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Numero d'incarto: 52.1995.315
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00315 DP 230/92 cm
Lugano 21 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 luglio 1992 di
contro
la risoluzione 1 luglio 1992 (n. 5448) con cui il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso 21 ottobre 1988 di __________ avverso la decisione 10 ottobre 1988 del municipio di __________ di imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per gli anni 1985, 1986, 1987 e 1988;
viste le risposte:
21 luglio 1992 del Consiglio di Stato;
30 settembre 1992 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che con decisione 10 ottobre 1988 il municipio di __________ ha emesso la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti riferita agli anni 1985, 1986, 1987 e 1988;
che __________, proprietario nel comune di una residenza secondaria, tassata fr. 100.-- per anno in applicazione dell'art. 11 lett. b del regolamento per il servizio raccolta rifiuti, é insorto avverso quella decisione innanzi al Consiglio di Stato, denunciando in particolare l'esosità del tributo, che egli chiedeva fosse ridotto a fr. 30.-- per anno, importo corrispondente tra l'altro alla tassa imposta per quegli anni alle economie domestiche di domiciliati in applicazione dell'art. 11 lett. a dello stesso regolamento;
che con risoluzione 1. luglio 1992 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la tassa riferita all'anno 1985 per violazione del divieto di irretroattività delle leggi (dispositivo n. 1.1.), ma confermando quella per gli anni successivi (1986, 1987, 1988; dispositivo n. 1.2.), mettendo inoltre a carico del ricorrente 3/4 della tassa di giudizio, di fr. 200.-- (dispositivo n. 2);
che __________, vedova del fu __________, ha impugnato l'anzidetta risoluzione governativa davanti a questo Tribunale, ribadendo le richieste precedentemente formulate;
che il Tribunale ha soprasseduto alla trattazione della pratica in attesa che il Tribunale federale si pronunciasse sul ricorso presentato dal comune di __________ contro la sua sentenza 1 dicembre 1993, ove aveva stabilito che un'imposizione differenziata della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti tra domiciliati (residenti primari) e non (residenti secondari) non fosse lecita;
che con sentenza 20 novembre 1995 il Tribunale federale ha respinto il ricorso del comune di __________, stabilendo in particolare che esiste una presunzione secondo cui i costi totali riferiti al servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti provocati da una persona non domiciliata nel comune non sono superiori a quelli cagionati da una persona che risiede stabilmente nel comune, ferma restando la possibilità per un comune di dimostrare il contrario sulla base di un calcolo preciso, e che pertanto, in principio, i residenti secondari non possono essere gravati da una tassa riferita a quel servizio superiore a quella richiesta presso le economie domestiche di domiciliati, pena la violazione dell'art. 4 Cost.;
che, sulla scorta delle motivazioni di detta sentenza, trasmessa per conoscenza alle parti, in occasione dell'udienza 6 marzo 1996 il comune e la ricorrente hanno conchiuso una transazione a tenore della quale la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per gli anni 1986, 1987 e 1988 posta a carico della ricorrente é ridotta a fr. 30.-- per anno, tale la tassa imposta in quegli anni alle economie domestiche di domiciliati;
che le parti hanno indi congiuntamente sollecitato il Tribunale ad accogliere il ricorso nei termini della transazione suddetta;
che l'accordo citato é in perfetta armonia con la giurisprudenza del Tribunale federale, per cui il Tribunale non può che accedere alla detta richiesta;
che ciò comporta l'annullamento dei dispositivi n. 1.2. e 2 della risoluzione governativa impugnata;
che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm), né assegna ripetibili al comune (art. 31 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost., 2, 30, 31, 48 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 18, 28, 31 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é accolto nei termini della transazione conchiusa dalle parti all'udienza 6 marzo 1996.
I dispositivi n. 1.2. e 2 della risoluzione 1 luglio 1992 (n. 5448) del Consiglio di Stato sono annullati.
Non si preleva una tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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