AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 42.2026.3
Data decisione, Autorità: 23.03.2026, TCA
Titolo: Conferma della restituzione di indennità giornaliere per il coronavirus per il periodo dal 17.09.2020 al 27.11.2021 poiché non è stato comprovato che la socia e gerente della società nel periodo precedente ha conseguito un salario. Corretta la riconsiderazione. No buona fede
Raccomandata
Incarto n. 42.2026.3
cs
Lugano 23 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2026 di
RI1,
rappr. da: avv. RA1, ______
contro
la decisione su opposizione del 15 dicembre 2025 emanata da
Cassa CO1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto in fatto
1.1. La società RI1, iscritta a registro di commercio l’______ 2020, ha chiesto ed ottenuto indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa del coronavirus per complessivi fr. 42'790.90, in favore della socia e gerente ______, nata nel 1991, per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 ottobre 2021 a causa delle restrizioni dovute ai provvedimenti decisi dalle autorità cantonali e federali che hanno limitato in modo considerevole l’attività lucrativa e dal 1° ottobre 2021 al 27 novembre 2021 in quanto l’interessata era stata considerata quale persona particolarmente a rischio.
1.2. In seguito ad un controllo del 22 settembre 2022 effettuato da un perito esterno su mandato della Cassa (doc. VI/2), con decisione del 28 settembre 2022, confermata dalla decisione su opposizione del 15 dicembre 2025, l’amministrazione ha chiesto alla società RI1 la restituzione delle indennità giornaliere ritenute percepite in troppo, poiché ______ non ha mai percepito alcun salario e di conseguenza non ha subito alcuna perdita di salario. La Cassa ha affermato:
" (…) Dall’esame svolto risulta infatti che, sebbene l’opponente avesse indicato nei formulari per la perdita di guadagno COVID-19 e nella dichiarazione del 16 marzo 2021 – richiesta dalla Cassa – che la signora ______ avrebbe percepito un reddito mensile di CHF 4'000.- nel periodo antecedente l’interruzione dell’attività (ossia dalla costituzione della società nel marzo 2020 fino al 30 agosto 2020), non vi sono tracce di versamenti salariali effettuati dalla società in favore della convenuta.
Ragion per cui, in data 26 settembre 2022, la Cassa ha chiesto la restituzione integrale delle indennità versate. Non essendo infatti stato accertato alcun salario antecedente il 17 settembre 2020, la perdita di guadagno fatta valere - e sulla quale si fondava il diritto alla prestazione erogata - deve ritenersi insussistente.” (doc. A)
1.3. RI1, rappresentata dall’avv. RA1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione chiedendo che essa sia “respinta” e che la società non sia tenuta alla restituzione dell’indennità versata dalla Cassa CO1 pari a fr. 42'790.90 in quanto ottenuta lecitamente (cfr. petitum doc. I, pag. 10).
La ricorrente, attiva nel settore del trasporto tramite taxi, contesta che la socia e gerente ______ non ha mai percepito alcun salario e produce le buste paga dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020 per comprovare che avrebbe ricevuto un salario in contanti di fr. 4'000 al mese da cui sono stati dedotti i contributi sociali (doc. D-D1).
Secondo la ricorrente la decisione su opposizione impugnata viola gli art. 2 e 5 dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, gli art. 25, 27 43 e 53 LPGA, nonché gli art. 5 cpv. 2 e 9 Cost. federale ed è fondata su un accertamento manifestamente incompleto dei fatti, su un’interpretazione eccessivamente formalistica e contraria allo scopo della normativa emergenziale e su un uso improprio degli istituti della revisione e della riconsiderazione. Nel ricorso l’interessata chiede di conseguenza l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e di accertare che le IPG Corona non sono state indebitamente percepite e che va escluso qualsiasi obbligo di restituzione, in via subordinata chiede il rinvio degli atti alla Cassa per nuovi e completi accertamenti ai sensi dell’art. 43 LPGA ed in via ulteriormente subordinata il rinvio degli atti affinché l’autorità esamini nel merito la domanda di condono ai sensi dell’art. 25 LPGA.
L’insorgente sostiene che il riconoscimento protratto nel tempo del diritto a prestazioni costituisce un elemento determinante ai fini del principio della buona fede e dell’affidamento. Un comportamento coerente e duraturo dell’amministrazione è idoneo a fondare un affidamento giuridicamente tutelabile. Secondo la ricorrente solo in data 22 settembre 2022 “in seguito ad un accertamento tardivo affidato a un perito esterno”, la Cassa ha ritenuto che le indennità fossero state versate indebitamente poiché non risultavano versamenti salariali effettivi in favore della socia e gerente nel periodo precedente l’inizio del diritto. Con riferimento ad alcune sentenze cantonali l’insorgente sostiene che il TCA ha più volte affermato che l’amministrazione non può porre a fondamento di una revisione o riconsiderazione un accertamento tardivo imputabile a una propria insufficiente istruttoria iniziale. Vi sarebbe pertanto una violazione dell’art. 43 LPGA poiché la Cassa si è limitata a costatare l’assenza di flussi salariali bancari, senza accertare che il salario fosse contrattualmente dovuto e deliberato a livello societario, senza verificare l’esistenza di decisioni interne, registrazioni contabili o conteggi AVS e senza esaminare se la mancata corresponsione fosse imputabile alla grave carenza di liquidità causata direttamente dalle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19. La ricorrente sostiene che il TCA ha costantemente ritenuto insufficiente un accertamento fondato su un unico elemento sottolineando che occorre esaminare la situazione nel suo complesso. Secondo la ricorrente, la dottrina sarebbe unanime nel ritenere che per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro il reddito determinante non coincide necessariamente con il salario effettivamente versato, bensì con il reddito economicamente dovuto o esigibile. L’omissione di tali accertamenti renderebbe la decisione su opposizione impugnata arbitraria e contraria al diritto.
Per la società ricorrente, la Cassa adotta una nozione errata e meramente contabile della perdita di guadagno, in contrasto con la ratio dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Secondo l’insorgente il TCA ha più volte chiarito che la perdita di guadagno sussiste già quando l’attività lucrativa è limitata in modo considerevole e non consente di realizzare il reddito normalmente atteso o economicamente dovuto, anche in assenza di pagamenti salariali effettivi. Nel contesto di una Sagl di recente costituzione, quale quella della ricorrente, la rinuncia temporanea alla remunerazione della socia-gerente per ragioni di sopravvivenza aziendale e di mantenimento dell’attività costituisce una perdita di guadagno economicamente rilevante e direttamente imputabile ai provvedimenti statali.
Per la società, non sono inoltre adempiuti i presupposti per una revisione o una riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 LPGA. L’assenza di versamenti salariali non costituisce un fatto nuovo rilevante ma un elemento che la Cassa poteva agevolmente verificare già in sede di attribuzione delle prestazioni. Parimenti, secondo l’insorgente, non è neppure dato il presupposto della manifesta erroneità poiché la decisione iniziale era sostenibile alla luce della normativa emergenziale e della prassi applicabile all’epoca. Un semplice mutamento di valutazione ex post o un irrigidimento successivo della prassi amministrativa non sono sufficienti a giustificare la revoca retroattiva di prestazioni legalmente attribuite.
Per l’insorgente la decisione su opposizione impugnata viola il principio della buona fede. La ricorrente ha compilato correttamente i formulari, ha risposto in maniera completa e trasparente alle richieste dell’autorità e ha fatto legittimo affidamento sul comportamento costante, coerente e protratto nel tempo della Cassa. La richiesta di restituzione integrale, a distanza di oltre due anni, in assenza di un comportamento colpevole o ingannevole della ricorrente e in un contesto normativo straordinario, risulta sproporzionata ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 Cost. federale e contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.
Anche se il TCA dovesse ritenere adempiuti i presupposti formali dell’obbligo di restituzione, la decisione su opposizione impugnata è contraria all’art. 5 cpv. 2 Cost. federale che impone un giusto equilibrio tra interesse pubblico alla restituzione delle prestazioni indebitamente versate e l’interesse privato dell’assicurato alla tutela della propria situazione economica e dell’affidamento nell’operato dell’amministrazione.
In concreto la restituzione richiesta ammonta a fr. 42'790.90, importo che rapportato alle dimensioni della società e al contesto economico in cui è stato percepito rappresenta un onere particolarmente gravoso e potenzialmente lesivo della sua sopravvenienza economica.
Infine la ricorrente sostiene che anche se il TCA dovesse ritenere fondato l’obbligo di restituzione, la decisione su opposizione è comunque censurabile poiché esclude ogni esame sostanziale della domanda di condono.
1.4. Con risposta del 5 febbraio 2026 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando che:
" (…) Tuttavia gli accertamenti esperiti da un perito esterno incaricato dalla Cassa è stato accertato che nel sopracitato periodo, antecedente all’interruzione dell’attività, non vi fossero tracce di versamenti salariali effettuati dalla società in favore della socia e gerente ______. A conferma di quanto precede, è stato inoltre accertato che, nel conto economico relativo all’anno 2020, alla voce “salari” risultava contabilizzato l’importo complessivo degli stipendi di altri due dipendenti, anch’essi indicati nella dichiarazione dei salari per il medesimo anno.
La Cassa tiene inoltre a rilevare come, analogamente, il Servizio _________, a seguito di accertamenti, abbia appurato che la socia e gerente della ricorrente non ha percepito alcun reddito nel 2020 e, con provvedimento del 27 settembre 2023, abbia notificato alla medesima lo storno del salario di CHF 14'400 per l’anno 2020 dal suo estratto del conto individuale. Tale notifica è cresciuta in giudicato senza essere stata contestata. Ne è derivata la notifica, in data 6 novembre 2023, della rettifica della fattura contributiva della società in ragione dello storno del salario della Signora ______. In assenza di qualsivoglia reddito conseguito anteriormente all’inizio della percezione dell’indebita indennità per perdita di guadagno per il coronavirus, il diritto alla prestazione risulta del tutto privo di fondamento giuridico.” (doc. III)
1.5. Chiamato ad esprimersi in merito all’allegata fattura di rettifica del 6 novembre 2023, la ricorrente è rimasta silente (doc. III).
1.6. L’11 febbraio 2026 il TCA ha chiesto alla Cassa di produrre sia il rapporto del perito esterno del 22 settembre 2022 che gli accertamenti del Servizio _______ (doc. V).
1.7. Il 24 febbraio 2026 l’amministrazione ha trasmesso quanto richiesto, ribadendo che la socia e gerente della società ricorrente non ha percepito alcun reddito nel 2020. Nel corso delle verifiche, la società non ha dato seguito alle richieste formulate dalla Cassa. Dalla documentazione contabile (in particolare dal conto economico) risulta che nell’anno 2020 è stato contabilizzato un importo complessivo di fr. 38'500 a titolo di salari per due altri dipendenti, senza alcuna registrazione in favore di ______ (doc. VI).
1.8. Lo scritto del 24 febbraio 2026, unitamente a tutta la documentazione prodotta, è stata trasmessa alla ricorrente per una presa di posizione entro 10 giorni (doc. VII). La società è rimasta silente.
considerato in diritto
in ordine
2.1. In due distinte sentenze del 10 maggio 2022, 9C_356/2021, pubblicata in DTF 148 V 265, consid. 1.4.3 e 9C_448/2021, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha stabilito che il diritto del datore di lavoro di presentare una domanda e un ricorso nell’ambito delle indennità IPG Corona non può essere dedotto dall'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (in relazione all'art. 19 cpv. 2 LPGA) nel caso di una perdita di reddito da parte di un dipendente che si trova in una posizione simile a quella del datore di lavoro (ciò che gli permetterebbe di avere diritto all'indennità) (consid. 1.4.3). Il diritto all'indennità di perdita di guadagno per coronavirus delle persone assicurate che occupano una posizione simile a quella di un datore di lavoro è sussidiario alla continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro (consid. 5.3.5).
Il TF ha tratto la medesima conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr. anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere circa la sua qualità per ricorrere).
Con sentenza 9C_432/2022 del 20 aprile 2023, il TF al consid. 3.4, con riferimento alla DTF 148 V 265 e ad una circolare dell’UFAS del 21 gennaio 2022, in un caso di restituzione, ha precisato la propria giurisprudenza, concludendo che per i casi trattati fino al mese di gennaio 2022 il datore di lavoro ha un diritto di ricorso in applicazione dell’art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, se la richiesta ed il pagamento sono avvenuti per il suo tramite. Per i casi successivi si applica invece la DTF 148 V 265:
" Diese Ausführungen zeigen, dass es bis zur Mitteilung des BSV vom 21. Januar 2022 Praxis war, einen Erwerbs- oder Lohnausfall nach Art. 2 aAbs. 3bis Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall anzuerkennen, wenn die Arbeitgeber eine an sie ausbezahlte Entschädigung als Lohn an einen Arbeitnehmer in arbeitgeberähnlicher Stellung weiterleiteten resp. diesem den Lohn in Erwartung der Corona-Entschädigung vorschossen. Für die Zeit bis zur Weisung vom 21. Januar 2022 lässt die Aufsichtsbehörde eine in diesem Sinn verdeckte, faktische Lohneinbusse ausdrücklich genügen; die - trotz erheblicher Umsatzeinbusse (Art. 2 aAbs. 3ter der Verordnung) erfolgte - Lohnfortzahlung hindert den Leistungsbezug insoweit nicht. Erst in der Folgezeit war den Durchführungsstellen und den Arbeitgebern und -nehmern klar, dass eine derartige Auslegung von Art. 2 aAbs. 3bis Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall unzulässig ist. Als Konsequenz dessen steht dem Arbeitgeber für bis Januar 2022 abgewickelte Fälle kraft Art. 7 Abs. 2 Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall ein Beschwerderecht zu, wenn die Anmeldung und Auszahlung über ihn erfolgte. Für spätere Fälle kommt jedoch die in BGE 148 V 265 beschriebene Ordnung uneingeschränkt zum Tragen.” (sottolineatura del redattore)
In concreto, considerato che le prestazioni sono state chieste dalla società ricorrente in favore della propria socia e gerente per il periodo dal 17 settembre 2020 al 27 novembre 2021 e che le indennità sono state versate a RI1 (cfr. i vari conteggi nell’incarto della Cassa), il ricorso è ricevibile (STF 9C_432/2022 del 20 aprile 2023, consid. 3.4, cfr. anche STCA 42.2023.34 del 15 gennaio 2024, consid. 2.2) e il TCA può entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
2.3. La Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 2 febbraio 2022), al p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e aggiornato successivamente, prevede:
" 1041.2 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3 L’attività è considerata aver subito una limitazione
03/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
1041.5 Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel
03/21 2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di statuto giuridico (trasformazione
01/21b di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6 Se l’attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo
11/20 il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7 Nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in
11/20 posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale. Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa attività.
1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre, dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di dicembre. (…)”
Dal mese di dicembre 2021 il marginale 1041.5, prevede:
" 1041.5 Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel
12/21 2020, nel 2021 o nel 2022 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:
" 1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo
11/20 dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18 dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19 marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2 del seguente tenore:
" 1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
07/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1° luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
" 1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021.
Esempi:
La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
Nel mese di dicembre 2021 il marginale 1069.2 è stato modificato:
" 1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo
12/21 dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021 e in caso di avvio dell’attività nel 2022, su quelli del 2022. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.”
Il più volte citato marginale 1067 prevede che:
“1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo
inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
2.4. Va ancora rammentato che secondo l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023, ma applicabile al caso di specie (cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2), le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.
Ai sensi dell’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid. 3.3).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
L’amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).
2.5. In concreto, la Cassa, dopo aver accolto le richieste di versamento di indennità giornaliere Corona in favore della società ricorrente per la socia e gerente ______, ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate in suo favore dal 17 settembre 2020 al 27 novembre 2021 poiché dalla verifica contabile effettuata da un perito esterno nel corso del mese di settembre 2022 è emerso che le indennità non erano dovute.
L’insorgente censura le decisioni su opposizione della Cassa, ritenute tardive e sostiene che l’amministrazione non avrebbe effettuato gli accertamenti dovuti atti a stabilire l’effettività del versamento del salario alla sua gerente.
2.6. Va preliminarmente evidenziato che l’insorgente a sostegno delle sue censure nel suo ricorso fa riferimento a numerose sentenza cantonali in ambito di assicurazione contro la disoccupazione, senza però essere preciso nelle citazioni, con riferimenti a considerandi inesistenti e ad argomentazioni non trattati nelle sentenze.
Ad esempio a pag. 4 del ricorso la società afferma che il TCA “ha costantemente sottolineato che tale ordinanza (ndr: Covid-19 per perdita di guadagno) deve essere interpretata in modo conforme al suo carattere eccezionale e alla sua finalità di protezione, evitando letture restrittive che finiscano per svuotare di contenuto la tutela voluta dal legislatore d’urgenza, come affermato, tra le altre, nella sentenza STCA 38.2021.57 del 14 luglio 2022 consid. 5.2, nella STCA 38.2021.92 del 3 marzo 2023 consid. 4.1 e nella STCA 38.2022.18 del 27 ottobre 2023, consid. 6”.
Tuttavia, la STCA 38.2021.57 è stata emanata il 18 ottobre 2021, non comporta alcun considerando 5.2 e concerne l’indennità per insolvenza, la STCA 38.2021.92 è del 14 febbraio 2022 non contiene alcun considerando 4.1 e concerne il lavoro ridotto e la STCA 38.2022.18 è stata emessa il 3 giugno 2022 non contempla alcun consid. 6, concerne il diritto alle indennità di disoccupazione ed il tema era la questione di sapere se l’interessato andava qualificato di vero frontaliere.
A pag. 7 la ricorrente afferma che “l’assenza di versamenti salariali non costituisce un fatto nuovo rilevante ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, bensì un elemento che la Cassa poteva agevolmente verificare già in sede di retribuzione delle prestazioni, con la conseguenza che una revisione è esclusa secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, segnatamente nelle STCA 38.2019.7 del 22 maggio 2019 consid. 2.1, STCA 38.2020.3 del 28 gennaio 2021 consid. 4.2 e STCA 38.2021.74 del 9 maggio 2023 consid. 6.2 e nella DTF 138 V 147 consid. 2.1 e nella DTF 133 V 50 consid. 4.1 (…)”.
La STCA 38.2019.7 del 22 maggio 2019 al consid. 2.1 elenca le norme generali sulla restituzione, la STCA 38.2020.3 è stata emessa il 4 marzo 2020, non ha nessun consid. 4.2 e concerne la questione di sapere se l’opposizione era tardiva o meno, mentre la STCA 38.2021.74 è del 4 maggio 2022, non ha alcun considerando 6.2 e concerne la facoltà per la Cassa di emettere una decisione di accertamento dell’inesistenza del diritto alle indennità per lavoro ridotto. Le DTF 138 V 147 al consid. 2.1 e DTF 133 V 50 al consid. 4.1 concernono la riconsiderazione e non la revisione di una decisione.
Errori nelle citazioni delle sentenze sono presenti in tutto il ricorso. Ciò esime questo Tribunale dallo spiegare sistematicamente, per ogni sentenza citata, il motivo della sua inapplicabilità.
2.7. In secondo luogo va d’acchito respinta la censura dell’insorgente in relazione ad una presunta tardività della Cassa nell’emanare la decisione di restituzione delle prestazioni.
Infatti, dopo aver ricevuto il rapporto dei revisori indipendenti del 22 settembre 2022 in merito alle prestazioni percepite dalla ricorrente per il periodo dal 17 settembre 2020 al 27 novembre 2021, la Cassa già il 28 settembre 2022 ha emesso le decisioni di restituzione, ossia entro il termine triennale di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 cfr. consid. 2.4).
2.8. Nel merito, va rammentato che durante il periodo qui litigioso avevano diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, dovevano interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa era limitata in modo considerevole, subivano una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 avevano conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi; questa condizione valeva per analogia anche se avevano avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non era stata svolta per un anno intero, questa condizione andava adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Inoltre, per quanto qui d’interesse per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 27 novembre 2021, secondo l’art. 2 cpv. 3quater i lavoratori particolarmente a rischio ai sensi dell’articolo 27a dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020 avevano diritto all’indennità se non potevano essere occupati conformemente all’articolo 27a capoversi 1–4 dell’ordinanza 3 COVID-19 o se, in virtù dell’articolo 27a capoverso 6 dell’ordinanza 3 COVID-19, rifiutavano il lavoro assegnato loro. La condizione di lavoratore particolarmente a rischio doveva essere comprovata mediante un certificato medico.
2.9. In concreto, la società ricorrente ha chiesto le indennità giornaliere per il coronavirus a partire dal 17 settembre 2020.
La Cassa, alla luce di diverse lacune riscontrate nelle indicazioni fornite nei formulari per le richieste delle prestazioni in favore di ______, segnatamente in relazione ai salari precedentemente percepiti, ha interpellato l’insorgente chiedendole alcune precisazioni.
Il 7 dicembre 2020 ______, in rappresentanza di ______ (cfr. doc. 1 – 91/101), per quanto qui di interesse, ha affermato che “le buste paga (ndr: di fr. 4'000 al mese) sono state emesse ma lo stipendio non è mai stato pagato con regolarità, date appunto le difficoltà economico/finanziarie. A titolo d’esempio, il 20 ottobre scorso alla Signorina ______ è stato bonificato un importo di Chf. 3'700, somma delle cifre d’affari mensili di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2020, dopo che tre mesi prima – a cavallo tra fine giugno e inizio luglio – le erano stati versati ulteriori Chf. 3'800.00. Nei mesi precedenti ci sono stati dei prelevamenti saltuari per importi inferiori” (doc. 1 – 75/101).
Dall’allegato estratto conto bancario della società figura un prelevamento dal bancomat di fr. 3'300 il 1° giugno 2020 e di fr. 400 il 5 luglio 2020, nonché un ordine e-banking di fr. 3'700 il 20 ottobre 2020 (doc. 1 – 59 /101 e seguenti).
Il 7 gennaio 2021 ______ ha affermato di aver “preparato il certificato di salario per tutti i mesi, nonostante non fossero le mie entrate reali, ma solo perché ne aveva bisogno la signora ______ per trovare una scusa per respingere il mio caso. Sicuramente ci è stato un malinteso, in quanto non ho affatto dichiarato il tale stipendio per i mesi presentati all’ufficio AVS, come invece afferma la signora ______, in quanto la dichiarazione dei salari avviene tramite un formulario a fine anno. Per cancellare ogni dubbio riguardo alle mie reali entrate e quindi per legge al mio diritto di ricevere indennità per perdita di guadagno, ho preparato una tabella che riassume la mia situazione finanziaria, da una parte il mio stipendio lordo da contratto e dall’altra le mie entrate effettive e reali (…)” (doc. 1-56-101).
Nella tabella allegata ______ ha indicato sulla parte sinistra il “salario da contratto”, da marzo a ottobre, ossia fr. 4'000 al mese, e sulla parte destra la cifra d’affari, con l’indicazione “effettivamente ricevuta”, con i seguenti importi: marzo fr. 2'066.35; aprile fr. 5'369.90, maggio fr. 2'695.70, giugno fr. 2'981.75, luglio fr. 833.25, agosto fr. 620, settembre fr. 1'404 e ottobre fr. 860 (doc. 1 – 57/101 e 1 – 81/101).
Sulla base delle indicazioni fornite dall’interessata, la Cassa ha calcolato le indennità coronavirus dal 17 settembre 2020 al 27 novembre 2021, per un importo complessivo versato, non contestato, di fr. 42'790.90.
Nella relazione del revisore sulla verifica a campione presso i beneficiari dell’indennità perdita di guadagno Corona datata 19 agosto 2022, figura che in applicazione dell’art. 15 cpv. 4 della Legge COVID-19 la direzione della Cassa ha incaricato la ______ di verificare la correttezza e la plausibilità dei valori dichiarati nel formulario di richiesta secondo le condizioni che danno diritto all’indennità perdita di guadagno Corona (IPG Corona; doc. VI/2). La valutazione è stata effettuata conformemente al “Mandat pour l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain Corona” emesso dall’UFAS nel giugno 2021 (doc. VI/2).
Dopo aver esaminato la documentazione messagli a disposizione, i revisori hanno concluso, affermando:
" (…) Nell’ambito delle nostre verifiche, abbiamo riscontrato discrepanze sia tra cifra d’affari che la perdita di reddito dichiarati dal beneficiario e i valori secondo le informazioni finanziarie che ci sono state fornite.
In merito alla cifra d’affari, abbiamo rilevato che per il mese di giugno 2021, la cifra d’affari secondo la contabilità è superiore alla cifra d’affari di riferimento, di conseguenza le condizioni per il diritto all’IPG-Corona non sono rispettate.
Per quanto riguarda la perdita di reddito, innanzitutto vi segnaliamo che la società (RI1) è stata costituita il ______ 2020 e la dichiarazione AVS inoltrata riporta uno stipendio per la titolare pari a CHF 10'400 per il periodo 03.2020-05.2020. Pur non avendo ottenuto il dettaglio dei conti della contabilità 2020, possiamo concludere che nessun salario sembra essere stato versato alla titolare durante il periodo 03-2020-12.2020. In effetti l’importo totale figurante a conto economico per la posizione “Salari” ammonta al totale degli stipendi di altri due dipendenti figuranti sulla dichiarazione salari per l’anno 2020.
Per l’anno 2021, l’ammontare di IPG-Corona (indennità + contributi AVS/AI/IPG/AD) è stato versato dalla Cassa a favore della società; alla titolare è stato riversato l’ammontare lordo. Tuttavia, l’importo delle indennità versate non figura nella dichiarazione salari per l’anno 2021.
Sui moduli di richiesta, il beneficiario aveva indicato di aver percepito del salario (importi diversi) per il mese di richiesta. Ne consegue che la Cassa dovrà procedere alla rivalutazione del diritto e delle indennità in base agli elementi riscontrati.
Conclusione sfavorevole
Sulla base della constatazione presentata al paragrafo “Motivazione per una constatazione sfavorevole”, i valori dichiarati nel formulario di richiesta ai sensi del << Mandat pour l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain Corona>> emesso dall’UFAS non sono corretti risp. non sono plausibili.” (doc. VI/1)
Nella documentazione allegata alla revisione vi è tra l’altro una tabella intitolata “copia dell’ultima notifica dei salari alla cassa CO1 AVS 2020” per ______, dove sulla sinistra figura il “salario da contratto”, pari a fr. 4000 nel mese di marzo, fr. 3'200 nel mese di aprile e maggio (per complessivi fr. 10'400), fr. 0 da giugno ad agosto 2020, fr. 1'310.40 nel mese di settembre 2020, fr. 2'901.60 nel mese di ottobre 2020, fr. 0 nel mese di novembre 2020 e fr. 2'110.50 nel mese di dicembre 2020. Al centro sono indicati i “ricavi d’attività” e sulla destra alcune osservazioni, e meglio: nei mesi di aprile e maggio 2020 “ricevuto lavoro ridotto” nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2020 “ricevuto IPG” (plico doc. VI/3).
Agli atti vi è pure il conteggio del pagamento in favore della società, da parte della Cassa , del lavoro ridotto nei mesi di aprile 2020 (fr. 6'139.05) e maggio 2020 (fr. 6'478.15). Il numero di conto ( ____ ____ ____ ) sul quale è avvenuto il versamento è diverso rispetto a quello del conto fatture ( ____ ____ ____ ) e a quello del conto autisti (__ ____ ____ ____ ____).
Inoltre, è stato prodotto il conto economico della società per il 2020, dove risulta, tra i costi, il versamento di salari pari a fr. 38'500, corrispondente alla somma degli importi pagati a due altri dipendenti della società, ______ (fr. 17'500 dal 1° marzo al 31 luglio 2020) e ______ (fr. 21'000 dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020; plico doc. VI/3), tra i ricavi gli “indennizzi ______ ILR” di fr. 12'617.20 e gli “indennizzi IPG Covid” di fr. 6'591.05, il contratto di lavoro tra la società e la gerente che prevede un salario annuo di fr. 48'000 suddiviso in 12 mensilità di fr. 4'000 a far tempo dal 1° marzo 2020 e la dichiarazione dei salari della società per il 2020 ed il 2021 da cui emerge per ______ un importo di fr. 10'400 dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 e nulla nel 2021.
Il 12 agosto 2021 la Cassa CO1 ha emesso la fattura per i contributi paritetici della società per il 2020 sulla base di fr. 48'900 (38'500 [due dipendenti della società] + 10'400 [socia e gerente della società]).
Il 30 marzo 2022 la medesima Cassa ha emesso la fattura per i contributi dovuti nel 2021, su fr. 36'000, pari ai fr. 3'000 mensili conseguiti da ______.
Con scritto dell’8 maggio 2023, sollecitato il 24 maggio 2023, e rimasto senza risposta, la Cassa CO1 ha chiesto alla società ricorrente copia del bilancio di verifica per l’anno 2020, copia del conto economico per l’anno 2020 e copia delle schede dei salari per il 2020 (doc. VI/1). Il 22 giugno 2023 l’ufficio circondariale di tassazione di ______ ha affermato che per il 2020 ______ non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale ed è stata emessa una tassazione d’ufficio.
Con raccomandata del 27 settembre 2023 la socia e gerente della società ricorrente è stata informata dalla Cassa che è stato effettuato lo storno dal suo conto individuale dell’importo complessivo di fr. 10'400 per l’anno 2020 poiché dalla verifica della contabilità, in particolare sulla base del conto economico, è emerso che non le è stato versato alcun salario (doc. VI/1 e III/1-2).
In sede di ricorso, dopo che con l’opposizione la ricorrente aveva fatto valere unicamente le sue difficoltà economiche, l’insorgente ha prodotto, per la prima volta, le buste paga mensili di ______ dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020 con l’indicazione in calce che lo stipendio mensile lordo di fr. 4'000 (netto fr. 3'677.80), ogni mese, “è stato consegnato in contanti” (doc. D-D1).
2.10. In concreto, alla luce della documentazione agli atti, per i motivi che seguono, le conclusioni della Cassa, secondo cui la socia e gerente della RI1 nel periodo antecedente il 1° settembre 2020 non ha comprovato, neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, di aver conseguito un salario e di conseguenza nel periodo litigioso non aveva diritto alle indennità per perdita di guadagno a causa del coronavirus, deve essere confermata.
A questo proposito va rammentato che ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 lett. b dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro hanno diritto all’indennità, se, oltre a dover interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19, subiscono una perdita salariale.
Per l’art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19), l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità.
Il marginale 1069.1 della Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – prevede che per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019.
Per il marginale 1069.2 CIC se, come in concreto, l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali.
Come visto in precedenza (consid. 2.9), nel caso di specie, la società e ______, nel corso del tempo, hanno fornito numerose versioni diverse, non lineari e contraddittorie tra di loro, in merito al salario che la socia e gerente avrebbe conseguito dal mese di marzo 2020 al 31 agosto 2020.
Inizialmente, per il tramite del proprio rappresentante, ______ aveva spiegato che le buste paga (di fr. 4'000 al mese) erano state emesse ma che lo stipendio non era mai stato pagato con regolarità, aggiungendo, come esempio, che il 20 ottobre 2020 le era stato bonificato un importo di fr. 3'700 corrispondente alla somma delle cifre d’affari dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 e che tre mesi prima, tra giugno e luglio, le erano stati versati fr. 3'800. In precedenza vi erano stati dei prelevamenti per importi inferiori, non cifrati (doc. 1 – 75/101).
Dall’allegato estratto conto bancario “fatture” della società figurano effettivamente due prelevamenti in contanti dal bancomat di fr. 3'300 il 1° giugno 2020 e di fr. 400 il 5 luglio 2020, nonché un ordine e-banking di fr. 3'700 il 20 ottobre 2020 in favore del conto “autisti” (doc. 1 – 59 /101 e seguenti).
Tuttavia non è dato sapere chi ha prelevato l’importo, a chi è stato versato ed il motivo dei pagamenti. Agli atti non vi è alcuna ricevuta in merito ed alcun riscontro in eventuali conti bancari dell’interessata.
In un secondo tempo, la versione della società è cambiata, nel senso che nella dichiarazione dei salari relativi al 2020 figura un importo di fr. 10'400 in favore di ______ per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 (fr. 4'000 in marzo e fr. 3'200 in aprile e maggio) che tuttavia non trova riscontro negli estratti conto bancari agli atti. La dichiarazione non collima del resto né con quanto affermato dal rappresentante di ______ (prelievo di fr. 3'800 tra giugno e luglio e versamento di fr. 3'700 in ottobre oltre a prelievi saltuari in precedenza), né con la tabella prodotta da ______ il 7 gennaio 2021 (cfr. cifra d’affari, con l’indicazione “effettivamente ricevuta”, con i seguenti importi: marzo fr. 2'066.35, aprile fr. 5'369.90, maggio fr. 2'695.70, giugno fr. 2'981.75, luglio fr. 833,25, agosto fr. 620, settembre fr. 1'404 e ottobre fr. 860 [doc. 1 – 57/101 e 1 – 81/101]). La tassazione fiscale personale del 2020 di ______ è inutilizzabile poiché emessa d’ufficio in seguito all’inerzia della medesima nella sua compilazione.
Inoltre, nel conto economico della società, alla voce salari, figura unicamente l’importo di fr. 38'500 corrispondente agli stipendi versati agli altri due dipendenti della società nel 2020, ______ (fr. 17'500 dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020) e ______ (fr. 21'000 dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020; plico doc. VI/3). Non sono invece stati registrati gli eventuali compensi versati alla propria socia e gerente.
A questo proposito va rilevato che agli atti figurano i conteggi delle indennità per lavoro ridotto versate alla società nel mese di aprile e maggio 2020 sulla base di un importo complessivo di fr. 7'107.45 in aprile e di fr 7'500 in maggio, verosimilmente composto da fr. 4'000 a favore di ______ e di fr. 3'500 in favore di ______ (plico doc. VI/3), regolarmente registrate nei ricavi del conto economico. Tuttavia nei costi, nel conto salari, figura unicamente l’importo complessivo di fr. 38'500 in favore degli altri due dipendenti, compreso dunque quello di fr. 3'500 mensili in favore di ______, ma non risulta un versamento di salari in favore di ______.
Quest’ultima del resto, dopo che la Cassa le aveva scritto il 27 settembre 2023 per informarla che l’amministrazione aveva provveduto allo storno dal suo conto individuale dell’importo complessivo di fr. 10'400 per l’anno 2020 poiché dalla verifica della contabilità, in particolare sulla base del conto economico, era emerso che non le era stato versato alcun salario (doc. VI/1 e III/1-2), non ha reagito. Ella non ha neppure preso posizione in merito alla risposta del 5 febbraio 2026 e alle osservazioni del 24 febbraio 2026 della Cassa che rilevava questa anomalia.
Non va poi dimenticato che in sede di opposizione, il 27 ottobre 2022, la società ricorrente non aveva contestato l’affermazione della Cassa secondo la quale dalla revisione esperita il 22 settembre 2022 era emerso che dalla costituzione della RI1, ______ non aveva percepito alcun salario, ma si è limitata a sostenere che l’importo chiesto in restituzione avrebbe potuto mettere in difficoltà la sopravvivenza della società.
Solo con il ricorso, il 15 gennaio 2026, la ricorrente, cadendo nuovamente in contraddizione rispetto a quanto affermato fino ad allora, ha prodotto per la prima volta le buste paga mensili di ______ dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020 con l’indicazione che lo stipendio mensile lordo di fr. 4'000 (netto fr. 3'677.80), ogni mese, “è stato consegnato in contanti” (doc. D).
Oltre a non trovare alcuna corrispondenza nella documentazione contabile prodotta, la dicitura sulle buste paga (“consegnato in contanti”), non corrisponde a quanto affermato in precedenza. Esse differiscono inoltre dalle buste paga prodotte da ______ il 1° dicembre 2020 sia per quanto concerne la loro forma, sia perché in precedenza non figurava l’indicazione dell’erogazione del salario “in contanti” (pag. 1 – 77/101 e 1 – 82/101-89/101).
In concreto non è pertanto possibile determinare il suo, eventuale, guadagno.
Quest’ultimo va stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari.
Non va preso come riferimento il salario concordato tra il dipendente e il datore di lavoro, siccome quale gerente con diritto di firma individuale della Sagl, sua datrice di lavoro, può influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di lavoro e non può essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
Non sono stati forniti estratti conto postali o bancari, atti ad attestare il versamento di salari sul conto di ______ da parte del datore di lavoro.
La pretesa riscossione degli stipendi è, quindi, rimasta una pura allegazione di parte, non essendo stata comprovata da alcun elemento oggettivo determinante.
La documentazione prodotta non è sufficiente a comprovare la riscossione del salario nel caso di ______ che, in qualità di gerente con firma individuale della società datrice di lavoro, redigeva e firmava i documenti che la concernevano, come i conteggi di salario.
Al riguardo giova rilevare che nell’ambito della determinazione del guadagno assicurato nell’assicurazione contro la disoccupazione in una sentenza 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.2., il Tribunale federale ha osservato che nel caso di Sagl costituite da un unico socio e gerente vanno poste esigenze di prova particolarmente elevate.
In una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288 e citata negli esempi del p.to B148 della Prassi LADI ID, il Tribunale federale ha stabilito che in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamento bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito, il versamento del salario non può essere formalmente dimostrato.
Inoltre con giudizio C 127/02 del 28 febbraio 2003, l’Alta Corte ha evidenziato che la dichiarazione fiscale e i conteggi salariali firmati dall’assicurato e destinati all’AVS non sono prove adeguate del versamento del salario. In mancanza di documenti che giustificano il versamento del salario, come estratti conto bancari o postali oppure ricevute di salario, non è possibile dimostrare l’effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità.
La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_505/2018 del 2 aprile 2019 consid. 4.2. (relativa alla STCA 38.2018.17 dell’11 giugno 2018), pronunciandosi in merito al caso di un ricorrente che era stato gerente con diritto di firma individuale della società presso la quale aveva lavorato, ha d’altronde indicato:
" 4.2. Contrariamente a quanto sembra concludere il ricorrente, il guadagno assicurato, pur facendo riferimento alla definizione di cui all'AVS, non può essere desunto innanzitutto dal conto individuale AVS o dalle decisioni di tassazione. Decisivo rimane, proprio per non dare spazio a possibili abusi convenuti bilateralmente tra il dipendente e il datore di lavoro, il pagamento effettivo del salario. Il ricorrente non dimostra la manifesta erroneità (consid.1.1) dell'accertamento del Tribunale delle assicurazioni, il quale si è fondato innanzitutto, come previsto dalla giurisprudenza (consid. 4.1), sui prelevamenti dai conti bancari del datore di lavoro. Alla luce di ciò, correttamente l'autorità giudiziaria ticinese ha relegato in secondo piano le altre prove presentate dall'assicurato, le quali non mettono seriamente in dubbio quanto risulta dalle chiare movimentazioni bancarie. (…)”
In simili condizioni, la ricorrente deve sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all’affettivo versamento (in contanti), nel periodo determinante, del salario.
In concreto, alla luce della contraddittorietà evidenziate nel presente considerando delle affermazioni circa il versamento di uno stipendio nel corso del tempo, non risulta dimostrata, perlomeno secondo l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.), la riscossione di un salario nel periodo antecedente la richiesta delle indennità giornaliere per il coronavirus, non essendo lo stesso determinabile.
La ricorrente non può del resto essere seguita laddove sostiene che sarebbe spettato alla Cassa mettere in atto ulteriori accertamenti per stabilire lo stipendio effettivamente conseguito da ______.
A questo proposito, in DTF 145 V 90, al consid. 3.2 il Tribunale federale ha ribadito che nell’ambito delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti devono essere accertato d’ufficio dall’autorità (art. 43 LPGA). Tuttavia, questa regola non è assoluta. La sua portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare. Ciò implica l’obbligo per la parte di produrre, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto, le prove atte a comprovare i fatti invocati, ritenuto che in caso contrario l’assicurato deve sopportare le conseguenze dell’assenza di prove.
La ricorrente ha avuto numerose occasioni per comprovare l’effettivo conseguimento di un salario, ma ha sistematicamente fornito versioni differenti, da ultimo, con il ricorso, sostenendo, contrariamente a quanto affermato fino a lì, di aver percepito ogni mese, da marzo 2020 ad agosto 2020, uno stipendio mensile di fr. 4'000. Con il suo atteggiamento e le continue rettifiche delle sue versioni, la ricorrente ha reso impossibile, in assenza di un suo aiuto fattivo, stabilire se ha effettivamente percepito, ed in che misura, un salario e se di conseguenza ha avuto una perdita salariale.
In queste condizioni, in assenza di una perdita salariale comprovata, la società non avrebbe dovuto ricevere alcuna indennità giornaliera in favore della sua socia e gerente.
2.11. Accertato che ______ non avrebbe avuto diritto ad alcuna indennità poiché non ha comprovato di aver percepito un salario antecedentemente al 17 settembre 2020 e dunque non ha subito alcun danno, le decisioni informali sotto forma di conteggi della Cassa CO1 con le quali sono state riconosciute le prestazioni dal 17 settembre 2020 al 27 novembre 2021 sono manifestamente errate.
Considerato che l’importo versato di fr. 42'790.90, il cui ammontare non è qui contestato, è di notevole importanza, a giusta ragione l’amministrazione ha proceduto alla loro riconsiderazione.
Non va del resto dimenticato che di norma prestazioni ottenute indebitamente vanno restituite indipendentemente dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134).
2.12. La ricorrente sostiene di essere stata in buona fede.
La questione della buona fede e dell’onere troppo gravoso (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022, consid. 7; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2) è di principio oggetto di esame nell'ambito della procedura di condono (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e), che, se richiesta, di principio può aver luogo solo dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione.
In ogni caso, relativamente alla buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed, va rammentato che secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
Nel caso di specie dalle tavole processuali non emergono informazioni errate fornite dalla Cassa, né è dato sapere quali disposizioni irreversibili senza pregiudizio avrebbe preso la ricorrente in seguito alle eventuali asserite informazioni errate, non costituendo l’utilizzo della prestazione ricevuta un comportamento pregiudizievole di cui può prevalersi un assicurato invocando il diritto costituzionale alla protezione della buona fede (STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 5.3).
Non vi è pertanto spazio per riconoscere la buona fede della ricorrente.
2.13. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.14. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 01.06.2026
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