AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2025.69
Data decisione, Autorità: 23.03.2026, TCA
Titolo: Respinta la domanda di rendita ordinaria di un assicurato che non soddisfa il periodo contributivo minimo di tre anni. Negato anche il diritto ad una rendita straordinaria
Raccomandata
Incarto n. 32.2025.69
BS
Lugano 23 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 agosto 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione del 16 luglio 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nato il _______ 1992, cittadino italiano, entrato in Svizzera il 1° marzo 2023, il 3 ottobre 2024 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 2; salvo diversa indicazione, i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui la visita dell’assicurato presso il Servizio medico regionale (SMR) del 16 luglio 2025 (doc. 52) e il relativo rapporto finale (doc. 51), con decisione del 16 luglio 2025, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenendo l’assicurato senza una patologia invalidante (doc. 50).
1.3. Contro tale decisione l’assicurato ha interposto il presente tempestivo ricorso chiedendo in sostanza il riconoscimento di una rendita d’invalidità. Egli contesta in particolare il rapporto di visita del 16 luglio 2025 del SMR, rilevando diverse inesattezze nell’anamnesi. Inoltre postula la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la decisione impugnata, ha chiesto la reiezione del ricorso. In primo luogo rileva che l’assicurato non adempie la durata minima di contribuzione AVS prevista dall’art. 36 cpv. 1 LAI per l’eventuale concessione di una rendita. In secondo luogo osserva che, secondo il rapporto di visita del 16 luglio 2025 del SMR, l’assicurato è da ritenere pienamente abile al lavoro in qualsiasi attività lucrativa.
1.5. Il 10 settembre 2025 lo psichiatra curante dr. med. ______ ha trasmesso un proprio rapporto nel quale attesta un’inabilità lavorativa del 100% a decorrere da novembre 2023 (VII).
1.6. Il 23 settembre 2025 l’Ufficio AI ha prodotto il rapporto del 17 settembre 2025 del dr. med. ______, psichiatra SMR, il quale, prendendo posizione sul citato referto dello psichiatra curante, ha confermato la propria precedente valutazione del 16 luglio 2025 (XI).
1.7. Su richiesta del Tribunale, in data 16 marzo 2026 la Cassa cantonale di compensazione ha trasmesso l’estratto conto individuale dell’assicurato (XIV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni AI.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 2 LAI, fatto salvo l’articolo 9 capoverso 3 (che non entra in conto nel caso in esame), i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, e in quanto, all’insorgere dell’invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero (tre anni per una rendita ordinaria d’invalidità, art. 36 cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all’estero.
2.4. Decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità, come visto al considerando precedente) è innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI, che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano stati pagati i contributi per almeno tre anni interi. Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.1; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7, consid. 1.1).
Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. L’invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 pag. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).
L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechts-prechung des Bundesgerichts zum IVG, 4a ed. 2022, ad art. 4 n. 162).
Trattandosi del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili, e quando inoltre egli ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).
2.5. Come accennato al considerando precedente, decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità siano stati pagati i contributi per almeno tre anni interi (fino al 31 dicembre 2007: un anno).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 48 cpv. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71).
A tal proposito il marg. n. 3008 delle Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità edite dall’UFAS, valide dal 1. gennaio 2024 (stato: 1. gennaio 2026) stabilisce che:
" Per verificare la durata minima di contribuzione nell’AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:
Va verificato se la durata minima di contribuzione di tre anni sia adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Sono riconosciuti tre anni di contribuzione interi se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale (v. N. 3005).
Se questa condizione non è adempiuta con periodi assicurativi svizzeri, per l’adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell’UE e dell’AELS, anche dei periodi di contribuzione compiuti in uno Stato dell’UE/AELS (cfr. CIBIL).
Se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo di contribuzione in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell’AI.”
In tema vedasi anche STF 9C_510/2020 del 2 novembre 2020 consid. 2.2; STCA 32.2024.83 dell’8 maggio 2025 consid. 2.4, STCA 32.2019.97 del 27 aprile 2020 consid. 2.4, 32.2021.119 del 14 marzo 2022 consid. 2.4. e 32.2022.55 del 10 ottobre 2022 consid. 2.7; Gerber, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 9 e 20-33 ad art. 36 LAI; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 470-472; Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 2-5 ad art. 36 LAI; Guida sulle condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità, p.to 2.2.1 segg. e Quick-Check Condizioni assicurative per la concessione di prestazioni dell’AI, editi dall’UFAS.
2.6. Ritornando al caso concreto, a prescindere dal fatto che il rapporto di visita del 16 luglio 2025 dello psichiatra SMR è dettagliato e convincente nelle sue conclusioni circa l’assenza di una patologia extra-somatica invalidante (doc. 52), anche volendo ammettere — per mera ipotesi di lavoro e conformemente a quanto sostenuto dallo psichiatra curante — la presenza di un’incapacità lavorativa totale del 100% in qualsiasi attività a partire dal mese di novembre 2023, con conseguente eventuale diritto alla rendita dopo l’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, ossia al 1° novembre 2024, l’assicurato non adempie al requisito di tre anni di contribuzione conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI.
Difatti, dall’estratto del suo conto individuale richiamato dal Tribunale risulta che egli ha versato contributi AVS, quale persona senza attività lucrativa, unicamente da marzo 2023 a dicembre 2024 (doc. XIV/1).
Ne consegue che il ricorrente non ha diritto ad una rendita ordinaria.
2.7. Occorre ora esaminare se l’assicurato ha diritto ad una rendita straordinaria.
Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante tre anni almeno prima del sorgere del diritto alla rendita (art. 42 cpv. 1 1. frase LAVS, applicabile per analogia su rinvio dell’art. 39 cpv. 1 LAI).
In conseguenza del divieto di discriminazione previsto dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), il diritto non spetta soltanto ai cittadini della Svizzera, ma anche ai cittadini degli Stati contraenti dell’Unione europea (tra cui i cittadini italiani, come nel caso concreto) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) [Kaspar, in IVG, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Die Renten (Art. 28-41), 2022, Art. 39 N 16; Valterio, in Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), Genève - Zurich - Bâle 2018, Art. 39 Bénéficiaires N 5; (Frey/Mosimann /Bollinger, in: AHVG/IVG Kommentar, Bundesgesetze über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, die Invalidenversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, 2018, art. 39 n. 1].
Il marg. 7001 DR dispone che il diritto a una rendita straordinaria esiste quando la durata minima di contribuzione necessaria per far sorgere il diritto a una rendita ordinaria non è soddisfatta, ma il beneficiario o il deceduto sono stati assicurati per il medesimo numero di mesi della loro classe d’età.
Ritornando al caso in esame, come esposto al consid. 1.1, l’assicurato, nato il _______ 1992, è entrato in Svizzera il 1° marzo 2023 all’età di 30 anni e, come risulta dal citato estratto del conto individuale (doc. 53), ha iniziato a contribuire all’AVS soltanto a partire dal marzo 2023. Rispetto alle persone della sua stessa classe di età, egli presenta pertanto una lacuna contributiva, motivo per cui non ha diritto a una rendita straordinaria.
A tale proposito si ricorda che, per le persone senza attività lucrativa (com’è il caso in esame), l’obbligo contributivo sorge dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS), mentre per le persone che esercitano un’attività lucrativa esso decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui compiono 18 anni (art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS).
Considerando che al momento dell’evento invalidante (2024) l’assicurato non può far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della sua classe d’età, neppure il diritto ad una rendita straordinaria può essere concesso”.
2.8. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese di procedura.
2.10. Con riferimento quindi alla richiesta di esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG]), va detto che i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente, non patrocinato da un avvocato, si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario sulla base degli atti all’inserto, alla luce delle considerazioni esposte ai considerandi 2.6 e 2.7 del presente giudizio il gravame era da ritenere sin dall’inizio destinato all'insuccesso.
Difettando uno dei presupposti (cumulativi) per ottenimento dell’esenzione dal pagamento di tasse e spese processuali, non occorre verificare l'adempimento dell’altra condizione (stato di bisogno).
L'istanza deve pertanto essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L’istanza tendente all’esonero dal pagamento delle spese è respinta. Le spese di fr. 500 sono pertanto poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 01.06.2026
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