AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2025.87
Data decisione, Autorità: 20.04.2026, TCA
Titolo: Richiesta di una rendita AI. Divergenze tra le conclusioni dei periti amministrativi e l'esito dell'accertamento professionale. Rinvio atti all'amministrazione affinché i periti si esprimano esplicitamente sulle divergenze
Raccomandata
Incarto n. 32.2025.87
cs
Lugano 20 aprile 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2025 di
RI1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______
contro
la decisione del 13 agosto 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nato nel 1966, attivo dal 1° febbraio 2001 quale “_______” (tuttofare) presso la ______, ha inoltrato una richiesta di prestazioni dell’AI, il 17 ottobre 2012, respinta con decisione del 4 giugno 2013 in presenza di un grado d’invalidità nullo, essendo abile in maniera completa in qualsiasi attività (pag. 178 incarto AI).
1.2. Il 13/16 dicembre 2019 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (pag. 236 incarto AI). Con decisione dell’11 febbraio 2020 l’amministrazione non è entrata nel merito della richiesta (pag. 283 incarto AI).
1.3. Con STCA 32.2020.37 del 22 ottobre 2020 questo Tribunale ha accolto il ricorso di RI1 contro la predetta decisione ed ha rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché entrasse nel merito della nuova domanda.
1.4. Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui l’allestimento di una perizia pluridisciplinare ad opera del ______, redatta il 16 giugno 2023, ed un accertamento professionale presso il ______ di ______, dal 13 novembre 2023 al 7 dicembre 2023, ed acquisiti il parere del medico SMR e del consulente in integrazione professionale, con decisione del 13 agosto 2025, preavvisata dal progetto del 22 luglio 2024, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
1.5. RI1, rappresentato dall’avv. RA1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandano che gli venga riconosciuta “una rendita d’invalidità completa (invalidità totale)” (doc I). Contestualmente domanda di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del medesimo legale.
Il ricorrente contesta la perizia del ______, che avrebbe sottostimato la gravità della sua situazione valetudinaria, senza soppesare correttamente i danni alla salute di cui soffre.
Secondo l’assicurato, i periti avrebbero ragionato “a compartimenti stagni”, focalizzandosi sul rispettivo campo di competenza, ma tralasciando il punto focale del giudizio, ossia l’impatto dell’interazione della molteplicità dei disturbi che lo affliggono, nella loro globalità, come sommatoria di una serie di concause per definizione atte ad influenzarsi le une con le altre.
Nel merito, circa l’aspetto psichiatrico, l’assicurato sostiene che vi sia un’enorme discrepanza tra il grado d’incapacità lavorativa ritenuto dal perito e quello attestato dal curante, dr. med. ______, che ha contestato la diagnosi su cui poggiava la valutazione peritale. Secondo l’insorgente né il perito, né il medico SMR, né l’Ufficio AI si sono confrontati puntualmente con la valutazione del curante. Il referto non prenderebbe sufficientemente in considerazione gli aspetti cognitivi dell’assicurato, evasi in poche righe, allorché numerosi medici hanno evidenziato le sue ridotte capacità mentali che pregiudicherebbero la reintegrazione nel mercato del lavoro.
Per quanto concerne l’aspetto neurologico, l’assicurato afferma che il perito lo ritiene completamente capace al lavoro in attività adeguate, malgrado il disastroso quadro clinico, descritto dallo stesso specialista. Da parte sua il neurologo curante, dr. med. ______, nel referto del marzo 2025 ha attestato una completa inabilità al lavoro.
L’insorgente contesta anche le conclusioni della perizia del ______ tratte in ambito reumatologico e internistico, che sarebbero irrealistiche alla luce delle sue effettive condizioni di salute.
Infine, il ricorrente evidenzia che dal periodo di accertamento presso il ______ emerge che non può più essere reintegrato nel mondo del lavoro e che le sue reali condizioni di salute sono in realtà assai più gravi e compromesse rispetto a quelle ritenute in sede peritale. Tuttavia il medico SMR si è limitato a indicare che “dopo visione delle conclusioni dell’accertamento espletato presso il ______ di ______” non vi sono validi motivi per modificare le precedenti conclusioni, senza confrontarsi puntualmente con il contenuto del rapporto del 28 dicembre 2023.
Secondo l’insorgente, che cita la STCA 32.2013.33 del 22 luglio 2013 in relazione ai rapporti del ______, sarebbero necessari perlomeno ulteriori accertamenti. Quali prove l’assicurato cita il richiamo dell’incarto AI, l’allestimento di una perizia giudiziaria, l’audizione della sua curante, dr.ssa med. ______ ed il suo interrogatorio.
1.6. Dopo aver chiesto (doc. VI) ed ottenuto (doc. VII), una proroga, con risposta del 6 novembre 2025, a cui ha allegato l’intero incarto (doc. XII, pag. 11), l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.
1.7. Dopo aver chiesto (doc. XIV, XVI, XIX, XXI) ed ottenuto (doc. XV, XVII, XX, XXII), 4 proroghe, il 27 febbraio 2026 l’insorgente ha prodotto un certificato del 26 febbraio 2026 del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia ed una valutazione psicodiagnostica del 4 novembre 2025 del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, del lic. psic. ______ e della psicoterapeuta ______, di cui chiede l’audizione (doc. XXIII).
1.8. Con osservazioni del 9 marzo 2026, trasmesse per conoscenza all’assicurato l’11 marzo 2026 (doc. XXVI), e dove è stata citata una presa di posizione del medico SMR, dr. med. ______ del 5 marzo 2026, l’Ufficio AI si è riconfermato nella sua risposta (doc. XXV).
1.9. Rilevato che la presa di posizione del medico SMR, citata per esteso dall’amministrazione, contrariamente a quanto indicato, non era stata allegata, il TCA ne ha richiesto una copia all’Ufficio AI, trasmessa per conoscenza all’insorgente il 31 marzo 2026 (doc. XXVII).
considerato in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). Da un punto di vista temporale, il diritto applicabile è determinato dalle norme in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente decisivi (cfr. STF 9C_86/2025 del 16 marzo 2026, consid. 3.2; STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025, consid. 2.2 con rinvio a DTF 136 V 24, consid. 4.3 e 130 V 445, consid. 1). La decisione dell'UAI qui contestata è stata emessa il 13 agosto 2025 ma concerne il diritto alla rendita e ai provvedimenti professionali richiesti con la nuova domanda del 13/16 dicembre 2019. Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale (cfr. STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025, consid. 2.2 con rinvio alla DTF 148 V 162 consid. 3.2.1) e ai fatti rilevanti del caso, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni della LAI e quelle dell'OAI così come della LPGA sono quindi applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2021 (cfr. STF 9C_86/2025 del 16 marzo 2026, consid. 3.2; STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025, consid. 2.2). Questo diritto è applicabile fino a quando il grado d’invalidità non subisce una modifica ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA posteriormente al 1° gennaio 2022 (STF 9C_86/2025 del 16 marzo 2026, consid. 3.2 con rinvio alla lett. b cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020).
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L’art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, il legislatore ha introdotto un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Nel caso di specie, in seguito alla STCA 32.2020.37 del 22 ottobre 2020 con cui il TCA ha imposto all’Ufficio AI di entrare nel merito della nuova domanda, l’amministrazione ha deciso di sottoporre l’interessato ad una perizia medica pluridisciplinare (neurologica: dr. med. ______; psichiatrica: dr.ssa med. ______; reumatologica: dr. med. ______; internistica: dr.ssa med. ______) ad opera del ______, allestita il 16 giugno 2023, e dalla quale emerge la seguente diagnosi:
" 4.3.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità
lavorativa:
Sindrome cervicovertebrale cronica, in:
Alterazioni degenerative cervicali (spondiloartrosi con stenosi neuroforaminale ds. da componente osteodiscale C3-C4).
Sindrome lombovertebrale cronica recidivante, con esiti da radicolopatia L5 a sin. gravemente deficitaria con segni di denervazione completa nel territorio L5 distale a sin., in:
sindrome radicolare algica e con gravi deficit motori L5 a sin. in seguito ad ernia discale lombare paramediana sin. L4-5 (conosciuta dal 2009),
discopatie plurisegmentali lombari.
Periartropatia omeroscapolare a ds., in:
artrosi acromioclaveare attivata a ds.,
distrazioni dei legamenti gleno-omerali superiore e medio,
fissurazione labbrale superiore (SLAP II),
tendinopatie del sovraspinato, sottoscapolare e del segmento intra-articolare del capolungo del bicipite.
Periatropatia omeroscapolare a sin.
Lesione parziale del legamento fibulotalare anteriore a sin., in:
esiti da eventi traumatici distorsivi della caviglia sin. su plegia della muscolatura innervata dalla radice di L5 a sin.
4.3.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Disturbo dell’adattamento con altri aspetti emozionali (F43.23) ad andamento persistente.
Problematiche legate al posto di lavoro (Z 56.4) disaccordo con il superiore ed i colleghi.
Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna lombare con minima scoliosi sinistro-convessa dorsale).
Decondizionamento e sbilancio muscolare.
Obesità (peso 86,8 kg / statura: 167 cm), BMI 32 kg/m2
Stato dopo reazione allergica, grado II-III, su assunzione di Voltaren
Iperferritinemia cronica con saturazione della transferrina normale in paziente portatore sano del virus dell’epatite B.
Lieve anemia normocitaria, normocronica (Hb 139 g/l; norma 140-180).
Ipoacusia bilaterale a sin. > ds. con perdita ds. del 43%, prevalentemente di natura percettiva, e dell’81% a sin. di natura mista in stato dopo ripetuti interventi all’orecchio medio per un’otite cronica.
Ipercolesterolemia lieve.
Psoriasi cutanea.
Lipomi a collo e nuca.” (766-767 incarto AI)
I periti hanno affermato:
" (…)
4.3.3 Ripercussioni funzionali dei reperti / delle diagnosi
L’A. presenta le capacità, le risorse ed i problemi seguenti: egli può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, mai pesi oltrepassanti 10 kg fino all’altezza dei fianchi; l’A. può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, mai pesi oltrepassanti 5 kg sopra l’altezza del petto. L’A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale. L’A. può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, di rado effettuare la rotazione del tronco, può molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. L’A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.
Dal lato neurologico l’A. è inabile al lavoro al 100% per qualsiasi attività fisicamente più pesante e che comporti sovraccarico agli arti inferiori, dove deve stare prevalentemente in posizione eretta, con sforzi rilevanti per gli arti inferiori e che non permettano all’A. di cambiare spesso posizione, eventualmente anche con periodi di attività in posizione seduta.
Vi sono risorse che permettono una reintegrazione professionale.
4.4 Discussioni di aspetti della personalità
Per la Dr.ssa med. ______ non vi sono aspetti di personalità eventualmente rilevanti.
4.5. Discussione di fattori di stress e risorse
Per l’aspetto psichiatrico la situazione di conflittualità lavorativa ed eventuali problematiche somatiche presenti sono fattori di stress che alimentano le aspettative di risarcimento rispetto al danno percepito. Il tessuto familiare e sociale è integro ed è una risorsa.
Il reumatologo descrive nel suo consulto le risorse dell’A. al suo punto 7.2 rispettivamente al nostro punto 4.3.3. Vi sono risorse fisiche che permettono una reintegrazione professionale.
Per l’aspetto neurologico non vi sono fattori di stress e le risorse sono buone.
Per l’aspetto internistico le risorse sono integre, quali fattori di stress vi è verosimilmente il percepito non riconoscimento da un punto di vista lavorativo, le rimuginazioni continue sul conflitto avuto con l’ex capo alla ______, le preoccupazioni economiche e professionali per il futuro.
4.6 Motivazione della capacità lavorativa complessiva
Le incapacità lavorative per motivi psichiatrici (20% per motivi neurologici dal 2009 e 50% dal 24.2.2020 per motivi reumatologici) vanno, a nostro avviso, integrate in quanto entrambe considerano una sindrome del dolore cronico.
(…)
Quante ore di presenza al giorno sono esigibili da parte dell’assicurato nell’attività svolta in precedenza?
Globalmente 8-9 ore di presenza al giorno.
Durante questo periodo di presenza si manifesta anche una limitazione del rendimento? In caso affermativo, in che misura e perché?
Limitazioni del rendimento del 50% nell’ultima attività di tutto fare presso ______.
Come valuta complessivamente l’attuale capacità lavorativa e incapacità al lavoro (si prega di indicare entrambi i valori) nell’attività svolta finora, in rapporto a un grado d’occupazione del 100%?
Abile ed inabile al 50% nell’ultima attività svolta.
Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
La capacità lavorativa residua nel suo ultimo impiego di tutto fare al 50% si stabilisce a partire dal 24.2.2020 a continua.
4.8. Capacità lavorativa e incapacità lavorativa al lavoro in un’attività adeguata
Quali requisiti dovrebbe soddisfare un’attività adeguata in modo ottimale alla disabilità?
L’attività adeguata dovrebbe rispettare i limiti funzionali elencati al nostro punto 4.3.3 ed essere compatibile con le conoscenze scolastiche, l’esperienza professionale e le inclinazioni dell’A.
Quante ore di presenza al giorno sono esigibili da parte dell’assicurato nell’attività svolta in precedenza?
Sono esigibili 8-9 ore di presenza al giorno.
Durante questo periodo di presenza si manifesta anche una limitazione del rendimento? In caso affermativo, in che misura e perché?
Nessuna diminuzione del rendimento in attività adeguata.
Come valuta complessivamente l’attuale capacità lavorativa e incapacità al lavoro (si prega di indicare entrambi i valori) in un’attività di questo tipo nel libero mercato del lavoro, in rapporto a un grado di occupazione del 100%?
Abile al 100% in attività adeguata.
Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
In attività adeguata non vi è mai stata incapacità lavorativa.” (pag. 767-770 incarto AI)
Il 21 giugno 2023 il medico SMR, dr. med. ______ ha confermato le conclusioni peritali (pag. 906-909 incarto AI).
Il 25 settembre 2023 il consulente in integrazione, dopo aver sentito l’assicurato, ha deciso per un periodo di accertamento presso il ______ (pag. 920 incarto AI), dal 13 novembre 2023 al 7 dicembre 2023 (pag. 937 e seguenti incarto AI).
Chiamato ad esprimersi in merito anche sugli ulteriori atti medici trasmessi nel frattempo dall’assicurato, il 10 gennaio 2024 il medico SMR, dr. med. ______, ha affermato che “dal lato esclusivo medico-assicurativo non si possono oggettivare franchi peggioramenti dello stato di salute dell’A.to né patologie di nuova insorgenza con ulteriore influsso sulla capacità lavorativa già adatta allo stato di salute come attestato” nel rapporto finale del 21 giugno 2023 suffragato dalla perizia del ______ (pag. 952 incarto AI).
Il 13 febbraio 2024 il medico SMR, dr. med. ______, chiamato ad esprimersi su nuovi atti trasmessi dal ricorrente, ha affermato che “la nuova documentazione medica prodotta agli atti (GED 12 e 17.01.24) non permette di influire ulteriormente su quanto già stabilito nel RAF del 21.06.23 basato sulle conclusioni della perizia pluridisciplinare ______ agli atti” (pag. 967 incarto AI). L’11 marzo 2024 il medico SMR ha ribadito la sua posizione (pag. 975 incarto AI).
Il 3 maggio 2024 il neurologo curante, dr. med. ______, ha prodotto un nuovo referto (pag. 981 incarto AI), che non ha fatto modificare opinione al medico SMR (pag. 985 incarto AI).
In seguito all’emissione del progetto di decisione ed all’invio di ulteriore documentazione medica, il 20 gennaio 2025 il medico SMR, dr. med. ______, rilevato che il 15 gennaio 2025 l’interessato è stato vittima di un nuovo infortunio, ha chiesto di completare l’istruttoria (pag. 1027 incarto AI).
Il 6 agosto 2025 il medico SMR, dr. med. ______, ha preso posizione circa il referto del dr. med. ______, confermando le valutazioni peritali (pag. 1063 incarto AI). Lo stesso giorno anche il dr. med. ______, medico SMR, preso atto di ulteriori documenti prodotti dall’insorgente, ha confermato le precedenti valutazioni (pag. 1062 incarto AI).
Nelle more processuali, il 24 ottobre 2025, i periti del ______ hanno preso posizione in merito a documentazione prodotta successivamente alla redazione del referto e sul ricorso inoltrato dall’assicurato al TCA.
Riassunti gli atti, i periti hanno confermato le loro valutazioni:
" (…)
In conclusione, ricordiamo che nell’ambito della perizia ______ del 16.6.2023, l’A. era stato ritenuto abile al lavoro nella misura del 50% nell’attività di tuttofare presso la ______, intesa come una presenza a tempo pieno con rendimento ridotto del 50% a partire dal 24.2.2020 e continua. In attività lavorativa leggera-adatta e rispettosa dei limiti funzionali descritti nell’ambito della perizia, l’A. veniva ritenuto totalmente abile al lavoro e questo a partire sempre dal 24.2.2020.
Ora vengono mosse delle osservazioni da parte del legale dell’A., che sono state sottoposte agli specialisti coinvolti nell’ambito della perizia ______. Sia il Dr. med. ______, neurologo, che il dr. med. ______, reumatologo, che la Dr.ssa med. ______, psichiatra, confermano le loro prese di posizioni non ritenendo che vi siano elementi che possano modificare la loro valutazione peritale.
Per quanto concerne la valutazione internistica l’A. ha segnalato la presenza di aritmie, di ipertensione arteriosa e, inoltre, ha sottoposto documenti che parlano per un peggioramento dell’ipoacusia. Quest’ultima non può comportare un’ulteriore incapacità lavorativa in un’attività leggera e adatta: quale unica limitazione è che deve trattarsi di un’attività che oltre a rispettare i limiti descritti nella perizia, non deve richiedere acuità uditiva elevata e non deve svolgersi in ambienti rumorosi. Dal lato internistico la presenza di un’ipertensione e di un’aritmia senza un correlato rapporto medico-internistico/cardiologico non è sufficiente ad avvalorare o giustificare un’incapacità lavorativa.
Pertanto, sulla base della documentazione prodotta agli atti non possiamo attestare una modifica della valutazione peritale ______, confermando completamente quanto emerso nella perizia ______ del 16.6.2023, che è stata eseguita nel rispetto delle linee guida sulla qualità delle perizie.” (pag. 51-52 incarto AI/II)
Il 27 febbraio 2026 l’insorgente ha prodotto un certificato del 26 febbraio 2026 del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XIII/C1) ed una valutazione psicodiagnostica del 4 novembre 2025 del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, del lic. psic. ______ e della psicologa e psicoterapeuta ______ (doc. XIII/C2).
Questi ultimi hanno sottoposto l’insorgente ad un colloquio clinico, ad un test cognitivo (WAIS-IV) e ad un test proiettivo (Rorschach). Essi hanno affermato che il profilo di funzionamento risulta omogeneo e il livello di sviluppo intellettivo globale è interpretabile ed è collocabile nella fascia bassa di funzionamento rispetto al valore atteso per l’età cronologica. Anche l’indice di comprensione verbale si situa nella fascia medio-bassa, così come l’indice di ragionamento visuo-percettivo, l’indice di memoria di lavoro e l’indice di velocità dell’elaborazione. Nel referto vengono poi ripresi anche i sub-test somministrati al ricorrente. Gli specialisti affermano che complessivamente “dal WAIS-IV, emerge un funzionamento intellettivo al limite della deficitarietà (Q.I. Totale: 72) ed è un descrittore affidabile del suo funzionamento cognitivo (…) La capacità di formare concetti verbali, la flessibilità di pensiero e la capacità di espressione verbale rappresenta un punto di forza intraindividuale, ossia all’interno della complessità delle abilità del paziente, mentre la memoria uditiva a breve termine e la capacità di manipolazione mentale degli stimoli (memoria di lavoro) rappresenta un punto di debolezza intraindividuale”. Inoltre, in relazione al punteggio dell’indice “IAG”, emerge un livello di abilità cognitiva inferiore alla media, suggerendo che la capacità di ragionamento verbale e visuo-percettivo dell’interessato risultano limitate rispetto alla popolazione generale. Infine l’indice ICC, ossia livello della memoria a breve termine e velocità di elaborazione, risulta inferiore alla media e suggerisce difficoltà nei processi che richiedono mantenimento e manipolazione di informazioni nella memoria a breve termine, nonché rapidità ed accuratezza nell’elaborazione di stimoli visivi e attentivi.
Secondo gli specialisti, nel complesso il profilo del ricorrente “descrive un funzionamento intellettivo globale al limite della deficitarietà, con risorse relative nell’ambito verbale e concettuale e debolezze più marcate nelle aree di memoria di lavoro e velocità di elaborazione. Il soggetto mostra una buona capacità di comprendere e ragionare su concetti concreti e può affrontare adeguatamente compiti che richiedono riflessione, gradualità e supporto contestuale. Tuttavia, il profilo evidenzia un livello di funzionamento cognitivo generale che può ostacolare la gestione dei compiti complessi o astratti, può incontrare difficoltà in attività che richiedono gestione simultanea di informazioni, rapidità esecutiva o mantenimento prolungato dell’attenzione. Sul piano funzionale, questo livello di efficienza cognitiva può tradursi in una maggiore lentezza esecutiva, difficoltà di concentrazione prolungata e minor capacità di gestione simultanea di più compiti, soprattutto in contesti che richiedono velocità o pressione temporale. Sono raccomandabili ambienti strutturati, tempi di elaborazione più lunghi e modalità di apprendimento pratiche e ripetitive, che valorizzino le competenze verbali e riducano il carico sulla memoria di lavoro”.
Circa il test di Rorschach, gli specialisti hanno affermato che lo “psicogramma, l’analisi clinica del protocollo e dei contenuti parlano a favore di una struttura di personalità discretamente elaborata e differenziata dove non appaiono manifestazioni manipolatorie, di spostamento così come rischi di passaggio a vie di fatto auto o eterolesive. L’aggressione e la lesione psicologica subita viene integrata dal paziente aiutato da meccanismi difensivi eletti, non psicotici (negazioni, dissociazioni, scissioni per non citarne che alcuni). Autocentrato ovviamente sulla sua problematica che mette fuori gioco l’autocritica così come l’analisi della relazione che avrebbe dovuto impedire un esito così squalificante e inappellabile. Dal profilo psicodiagnostico siamo quindi in presenza di una struttura di personalità appartenente alla nevrosi di carattere dove prevale una sintomatologia all’insegna dell’autoriferimento e di un certo infantilismo.”
Gli specialisti hanno concluso che il “basso livello introspettivo e autocritico incontrato sia a livello clinico-relazionale, sia alla testistica (proiettiva e cognitiva), entrambi evidenziando un livellamento verso il basso dei processi di autovalutazione, può rappresentare sicuramente la difficoltà di un inserimento socioprofessionale adeguato. È possibile che le mansioni risultino frustranti, sia dal profilo cognitivo, sia da quello integrativo socioprofessionale appunto”.
Il dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, nel referto del 26 febbraio 2026, ha affermato:
" (…)
Le ricordo che il signor RI1 ha subito un infortunio nel 2009 che ha portato ad una paresi degli estensori del piede sinistro. Inoltre presenta ernie lombari stabiliti, disturbi visivi, ipoacusia bilaterale ed una periartropatia omero-scapolare bilaterale. A queste condizioni si aggiungono poi una psoriasi cutanea ed un disturbo d’ansia cronico con episodi depressivi e difficoltà evidenti di carattere cognitivo con un QI al limite.
L’interessato ha un lungo iter psichiatrico ed infortunistico iniziato a suo tempo col collega Dr. med. ______ FMH psichiatria e psicoterapia, attualmente in pensione. Il paziente
è stato recentemente indagato ulteriormente per problematiche arteriose a causa di un’occlusione dell’arteria radiale destra probabilmente di origine iatrogena.
Mostra inoltre una radiculopatia deficitaria L5 e parzialmente S1 con persistenti segni di denervazione completa nel territorio L5 distale.
Le ricordo che anche un’instabilità alla caviglia sinistra con conseguenti ripetute distorsioni associate ad un aumento del gioco articolare e deficit del legamento fibulare e nel retro-piede sinistro.
La situazione è poi ulteriormente complicata da una sindrome de decondizionamento muscolo-scheletrico con complicazioni quali obesità e scoliosi sinistra convessa oltre ai disturbi già citati.
Ovviamente queste problematiche costituiscono un quadro complessivo di difficoltà notevoli. I test somministrati presso l’______ di ______ a cura del Dr. ______ nel febbraio 2021, hanno evidenziato tratti ansiosi significativi che, insieme alle scarse risorse cognitive, compromettono notevolmente la qualità della sua vita.
La somministrazione di test specifici quali WAIS IV hanno ulteriormente dimostrato una marcata incapacità del paziente di adattarsi ai cambiamenti, specialmente in contesti che richiedono una flessibilità mentale che il paziente non possiede.
Queste problematiche hanno portato ad un utilizzo insufficiente e poco sistematico delle strutture mediche, ostacolando una corretta gestione delle sue esigenze sanitarie.
Le patologie del sistema neuromuscolare hanno avuto un impatto significativo, causando dolore cronico e aggravando le problematiche psichiatriche, particolarmente l’ansia e lo stato depressivo.
Ritengo, alla luce di quanto esposto, che sia evidente per tutti i curanti come le limitazioni delle risorse cognitive e le condizioni di salute del paziente non gli consentano di svolgere un’attività lavorativa nel libero mercato, a questo proposito vedi ancora i rapporti del ______ dove il paziente è stato osservato in un contesto pratico e non teorico e gli ultimi test effettuati presso lo studio del Dr. ______ a ______ che sostanzialmente confermano, come le precedenti valutazioni già espresse, l’incapacità del paziente di essere impiegato in un’attività lavorativa al guadagno in un contesto normale.
Ritengo infatti, d’accordo con il ______, che le uniche attività lavorative possibili per questo paziente siano unicamente di carattere protetto.
Ritengo che la particolare conformazione personologica dell’interessato ha determinato, nei vari esami medici effettuati per l’AI come anche in qualche modo implicitamente sottolineato nei rapporti sempre dell’AI, che il paziente sia un aggravatore o addirittura un simulatore.
Ritengo assolutamente impossibile una reintegrabilità nel mercato lavorativo in questo paziente anche in considerazione di come la mia previsione di qualche anno fa all’AI che il paziente, dopo l’infortunio originale, sarebbe stato a rischio di nuovi infortuni, si è avverata ed è assolutamente spiegato nella storia clinica dell’interessato legato ai problemi evidenziati e presenti e non per un atteggiamento volontario.
Infatti le indiscusse patologie del sistema neuromuscolare e le secondarie ripercussioni sull’apparato locomotorio, l’irrisolto quadro di dolore e lo sviluppo di un grave disturbo d’ansia in un paziente, come dimostrato, con limitate risorse cognitive impongono onestamente di valutare che il paziente non abbia risorse che siano in qualche modo ragionevolmente compatibili con le attività professionali nel libero mercato del lavoro, che possano permettergli un reinserimento lavorativo.
In conclusione, sulla base delle informazioni di cui sopra esposte, le confermo egregio avvocato le mie diagnosi:
Disturbo d’ansia generalizzato (F41.1)
Episodi depressivi (F32)
Disturbo cognitivo (F07.8)
Disturbi da somatizzazione (F45.0)
L’ansia e la depressione cronica riducono la capacità di concentrazione e di gestire lo stress, elementi essenziali in qualsiasi ambiente lavorativo.
La difficoltà di adattamento a cambiamenti e situazioni di stress, come confermato dai test, è un fattore critico che ostacola l’inserimento lavorativo.
La storia clinica di infortuni e dolori rende il paziente vulnerabile a ulteriori problemi di salute, alimentando un circolo vizioso d’incapacità lavorativa.
In sintesi ritengo che le difficoltà psichiatriche e fisiche del paziente, unite ad un quadro complessivo di limitazioni cognitive ed a una instabilità emotiva rendano improponibile un suo reinserimento nel mondo del lavoro.” (doc. XIII/C1)
Con annotazione del 5 marzo 2026 (doc. XXV/1), il medico SMR, dr. med. ______, ha affermato:
" (…)
Prendo visione del referto del Dr. ______ del 26.02.2026, il quale riassume il caso negli stessi termini già contenuti nel referto del 23.10.2024, esaustivamente esaminato dalla perita psichiatra Dr.ssa ______ nel complemento peritale del 24.10.2025.
Il documento dello ______ del 04.11.2025 firmato dal sig. ______, dalla Sig.ra ______ e dal Dr. ______, presenta una valutazione psicodiagnostica composta da test di Wechsler per il quoziente e il test proiettivo di Rorschach, i quali concludono per un’intelligenza ai limiti inferiori della media, non deficit intellettivo, rispettivamente scarse capacità di introspezione, del tutto attendibili in una persona che ha sempre svolto attività semplici e ripetitive e che non dimostrano, di per sé, incapacità lavorativa.
In assenza di fatti nuovi e di oggettive modificazioni di fatti noti, confermo la precedente posizione del SMR.” (doc. XXV/1)
2.4. Il ricorrente, oltre a contestare la perizia del ______, rimprovera all’amministrazione di non aver preso posizione in merito alla discrepanza tra quanto accertato dai periti e le conclusioni del ______ relativamente alla sua capacità lavorativa, nell’ambito della reintegrazione nel mercato del lavoro e la scarna presa di posizione del 10 gennaio 2024 del medico SMR che ha liquidato la questione in poche righe, senza previamente interpellare i periti del ______. Il ricorrente rileva inoltre che il ______ non ha affermato che vi è stato un peggioramento del suo stato di salute ma che i test pratici hanno palesato una differenza rispetto alle conclusioni peritali.
Appartiene in primo luogo ai medici e non agli specialisti dell’orientamento professionale di pronunciarsi sulla capacità di lavoro di un assicurato affetto da un danno alla salute e sulle eventuali limitazioni (STF 8C_607/2024 del 18 agosto 2025, consid. 5.2.1 con rinvio a DTF 150 V 410 consid. 9.5.3.2; DTF 140 V 193 consid. 3.2; DTF 125 V 256 consid. 4).
Tuttavia compito degli esperti dell’accertamento professionale è quello di completare i dati medici esaminando concretamente in quale misura un assicurato è in grado di valorizzare la capacità di lavoro e di guadagno nel mercato di lavoro (STF 8C_607/2024 del 18 agosto 2025, consid. 5.2.1 con rinvii). Circa la collaborazione stretta, reciproca e complementare tra medici ed esperti dell’accertamento professionale (cfr. DTF 107 V 17 consid. 2b), non va tuttavia tolta a questi ultimi ogni valore circa i risultati d’ordine professionale emersi in occasione di uno stage pratico per apprezzare la capacità lavorativa residua di lavoro della persona assicurata (STF 8C_607/2024 del 18 agosto 2025, consid. 5.2.1). Infatti, nella misura in cui vi è una divergenza sensibile tra gli accertamenti medici e professionali, occorre che l’amministrazione, rispettivamente il Tribunale, conformemente al principio del libero apprezzamento delle prove, confrontino le due valutazioni e all’occorrenza richiedano un complemento istruttorio (STF 8C_607/2024 del 18 agosto 2025, consid. 5.2.1 con rinvii).
Come emerge dalla STCA 32.2024.82 del 16 aprile 2025, consid. 2.7., in una STF 9C_462/2022 del 31 maggio 2023 il Tribunale federale, al consid. 4.2.2.1, ha evidenziato quanto segue (sottolineature del redattore):
" Nach der Rechtsprechung obliegt die abschliessende Beurteilung der sich aus einem Gesundheitsschaden ergebenden funktionellen Leistungsfähigkeit in der Hauptsache den ärztlichen Fachkräften (BGE 140 V 193 E. 3.2; Urteile 9C_441/2019 vom 28. Oktober 2019 E. 3.1; 9C_646/2016 vom 16. März 2017 E. 4.2.2). Allerdings darf den Ergebnissen leistungsorientierter beruflicher Abklärungen nicht jegliche Aussagekraft für die Beurteilung der Restarbeitsfähigkeit abgesprochen werden (Urteile 9C_501/2019 vom 15. Oktober 2019 E. 3.4.3; 9C_512/2013 vom 16. Januar 2014 E. 5.2.1). Es wäre aber auch nicht sachgemäss, allein auf diese Evaluationen abzustellen, weil sie in der Regel auf berufspraktischen Beobachtungen beruhen, welche in erster Linie die dabei erhobene, subjektive Arbeitsleistung der versicherten Person wiedergeben (Urteil 9C_646/2016 vom 16. März 2017 E. 4.2.2). Steht indessen eine medizinische Einschätzung der Leistungsfähigkeit in offensichtlicher und erheblicher Diskrepanz zu einer Leistung, wie sie während einer ausführlichen beruflichen Abklärung bei einwandfreiem Arbeitsverhalten/-einsatz der versicherten Person effektiv realisiert und gemäss Einschätzung der Berufsfachleute objektiv realisierbar ist, vermag dies ernsthafte Zweifel an den ärztlichen Annahmen zu begründen und ist die Einholung einer klärenden medizinischen Stellungnahme grundsätzlich unabdingbar (Urteile 9C_441/2019 vom 28. Oktober 2019 E. 3.1; 9C_512/2013 vom 16. Januar 2014 E. 5.2.1; 9C_737/2011 vom 16. Oktober 2012 E. 3.3).”
La surriferita giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 9C_755/2023 del 20 febbraio 2024 (consid. 4.1.1.) e nella STF 8C_335/2025 del 18 febbraio 2026, consid. 2.2.
In sostanza, se è vero che di principio l’accertamento dell’incapacità lavorativa è prerogativa medica, in presenza di una manifesta e considerevole discrepanza tra la prestazione rilevata dal centro per l’accertamento professionale e la valutazione medica occorre una presa di posizione dei medici che fughi ogni dubbio. Incombe all’amministrazione, rispettivamente al giudice, confrontare le conclusioni dei medici con quelle degli esperti del centro d’accertamento professionale ed eventualmente chiedere un complemento istruttorio. La valutazione presso il centro d’accertamento professionale deve essersi svolta sostanzialmente senza intoppi e la discrepanza deve porre seri dubbi circa la valutazione medica.
In una STF 8C_236/2024 del 9 ottobre 2024 pubblicata in SVR 2025 IV n. 18 (cfr. anche STF 8C_594/2024 del 20 giugno 2025 pubblicata in SVR 2025 IV n. 11) il Tribunale federale ha precisato che se una valutazione medica della capacità di lavoro presenta una divergenza evidente e considerevole rispetto ad una prestazione effettivamente realizzata nell’ambito di una valutazione professionale approfondita, occorre che la persona abbia avuto, nell’ambito dell’attività lavorativa, un comportamento ed un impegno irreprensibili, e che, secondo la valutazione degli specialisti, questa prestazione sia oggettivamente realizzabile, ciò per giustificare dei seri dubbi in merito alle ipotesi dei medici (consid. 4.2). Al consid. 4.3 l’Alta Corte ha confermato, in tal caso, la necessità di una presa di posizione esplicita dei periti sull’accertamento professionale.
In concreto, dal rapporto del ______ del 28 dicembre 2023 (pag. 937 e seguenti incarto AI), relativo al periodo dal 13 novembre 2023 al 7 dicembre 2023, emerge quanto segue:
" (…)
Persona tranquilla e disponibile, l’A. ha partecipato al periodo previsto segnalando da subito e quotidianamente problematiche fisiche di diverso tipo. Per un’accentuazione della sintomatologia dolorosa è stato assente 4 giorni: oltre a queste si è assentato in totale per 1.5 giorni in ragione di visite mediche.
Attitudini
L’accertamento ha evidenziato una decisa centratura sul danno alla salute, aspetto che ha influenzato lo svolgimento delle varie attività.
Non ha espresso particolari idee riguardo al futuro, se non la reticenza rispetto alla possibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa, apparendo conseguentemente poco propenso a considerare realmente una reintegrazione professionale.
(…)
Funzionalità
In relazione alle indicazioni mediche sono state riscontrate evidenti discrepanze (è comunque risultato molto centrato sul danno alla salute). Nei fatti, è riuscito ad assumere la posizione eretta, statica e in movimento, solamente per breve tempo prima di esprimere la necessità di sedersi, mentre ha mantenuto a lungo quella seduta (prediletta), oltre 60 minuti, deambulando per qualche minuto in un secondo momento. Durante la deambulazione era sempre visibile un’importante zoppia, anche sui terreni piani. Non ha mai utilizzato inoltre le scale, nemmeno quelle da magazzino, per paura di cadere. Ha richiesto infine in più occasioni di sdraiarsi per un lasso di tempo quantificabile, mediamente, in un’ora al giorno.
Non si è mai accovacciato e inginocchiato (lavorava da seduto nei compiti da svolgere in basso). Come già citato, ha segnalato quotidianamente dolori diffusi, alle dita del piede sinistro e a entrambe le gambe (con gonfiore e problemi di circolazione), alla schiena, al collo e alle spalle. Inoltre ha indicato difficoltà di udito (più volte avrebbe dimenticato di caricare l’apparecchio acustico) e di vista (da un occhio ha segnalato di non vedere), nonché impedimenti nei lavori con le braccia sopra l’orizzontale delle spalle. Non ha movimentato infine pesi superiori a 5-7 kg.
(…)
Orientamento professionale
L’accertamento ha evidenziato una situazione più compromessa rispetto a quanto espresso medicalmente. L’investimento necessario allo svolgimento delle attività, seppur adattate, ha portato ad un peggioramento della sintomatologia dolorosa, per il quale si è recato dal medico curante per un’infiltrazione alla schiena ed è stata certificata un’inabilità di 6 giorni (è stata fissata una risonanza in seguito alla fine dell’accertamento).
Nei fatti, l’A. ha segnalato quotidianamente dolori diffusi, alle dita del piede sinistro, alle gambe, lombari cervicali e alle spalle, così come difficoltà uditive. Ha rimarcato inoltre difficoltà visive (non vedrebbe da un occhio), patologia assente tra le indicazioni mediche. La posizione seduta è stata possibile anche oltre l’ora, mentre quella eretta, statica e in movimento, solamente per breve tempo. Nella deambulazione si è osservata un’evidente zoppia. Non ha mai utilizzato le scale da magazzino ed ha evitato di accovacciarsi e inginocchiarsi. L’utilizzo delle braccia sopra l’orizzontale delle spalle è stato possibile sporadicamente, ma sempre difficoltoso, e la movimentazione di carichi circoscritta a 5-7 kg. Si sono rese infine necessarie numerose pause supplementari, di durata variabile, in cui ha chiesto anche di sdraiarsi.
Sono state riscontrate discrete-buone risorse pratico-manuali, anche di manualità fine, in termini sia di organizzazione che di qualità del prodotto, purché i compiti non fossero troppo articolati. Nelle attività amministrativo-concettuali, per contro, sono emerse maggiori difficoltà (numerosi errori e domande di chiarimento/rassicurazione). Coerentemente, anche la comprensione e la memorizzazione delle consegne è stata migliore nei compiti pratico-manuali semplici rispetto a quelli di ragionamento.
L’approccio è stato ad ogni modo positivo per disponibilità e serietà. Nonostante fosse decisamente centrato sul danno alla salute e non nutrisse particolari interessi, ha svolto l’insieme dei compiti, anche se lontani dal trascorso lavorativo ed esperienziale. È apparso inoltre generalmente attento, concentrato e paziente, ma poco proattivo. Si è integrato nel contesto, costruendo discrete relazioni con i presenti.
L’esigenza di numerose pause supplementari conseguenti alle difficoltà fisiche, unitamente all’inesperienza in alcuni compiti, hanno ampiamente dilatato le tempistiche esecutive. Tali dilatazioni attestano un rendimento ulteriormente ridotto rispetto alle indicazioni mediche, quantificabile indicativamente in un metà tempo (da intendersi come riduzione di rendimento, visto la presenza quotidiana). Coerentemente con le marcate limitazioni fisiche riscontrate nell’osservazione pratica, inoltre, risulta difficilmente immaginabile un’abilità, seppur parziale, nella precedente attività di custode/facchino.
Il discorso orientativo è stato affrontato in maniera piuttosto passiva, a fronte della decisa centratura sul danno alla salute e della difficoltà conseguente a proiettarsi in un reale reinserimento professionale. È stato necessario a tal proposito sollecitare l’A. rispetto ai compiti di approfondimento, che ha tuttavia svolto in seconda battuta. A conferma della reticenza riguardo alle possibilità reintegrative, come pure di una certa dimissionarietà, ha faticato a formulare proposte alternative lavorative, proponendone alcune poco aderenti alle risorse personali ed esperienziali. La riflessione è stata portata avanti dunque soprattutto dai collaboratori del ______. Alla luce delle marcate limitazioni fisiche (necessità di un mansionario leggero da svolgersi in posizione prevalentemente seduta) e delle risorse limitate (circoscritte ad attività manuali, anche di manualità fine), il settore che appare più aderente risulta quello industriale, in mansioni semplici (difficoltà di fronte a consegne articolate) da effettuare al banco (packaging, assemblaggi, manutenzioni, ecc. – non esclusivamente di minuteria, tenuto conto della problematica visiva segnalata dall’A.-).
Altre opzioni discusse (piccoli trasporti di merce e di persone, vendita, manutenzione di edifici e infrastrutture, servizi generali, ecc.) sono state scartate perché non esigibili facilmente o richiedenti requisiti formativi, rispettivamente conoscenza mirate, assenti o difficilmente colmabili. È necessario inoltre individuare un contesto in cui siano possibili pause supplementari. La destinazione lavorativa si riferisce di conseguenza essenzialmente ad ambiti di nicchia. Le possibilità reintegrative si declinano pertanto anche in termini di reperibilità di simili contesti lavorativi.
Sulla scorta della compromissione fisica e delle risorse limitate, ascrivibili ad ambiti lavorativi di nicchia, unitamente ad una decisa centratura sul danno alla salute e ad una certa dimissionarietà, un reale reinserimento duraturo nel libero mercato del lavoro risulta poco immaginabile. Uno stage potrebbe verificare la praticabilità di un simile progetto reintegrativo, così come gli eventuali margini di attivazione dell’A.
Conclusioni
· La situazione di salute è apparsa più compromessa rispetto alle indicazioni mediche. Dolori diffusi, alle dita del piede sinistro, alle gambe, lombari, cervicali e alle spalle, difficoltà uditive e visive, hanno caratterizzato l’accertamento. Per un peggioramento della sintomatologia lombare l’A. si è assentato alcuni giorni. Sono state riscontrate inoltre la necessità di alternare la postura (soprattutto quella eretta, statica e in movimento) e di effettuare pause supplementari (anche per sdraiarsi), così come un’evidente zoppia. Non ha mai utilizzato le scale da magazzino, ha evitato di accovacciarsi e inginocchiarsi, ha faticato a lavorare con le braccia sopra le spalle e ha sollevato carichi fino a 5-7 kg.
· Sono state rilevate discrete-buone risorse pratico-manuali, anche di manualità fine, purché le mansioni fossero semplici. Decisamente più difficoltoso è apparso lo svolgimento dei compiti amministrativo-concettuali. A caratterizzare positivamente l’accertamento è stato piuttosto l’approccio serio e disponibile, nonostante la decisa centratura sul danno alla salute ed una certa dimissionarietà. L’A. è apparso generalmente attento, concentrato e paziente, anche se poco proattivo, oltre ad essere integrato e rispettoso del contesto.
· I tempi produttivi sono risultati ampiamente dilatati, a causa delle numerose pause supplementari e in alcuni compiti pure dell’inesperienza. Ne consegue un rendimento ulteriormente ridotto, quantificabile in un indicativo metà tempo (per quanto osservato appare inverosimile un’abilità, seppur parziale, anche nell’attività abituale).
· L’A. ha affrontato in modo passivo il discorso orientativo, faticando a proiettarsi in un reale reinserimento e a formulare alternative lavorative pertinenti. A fronte delle marcate limitazioni fisiche e delle circoscritte risorse, l’unico settore ipotizzabile è quello industriale, in mansioni semplici da svolgere al banco (packaging, assemblaggi, manutenzioni, ecc.). La necessità di pause supplementari restringe ulteriormente il campo d’azione ad ambiti di nicchia. La situazione fisica, lavorativa-esperienziale e attitudinale per quanto delineatasi suscita in definitiva forti dubbi rispetto ad un effettivo reinserimento duraturo nel libero mercato, la cui praticabilità potrebbe essere verificata attraverso uno stage.”
In sintesi, la situazione di salute è apparsa più compromessa rispetto alle indicazioni mediche, segnatamente a causa di dolori diffusi alle dita del piede sinistro, alle gambe, lombari, cervicali e alle spalle, difficoltà uditive e visive. Per un peggioramento della sintomatologia lombare l’insorgente si è assentato alcuni giorni. Sono state riscontrate inoltre alcune limitazioni, quali la necessità di alternare la postura (soprattutto quella eretta, statica e in movimento) e di effettuare pause supplementari (anche per sdraiarsi), così come un’evidente zoppia. Inoltre i tempi produttivi sono risultati ampiamente dilatati, a causa delle numerose pause supplementari e in alcuni compiti pure dell’inesperienza. Secondo il ______ ne consegue un rendimento ulteriormente ridotto, quantificabile in un indicativo metà tempo ed un solo settore ipotizzabile, quello industriale, ritenuto che comunque la necessità di pause supplementari riduce ancora di più il campo di azione ad ambiti di nicchia.
Per il responsabile del ______ la praticabilità di un reinserimento duraturo nel libero mercato del lavoro dovrebbe essere verificata tramite uno stage.
Il 10 gennaio 2024 il medico SMR, dr. med. ______, si è limitato ad affermare che “dopo visione dell’accertamento espletato presso il ______ di ______ (GED 08.01.2024), si ritiene che dal lato esclusivo medico-assicurativo non si possono oggettivare franchi peggioramenti dello stato di salute dell’A.to né patologie di nuova insorgenza con ulteriore influsso sulla capacità lavorativa già adatta allo stato di salute come attestato nel RAF SMR del 21.06.2023 suffragato da una perizia plurispecialistica del ______” (pag. 952 incarto AI).
Sennonché, secondo questo Tribunale, il medico SMR non doveva solo stabilire se vi era stato un peggioramento dello stato di salute rispetto alla perizia del ______, ma avrebbe dovuto sottoporre il rapporto del ______ ai periti per una presa di posizione ritenuto che gli esperti del ______ hanno evidenziato una discrepanza tra la prestazione effettiva del ricorrente e la valutazione medica, nel senso di uno stato valetudinario più compromesso rispetto alle indicazioni mediche (dolori diffusi, alle dita del piede sinistro, alle gambe, lombari, cervicali e alle spalle, difficoltà uditive e visive) con ulteriori limitazioni funzionali (effettuare pause supplementari anche per sdraiarsi), non figuranti nel rapporto finale del 21 giugno 2023 (pag. 907 incarto AI), per “un rendimento ulteriormente ridotto, quantificabile in un indicativo metà tempo”. Essi hanno inoltre stabilito che la situazione fisica, lavorativa-esperienziale e attitudinale per quanto delineatasi suscita in definitiva forti dubbi rispetto ad un effettivo reinserimento duraturo nel libero mercato, la cui praticabilità avrebbe dovuto essere verificata attraverso uno stage.
Il 25 settembre 2025 il medico SMR, dr. Med. ______, ha chiesto ai periti una presa di posizione in merito ad ulteriore documentazione prodotta nelle more amministrative e sul ricorso al TCA, dove vengono formulate le critiche in merito alle discrepanze tra le valutazioni medico-teoriche dei periti del ______ e le conclusioni degli esperti del ______.
Nell’elenco del riassunto degli atti delle osservazioni del 24 ottobre 2025 dei periti del ______ il rapporto del ______ non figura (pag. 38-42 incarto AI/II), malgrado l’invio di tutti i documenti al ______ (pag. 6 incarto AI/II). In merito all’accertamento professionale sono stati citati alcuni estratti del ricorso e lo scritto del 22 settembre 2025 della giurista dell’Ufficio AI che rilevava come secondo l’insorgente le conclusioni del ______ e del SMR non si confrontano con la documentazione medica “e il rapporto del ______” (pag. 1 incarti AI/II).
Solo la dr.ssa med. ______ si è espressa in merito alle divergenze rilevate dal responsabile del ______, citando il contenuto del ricorso ed affermando che “il percorso di accertamento pratico è stato inficiato soprattutto dalle assenze motivate dai dolori e da limitazioni fisiche e non per motivi psichiatrici”.
Il dr. med. ______, il dr. med. ______ e la dr.ssa med. ______ hanno esaminato la nuova documentazione medica prodotta senza chinarsi esplicitamente sulle criticità sollevate dagli esperti del ______ in merito alla situazione valetudinaria apparsa più compromessa rispetto alle valutazioni medico-teoriche, segnatamente a causa di “Dolori diffusi, alle dita del piede sinistro, alle gambe, lombari, cervicali e alle spalle, difficoltà uditive e visive, hanno caratterizzato l’accertamento” ed al riscontro della necessità, oltre di alternare la postura, anche di effettuare pause supplementari, con conseguente dilatazione dei tempi produttivi. Ciò che ha indotto gli esperti del ______ a ritenere un rendimento ridotto, quantificabile “in un indicativo metà tempo” e ad escludere un’abilità anche solo parziale nell’attività abituale. Essi hanno inoltre osservato che l’unico settore ipotizzabile è quello industriale, in ambiti di nicchia (sul tema cfr. STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, al consid. 5.1; STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1), concludendo che la “situazione fisica, lavorativa-esperienziale e attitudinale per quanto delineatasi suscita in definitiva forti dubbi rispetto ad un effettivo reinserimento duraturo nel libero mercato, la cui praticabilità potrebbe essere verificata attraverso uno stage.”
In queste condizioni accertata una manifesta e considerevole discrepanza tra la prestazione rilevata dal centro per l’accertamento professionale e la valutazione medica, è necessaria una presa di posizione (globale) dei periti, che si dovranno determinare in modo esaustivo sulla divergenza, diffusamente esposta sopra, tra le conclusioni peritali ed il rapporto del ______ (cfr. da ultimo la STF 8C_335/2025 del 18 febbraio 2026, consid. 2.2; cfr. anche la STCA 32.2024.82 del 16 aprile 2025, consid. 2.7).
Alla luce della necessità di un nuovo accertamento, non occorre ancora esprimersi in merito alle altre censure sollevate del ricorrente, segnatamente circa il valore probatorio della perizia del ______, né assumere le prove richieste dal ricorrente (oltre all’incarto prodotto dall’AI in sede di risposta, l’allestimento di una perizia giudiziaria, l’audizione della curante, dr.ssa med. ______, il suo interrogatorio e l’audizione del dr. med. ______, del dr. med. ______, dello psicologo ______ e della psicologa e psicoterapeuti ______).
2.5. Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, stante la necessità di un approfondimento medico, si giustifica il rinvio degli atti affinché l’amministrazione proceda nel senso indicato sopra e si determini nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato, emanando una nuova decisione formale, debitamente preavvisata.
2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (STF 8C_135/2025 del 21 agosto 2025 con rinvio alla DTF 146 V 28, consid. 7 e 137 V 210 consid. 7.1), le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata nel ricorso (DTF 124 V 301 consid. 6; STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché proceda come ai considerandi.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2’500 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 04.06.2026
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