà di ottenere una dilazione di pagamento, senza che la Cassa promuova nei loro confronti una procedura esecutiva. Nella decisione su opposizione e nella risposta di causa la Cassa ha chiaramente indicato che la stessa non può esaminare la richiesta di dilazione dei convenuti finché la decisione risarcitoria non è cresciuta in giudicato. I ricorrenti sono certamente consapevoli – per lo stesso motivo – che contro di loro non è al momento in corso alcuna procedura esecutiva. Si rileva che il signor RI1 e la signora RI2 sono o sono stati organi formali di diverse società e che di conseguenza sono perfettamente consapevoli che una procedura esecutiva viene promossa solo sulla base di una decisione cresciuta in giudicato e dopo diffida di pagamento, oltre al fatto che nel frattempo può essere depositata senza indugio una proposta di pagamento rateale. Circostanza che non può certo sfuggire al signor RI1, il quale è già stato oggetto di due procedure risarcitorie in passato, le quali – successivamente alla loro crescita in giudicato – sono state oggetto di diffida e procedura esecutiva. In considerazione di quanto precede, la Cassa si conferma con quanto sin qui espresso, respingendo recisamente le dilatorie [sottolineatura della Cassa, n.d.r.] argomentazioni dei ricorrenti.” (inc. 31.2025.11, VIII).
Visto quanto precede, agli insorgenti non può che essere imputata (almeno) una negligenza grave.
2.12. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nel caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 2.4., 2.5., 2.9.-2.11.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.
2.13. Visto tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che i ricorrenti, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA1. RI1 è debitore per i contributi paritetici insoluti per il periodo aprile 2021-dicembre 2023 (fr. 38'729.20) mentre RI2 lo è per quelli del periodo 1. aprile 2021 a giugno 2023 (fr. 30'074.65).
2.14. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado i ricorsi siano stati presentati dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.15. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso di RI1 (inc. 31.2025.11), nella misura in cui ricevibile, è respinto.
Il ricorso di RI2 (inc. 31.2025.12), nella misura in cui ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 04.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster