AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2025.24
Data decisione, Autorità: 30.03.2026, TCA
Titolo: Conferma della compensazione tra i contributi sociali non soluti dall'assicurato e la rendita AVS. Ricorrente non ha trasmesso tempestivamente le decisioni di fissazione dei contributi all'USSI per il pagamento. Calcolo del minimo vitale. Richiesta di condono dei contributi
Raccomandata
Incarto n. 30.2025.24
cs
Lugano 30 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione del 31 ottobre 2025 emanata da
CO1,
in materia di rendite AVS
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione formale del 9 agosto 2022 la CO1 ha fissato in fr. 1'584 l’ammontare della rendita AVS anticipata attribuita dal 1° agosto 2022 a RI1, nato nel 1959 (doc. 2).
1.2. Il 7 febbraio 2025 la CO1 ha scritto all’assicurato informandolo che nonostante le procedure promosse per riscuotere i crediti contributivi degli anni passati, non erano ancora stati soluti i contributi sociali dovuti nel 2018 (fr. 1'533.70) e nel 2019 (fr. 1'588.45), per complessivi fr. 3'122.15 (doc. 1/A). Di conseguenza in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 LAVS la Cassa avrebbe compensato l’importo ancora scoperto con la rendita. A questo scopo l’amministrazione ha assegnato un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni (doc. 1/A).
1.3. Dopo aver ricevuto un’email da parte dell’assicurato, la Cassa gli ha trasmesso il formulario per il calcolo del minimo esistenziale (doc. 1/D), compilato da RI1 l’11 marzo 2025 (doc. 1/D).
1.4. Con decisione del 27 giugno 2025, confermata dalla decisione su opposizione del 31 ottobre 2025, la CO1 ha calcolato in fr. 150 l’importo che avrebbe dedotto dalla rendita AVS a partire dalla crescita in giudicato della decisione su opposizione (doc. A) per il pagamento dei contributi rimasti impagati, fino a concorrenza dell’importo di fr. 3'122.15.
1.5. RI1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento (doc. I). Il ricorrente critica l’agire della Cassa, sostenendo di non avere ricevuto tutti i documenti che l’amministrazione affermava di aver allegato alla decisione e di aver dovuto ritrasmettere documenti alla Cassa che non erano più in possesso dei funzionari incaricati del suo caso. Egli afferma che al momento della redazione del formulario per il calcolo del minimo vitale suo figlio, ______, non era a carico della famiglia. Nel frattempo tuttavia si è iscritto preso un’Università in ______. Per sostenerne i costi l’interessato ha dovuto sottoscrivere un prestito bancario a nome del figlio con la garanzia del pagamento tramite trattenuta sulla sua rendita pensionistica. Il calcolo del minimo di esistenza non corrisponde alla realtà ______. L’istituto nazionale di statistica indica in Euro 2'718 il costo minimo per una famiglia di 3 persone. Ben oltre la soglia di disponibilità calcolata dalla Cassa. Il minimo vitale è di conseguenza intaccato.
1.6. Con risposta del 16 dicembre 2025 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.7. Il 9 gennaio 2026 il TCA ha scritto alla Cassa, rilevando che sin dall’inizio il ricorrente ha contestato di dover pagare i contributi per gli anni 2018 e 2019, sostenendo che in quel periodo beneficiava dell’assistenza sociale e sarebbe stato compito dell’USSI provvedere al loro pagamento. Nell’incarto prodotto dalla Cassa non sono state allegate eventuali decisioni in merito alla fissazione dei contributi. Ai fini del giudizio il Tribunale ha pertanto chiesto all’amministrazione tutta la relativa documentazione. Contestualmente ha domandato di voler indicare quando è stata ricevuta la decisione su opposizione del 31 ottobre 2025 da parte del ricorrente.
1.8. Il 12 gennaio 2026 al TCA è pervenuto uno scritto del 5 gennaio 2026 dell’assicurato, che ha preso posizione in merito alla risposta di causa (doc. VIII) e che è stato trasmesso alla Cassa per osservazioni (doc. IX). L’insorgente ribadisce che suo figlio, che risiede in ______, vive insieme ai genitori nel medesimo nucleo familiare ed i suoi costi sono sostenuti dal padre. A questo proposito l’insorgente cita alcuni articoli della legge ______ e sostiene di essere tenuto a mantenere il figlio fino alla fine degli studi universitari. Sulla base dei parametri utilizzati dalla Cassa ed evinti dalla piattaforma Numbeo.com, l’insorgente evidenzia come il costo reale mensile della vita per tre persone ammonta a Euro 1’978 al mese.
1.9. Con osservazioni del 19 gennaio 2026 la Cassa si è riconfermata nella sua risposta di causa (doc. X). L’amministrazione afferma che nel 2018 e nel 2019 ha sempre fatturato trimestralmente il contributo minimo dovuto dall’assicurato. Le 8 fatture sono rimaste insolute e la Cassa ha dovuto diffidare il ricorrente 8 volte a pagare l’importo richiesto, senza ottenere soddisfazione. L’assicurato, in quegli anni, non ha mai informato la Cassa di essere al beneficio di prestazioni assistenziali. Da parte sua l’USSI ha confermato che il ricorrente è stato al beneficio di prestazioni dal mese di novembre 2018 al mese di settembre 2024. Tuttavia egli non ha mai trasmesso le fatture all’USSI. Il 19 febbraio 2020 ed il 5 ottobre 2021 la Cassa ha poi fissato definitivamente i contributi dovuti dall’assicurato per un importo maggiore rispetto al contributo minimo, poiché ha tenuto conto di un reddito d’altra fonte, tassato in quegli anni, pari a fr. 30’000. Tali decisioni non sono mai state contestate. Successivamente sono state inviate delle diffide all’assicurato sulla base di due conguagli rimasti non pagati.
1.10. Con scritto datato 6 febbraio 2026 e giunto al Tribunale il 16 febbraio 2026 il ricorrente si è ulteriormente espresso in merito (doc. XII). Egli ha affermato che tutti i pagamenti delle “prestazioni speciali” sono sempre stati trasmessi ai funzionari dell’USSI tramite gli sportelli LAPS del Comune di ______. Egli evidenzia che gli eventuali importi dovuti ammontano ad un totale di fr. 1'180.80, in contrasto con i fr. 3'122.15 reclamati dalla Cassa. Inoltre il calcolo della rendita AVS è stato effettuato dopo aver esaminato le basi di calcolo per l’ammontare delle prestazioni. Infine l’insorgente ribadisce che il calcolo del minimo esistenziale calcolato dalla Cassa non è corretto poiché non corrisponde alla situazione della vita reale ______.
Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione e, in via subordinata, il condono.
1.11. Il 16 febbraio 2026 il TCA ha chiesto all’USSI se per gli anni 2018 e 2019 o per parte di essi ha ricevuto dal ricorrente le decisioni della CO1 relative ai contributi dovuti in quegli anni e se ha pagato, in che misura, o non ha pagato (per quale motivo), i contributi (doc. XIII).
1.12. Il 18 febbraio 2026 l’USSI ha affermato di non aver ricevuto alcuna richiesta di pagamento dei contributi dovuti da RI1 per gli anni 2018 e 2019 ed ha allegato un estratto da cui emerge che sono stati riconosciuti unicamente i contributi dovuti per il periodo dal 1.1.2023 al 30.6.2024 (doc. XIV/1).
1.13. Il 19 febbraio 2026 al ricorrente è stato assegnato un termine di 10 giorni per eventualmente esprimersi in merito (doc. XV). Accertato che l’invio, verosimilmente per un disguido, non è stato recapitato, il 10 marzo 2026 il TCA ha contattato via email l’assicurato ed in seguito alla sua risposta, gli ha nuovamente trasmesso la documentazione, assegnandogli un termine scadente il 23 marzo 2026 per esprimersi in merito (doc. da XVI a XVIII). Con scritto del 22 marzo 2026 l’insorgente ha nuovamente contestato l’agire dell’amministrazione e fa riferimento ad “affermazioni fuorvianti come quella del 2019 da parte dell’incaricata ______ che rassicurava il sottoscritto sul fatto che i contributi AVS sarebbero stato pagati dal loro servizio. A questo proposito sarebbe oltremodo doveroso da parte dell’USSI presentare la corrispondenza intercorsa conseguente alle loro errate interpretazioni” (doc. XIX/1). Egli fa infine valere che in _______ la soglia di povertà relativa si aggira intorno agli 840 euro al mese per persona.
considerato in diritto
in ordine
2.1. L’insorgente ha impugnato la decisione su opposizione del 31 ottobre 2025, trasmessagli in ______ per raccomandata, tramite ricorso datato 27 novembre 2025 e pervenuto al TCA il 4 dicembre 2025.
In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
L'art. 38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (cpv. 1). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3; DTF 119 V p. 8 = Pratiche VSI 1993 p. 117 cosi. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA, applicabile anche nella procedura ricorsuale a seguito del rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA).
Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel caso in esame, il ricorrente ha affermato di aver ricevuto la decisione su opposizione impugnata il 5 novembre 2025 (doc. I). Interpellata dal Tribunale per stabilire quando la decisione su opposizione gli è stata notificata, la Cassa è rimasta silente (doc. VII e X).
Siccome non vi sono motivi per dubitare della versione del ricorrente, la decisione contestata è da ritenere notificata il 5 novembre 2025 ed il ricorso, trasmesso tramite la posta ______ e pervenuto al TCA il 4 dicembre 2025, ossia entro il termine di 30 giorni (scaduto il 5 dicembre 2025), va considerato tempestivo.
nel merito
2.2. Secondo l’art. 15 cpv. 1 LAVS i contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via d’esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute.
Per l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile (LIPG) e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LFA).
Ai sensi del marginale 10194 delle direttive sulle rendite (DR), valide dal 1° gennaio 2024, se il beneficiario di una prestazione è debitore di una cassa CO1 e non salda il suo debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.
Per il marginale 10212 DR per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto d’esecuzione non sia intaccato (RCC 1983 pag. 69).
Secondo il marginale 10213 DR per la determinazione del minimo vitale (fabbisogno vitale) in materia di esecuzione per debiti occorre applicare il marginale 3033 delle DIN (direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG).
Il marginale 3032 DIN prevede che il minimo vitale deve essere determinato secondo le regole del diritto dell’esecuzione.
Per il marginale 3033 DIN fanno parte del fabbisogno vitale (minimo vitale), oltre all’importo di base personale del debitore e agli obblighi di mantenimento di quest’ultimo in virtù del diritto di famiglia, in particolare le spese di affitto e di riscaldamento, gli oneri sociali nonché eventuali spese professionali e le spese di malattia non coperte. Per maggiori dettagli in merito al calcolo del minimo vitale previsto dal diritto dell’esecuzione, fanno stato i tassi e le regole di calcolo cantonali, che devono essere richiesti agli uffici delle esecuzioni e dei fallimenti corrispondenti.
2.3. Nel caso di specie la Cassa CO1, preso atto dei dati figuranti nel formulario per il calcolo del minimo esistenziale (doc. D: coniugato, rendita di vecchiaia di fr. 1'625 mensili [nel 2024 = 1'671 nel 2025], affitto di fr. 633.30 al mese, spese di riscaldamento di fr. 113.25 al mese, spese acqua di fr. 76 al mese, risposta negativa alla domanda se ha un figlio per il quale ha un obbligo di mantenimento) e verificati i documenti prodotti, ha deciso di compensare l’eccedenza di fr. 150 mensili con la rendita AVS percepita dal ricorrente, a partire dalla crescita in giudicato della decisione su opposizione, fino a concorrenza dell’importo di fr. 3'122.15, corrispondente ai contributi sociali scoperti per gli anni 2018 e 2019.
L’amministrazione, al fine di calcolare l’ammontare da dedurre dall’importo della rendita AVS percepita dal ricorrente ha fatto riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo emanata dalla CEF ed in vigore dal 1° settembre 2009 (cfr. marginale 3033 DIN applicabile in virtù del rinvio di cui al marginale 10213 DR):
entrate annue: fr. 20'052 (rendita di vecchiaia)
uscite annue: fr. 9'343.20 (minimo esistenziale per coniugi)
fr. 7'296 (affitto)
fr. 1'559.55 (riscaldamento)
Differenza: fr. 1'853.25
Trattenuta mensile massima: fr. 154.44
Circa il minimo esistenziale, l’amministrazione ha preso in considerazione il 45.8% di fr. 20'400 poiché il costo della vita in ______ è del 54.2% inferiore rispetto alla Svizzera.
Inoltre, è stato applicato il cambio all’8 aprile 2025, pari a euro 0.96 per franco.
Il ricorrente solleva sostanzialmente tre censure principali: i contributi avrebbero dovuto essere pagati dall’USSI poiché nel 2018 e nel 2019 beneficiava delle prestazioni della pubblica assistenza, la Cassa deve tenere conto nel calcolo del minimo vitale anche di suo figlio, agli studi in ______, ed infine il calcolo del minimo vitale non tiene in considerazione quanto previsto dal diritto ______ (costo minimo per una famiglia di 3 persone pari a 2'718 euro) e dal sistema di calcolo Numbeo.com utilizzato dall’amministrazione.
2.4. Per quanto concerne i contributi dovuti nel 2018 e nel 2019, dalla documentazione acquisita dal TCA emerge che l’interessato è stato al beneficio di prestazioni dell’assistenza sociale dal novembre 2018 al settembre 2024 (doc. X).
La Cassa CO1 negli anni in esame ha chiesto all’interessato, ogni trimestre, a partire dal 2 marzo 2018, il pagamento trimestrale del contributo minimo (doc. X/1). In assenza di qualsiasi versamento, l’amministrazione ha poi diffidato l’insorgente, ogni trimestre, a partire dal 7 maggio 2018 e fino al 5 febbraio 2020, a pagare quanto rimasto insoluto (doc. X/2).
Il 19 febbraio 2020 la Cassa ha fissato definitivamente i contributi dovuti dal ricorrente quale persona senza attività lucrativa per il 2018 sulla base di una sostanza nulla e un reddito sotto forma di rendita di fr. 30'000, moltiplicato per venti per un contributo complessivo di fr. 1'433.70, oltre fr. 100 per spese di diffida (doc. X3).
Il 5 ottobre 2021 la Cassa ha fissato il contributo, sulla base dei medesimi parametri, anche per il 2019, chiedendo, come per l’anno precedente, un importo complessivo di fr. 1'533.70, aggiungendo fr. 54.75 di interessi di mora, per totali fr. 1'588.45. Il 16 novembre 2021 il ricorrente è stato diffidato a pagare fr. 1'588.45.
Dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale emerge che le decisioni non sono state contestate (doc. X), e dunque sono cresciute in giudicato, e che l’USSI non ha versato alla Cassa i contributi sociali chiesti al ricorrente, poiché non presentate all’amministrazione per il pagamento (doc. XIV).
Il debito contributivo di complessivi fr. 3'122.15 (1'533.70 + 1'533.70 + 54.75) per i contributi dovuti nel 2018 e nel 2019 non è di conseguenza stato soluto.
Circa l’assenza di pagamento dei contributi da parte dell’USSI va rammentato che di norma, e tranne eccezioni, le prestazioni speciali, tra cui figurano i contributi personali AVS, sono riconosciute se richieste all’USSI immediatamente o al più tardi entro tre mesi, allegando i relativi giustificativi dettagliati (STCA 42.2025.19 del 20 giugno 2025, consid. 2.7 e 2.8).
Come rammentato dal TCA nella STCA 42.2025.19 del 20 giugno 2025, al consid. 2.8, il termine di tre mesi entro il quale far valere le proprie domande di prestazioni speciali non è censurabile, ritenuto che l’assistenza sociale non ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di permettere al beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a necessità contingenti (cfr. STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.5.; STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015; STF 8C_75/2014 del 16 luglio 2014; STF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 consid. 7.1, pubblicata in DTF 136 V 351; STF 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 1.3., pubblicata in DTF 136 I 129).
L’Alta Corte ha, sì, indicato che al principio dell’esclusione dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere ammesse delle eccezioni. Il TF ha, però, specificato che delle deroghe possono essere prese in considerazione allorché il mancato pagamento di debiti potrebbe comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio (cfr. STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.5.; DTF 136 I 129).
Del resto l’art. 60 cpv. 1 Las enuncia che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali (in particolare ordinarie) decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (STCA 42.2025.19 del 20 giugno 2025, consid 2.8).
È vero che ai sensi del cpv. 2 di tale disposto l’autorità competente può tuttavia, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano (STCA 42.2025.19 del 20 giugno 2025, consid. 2.8).
Tuttavia, giusta l’art. 5 Reg.Las, la retroattività delle prestazioni assistenziali è in ogni caso limitata a tre mesi (STCA 42.2025.19 del 20 giugno 2025, consid. 2.8).
Inoltre la concessione di prestazioni retroattive rappresenta in ogni caso una facoltà dell’amministrazione (STCA 42.2025.19 del 20 giugno 2025, consid. 2.8).
La possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione di bisogno (STCA 42.2025.19 del 20 giugno 2025, consid 2.8 con rinvio al Messaggio dell’8 maggio 2002 n. 5250 attinente alla modifica della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad art. 61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).
In concreto, accertato che l’USSI ha affermato di non aver ricevuto dal ricorrente le decisioni di fissazione dei contributi per gli anni 2018 e 2019 e che esse non sono di conseguenza state solute, il debito contributivo è ancora attuale.
Per quanto concerne l’affermazione del ricorrente secondo cui una funzionaria dell’USSI (______) nel 2019 lo avrebbe rassicurato circa il fatto che i contributi AVS sarebbero stati pagati dal suo Servizio, ciò che non è avvenuto, questo TCA ribadisce che, come appena indicato, spettava al ricorrente trasmettere le decisioni di fissazione dei contributi all’USSI per il loro pagamento. Non avendolo fatto entro i termini previsti dalla legge, la sua richiesta è adesso tardiva.
Infine, la circostanza sollevata dall’insorgente in relazione al calcolo della rendita, effettuato dopo aver esaminato le basi di calcolo, non modifica l’esito della vertenza, perché si tratta di due aspetti separati. Il fatto che al ricorrente sia stata attribuita una prestazione di vecchiaia non significa necessariamente che tutti i contributi siano già stati pagati.
2.5. Con una seconda censura, il ricorrente afferma che al momento della redazione del formulario per il calcolo del minimo esistenziale, suo figlio , nato nel 2002, “non era a carico del nostro nucleo famigliare, diventandolo di fatto con l’iscrizione all’Università”. Il figlio si è iscritto all’accademia ______ universitaria in ______ () per la durata di un anno a partire dal mese di settembre 2025 fino al 22 maggio 2026 (doc. C). La tassa di iscrizione ammonta a sterline 9’000 (cfr. doc. C). Il padre ha contratto un prestito bancario a nome di suo figlio di euro 6’120.
L’insorgente chiede pertanto di prendere in considerazione le spese da lui sostenute per gli studi di suo figlio, comprendendolo nel nucleo famigliare, ritenuto che secondo il diritto ______ i genitori devono mantenere il proprio figlio anche oltre i 25 anni e fino alla fine della sua formazione.
Per quanto concerne la presa in considerazione nel calcolo del minimo vitale di un figlio maggiorenne che continua gli studi universitari, in una sentenza DCSO/83/2025 del 19 febbraio 2025, al consid. 3.1.4, la Corte di giustizia di Ginevra, ha rammentato:
" (…) Le droit du débiteur à ce que les dépenses effectives qu'il consent pour l'entretien d'un enfant faisant partie de sa famille et vivant avec lui (notamment l'entretien de base, les primes d'assurance maladie, les frais de transport, les frais de repas à l'extérieur et les frais de formation) soient prises en considération dans le calcul de son minimum vital est en principe limité à la minorité de l'enfant, et s'éteint donc avec l'accession de ce dernier à la majorité (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, n° 33 et 34 ad art. 93 LP).
L'entretien de l'enfant majeur doit en revanche être inclus dans le minimum vital du parent débiteur si ce dernier assume une obligation légale à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/1999 du 26 novembre 1999). L'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), l'obligation d'entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant et l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il ne se justifie pas, en effet, d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur au détriment de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 7B.200/1999 précité consid. 2, publié in: FamPra.ch, 2000 p. 550; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 83 et 85 ad art. 93 LP). Il ressort en outre du chiffre II.6 NI, que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans rémunération uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage de celui-ci, ou encore jusqu'à l'acquisition d'une maturité ou d'un diplôme de formation, de sorte que les frais afférents aux études supérieures en sont exclus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et références citées).
Si les conditions pour la prise en compte de l'entretien de l'enfant majeur dans le minimum vital du débiteur sont réalisées, cela implique que la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance maladie seront portés à la charge du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et références citées; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 131 et 141).” (sottolineature del redattore)
In una sentenza 15.2023.109 del 27 dicembre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza, al consid. 3.1, ad un assicurato, in fase di divorzio, che pagava mensilmente fr. 1'300 di alimenti alla moglie e fr. 283.80 di cassa malati alla figlia agli studi presso un’Università ed al quale era stato calcolato il minimo di esistenza utilizzando il minimo base di fr. 1'200, ha rammentato:
" (…)
3.1 Secondo il punto II/6 della Tabella, per i figli maggiorenni “agli studi” sono riconosciute le spese (di mantenimento e d’istruzione) fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure fino al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale). Tale principio trae origine dall’art. 277 cpv. 2 CC, secondo cui se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare al riguardo che l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne agli studi deve costituire una soluzione di equità tra quanto si può ragionevolmente esigere dai genitori, dato l’insieme delle circostanze, e quanto si può ragionevolmente pretendere dal figlio, nel senso ch’egli provveda alle sue necessità con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi (DTF 111 II 410, consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5C.150/2005 dell’11 ottobre 2005, consid. 4.4.1; sentenza della CEF 15.2018.44 del 18 settembre 2018, consid. 5.1).
3.2. Nel caso in rassegna, il debitore ha dichiarato che sua figlia PI 2 (classe 2001) sta seguendo una formazione universitaria a , producendo copia degli estratti bancari da cui si evince il pagamento della retta (semestrale) di fr. 760.– a favore della “”. Ora, secondo consolidata giurisprudenza, il mantenimento dei figli maggiorenni che stanno assolvendo una formazione universitaria (“Hochschulstudium”, “Universitätsstudium”) non può essere considerato indispensabile ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 LEF (DTF 98 III 34 consid. 2; sentenza della CEF 15.2012.118 del 29 novembre 2012, pag. 2), sicché l’operato dell’Ufficio si rivela conforme alla legge, laddove non ha preso in considerazione le spese legate agli studi universitari della figlia maggiorenne di RI 1. Sotto questo profilo, il ricorso risulta dunque infondato.”
Questo concetto è stato rammentato dal Tribunale federale nella STF 5A_429/2013 del 16 agosto 2013, dove ha affermato:
" A.
Mit Verfügung vom 17. April 2013 pfändete das Betreibungsamt Olten-Gösgen vom Renteneinkommen der Schuldnerin X.________ einen monatlichen Betrag von Fr. 1'410.--. Dagegen erhob X.________ am 28. April 2013 Beschwerde an die Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons Solothurn. Sie machte im Wesentlichen geltend, der Mietzins sei erhöht worden, sie bezahle zudem die Miete selber, da ihr Sohn über kein Einkommen verfüge, ihr Sohn sei des Weiteren auf finanzielle Unterstützung angewiesen, da er an der Universität A.________ eine Ausbildung begonnen habe, sie müsse ferner Medikamente selber bezahlen und sei auf die Pflegeunterstützung ihres Sohnes angewiesen, weshalb dieser nicht Teilzeit arbeiten könne.
Das Betreibungsamt revidierte die Einkommenspfändung am 7. Mai 2013 und berücksichtigte den höheren Mietzins. Die Aufsichtsbehörde erachtete die Beschwerde in ihrem Urteil vom 27. Mai 2013 insoweit als gegenstandslos und wies sie im Übrigen ab.
(…)
Vor Bundesgericht steht die Frage im Zentrum, ob bei der Einkommenspfändung berücksichtigt werden muss, dass die Beschwerdeführerin für den Lebensunterhalt ihres Sohnes aufkommt.
(…)
Die Aufsichtsbehörde hat die Ausgaben für den Sohn der Beschwerdeführerin nicht berücksichtigt, da er mit Jahrgang 1973 längst volljährig und sie deshalb nicht mehr unterstützungspflichtig sei.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, für die Unterhaltspflicht sei nicht die Volljährigkeit, sondern der Abschluss einer beruflichen Erstausbildung massgebend. Ihr Sohn befinde sich in der Erstausbildung zum Juristen und die Verzögerung beim Studienabschluss sei unverschuldet. Die Lizentiatsprüfung an der Universität A.________ habe er wegen einer schweren Erkrankung im Jahre 2005 abbrechen müssen. Voraussichtlich im Herbstsemester 2013 werde er den Master abschliessen. Durch die Nichtberücksichtigung ihrer Unterhaltsleistungen für den in Ausbildung stehenden Sohn seien Art. 276 Abs. 1 ZGB und Art. 93 Abs. 1 SchKG verletzt worden.
Gemäss konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelten die Unterhaltsleistungen für ein volljähriges Kind, das sich im Studium befindet, nicht als unbedingt notwendig im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG. Auch wenn volljährigen Kindern, die studieren, grundsätzlich ein Anspruch auf Unterhalt zusteht, so ist dieser Anspruch doch begrenzt durch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern (Art. 277 Abs. 2 ZGB). Die Unterhaltsverpflichtung ist in diesem Sinne bedingt und wenn ihre Voraussetzungen nicht gegeben sind, so dauert sie nicht über die Volljährigkeit hinaus fort. Daraus folgt, dass bei fehlender Leistungsfähigkeit der Unterhalt für ein volljähriges, sich im Studium befindendes Kind bei der Existenzminimumsbestimmung der Eltern nicht berücksichtigt werden kann. Der betriebene Schuldner soll nicht zulasten seiner Gläubiger für das Studium seiner Kinder aufkommen (BGE 98 III 34 E. 2 und 3 S. 36 f.; Urteile 7B.200/1999 vom 26. November 1999 E. 2, in: FamPra.ch 2000 S. 550; 7B.228/2004 vom 1. Dezember 2004 E. 5.1; 5C.150/2005 vom 11. Oktober 2005 E. 4.2.2.; 5A_330/2008 vom 10. Oktober 2008 E. 3). Die Vorinstanz hat somit zu Recht die Leistungen der Beschwerdeführerin an ihren Sohn bei der Festlegung der Höhe der Einkommenspfändung nicht berücksichtigt. (…)”
Alla luce della giurisprudenza sopra esposta è a giusta ragione che la Cassa non ha preso in considerazione l’importo base per il figlio e le spese sostenute per i suoi studi universitari.
Infatti, il mantenimento dei figli maggiorenni che stanno assolvendo una formazione universitaria non può essere considerato indispensabile ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 LEF, ritenuto che l’obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC dipende dalla capacità finanziaria dei genitori, e se questa fa difetto (ciò è il caso, di regola, quando il genitore è oggetto di un pignoramento dei suoi redditi), l’obbligo di mantenimento non sussiste oltre la maggiore età del figlio. Il suo mantenimento non può essere incluso nel minimo vitale dei genitori, poiché non si giustifica di autorizzare i genitori a mantenere un figlio maggiorenne a detrimento dei creditori (STF 5A_429/2013 del 16 agosto 2013; CEF 15.2023.109 del 27 dicembre 2023 e sentenza DCSO/83/2025 del 19 febbraio 2025, al consid. 3.1.4).
2.6. Il ricorrente propone infine un calcolo alternativo del suo minimo vitale sulla base di dati evinti dal sito Numbeo.com, utilizzato anche dalla Cassa per calcolare il costo della vita in ______, giungendo ad un “totale costo reale mensile” di euro 1'978.
Egli quale punto di partenza utilizza l’importo di euro 2'548.60, pari ai costi mensili stimati per una famiglia di 4 persone, da cui deduce euro 705.60, corrispondente ai costi mensili stimati per una persona singola ed ai quali aggiunge 225 euro di quota parte di affitto, ritenuto che un appartamento di 3 camere da letto fuori centro città costa 675 euro al mese.
Il calcolo proposto dall’assicurato non è corretto.
Infatti, il calcolo del minimo esistenziale va effettuato secondo le regole del diritto esecutivo svizzero sulla base dei dati figuranti nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo emanato dalla CEF ed in vigore dal 1° settembre 2009 (cfr. marginale 3033 DIN applicabile in virtù del rinvio di cui al marginale 10920 DR).
L’importo base mensile per coniugi, per due persone che vivono in regime di unione domestica registrata o per una coppia con figli, ammonta a fr. 1'700 al mese (fr. 20'400 all’anno). L’importo base comprende le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, così come le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc. Esse sono in linea di principio ritenute come assolutamente necessarie e impignorabili ai sensi dell’art. 93 LEF.
Nel caso in cui il debitore, come in concreto, è domiciliato all’estero e il costo della vita nel paese di domicilio è più basso rispetto a quello in Svizzera, l’importo base mensile va ridotto proporzionalmente sulla base dei siti www.numbeo.com o www.oecd.org/ (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo emanato dalla CEF).
La Cassa, per prassi, utilizza i dati del sito numbeo.com, come suo diritto.
Sulla base di tali dati l’amministrazione ha accertato che il costo della vita in ______, al momento del calcolo del minimo di esistenza, era del 54.2% inferiore a quello della Svizzera (doc. 3). Per cui l’importo base mensile annuo è stato ridotto da fr. 20'400 a fr. 9'343.20.
Da tale importo ha dedotto l’affitto (fr. 7'296) e le spese di riscaldamento (fr. 1'559,55), sulla base dei documenti prodotti dal medesimo insorgente (doc. 1/F). Anche in questo caso l’amministrazione ha applicato il tasso di cambio valido al momento del calcolo del minimo vitale, che corrispondeva a 0.96 franchi per euro.
Da cui, un’eccedenza di fr. 154.44 al mese.
In sede di opposizione l’assicurato aveva accennato brevemente a presunte spese per medicamenti pagati in contanti per le patologie di cui è affetta sua moglie, senza tuttavia produrre alcuna documentazione in merito. Tali spese, non comprovate, non possono pertanto essere prese in considerazione.
Infatti, in DTF 145 V 90, al consid. 3.2 il Tribunale federale ha ribadito che nell’ambito delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti devono essere accertati d’ufficio dall’autorità (art. 43 LPGA). Tuttavia, questa regola non è assoluta. La sua portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare. Ciò implica l’obbligo per la parte di produrre, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto, le prove atte a comprovare i fatti invocati, ritenuto che in caso contrario l’assicurato deve sopportare le conseguenze dell’assenza di prove.
Nel caso di specie l’insorgente non ha comprovato la presenza di spese mediche cui deve far fronte personalmente.
La decisione della Cassa di dedurre fr. 150 al mese dalla rendita del ricorrente fino a concorrenza di fr. 3'122.15, ossia per poco più di 20 mesi, è pertanto corretta.
2.7. Con le osservazioni del 6 febbraio 2026 il ricorrente ha anche chiesto il condono (doc. XII).
Per l’art. 11 cpv. 1 LAVS i contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo.
Secondo l’art. 11 cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.
I contributi, pertanto, se date le condizioni, possono dapprima essere ridotti ed in seguito condonati.
Tuttavia, il marginale 3038 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN), prevede che la possibilità di compensare contributi AVS/AI/IPG con una rendita AVS o una rendita AI, come in concreto, esclude una riduzione dei contributi, dato che la compensazione ha precedenza sulla valutazione del rispetto del minimo vitale. La richiesta di riduzione dei contributi è dunque sottoposta a verifica solo se la compensazione è stata rifiutata.
In concreto una riduzione, rispettivamente un condono dei contributi dovuti dal ricorrente è pertanto esclusa.
2.8. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione impugnata merita di conseguenza conferma.
2.9. Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se in concreto si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAVS non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1 il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 01.06.2026
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