AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2025.71
Data decisione, Autorità: 23.03.2026, TCA
Titolo: Respinta domanda di rendita di un assicurato socio e presidente di una Sagl. Confermata qualifica di persona con attività indipedente, come pure stato valetudinario. Confermato calcolo dei redditi da valido ed invalido calcolati dall'ispettore AI e assenza di un grado d'invalidità pensionabile
Raccomandata
Incarto n. 32.2025.71
BS/sc
Lugano 23 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2025 di
RI1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______
contro
la decisione del 18 giugno 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nato nel 1969, è socio e presidente della gerenza della ______ nonché amministratore unico della ______ (cfr. estratti del Registro di commercio, doc. 19 e 20; i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
Nel mese di settembre 2023 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per motivi di natura nefrologica (doc. 1).
1.2. Dal profilo medico, con rapporto del 29 febbraio 2024 e annotazioni del 18 febbraio 2024 (doc. 23 e 65), la dr.ssa med. ______ del Servizio medico regionale (SMR) ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% in qualsiasi attività a decorrere dal 3 aprile 2023. La sanitaria del SMR si è fondata sulla perizia del 12 settembre 2023 del dr. med. ______ (doc. 78), eseguita per conto della ______, agente quale assicuratore per la perdita di guadagno in caso di malattia, nonché sui periodi d’inabilità lavorativa riconosciuti dalla medesima cassa malati (doc. 74, 78 e 80).
Per quanto concerne l’aspetto economico, l’amministrazione ha inizialmente posto all’assicurato alcune domande sulla sua attività lucrativa e richiamato diversa documentazione fiscale e contabile (doc. 9, 12, 14, 24, 27, 28, 30 e 48)
Con rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 9 aprile 2025 l’ispettore dell’Ufficio AI ______, dopo aver incontrato l’assicurato il 3 aprile 2025 – qualificato, dal profilo assicurativo, quale persona esercitante un’attività indipendente – ha determinato un grado d’invalidità del 17% (doc. 49).
Sulla base di tali risultanze, con decisione del 18 giugno 2025 — preceduta dal relativo progetto di decisione (doc. 49) — l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni ritenendo che l’assicurato presenti un grado d’invalidità del 17%, insufficiente per il riconoscimento di una rendita (doc. 64).
1.3. Contro la suddetta decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA1, ha interposto il presente ricorso chiedendo in via principale il riconoscimento del diritto a una rendita AI nonché a provvedimenti d’integrazione. In via subordinata postula il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici ed economici e per la successiva emanazione di un nuovo progetto di decisione. In sostanza, il ricorrente contesta sia la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione sia la valutazione economica effettuata dal Servizio ispettorato.
1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, confermando sia la valutazione medico-teorica sia quella economica poste a fondamento della decisione impugnata. L’amministrazione ha inoltre prodotto un complemento all’inchiesta per indipendenti del 10 settembre 2025, relativo alle contestazioni sollevate in sede ricorsuale (IV).
1.5. Con scritto del 24 settembre 2025 il ricorrente si è determinato in merito al citato complemento d’inchiesta (VI).
1.6. Con scritto dell’8 ottobre 2025 l’Ufficio AI, allegando le osservazioni dell’ispettore AI in merito alle argomentazioni del ricorrente del 24 settembre 2025, ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso (VIII).
1.7. Con ulteriori osservazioni del 15 ottobre 2025 il ricorrente ha contestato la presa di posizione dell’ispettore AI, ribadendo le conclusioni formulate nel ricorso (X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, avendo determinato un grado d’invalidità non pensionabile.
2.2. Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Con riferimento alla menzionata modifica legislativa, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata disposizione transitoria, circostanza desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherung-stagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1° luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pt. 3.2.).
In concreto, l’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni nel settembre 2023, a fronte di un’inabilità lavorativa a far tempo dal 3 aprile 2023. Tenendo conto dello scadere dell’anno di attesa (art. 28 cpv. lett. b LAI), l’eventuale diritto alla prestazione sorgerebbe a partire dal 1 aprile 2024, motivo per cui applicabile è il nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Nel caso concreto, per quel che concerne la valutazione medico-teorica, come detto al consid. 1.2, con rapporto del 29 febbraio 2024 e annotazioni del 18 febbraio 2024 (doc. 23 e 65), la dr.ssa med. ______ del SMR ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% in qualsiasi attività a decorrere dal 3 aprile 2023. Quale patologia invalidante la succitata ha riscontrato dei reni policistici congeniti, noti dall’età di 30 anni in progressivo peggioramento e da circa il 2018 un’insufficienza renale cronica ed ipertensione arteriosa.
La sua valutazione si è basata sulla perizia del 12 settembre 2023 del dr. med. ______ (doc. 78)
L’assicurato contesta tale valutazione, sostenendo che non è stato tenuto in debito conto il progressivo peggioramento dello stato di salute dell'assicurato (affetto da reni policistici congeniti, insufficienza renale cronica e ipertensione), che sta evolvendo verso la necessità di dialisi e trapianto.
A tal riguardo, nel rapporto del 17 novembre 2024, la dr.ssa med. ______, specialista in nefrologia e medico curante, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50%, evidenziando come nel corso degli anni si sia registrato un progressivo peggioramento dei parametri renali. Attualmente il paziente non è ancora sottoposto a dialisi; tuttavia, qualora tale condizione si rendesse necessaria, determinerebbe un’inabilità totale (100%). Conclude che è inoltre verosimile che questa eventualità possa concretizzarsi nei prossimi anni, con possibile conseguente inserimento del paziente in lista per trapianto (doc. 39).
Con rapporto del 6 giugno 2025, prodotto dall’assicurato con le osservazioni al progetto di decisione, la nefrologa curante riprendendo in sostanza il summenzionato rapporto, ha concluso che è “immaginabile che nel medio tempo il paziente non sia più in grado di garantire la direzione della propria ditta “(doc. 63). Tale rapporto è stato valutato dal SMR, il quale con annotazioni del 18 giugno 2025, ritenendo lo stato di salute invariato, ha confermato la propria valutazione del 29 febbraio 2024 (doc. 65).
Pertanto, alla luce di quanto precede, si configura un prospettato peggioramento della condizione renale dell’assicurato, che comunque non era presente al momento dell’emissione della decisione impugnata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata, ossia il 18 giugno 2025; DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii). Certamente, qualora in futuro l’assicurato dovesse, ad esempio, iniziare un trattamento di emodialisi, tale aggravamento — debitamente comprovato dalla necessaria documentazione medica — potrà essere fatto valere mediante una nuova domanda, considerato che, come si vedrà nel prosieguo, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha correttamente negato il diritto a una prestazione.
Infine, quanto sostenuto nella lettera 28 marzo 2025 dalla ______, ossia che l’assicurato “dovrà anche affrontare un intervento all’anca e risolvere il problema di una labirintite della quale soffre ancora quotidianamente” (doc. F), non è rilevante ai fini della presente vertenza. Infatti quanto affermato non è medicalmente documentato, come pure le eventuali conseguenze sull’abilità lavorativa.
Ne consegue che, in assenza di documentazione medica contraria, alla valutazione del SMR va prestata adesione.
A proposito del medico SMR, il TCA ricorda che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.
I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
In queste condizioni non vi è alcun motivo per procedere con ulteriori accertamenti e segnatamente con l’allestimento di una perizia pluridisciplinare come auspicato dal ricorrente.
A tal riguardo va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.5. Per quel concerne la determinazione del grado d’invalidità, l’art. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.
Secondo l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.
Ai sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.
Per l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.
2.6. Per quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).
Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.
Secondo l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.
L’art. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.
2.7. Circa il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).
Per l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
Secondo l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.
L’art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
Secondo la giurisprudenza federale, antecedente alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2; cfr. anche le STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6 con cui la Corte federale ha precisato il principio secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5).
Con sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 pubblicata in DTF 150 V 410 il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale federale in materia applicata finora.
2.8. Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell’andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell’insorgere dell’invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d’esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall’attività personale dell’assicurato, come il goodwill, l’interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les préstations, 1985, pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e CIGI, marginale 3029 e segg.; cfr. al riguardo anche STCA 32.2002.154 del 29 ottobre 2003 e STCA 32.2003.15 del 27 ottobre 2003).
L’Ufficio AI deve richiedere i risultati contabili di diversi anni, considerando in particolare tutti i conti che presentano differenze dopo l’insorgere del danno alla salute (spese per il personale, ammortamenti, utile netto e lordo e il rapporto con la cifra d’affari). Inoltre determina la situazione reddituale sulla base di documenti relativi ai contributi (in particolare le comunicazioni fiscali alla cassa di compensazione) e, se necessario, procedendo ad un accertamento sul posto. Un eventuale rapporto di accertamento deve fornire indicazioni sufficientemente precise sull’andamento dell’azienda. I dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali non sono, per sé, idonei a determinare il guadagno reale (STF 8C_9/2009 del 10 novembre 2009 consid. 3.4. e seg.).
Per il calcolo del reddito dei lavoratori indipendenti è di regola determinante l’estratto del conto individuale, unitamente alla contabilità dell’azienda. In caso di variazioni molto forti del reddito occorre prendere in considerazione il guadagno medio di un periodo sufficientemente lungo (STF 9C_771/2017 del 29 maggio 2018 consid. 3.6.1. e seg. con rinvii giurisprudenziali). Tuttavia, i primi anni dall’avvio di un’attività lucrativa indipendente non sono di regola rappresentativi per l’ammontare dei redditi conseguibili, a causa delle elevate quote di ammortamento sui nuovi investimenti (STF 9C_148/2016 del 2 novembre 2016 consid. 1.1.; DTF 135 V 58). In queste circostanze si può giustificare la necessità di determinare il reddito senza invalidità in base a dati statistici (cfr. CIRAI, marginale 3321 e segg.).
Dal metodo (ordinario) di raffronto dei redditi di cui sopra ci si può discostare solo se i due redditi da confrontare non possono essere cifrati o stimati con sufficiente affidabilità (STF 9C_812/2015 del 7 luglio 2016 consid. 4). In quest’ultima ipotesi, torna applicabile il metodo di valutazione straordinario (sul tema cfr. DTF 128 V 29; I 230/04, Pratique VSI 1998 pagg. 121 e 255; cfr. CIRAI, marginale 3800 e segg.; STCA 32.2021.24 del 31 maggio 2021 consid. 2.9., STCA 32.2020.25 del 22 ottobre 2020 consid. 2.3., STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020 consid. 2.3. e STCA 32.2019.133 dell’8 maggio 2020 consid. 2.3.).
2.9.
2.9.1. Ritornando al caso in esame, dal rapporto d’inchiesta del 9 aprile 2025 risulta che l’assicurato dal 2005 detiene 19 azioni su 20 della ______ dalla quale percepisce un salario, società che gestisce la parte amministrativa e logistica della ______, di cui dal 2012 è amministratore unico (pagg. 302 e 303).
In queste circostanze, per valutare le ripercussioni del danno alla salute in ambio economico, l’Ufficio AI ha correttamente considerato l’assicurato quale persona con attività indipendente.
Al riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell'AVS secondo cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario, motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA 32.2019.58-59 del 27 aprile 2020, consid. 2.7; STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5).
In tal senso, il marg. 3319 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’(CIRAI) prevede:
" La persona che dirige una società anonima o una società a garanzia limitata deve essere considerata in linea di principio come persona salariata. Tuttavia, se tale persona ha un’influenza determinante sulla società (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato valutare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (p. es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v. sentenza del TF 8C_898/2010 del 13 aprile 2011). In particolare una persona assicurata impiegata da una società anonima è considerata indipendente se, in qualità di azionista unica, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per principio in questi casi non ci si dovrebbe basare unicamente sulle iscrizioni nel CI per determinare il grado d’invalidità, in quanto in qualità di azionista unica essa ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (sentenza del TF 8C_346/2012 del 24 agosto 2012).”
In quel caso ai redditi da attività lavorativa vanno aggiunti i redditi aziendali (cfr. STCA 32.2024.75 consid. 2.5.1 con riferimenti).
In merito alle misure prese dall’assicurato imputabili al danno al danno alla salute, nel citato rapporto d’inchiesta è rilevato che:
" Di fatto l’assicurato oggi dichiara di lavorare ½ giornata e di delegare lavori amministrativi ai due dipendenti al 100% della ditta ______.
Nella ______ il personale è stato ridotto sia per ridurre l’onere gestionale dell’attività da parte dell’assicurato sia perché da anni ormai l’attività risulta in calo.”
(Punto. no. 4.3 dell’inchiesta, pag. 303).
In merito alle mansioni svolte prima e dopo il danno alla salute, l’ispettore ha evidenziato:
" Prima del subentrare del danno alla salute l’assicurato era attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 17 (con le dovute pause). Durante la giornata si recava per almeno 2h nella cava per dirigere i lavori degli operai. Per il resto della giornata si occupava di mansioni amministrative e dirigenziali. Oltre a ciò l’assicurato indica un impegno di almeno 1 sabato intero dedicato alla pianificazione che svolgeva dal proprio domicilio.
Oggi l’assicurato indica di lavorare unicamente mezza giornata prevalentemente al mattino. Egli si reca sempre nella cava per almeno 1h1/2 per dirigere gli operai e per il restante del tempo si dedica ad attività dirigenziale. Alcune mansioni amministrative sono delegate ad altri 2 dipendenti che erano già parte integrante dell’attività.” (Punto no. 6 dell’inchiesta, pag. 304).
Prima di procedere alla valutazione dell’invalidità, mediante il raffronto dei redditi (metodo ordinario), l’ispettore ha proceduto all’“Evoluzione dei redditi dell’impresa” per il periodo 2017–2024, distinguendo tra i redditi registrati nel conto individuale dell’assicurato e quelli aziendali delle due società sopra menzionate. Ciò emerge dalla tabella riportata al punto n. 7 dell’inchiesta:
" (…)
Anno
CI
Salario AVS
SA dich.
SA fiscale
SAGL dich.
SAGL fiscale
IG
2017
195000
33716
2018
215424
43982
3608
3608
2019
203049
3537
2267
2267
2020
203049
-4769
2848
2848
2021
203049
3557
29247
2620
2620
2022
229396
-54112
-51136
1820
1820
2023
250137
260000
-216453
-8088
-8088
2024
260000
140409
8451
86195
(…)” (incarto AI, pag. 304)
Per la definizione del reddito senza invalidità, l’ispettore ha tenuto conto dei redditi iscritti nel conto individuale dell’assicurato e non dei redditi aziendali delle due società.
Infatti egli ha spiegato che:
" Per definire il reddito senza invalidità dell’assicurato riteniamo che sia rappresentativo procedere con la media dei dati registrati a CI relativi agli anni 2017-2022. La media che ne scaturisce è pari a franchi 208'161 lordi. Essendo frutto di una media su più anni riteniamo il dato sia sufficientemente rappresentativo dell’attività svolta.
Non andremo a considerare i dati aziendali in quanto innanzitutto i dati a disposizione tra utili e perdite più o meno si equivalgono e non avrebbero una valenza tale da incidere in maniera preponderante sull’applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. Inoltre i dati sono influenzati anche da fattori come la pandemia nel 2020 oltre a fattori economici come il calo dell’attività che avviene da anni, secondo le dichiarazioni dell’assicurato. A tal proposito l’assicurato aveva infatti intrapreso delle misure di riduzione di personale che ha portato ad oggi ad avere 17 mentre in passato ne aveva anche più di 36. Infine va rilevato che la riduzione è anche stato un fattore per poter gestire l’attività con meno oneri e in più da un anno circa l’attività è anche stata messa in vendita.
Per tutte le motivazioni sopra espresse il reddito registrato a conto individuale risulta il dato più rappresentativo dell’attività svolta dall’assicurato relativo alla sua capacità al guadagno.” (pag. 305)
Circa la valutazione del reddito con invalidità, l’ispettore ha dapprima ritenuto che “vista l’età dell’assicurato e la struttura aziendale allo stato attuale l’assicurato risulta reintegrato al meglio nell’attività abituale” (punto no. 8, pag. 304).
Egli ha poi proseguito:
" Per l’anno di valutazione 2024 (anno seguente il subentrare delle limitazioni medico – teoriche) l’assicurato presenta un reddito, secondo distinte salariali, di franchi 260'000 lordi. A fronte di ciò bisogna considerare che egli ha percepito indennità perdita di guadagno per un importo di franchi 86’195 che andranno sottratti dal salario non essendo introiti conseguiti da lavoro. L’importo del reddito 2024 si attesta quindi a franchi 173’805.-.
Per tale anno disponiamo del dato dichiarato aziendale che tuttavia è ancora provvisorio e l’assicurato, in sede d’inchiesta, spiega come il dato presentato non è in linea e il risultato ufficiale verosimilmente sarà molto più contenuto. Viene anche evidenziato come a causa della caduta del ponte stradale a ______ incorso a causa del maltempo nel 2024 l’attività non è rimasta chiusa 1 mese.
Anche in questo caso riteniamo corretto, viste le indicazioni sopra esposte, non considerare i dati aziendali per la valutazione. In questo modo possiamo procedere con una valutazione raffrontando dati che mantengono una coerenza analitica.
Il reddito conseguito nel 2024 è ritenuto il reddito rappresentativo dell’attività svolta dall’assicurato anche di fronte alle misure intraprese come la riduzione del personale, la riduzione del suo tempo di lavoro a causa delle limitazioni conseguenti al problema di salute ed infine al fatto che alcune mansioni sono state delegate al personale già attivo in azienda. La riduzione generale del personale nell’attività è stato fatto in funzione di una riduzione dell’onere generale di gestione dell’azienda.” (pag. 305)
Di conseguenza, in applicazione del metodo ordinario, l’ispettore ha raffrontato la media dei redditi (dal 2017 al 2023) iscritti nel conto individuale dell’assicurato di fr. 208'161 con il salario del 2024 di fr. 173'805 determinando di conseguenza un grado d’invalidità del 17%, non sufficiente per il riconoscimento di una rendita (pag. 306).
L’ispettore ha infine proceduto alla seguente “valutazione e proposta”:
" (…) Assicurato 62 enne che da anni lavora nell’azienda ereditata dal padre. Egli si occupa della direzione degli operai e della parte dirigenziale. Dopo il subentrare del danno alla salute egli dichiara di essere attivo nella misura del 50%. Dal alto economico rileviamo come sia emerso in sede d’inchiesta che l’assicurato da qualche tempo ha intrapreso delle misure atte a ridurre l’impegno che un’azienda del genere necessita. Di fatto, anche a causa di un calo generale dell’attività che avviene ormai da anni, egli negli ultimi tempi ha ridotto massicciamente gli operai così da sgravarsi in parte di alcune mansioni. Alcune mansioni amministrative sono state delegate ai dipendenti già presenti. L’assicurato si occupa della parte dirigenziale. Tutte queste misure messe in atto hanno permesso al sig. ______ di poter limitare l’impatto del danno alla salute sulla sua capacità al guadagno.
Dall’applicazione del metodo ordinario esposto al punto 9 della presente inchiesta risulta un grado AI del 17%, grado che nello stato attuale non dà diritto a prestazioni. (…)” (incarto AI pag. 306)
2.9.2. Con il presente ricorso, l’assicurato contesta la valutazione economica effettuata dall’amministrazione. A suo avviso il servizio ispettorato avrebbe determinato in modo errato i redditi di riferimento, fondandosi principalmente sui dati salariali AVS e senza considerare adeguatamente la situazione concreta delle società da lui gestite e le ripercussioni della sua incapacità lavorativa sull’andamento delle stesse. Egli sostiene che la perdita di capacità lavorativa avrebbe comportato una riduzione effettiva dell’attività e dei mandati, con conseguente peggioramento della situazione finanziaria delle società.
In particolare, per quanto riguarda la definizione del reddito da invalido, il ricorrente rileva che il salario percepito dopo l'insorgenza del danno alla salute era sproporzionato rispetto alla sua effettiva resa lavorativa e alla capacità finanziaria delle ditte (______ e ______). Lo stipendio è stato corrisposto solo attingendo alle riserve e grazie alle indennità giornaliere per malattia, al fine di garantire il sostentamento della famiglia e tentare di evitare il fallimento delle società. L’assicurato sostiene inoltre che, vista la sua posizione influente nelle due società, i redditi percepiti dalle stesse non riflettono la sua effettiva capacità di guadagno residua.
Il ricorrente conclude poi:
" … a prescindere dalla questione medica che come tale andrebbe ulteriormente approfondita, a prescindere dal fatto che nel caso concreto il grado d’invalidità dell’assicurato andrebbe stabilito in considerazione dei dati statistici ritenuto che lo stesso già a far tempo dal 2017 è in cura per i suoi mali con conseguenti pregiudizi per la sua capacità di lavoro e di guadagno e non da ultimo anche a prescindere che il reddito da invalido considerato dall’Ufficio AI per i suoi calcoli come tale non può essere confermato giacché non considera minimamente la situazione finanziaria delle società e anche si volesse ragione sul reddito da invalido che ha stabilito l’Ufficio AI (di fr. 173'085.-), in questo caso lo stesso dovrebbe comunque essere dimezzato in considerazione dell’esaurimento delle indennità di malattia e meglio considerando conseguentemente anche gli scritti da parte delle società (cfr. doc. F e G); rispettivamente dal reddito ipotetico così ottenuto di fr. 86'902.50 andrebbe poi ancora dedotto un ulteriore 20% proprio in considerazione dell’inabilità lavorativa accertata medicalmente nella misura del 50%. Anche a queste condizioni, confrontando il reddito da valido (di fr. 208'161.-) con il reddito da invalido (di fr. 69'522.- = fr. 86'902.50 ./. 20%) già si ottiene comunque un grado d’invalidità superiore al 60% che a maggior ragione permette all’assicurato di poter beneficiare tanto di una rendita d’invalidità tanto di provvedimenti d’integrazione e ciò esattamente a contrario di quanto ha deciso l’Ufficio AI nella decisione contestata. (…)” (doc. I p.to 19)
2.9.3. Orbene, dall’esame degli atti questo Tribunale non può condividere quanto sostenuto dal ricorrente e questo per le seguenti ragioni.
Occorre qui rilevare che, come esposto all’ingresso dell’inchiesta per indipendenti, visto che l’assicurato esercita un ruolo dirigenziale in entrambe le società (______ e ______) e che le stesse operano in modo coordinato e sinergico, correttamente l’ispettore ha considerato congiuntamente le due attività nell’analisi economica, in quanto esse rappresentano in sostanza un’unica realtà operativa.
L’ispettore ha poi proceduto ad un esame completo della situazione economica prima e dopo il danno alla salute. Ha inoltre correttamente preso in considerazione, quali redditi di riferimento per la determinazione del grado d’invalidità, quelli iscritti nel conto individuale. Del resto, l’assicurato non ha fornito alcuna prova dell’inesattezza degli importi di reddito ivi indicati, limitandosi a sollevare una contestazione generica circa la presunta sproporzione tra l’ammontare del salario percepito dopo l’insorgenza del danno alla salute e la sua effettiva capacità lavorativa.
Inoltre, l’ispettore ha adeguatamente motivato la scelta di non tenere conto dei redditi aziendali, ritenendoli non rappresentativi.
Lo ha ribadito nel complemento d’inchiesta del 10 settembre 2025, allegate alla risposta di causa:
" (…) Essenzialmente in ragione del fatto che l’andamento societario:
negli anni 2020 e 2021 è stato parzialmente influenzato dalle indennità per lavoro ridotto derivate dalla pandemia;
negli anni 2022 e 2023 si è modificato in ragione della riduzione dell’ampiezza dell’attività con annessa diminuzione del personale, terminatasi nel maggio 2024 (cfr. lettera dell’assicurato del 23 novembre 2023);
nel 2024 è valutabile su 11 mesi in ragione del periodo di chiusura delle attività causate dal maltempo ed è stato cifrato in base ai dati provvisori presentati dall’assicurato;
si è ritenuto sufficientemente rappresentativo della capacità di guadagno residua dell’assicurato la presa in conto dei soli salari concretamente percepiti dallo stesso. Introiti che sono sempre rimasti elevati, che non hanno intaccato la cifra di affari delle società e che sono il riflesso delle decisioni aziendali volte a permettere all’assicurato di ridurre il danno e di mantenere al contempo il medesimo tenore di vita con un onere lavorativo dimezzato. (…)” (doc. IV/2)
Pertanto, correttamente l’ispettore ha applicato il metodo ordinario del raffronto dei redditi e non quello straordinario, come parrebbe essere la richiesta ricorsuale. Secondo giurisprudenza, il metodo straordinario si applica solo eccezionalmente e soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo sufficientemente attendibile dei redditi da paragonare è escluso (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, consid. 2.3) o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3; STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001 consid. 2b; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2023, ad art. 28a n. 5, pag. 309), ciò che non è il caso in esame.
Per quel che concerne il reddito da invalido, nel ricorso l’assicurato sostiene che anche volendo dare ragione “sul reddito da invalido che ha stabilito l’Ufficio AI (di fr. 173'085.-), in questo caso lo stesso dovrebbe comunque essere dimezzato in considerazione dell’esaurimento delle indennità di malattia e meglio considerando conseguentemente anche gli scritti da parte delle società (cfr. doc. F e G)” (cfr. consid. 2.9.2 in fine).;
Va anzitutto ricordato che, come indicato al consid. 2.9.1 (pag. 15), per l’anno di valutazione 2024, successivo all’insorgere delle limitazioni medico-teoriche, l’ispettore ha considerato un reddito lordo di fr. 260'000 sulla base delle distinte salariali, dal quale ha dedotto le indennità per perdita di guadagno pari a fr. 86'195, determinando così un reddito di fr. 173’805.
Ciò premesso, non è dato comprendere per quale ragione tale reddito debba essere ridotto della metà una volta esaurite le indennità giornaliere. È vero che negli scritti delle società (doc. F e G) si richiama un possibile peggioramento dello stato di salute dell’assicurato, con conseguente diminuzione del grado di occupazione non coperta da indennità.
Tuttavia, qualora, successivamente alla decisione impugnata, la situazione lavorativa dovesse effettivamente comportare una rilevante diminuzione del reddito, escluse eventuali nuove indennità di malattia per ulteriori patologie, tale circostanza potrà essere fatta valere mediante la presentazione di una nuova domanda di prestazioni.
Va poi fatto presente che nel summenzionato complemento l’ispettore ha riassunto i dati economici della ______ e ______ esposti nelle sottostanti tabelle (i cui dati non sono stati contestati):
" (…)
Riassunto dati economici ditta ______
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Riserva legale
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
utili non distribuiti
21 107
29 196
27 375
24 755
21 906
19 638
utile
8 451
19 801
1 820
2 620
2 848
2 267
cifra d’affari
490 286
538 532
593 356
578 144
530 559
559 005
Riassunto dati economici ditta ______
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Riserva legate
31 500
31 500
31 500
31 332
31 332
31 332
27 831
utili non distribuiti
29 047
49 307
103 419
100 031
95 261
91 724
91 242
utile
143 330
-216 453
-54 112
3 556
4 769
3 537
43 982
cifra d’affari
3 218 202
3 769 328
5 355 218
5 262 131
4 334 172
4 224 783
4 466 539
(…)” (doc. IV/2)
Stante quanto sopra, l’ispettore ha giustamente rimarcato che “grazie al ridimensionamento delle società messe in atto dall’assicurato, le società hanno saputo mantenere i propri utili. I bilanci e i conti economici provvisori del 2024 (anno contabile successivo al deposito della domanda) mostrano un incremento dell’utile per la ______ e delle cifre d’affari per entrambe le società non considerevolmente minori a quelle dell’anno precedente” (sottolineatura del redattore)”.
Per questi motivi, correttamente l’ispettore ha evidenziato come l’asserzione del ricorrente – il quale sosteneva che per continuare a versarsi lo stipendio, nonostante l’incapacità lavorativa del 50%, si sia dovuto attingere alle riserve delle società – sia stata smentita.
Da ultimo, nelle medesime osservazioni del 10 settembre 2025 l’ispettore in via abbondanziale ha correttamente sottolineato che anche operando il confronto dei redditi tenendo conto, oltre ai redditi iscritti nel conto individuale, degli utili aziendali (riportati nella tabella “Evoluzione dei redditi” riportata sopra), l’assicurato non avrebbe comunque diritto alla rendita, non presentando un discapito economico:
" (…)
Reddito senza invalidità:
Per definire il reddito senza invalidità potendo disporre dei dati di entrambe le società dal 2018 considereremo la media dei dati dal 2018 al 2022, nello specifico facciamo riferimento ai risultati aziendali e al dato registrato a conto individuale.
Il reddito rappresentativo dell'attività svolta dall'assicurato risulta di franchi 211'865. -.
Reddito con invalidità:
Per definire il reddito con invalidità dell'assicurato nell'anno di valutazione 2024 consideriamo il salario AVS dichiarato di 260'000 al quale sottraiamo le indennità assicurative percepite di franchi 86'195. Oltre a ciò consideriamo i risultati aziendali fino ad oggi disponibili che presentano un utile di franchi 140'409 rispettivamente di 8'451.
Il reddito che ne scaturisce è pari a franchi 322’665. -.
Risulta evidente che rapportando i due dati definiti pocanzi il grado Al risulterebbe pari a zero.
Verosimilmente anche disponendo di dati definitivi il risultato non varierebbe in modo tale da concedere un diritto. (…)”
Infine, a sostegno della tesi ricorsuale secondo cui le attività svolte avrebbero subito una diminuzione per motivi di salute, con osservazioni del 24 settembre 2025 l’assicurato ha prodotto un contratto stipulato con la signora ______, alla quale sarebbero state affidate gran parte delle mansioni che in precedenza erano svolte da lui stesso.
A tal riguardo va fatto riferimento alle pertinenti annotazioni dell’8 ottobre 2025 dell’ispettore:
" (…) Si prende atto che, dal 1° luglio 2025, vi è stata l’assunzione della compagna convivente dell’assicurato, Sig.ra ______ con un tasso di occupazione del 100% e un salario di CHF 9'239.- quale amministratrice nell’ambito del marketing.
Ora, a prescindere dal fatto che l’intenzione di procedere a una tale assunzione non è mai stata dichiarata durante la procedura amministrativa, si rileva che la stessa e stata impiegata tempo pieno invece che al 50% (come invece sarebbe dovuto accadere se l’unica necessità della ______ fosse stata quella di sostituire l’assicurato). Tale scelta – evidenziato altresì che la nuova assunta non ha mai lavorato per la società e non è chiaro quali competenze possegga per ricoprire un tale ruolo – appare dunque una decisione aziendale non in correlazione allo stato di salute. Scelta il cui impatto potrà essere semmai fatto presente in sede di revisione, all’appoggio di dati economici testimonianti un’insostenibilità di tale salario (che non verrebbe compensato in ogni caso dall’ammontare della rendita di invalidità, posti suoi massimali).” (doc. VIII/1)
Alla luce di quanto precede, l’inchiesta economica per persone indipendenti del 9 aprile 2025, svolta dall’ispettore AI — persona qualificata — deve essere ritenuta completa, convincente e adeguatamente motivata, oltre che fondata su dati oggettivi. A tale inchiesta va pertanto prestata adesione e, per analogia con la giurisprudenza relativa al valore probatorio dei rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), riconosciuto valore probatorio pieno.
Pertanto, in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), nonostante il danno alla salute l’assicurato, conformemente all’obbligo di ridurre il danno (DTF 138 V 457 consid. 3.2 pag. 460 seg. con i riferimenti), ha saputo continuare la sua attività indipendente senza accusare un discapito economico pensionabile.
2.10. In conclusione, l’Ufficio AI ha rettamente respinto la domanda di prestazioni.
Confermata la decisione impugnata, il ricorso va di conseguenza respinto.
2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500 sono a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 01.06.2026
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