AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2025.83
Data decisione, Autorità: 31.03.2026, TCA
Titolo: Prima domanda di prestazioni. Contestato il grado d'invalidità. Rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché proceda a sottoporre al SAM la divergente valutazione del neurologo curante
Raccomandata
Incarto n. 32.2025.83
BS
Lugano 31 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2025 di
RI1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______
contro
la decisione del 13 agosto 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nata nel 1972, salariata all’80% quale ausiliaria di pulizie e casalinga per il restante 20%, nel settembre 2022 ha inoltrato una domanda volta al riconoscimento di prestazioni (doc. 3 e 14; salvo diversa indicazione, i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
1.2. L’Ufficio AI ha dapprima richiamato presso ______, assicuratore per la perdita di guadagno in caso di malattia, gli atti relativi all’assicurata, tra cui la valutazione neurologica fiduciaria del 15 maggio 2023 del dr. med. ______ (pag. 428).
Successivamente, l’amministrazione ha disposto una perizia bidisciplinare (neurologica e psichiatrica) affidata al _______, il quale con rapporto del 28 giugno 2024, ha valutato una totale incapacità lavorativa nell’attività abituale e un’incapacità del 40% in attività adeguate a partire dall’aprile 2022 (doc. 48). Tali conclusioni sono state confermate dal _______ con rapporto del 17 aprile 2025 (doc. 78).
La perizia è stata avallata dal Servizio medico regionale (SMR) con rapporti del 2 luglio 2024 (doc. 49), del 12 dicembre 2024 (doc. 61) e del 19 aprile 2025 (doc. 79).
Dopo aver eseguito un’inchiesta economica per le persone dedite all’economia domestica – conclusasi con rapporto del 28 ottobre 2024 e confermata con rapporto del 12 maggio 2025 (doc. 81) – che ha rilevato un impedimento dell’11,57% (doc. 56 e 57), il dossier è stato trasmesso al Servizio di integrazione professionale (SIP), il quale ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità (doc. 53, 65 e 66).
Sulla base dei suddetti atti istruttori, con decisione del 13 agosto 2025, debitamente preavvisata (doc. 63), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita per un grado d’invalidità del 44% a partire dal 1° gennaio 2024, data corrispondente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI.
Per quel che concerne il calcolo del grado d’invalidità relativo alla parte salariale va rilevato che, al termine dell’anno di attesa (15.04.2023), l’amministrazione ha determinato un grado d’incapacità al guadagno del 46% sulla base di un reddito senza invalidità pari a fr. 62'023 e di un reddito con invalidità di fr. 33'331 (quest’ultimo calcolato considerando un’incapacità lavorativa del 40% in attività adeguate). Per quanto riguarda invece l’attività domestica, l’Ufficio AI ha stabilito, secondo quanto emerso dall’inchiesta economica, un impedimento dell’11,57%. N’è risultato un grado d’invalidità globale non pensionabile del 39%, come indicato nella decisione impugnata:
" (…)
Tenuto conto della ripartizione delle due attività (salariata-casalinga), si ottiene il grado AI come segue:
Attività Quota parte Limitazione Grado d’invalidità parziale
Salariata 80 % 46 % 36.8 %
Casalinga 20 % 11.57 % 2.3 %
Grado d’invalidità 39 % (…)”
Con effetto dal 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della modifica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI, per la parte salariata l’Ufficio AI ha stabilito un grado d’invalidità del 52%, fondato su un reddito senza invalidità di fr. 62'023 e su un reddito con invalidità di fr. 33'331 (quest’ultimo è stato determinato considerando un’incapacità lavorativa del 40% con l’applicazione, sul salario da invalido, di una deduzione del 10% ai sensi dell’art. 26bis cpv. 3 OAI). Per quanto riguarda invece l’ambito dell’economia domestica, è rimasto il grado d’impedimento dell’11,57%. N’è derivato un grado d’invalidità globale del 44%, conformemente a quanto indicato nella pronunzia contestata:
" (…) Come precedentemente indicato, l’impedimento domestico è stato quantificato dalla nostra consulente ispettrice nell’11.57%.
Tenuto conto della ripartizione delle due attività (salariata-casalinga), si ottiene il grado AI come segue
Attività Quota parte Limitazione Grado d’invalidità parziale
Salariata 80 % 52 % 41.6 %
Casalinga 20 % 11.57 % 2.3 %
Grado d’invalidità 44 %
(…)”
1.3. Avverso la suddetta decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA1, interpone il presente ricorso postulando il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.
Fondandosi sul rapporto 12 marzo 2025 del proprio neurologo curante, dr. med. ______, l’insorgente contesta la valutazione neurologica del dr. med. ______, parte della perizia bidisciplinare del 28 giugno 2024 allestita dal _______. Rileva inoltre che il rapporto del neurologo curante non è stato sottoposto né al _______ per esame né all’ispettore incaricato di svolgere l’inchiesta economica.
1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso, confermando la valutazione medico-teorica del _______.
1.5. Con scritto del 27 ottobre 2025 la ricorrente chiede una proroga di dieci giorni del termine per l’inoltro di nuovi mezzi di prova (VI), proroga che è stata concessa (VII). L’insorgente è tuttavia rimasta silente.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita del 44% dal 1° gennaio 2024.
Incontestata è la suddivisione tra attività salariale (80%) e mansioni domestiche (20%).
2.3. Il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705).
La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.
In concreto, l’assicurata è stata posta al beneficio del diritto alla rendita dal 1º gennaio 2024. Ne consegue che applicabili sono le disposizioni in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.5. Nel caso in cui, invece, l'interessato esercitava, prima di essere invalido (o comunque avrebbe svolto in assenza dei fattori invalidanti), soltanto a tempo parziale un'attività lucrativa, torna applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, che prevede che il grado di invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolgeva anche le mansioni consuete, il grado di invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2 e quindi occorre determinare la parte dell'attività lucrativa e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado di invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità è detto "metodo misto".
L'art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica si intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Secondo l'art. 27bis cpv. 1 OAI, per valutare il grado d'invalidità degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d'invalidità:
a. il grado d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa;
b. il grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete.
L'art. 27bis cpv. 2 OAI dispone che per il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa:
a. il reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente a un grado d'occupazione del 100 per cento;
b. il reddito con invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente a un grado d'occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale determinante;
c. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d'occupazione che l'assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.
Per il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete, per l'art. 27bis cpv. 3 OAI:
a. viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell'assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;
b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d'occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un'attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
Secondo le spiegazioni pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto), per stabilire se un'attività nell'ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se, in caso di impossibilità dell'assicurato di svolgerle da sé, si tratti di un'attività che può essere tipicamente eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l'assistenza ai familiari (art. 27 cpv. 1 OAI); rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l'insorgere del danno alla salute.
Se, per contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano a essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività equiparate a un'attività lucrativa e quindi da considerare come mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
2.6. Secondo costante giurisprudenza STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
2.7. Nel caso concreto, come già esposto al consid. 1.2, per quanto riguarda la componente salariata (quantificata all’80%), l’assicurata è stata sottoposta a perizia presso il _______, che ha fatto capo a valutazioni specialistiche esterne di natura psichiatrica (dr. med. ______) e neurologica (dr. med. ______).
Con rapporto del 28 giugno 2024, i periti, dopo aver proceduto al consueto riassunto della documentazione medica e all’esposizione dell’anamnesi, hanno formulato le seguenti diagnosi con incidenza sulla capacità lavorativa:
" sindrome dolorosa cronica su neuropatia del nervo surale dopo stripping della vena safena del 15.4.2022 su/con:
presenza di verosimile neurinoma del nervo surale cutaneo laterale sin. a livello del cavo popliteo;
esisti da nerulosi del nervo surale cutaneo distale sin. il 24.8.2022 con residuo fibro-cicatriziale a livello della cicatrice distale, residua distorsione del decorso del nervo surale soprattutto nervo surale laterale;
persistente sintomatologia neuropatica dolorosa dell’arto inferiore sin.
sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10-41.2)” (perizia punto no. 4.3, pag. 191 del dossier).”
Per quanto concerne le ripercussioni funzionali delle patologie sulla capacità lavorativa, i periti hanno rilevato:
" obiettivamente l’A. ha rilevanti difficoltà a mantenere la posizione eretta con comparsa dei dolori dopo pochi minuti in questa situazione che richiedano di sdraiarsi nuovamente per migliorare la situazione. Anche in posizione seduta prolungata si manifestano disturbi, il tutto rende difficile scostarsi in modo prolungato dalla posizione sdraiata. Dal lato psichico vi è una ridotta caricabilità psichica con ridotta resistenza a tenuta “; punto no. 4.3.3 della perizia; pag. 191 del dossier).
In merito alla valutazione della capacità lavorativa sia nell’abituale attività che in quelle adeguate, nella perizia si legge:
" Per quanto concerne l’attività svolta finora, dal lato neurologico viene valutata una capacità lavorativa dello 0% per cui la capacità residua del’80% presente dal lato psichiatrico non può essere valorizzato.
In attività adatta, dal lato neurologico vi è una capacità lavorativa del 60% in quanto può lavorare 6 ore al giorno ma con una diminuzione di rendimento del 20% in ragione della sintomatologia dolorosa cronica con necessità di cambiare spesso la posizione, potersi talvolta sdraiare e intercalare delle pause.
Dal lato psichiatrico i dolori cronici determinato una ridotta caricabilità con ridotta resistenza e tenuta con diminuzione del rendimento lavorativo del 20%.
La diminuzione del rendimento lavorativo del 20% presente sia sotto il profilo somatico sia sotto il profilo psichiatrico è determinato essenzialmente dalla stessa condizione, ossia dai dolori cronici con riduzione della caricabilità e della tenuta con necessità delle pause. Pertanto complessivamente le percentuali di capacità/incapacità lavorativa presenti sotto l’aspetto somatico e psichiatrico sono integrabili tra loro”; punto no. 4.6 della perizia, pag. 192 del dossier).
I periti hanno esposto i seguenti requisiti necessari per svolgere un’attività adeguata:
" Attività in cui l’A. possa spesso cambiare posizione, alternando la posizione seduta a quella eretta, eventualmente anche potendo talvolta sdraiarsi o in posizione seduta mantenere in estensione il ginocchio sin. e senza compressioni lungo il decorso posteriore del pacchetto vascolo-nervoso. Si potrebbe ipotizzare un’attività d’ufficio legata all’utilizzo di un computer o in ambito di telecomunicazione, come consulenza o vendita, è anche possibile immaginare un’attività manuale semplice e ripetitiva, con possibilità di sollevare pesi sopra la testa anche in modo ripetuto, sempre che possano essere garantite le possibilità di cambiamenti di posizione e di avere la possibilità di ristoro. Dal lato psichiatrico non si impongono particolari requisiti ma bisogna evitare fonti di stress elevati.” (punto no. 4.8 della perizia, pag. 193 del dossier).
Hanno quindi concluso per una piena inabilità lavorativa nell’abituale attività lavorativa ed un’incapacità del 40% in attività adeguate, con effetto dall’aprile 2022.
Infine, i periti hanno fornito indicazioni per un trattamento medico per incrementare il rendimento lavorativo (punto no. 4.10 della perizia, pag. 195).
La perizia è stata avvallata dal SMR (doc. 49 e 61).
Contestata è la valutazione neurologica.
2.8. Per quanto concerne l’aspetto medico, va rammentato che per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Le perizie affidate dagli organi dell’amministrazione, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.9. Nel caso concreto, per quel che concerne la parte salariale, dopo attento esame degli atti, questo Giudice non può confermare la decisione impugnata per i seguenti motivi.
Per quel concerne la perizia neurologica, svolta nell’ambito della valutazione bidisciplinare del _______, nel rapporto 28 giugno 2025 il dr. ______ ha rilevato:
" (…) I disturbi presentati dall’A, sono a carattere neuropatico, riconducibili sia ad un processo di infiammazione e irritazione locale a livello del cavo popliteo sulla verosimile massa neurinomatosa lungo il corso del nervo surale laterale, sia a livello più neuropatico aspecifico distale con manifestazioni parestesiche, disestesiche e di formicolio sulla gamba sin. che sopraggiungono in concomitanza ad un edema e rigonfiamento della gamba quando rimane in posizione eretta, anch’esso eventualmente riconducibile ad una sofferenza neuropatica del sistema vegetativo legato alla neuropatia del nervo surale, già messa in evidenza agli esami elettro-neurografici. Le manifestazioni soggettive dell'A. sono quindi compatibili e coerenti con le osservazioni anatomopatologiche messe in luce tramite l'esecuzione di MRI, sonografia del cavo popliteo e esami elettro-neurografici. I sintomi dolorosi neuropatici causati dalla presenza di neuromi sono molto invalidanti, fastidiosi e dolorosi e possono essere di non facile palliazione medicamentosa, sia a causa della neuropatia irritativa causata dalla presenza della massa neurinomatosa stessa, sia a causa della compressione estrinseca a cui questi sono sottoposti, in particolare a livello del cavo popliteo durante la flessione del ginocchio. Sussiste però una discrepanza tra la rilevanza del sintomo doloroso che rende impossibile la ripresa lavorativa e l'assunzione di medicamenti che appare di scarsa entità e relativamente insufficiente rispetto alla rilevanza del sintomo doloroso. L'aumento dei dolori sia in posizione eretta che durante la posizione seduta sono verosimili e coerenti”; (sottolineatura del redattore, punto no. 6.2 della perizia, pag. 178 del dossier).
Riguardo alle limitazioni funzionali, il perito ha rilevato:
" Obiettivamente l'A. ha rilevanti difficoltà a mantenere la posizione eretta con comparsa dei dolori dopo pochi minuti in questa situazione, che richiedano di sdraiarsi nuovamente per migliorare la situazione.
Anche in posizione seduta prolungata si manifestano disturbi, il tutto rende difficile scostarsi in modo prolungato dalla posizione sdraiata. In questa situazione è difficile proporre un'alternativa lavorativa valida. In assenza di una scolarità superiore a quella dell'obbligo e una formazione specifica rendono anche la ricerca di un diverso posto di lavoro complicata. Le possibilità terapeutiche medicamentose non ancora esplorate fino ad ora possono essere considerate delle risorse per migliorare la capacità lavorativa”; punto no. 7.2 della perizia, pag. 179 del dossier).
Per quanto concerne eventuali provvedimenti sanitari volti a migliorare la capacità lavorativa, il perito ha proposto una presa a carico medicamentosa più incisiva o un intervento di neurolesi al polpaccio (cfr. punto no. 8.3 della perizia, pag. 182 del dossier).
Quanto alla valutazione della capacità lavorativa in altre attività, il perito neurologo ha stabilito:
" … in attività adatta, dal lato neurologico, vi è una capacità lavorativa del 60% in quanto l’assicurato può lavorare 6 ore al giorno ma con una diminuzione del rendimento del 20% in ragione della sintomatologia dolorosa cronica con necessità di cambiare spesso la posizione, potersi talvolta sdraiare e intercalare delle pause… (sottolineatura del redattore)”; punto no. 4.6 della perizia, pag. 192 del dossier).
Successivamente, in data 13 marzo 2025 l’insorgente ha inoltrato la presa di posizione del 12 marzo 2025 del proprio neurologo curante, dr. med. ______, in merito alla succitata valutazione specialistica peritale.
Con riferimento a tale scritto, nel ricorso (pag. 6) l’assicurata ha fatto presente:
" (…) Per quanto ne è dell’indicazione operatoria del dr ______, il curante afferma “che l’indicazione va posta con estrema cautela essendo l’alto rischio che dopo un nuovo intervento si possa formare un nuovo neuroma nella stessa sede, poco prossimalmente o distalmente da un nuovo intervento chirurgico con ulteriori conseguenze dolorose”.
In punto alla farmacoterapia indicata dal dr ______, il dr ______ conferma che “l’assicurata in passato aveva modo di risentire degli effetti secondari con altri farmaci antidepressivi ad effetto analgesico centrale o antiepilettici sempre ad effetto analgesico precedente assunti”. Tali effetti secondari “sono stati rilevati anche a seguito dell’assunzione di Pregabalina.”
Per quanto attiene le affermazioni del perito riguardo le limitazioni valetudinarie, ravvisa come quest’ultimo ammetta che la sintomatologia dolorosa e cronica sia chiaramente riconducibile a manifestazioni compressive o irritative locali sul neuroma. Il dr ______ ritiene che il momento in cui la paziente dovrà cambiare la posizione alfine di evitare lo sviluppo dei dolori non è dato a conoscere e non è manifestamente scatenato da un aspetto specifico, per cui non si può ragionevolmente concludere di proporre un’attività anche con continui cambiamenti di posizione secondo i dolori.
Dalla contrapposizione di quanto riferisce il dr ______ e quanto riferisce il dr ______ si accerta come il perito abbia concluso circa una determinata presa a carico terapeutica senza essere a conoscenza dei passi intrapresi dal collega in precedenza, che aveva per l’appunto già valutate le terapie proposte nella perizia.”
Orbene, in primo luogo va rilevato che agli atti figurano unicamente la prima e l’ultima pagina (la numero 4) del rapporto dello specialista curante (pagg. 275/276 del dossier), mentre risultano mancanti quelle contenenti i passaggi citati nel ricorso.
A prescindere da ciò, questo Giudice osserva che il menzionato scritto del 12 marzo 2025 del neurologo curante non è stato trasmesso dall’Ufficio AI (rispettivamente dal SMR) al _______ per osservazioni. Diversamente, una presa di posizione del _______ è stata richiesta in relazione allo scritto del 12 febbraio 2025 del legale dell’assicurata, il quale contestava le conclusioni della perizia senza allegare documentazione medica (cfr. scritto del 17 aprile 2025 del _______, doc. 78).
La succitata omissione risulta rilevante, poiché per una valutazione completa s’imponeva all’amministrazione di sottoporre al _______ le divergenti conclusioni espresse dal neurologo curante in merito alle attività ancora esigibili, ai provvedimenti sanitari prospettati nonché al grado d’incapacità lavorativa (a pag. 4 il neurologo curante ha valutato un’inabilità completa in tutte le professioni). Ne consegue che gli atti vanno inviati all’Ufficio AI affinché proceda come sopra.
Infine, le risultanze mediche dovranno essere trasmesse all’incaricato dell’inchiesta economica, che ha concluso per un impedimento dell’11,57% (nel citato rapporto del 12 marzo 2025 il dr. med. ______ ha sostenuto un’inabilità del 70% nelle mansioni casalinghe), per una presa di posizione.
Dopo di che, l’amministrazione eseguirà il calcolo del grado d’invalidità globale secondo il metodo misto (cfr. consid. 2.5).
2.10. Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In conclusione, richiamato quanto sopra, annullata la decisione impugnata, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda conformemente a quanto esposto nel considerando precedente e si pronunci nuovamente sul diritto alle prestazioni dell’assicurata, mediante l’emanazione di una decisione debitamente preavvisata e impugnabile.
2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500 vanno messe a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure congrue ripetibili alla ricorrente rappresentata da un legale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
Le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 01.06.2026
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