AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2025.11
Data decisione, Autorità: 13.04.2026, TCA
Titolo: Rettam.Cassa negato assegno parentale per la nascita del figlio, poiché rich.tardiva e il termine non va restituito. Situazione prof.e famil.del ric.,padre di 5 figli,implica notevole carico mentale. Non suffic.per concludere che ric.confrontato con imposs.ogg.e sogg.di inoltrare tempestivam.domanda
Raccomandata
Incarto n. 39.2025.11
rs
Lugano 13 aprile 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su reclamo del 29 ottobre 2025 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia (assegno parentale)
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 29 ottobre 2025 emessa nei confronti di RI1 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 2 ottobre 2025 (cfr. doc. 2), con il quale gli aveva negato un assegno parentale a favore del figlio ______ nato il __ ______ 2024 (cfr. doc. 1B), argomentando:
" (…)
Con riferimento all’art. 71f Laf, l’art. 43e del Regolamento Laf stabilisce che il termine di un anno scade nello stesso giorno del mese del parto.
Nel caso specifico, rileviamo che il figlio ______ è nato il ________ 2024; il formulario relativo alla richiesta di AP è pervenuto alla Cassa in data 1° ottobre 2025 (sottoscritto il 24 settembre 2025).
Pacifica pertanto, sotto questo profilo, la tardività della domanda rispetto al termine scadente il 26 marzo 2025.
Anche se invero un'istanza formale in tal senso non è stata formulata, date le argomentazioni della reclamante la Cassa ritiene di dovere pertanto anche analizzare se vi siano le condizioni per una restituzione dei termini.
Si osserva innanzitutto che la giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 41 LPGA ("se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia fatto omesso") applicabile in casu in virtù del rinvio di cui all'art. 33 cpv. 3 Laps, prevede che per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile. Più in generale, ed a valere nei differenti ambiti del diritto amministrativo, la restituzione è possibile quando all'assicurato sia stato impedito a compiere l'atto omesso in tempo utile a causa di un fatto grave, che non poteva essere evitato. La durata e l'intensità dell'impedimento vanno esaminate concretamente. Il semplice fatto che un impedimento intervenga durante la decorrenza di un termine non giustifica un'automatica restituzione dei termini: l'impedimento deve essere stato tale da non permettere di rispettare il termine in questione.
Ora, la situazione descritta non permette di considerare una richiesta di restituzione di termini. Come dichiarato dal medesimo, si è trattato essenzialmente di una dimenticanza, che non si ritiene ascrivibile all'amministrazione.
La Cassa non può pertanto che concludere che non si possa ritenere il sussistere di una causa d'impedimento nella mancata tempestiva trasmissione della domanda, anche rammentato e considerato che all'introduzione della nuova prestazione (AP) vi è stata una campagna di informazione con una conferenza stampa in relazione alle misure sociali e fiscali e successivo comunicato ripreso dai media. Inoltre, tramite flyer informativo che, oltre ad essere pubblicato sul sito ufficiale della DASF, è stato trasmesso a tutte le strutture cantonali coinvolte. (…)" (Doc. III1)
1.2. Contro la decisione su reclamo, il 13 novembre 2025, RI1 ha inoltrato uno scritto alla Cassa, la quale l’ha trasmesso per competenza al TCA (cfr. doc. I; II).
L’insorgente ha chiesto la restituzione del termine per presentare la domanda di assegno parentale e che la sua pratica venga esaminata come se la richiesta fosse stata interposta entro il termine stabilito.
A sostegno delle proprie pretese egli ha addotto:
" (…) Nel periodo entro il quale avrei dovuto inoltrare la domanda, mi sono trovato — e continuo a trovarmi — in una situazione familiare e professionale particolarmente impegnativa: sono padre di cinque figli, ciascuno con esigenze e ritmi propri, e poiché anche mia moglie svolge un'attività professionale, gran parte della gestione quotidiana della famiglia e della casa ricade su di me. Accanto ai miei impegni lavorativi, mi occupo dunque dell'organizzazione domestica, degli orari scolastici, delle attività dei bambini, degli appuntamenti, degli imprevisti e di tutto ciò che rende il funzionamento della vita familiare tanto prezioso quanto complesso. Come potete immaginare, conciliare il lavoro con una famiglia numerosa richiede una presenza costante e un notevole carico mentale: è una vita ricca e gratificante, ma anche molto intensa, in cui ogni giornata è scandita da compiti simultanei e da una continua necessità di coordinamento.
Nonostante la mia volontà di adempiere correttamente a tutti gli obblighi amministrativi, questa combinazione di responsabilità familiari e professionali ha generato un carico mentale eccezionale. La letteratura scientifica — in particolare gli studi sulla memoria prospettica, sul carico cognitivo e sugli effetti dello stress prolungato — mostra chiaramente che, quando una persona è chiamata a gestire simultaneamente molti compiti complessi e urgenti, possono verificarsi dimenticanze involontarie, non riconducibili a negligenza o disinteresse, ma a un vero e proprio impedimento cognitivo temporaneo. In altre parole, pur avendo piena intenzione di presentare la domanda, sono stato di fatto impedito senza colpa, perché l'attenzione e le energie erano assorbite dalle urgenze quotidiane legate alla famiglia e al lavoro. Alla luce di quanto sopra, ritengo che il ritardo debba essere valutato secondo il quadro giuridico vigente:
Prevede che un'istanza tardiva possa essere eccezionalmente presa in considerazione qualora il richiedente dimostri di essere stato nell'impossibilità di agire.
Stabilisce che, in presenza di circostanze particolari, è possibile procedere alla restituzione dei termini, quando l'interessato non ha potuto rispettarli senza propria colpa.
Conferma il principio generale secondo cui la rimessione in termini è ammessa se l’istante dimostra di essere stato impedito, senza sua colpa, a rispettare il termine previsto.
Ritengo che la mia situazione personale rientri pienamente nel concetto di causa di forza maggiore come inteso dalla normativa: un impedimento aggettivo, non prevedibile e non evitabile, che ha avuto un carattere temporaneo ma sufficiente a rendere impossibile l'adempimento puntuale. (…)" (Doc. I)
Il ricorrente ha, altresì, menzionato varie fonti a titolo di “evidenze scientifiche relative all’impatto del carico familiare e professionale sulla memoria” (cfr. doc. I in fine).
1.3. Nell sua risposta di causa del 12 gennaio 2026 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, puntualizzando che il sovraccarico cognitivo dovuto a impegni lavorativi e familiari che avrebbe fatto dimenticare a RI1 di richiedere tempestivamente l’assegno parentale non può permettere una deroga dei termini legali (cfr. doc. V).
1.4. Il 13 gennaio 2026 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le stesse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il Gran Consiglio del Cantone Ticino, il 12 dicembre 2017, ha approvato una modifica della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) che ha introdotto, segnatamente, gli art. 71a segg. relativi all’assegno parentale, il quale è una prestazione sociale proposta nell’ambito della Riforma fiscale e sociale (cfr. Messaggio n. 7417 del 15 settembre 2017).
La Riforma è stata accettata in votazione popolare, a seguito di referendum, il 29 aprile 2018 (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/circolari_af/20.07.2018_nuove_misure_sociali_cantonali.pdf).
I disposti della Laf riguardanti l’assegno parentale sono, quindi, entrati in vigore il 1° gennaio 2019 (cfr. BU 2018 215).
Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, in particolare le disposizioni della legislazione sulla Laps (lett. a).
L’art. 33 cpv. 2 della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps enuncia che
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
Ritenuto il tenore dell’art. 33 cpv. 2 Laps, il TCA è competente per esaminare i ricorsi in materia di assegno parentale.
nel merito
2.2. Questa Corte è chiamata a stabilire se la Cassa abbia rettamente o meno negato a RI1 il diritto all’assegno parentale richiesto a seguito della nascita, il ________ 2024, del figlio ______.
2.3. L’assegno parentale è una prestazione unica e ammonta a CHF 3'000.- (cfr. art. 71c cpv. 1 Laf).
Per poter beneficiare dell’assegno parentale i richiedenti devono rispettare le seguenti condizioni generali contemplate all’art. 71a Laf:
" 1Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno:
a) per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) per ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.
2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).
3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore:
a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;
b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero."
Trattandosi di una prestazione attribuita in modo selettivo e non generalizzato, occorre inoltre che l’unità di riferimento che entra in considerazione soddisfi le condizioni economiche, così fissate all’art. 71b Laf:
" 1Il diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.
2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.
3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti:
a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui;
b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere 400’000 franchi.
4È fatta salva la richiesta di restituzione dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione."
Il Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) prevede all’art. 43b cpv. 1 che “per la composizione dell'unità di riferimento e le condizioni economiche dei suoi membri, occorre considerare la situazione in essere nel sesto mese successivo a quello del giorno del parto o dell'accoglimento a casa del minore”.
L’art. 43c Reg. Laf stabilisce, invece, che:
" 1I redditi lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in analogia con quanto avviene per stabilire il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia.
2Vanno anche calcolate su base annua le rendite e le indennità sostitutive di reddito, in particolare quando v’è un diritto in virtù di una delle leggi seguenti:
a) legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità del 25 settembre 1952 (LIPG);
b) legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);
c) legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);
d) legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF);
e) legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA);
f) legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM);
g) legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI);
h) legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015."
L’art. 71d Laf, relativo al concorso di diritti, enuncia:
" 1Qualora entrambi i genitori soddisfino le condizioni di cui agli articoli 71a e 71b della legge, è riconosciuto un solo assegno. I genitori si accordano su chi esercita il diritto alla prestazione.
2In caso di disaccordo o qualora il diritto all’assegno sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso è riconosciuto al genitore che coabita con il figlio. Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre."
2.4. Nella presente evenienza la Cassa non ha attribuito a RI1 un assegno parentale a seguito della nascita del figlio ______, in quanto, da una parte, la relativa richiesta presentata il 24 settembre 2025 è risultata tardiva, dall’altra, non può entrare in considerazione una restituzione dei termini non configurando la dichiarata dimenticanza una causa d’impedimento nella mancata tempestiva trasmissione della domanda (cfr. doc. 2; III1; V; consid. 1.1.)
Il ricorrente sostiene, per contro, che la sua situazione personale (famiglia con cinque figli in cui anche la moglie è attiva professionalmente) costituisca un impedimento oggettivo, non prevedibile e non evitabile. Egli ha precisato che, nonostante la sua volontà di adempiere correttamente a tutti gli obblighi amministrativi, la combinazione di responsabilità familiari (organizzazione domestica, orari scolastici, attività dei bambini, appuntamenti, imprevisti) e professionali ha generato un carico mentale eccezionale.
Inoltre il medesimo ha evidenziato che la letteratura scientifica mostra chiaramente che, quando una persona è chiamata a gestire simultaneamente molti compiti complessi e urgenti, possono verificarsi dimenticanze involontarie, non riconducibili a negligenza o disinteresse, ma a un vero e proprio impedimento cognitivo temporaneo (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
2.5. Ai sensi dell’art. 71e Laf concernente l’esercizio del diritto, la determinazione e il pagamento dell’assegno:
" 1L’avente diritto fa valere l’assegno tramite il formulario ufficiale.
2Il diritto all’assegno, così come il suo rifiuto, è oggetto di una decisione formale.
3L’assegno è pagato all’avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto mesi dopo l’accoglimento a casa del minore. Il versamento avviene sul conto bancario o postale."
L’art. 71f Laf, riguardante la prescrizione, prevede:
" Il diritto all’assegno si estingue un anno dopo la nascita oppure, in caso di adozione, un anno dopo l’accoglimento a casa del minore."
Giusta l’art. 43e Reg.Laf:
" Il termine di un anno scade nello stesso giorno del mese del parto o dell'accoglimento a casa del minore o, in mancanza del giorno corrispondente, nell'ultimo giorno del mese."
Nel Messaggio 7417 del Consiglio di Stato del 15 settembre 2017 relativo alla Riforma cantonale fiscale e sociale e, in particolare, al rafforzamento della politica familiare tramite misure mirate tra le quali l’assegno parentale, a proposito della richiesta di quest’ultimo, al p.to 3.1.1. figurano le seguenti indicazioni:
" Richiesta
A livello procedurale, la prestazione è concessa su richiesta (previo invio dell’apposito formulario alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari) e a condizione che sia inoltrata entro 12 mesi dalla nascita del figlio rispettivamente entro 12 mesi dal momento in cui l’adottando è accolto a casa. Trascorso questo termine, il diritto alla prestazione non è più dato.
Allo scopo di rendere accessibile la nuova prestazione al maggior numero possibile di genitori potenzialmente beneficiari, si prevede di adottare una strategia d’informazione attraverso differenti canali."
Il termine di un anno dopo la nascita per interporre domanda di assegno parentale tramite il formulario ufficiale (art. 71e Laf) previsto agli art. 71f Laf e 43e Reg.Laf costituisce una condizione formale del diritto all’assegno, poiché secondo il testo legale (art. 71f Laf) il relativo diritto, dopo tale termine, si estingue - se non è esercitato (cfr., in ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, DTF 113 V 66 a proposito del termine per far valere il diritto all’indennità di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI).
Allorché la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale (cfr. STCA 38.2005.88 del 28 marzo 2006 consid. 2.3., confermata dal Tribunale federale con giudizio C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicato in DTF 133 V 169).
Riguardo al termine di un anno per richiedere il riconoscimento del diritto all’assegno parentale stabilito dal legislatore è utile osservare che l’art. 71b Laf impone, d’altronde, di considerare la situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita (cfr. STCA 39.2025.2 del 2 giugno 2025; 39.2020.2 del 3 settembre 2020, pubblicata in RtiD I-2021 N. 16 pag. 94 segg.).
Un annuncio tempestivo consente, dunque, una determinazione agevole del diritto facendo capo a dati recenti concernenti la situazione finanziaria del richiedente.
Il termine di un anno contemplato agli art. 71f Laf e 43e Reg.Laf è, pertanto, un termine perentorio, il quale non può essere prolungato o interrotto (cfr. STF 8C_218/2024 del 13 giugno 2024 consid. 4.1.).
Nel caso di specie è incontestato che il ricorrente ha presentato la richiesta dell’assegno parentale a seguito della nascita, il _________ 2024, del figlio ______ il 24 settembre 2025 e che la stessa è pervenuta alla Cassa il 1° ottobre 2025 (cfr. doc. 1).
La domanda, non avendo rispettato il termine di un anno dalla nascita del figlio, è conseguentemente tardiva.
Ad ogni modo un termine perentorio può essere oggetto di una restituzione (cfr. STF 8C_218/2024 del 13 giugno 2024 consid. 4.1.; DTF 131 V 454 consid. 3.1).
L’insorgente ha, in effetti, esplicitamente postulato la restituzione dei termini per presentare domanda di assegno parentale (cfr. doc. I).
2.6. Ai sensi dell’art. 41 LPGA, applicabile anche in ambito di assegni familiari, e più specificatamente nel settore dell’assegno parentale, quale diritto sussidiario in virtù dell’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.1.), se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.
Di tenore analogo è il disposto di cui all’art. 14 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 9C_678/2024 del 4 febbraio 2026 consid. 1.1.; STF 8C_391/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette, in particolare, che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possano costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_696/2025 del 9 dicembre 2025; STF 9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_728/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8 pag. 32; DTF 119 II 86 consid. 2a; DTF 112 V 255 consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
In una sentenza 9F_12/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3.1. l’Alta Corte ha specificato che una malattia di una certa gravità può consentire la restituzione dei termini se essa interviene alla fine del termine e impedisce all’interessato di tutelare i propri interessi o di ricorrere in tempo ai servizi da parte di terzi.
Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
In proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.7. Il ricorrente ha motivato il ritardo della propria domanda di prestazioni affermando di essersi trovato, e di continuare a trovarsi, in una situazione familiare e professionale particolarmente impegnativa, essendo padre di cinque figli e considerato che anche la moglie svolge un’attività professionale, per cui gran parte della gestione quotidiana della famiglia e della casa ricade su di lui. Egli ha specificato che il carico mentale eccezionale generato dalle responsabilità familiari e professionali gli ha impedito senza colpa di presentare la richiesta in questione, come mostrato dalla letteratura scientifica secondo la quale, quando una persona è chiamata a gestire simultaneamente molti compiti complessi e urgenti, possono verificarsi dimenticanze involontarie (cfr. doc. I, consid. 1.2.).
Tutto ben ponderato, il TCA ritiene che le circostanze addotte dall’insorgente, il quale era in ogni caso a conoscenza dell’assegno parentale, avendolo chiesto precedentemente per la figlia ______, nata nel 2021 (cfr. doc. 3), non giustifichino la richiesta dell’assegno parentale formulata dopo l’anno dalla nascita del figlio ______.
In effetti, pur comprendendo che la situazione professionale e familiare del ricorrente, padre di cinque figli e impegnato, come la moglie, professionalmente, benché ricca e gratificante, implichi un notevole carico mentale con conseguenti possibili dimenticanze, ciò non è sufficiente per concludere che in concreto il medesimo fosse confrontato con un’impossibilità oggettiva e soggettiva di inoltrare tempestivamente la domanda (cfr. consid. 2.6.).
Il sovraccarico mentale, in linea di principio, non può essere di per sé considerato un valido motivo per restituire i termini, se non costituisce un impedimento a effettuare qualsiasi azione per rispettare il termine, rispettivamente a incaricare una terza persona di fiducia di agire quale rappresentante visto il periodo molto impegnativo.
In proposito cfr. STF 8C_696/2025 del 9 dicembre 2025 di inammissibilità del ricorso di un’assicurata contro una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zugo in ambito di assicurazione contro la disoccupazione, il quale aveva ritenuto l’impugnativa del 12 settembre 2025 contro una decisione su opposizione della Cassa disoccupazione del 17 giugno 2025 tardiva e aveva rifiutato la restituzione dei termini, indicando, in particolare, che il rilevante sovraccarico a livello organizzativo e psichico dovuto al doversi occupare della “liquidazione di un altro datore di lavoro” (“Liquidation eines weiteren Arbeitgebers”) non poteva valere quale ragione scusabile del ritardo con cui era stato interposto il ricorso.
In concreto, inoltre, dagli atti non risultano livelli tali di stress da comportare effettivi problemi di salute che implicassero la totale incapacità di gestire le proprie questioni amministrative, né l’insorgente ha prodotto certificati medici al riguardo (cfr. STF 9C_678/2024 del 4 febbraio 2026; STF 8C_696/2025 del 9 dicembre 2025).
Il ricorrente, del resto, neppure ha affermato che il carico mentale eccezionale a cui ha dovuto far fronte, gli rendesse difficoltoso, dal profilo della lucidità mentale, svolgere la propria professione.
2.8. RI1 ha dichiarato di restare a disposizione per eventuali per eventuali colloqui, spiegazioni aggiuntive o per produrre la documentazione che sarebbe stata ritenuta opportuna (cfr. doc. I).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie l’insorgente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.
Il medesimo, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_649/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 4.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.9. Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 29 ottobre 2025 deve essere confermata.
2.10. Nell’ambito dell’assegno parentale, contemplato nella Legge sugli assegni familiari del Cantone Ticino - Laf (cfr. art. 71a segg.), si applica, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi di una vertenza relativa all’assegno parentale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia(sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2025.2 del 2 giugno 2025 consid 2.12.; STCA 39.2023.16 del 29 gennaio 2024 consid. 2.13., pubblicata in RtiD II-2024 N. 17 pag. 77 segg.; STCA 39.2023.14 del 15 novembre 2023 consid. 2.7.; Decreto 39.2023.12 del 23 ottobre 2023).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 01.06.2026
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