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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.314
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00314 DP 234/92 cm
Lugano 21 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 luglio 1992 di
contro
la risoluzione 1 luglio 1992 (n. 5467) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 20 ottobre 1988 di __________ avverso la decisione 10 ottobre 1988 del municipio di __________ di imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1988;
viste le risposte:
11 agosto 1992 del Consiglio di Stato;
30 settembre 1992 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che con decisione 10 ottobre 1988 il municipio di __________ ha emesso a carico di __________, proprietario di una residenza secondaria nel comune, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti riferita all'anno stesso, di fr. 200.--, in applicazione dell'art. 11 lett. b del regolamento per il servizio raccolta rifiuti;
che __________ é insorto avverso quella decisione innanzi al Consiglio di Stato, denunciando in particolare l'esosità del tributo, che egli chiedeva fosse ridotto a fr. 30.--, importo corrispondente tra l'altro alla tassa imposta per quell'anno alle economie domestiche di domiciliati in applicazione dell'art. 11 lett. a dello stesso regolamento, e chiedendo inoltre la restituzione della differenza sulle tasse versate per gli anni 1985, 1986 e 1987;
che con risoluzione 1 luglio 1992 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso (dispositivo n. 1), ponendo inoltre a carico del ricorrente la tassa di giudizio, di fr. 200.--, e l'obbligo di rifondere al comune fr. 100.-- per il titolo di ripetibili (dispositivo n. 2);
che __________ e __________ hanno impugnato l'anzidetta risoluzione governativa davanti a questo Tribunale, ribadendo le richieste precedentemente formulate;
che il Tribunale ha soprasseduto alla trattazione della pratica in attesa che il Tribunale federale si pronunciasse sul ricorso presentato dal comune di __________ contro la sua sentenza 1 dicembre 1993, ove aveva stabilito che un'imposizione differenziata della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti tra domiciliati (residenti primari) e non (residenti secondari) non fosse lecita;
che con sentenza 20 novembre 1995 il Tribunale federale ha respinto il ricorso del comune di __________, stabilendo in particolare che esiste una presunzione secondo cui i costi totali riferiti al servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti provocati da una persona non domiciliata nel comune non sono superiori a quelli cagionati da una persona che risiede stabilmente nel comune, ferma restando la possibilità per un comune di dimostrare il contrario sulla base di un calcolo preciso, e che pertanto, in principio, i residenti secondari non possono essere gravati da una tassa riferita a quel servizio superiore a quella richiesta presso le economie domestiche di domiciliati, pena la violazione dell'art. 4 Cost.;
che, sulla scorta delle motivazioni di detta sentenza, trasmessa per conoscenza alle parti, in occasione dell'udienza 6 marzo 1996 il comune ed i ricorrenti hanno conchiuso una transazione a tenore della quale la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1988 posta a carico di __________ é ridotta a fr. 30.--, tale la tassa imposta in quell'anno alle economie domestiche di domiciliati, mentre che i ricorrenti hanno rinunciato a ulteriormente postulare la restituzione delle tasse pagate per gli anni precedenti;
che le parti hanno indi congiuntamente sollecitato il Tribunale ad accogliere il ricorso nei termini della transazione suddetta;
che l'accordo citato é in perfetta armonia con la giurisprudenza del Tribunale federale, per cui il Tribunale non può che accedere alla detta richiesta;
che ciò comporta l'annullamento integrale della risoluzione governativa impugnata;
che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm), né assegna ripetibili al comune (art. 31 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost., 2, 30, 31, 48 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 18, 28, 31 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é accolto nei termini della transazione conchiusa dalle parti all'udienza 6 marzo 1996.
La risoluzione 1 luglio 1992 (n. 5467) del Consiglio di Stato é annullata integralmente.
Non si preleva una tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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