AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2026.4
Data decisione, Autorità: 20.03.2026, TCA
Titolo: Ricorso (accolto per adesione) contro decisione di rifiuto di riconoscere caso di rigore per rimborso apparecchi acustici. La richiesta di valutazione come caso di rigore era chiara e tempestiva, essendo stata inoltrata ben prima dell’anno di retroattività ex art. 48 cpv. 1 LAI. Retrocessione atti
Raccomandata
Incarto n. 32.2026.4
jv/gm
Lugano 20 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2026 di
RI1, ______ rappr. da: RA1, ______
contro
la decisione del 24 novembre 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nata nel 1974, di formazione impiegata di commercio (con attestato di formazione empirica e diploma di tirocinio pratico) e tutt’ora attiva quale impiegata amministrativa, presenta fin dalla nascita un’importante disabilità visiva (diminuzione del visus) ed uditiva (grave sordità di percezione bilaterale con prevalenza a destra) (docc. 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 22, 40 e 269 incarto AI).
A causa delle surriferite patologie, nel corso degli anni l’Ufficio AI ha garantito all’assicurata, tra l’altro, la copertura delle spese per diversi mezzi ausiliari, in particolare per l’impianto di apparecchi acustici (docc. 61, 78, 101 e 126 incarto AI).
1.2. Il 10 luglio 2017 l’assicurata ha presentato una domanda di rimborso per apparecchi acustici, chiedendo il “riconoscimento della procedura per il caso di rigore” (doc. 172 incarto AI).
Con scritto del 9 agosto 2017 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata il rimborso dell’importo forfettario di fr. 1'650 per la consegna di due apparecchi acustici (doc. 175 incarto AI). Esperiti gli accertamenti del caso, inclusa una visita all’______ (doc. 200 incarto AI), con scritto del 15 giugno 2018 l’Ufficio AI ha riconosciuto il caso di rigore, rimborsando la differenza (complessivi fr. 2'345.40) tra il costo degli apparecchi (fr. 4'995.40), l’importo forfettario già riconosciuto (fr. 1'650) ed il contributo versato dalla cassa malati (fr. 1'000) (doc. 207 incarto AI).
1.3. Il 5 settembre 2023 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di rimborso per apparecchi acustici su modulo ufficiale, inserendo nella finca “I suoi allegati e osservazioni complementari” l’indicazione “CASO DI RIGORE” (doc. 256 incarto AI).
Con rapporto peritale del 15 marzo 2024 il curante dr. ______ (specialista in otorinolaringoiatria) ha indicato i noti gravi impedimenti uditivi e visivi, formulando “richiesta del CASO DI RIGORE, vedi allegato circolare 342”, allegando la lettera circolare in parola e osservando che “Secondo la circolare n°342, confermiamo che il caso in oggetto rientra nei parametri n° 4 e 8 [criteri audiologici, n.d.r.] da noi evidenziati per CASO DI RIGORE […]” (doc. 268 incarto AI).
Con scritto del 21 marzo 2024 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata il rimborso dell’importo forfettario di fr. 1'650 per la consegna di due apparecchi acustici (doc. 267 incarto AI.).
Con ulteriore scritto del 21 marzo 2024 l’Ufficio AI, in considerazione della richiesta del medico curante del 15 marzo 2024, ha comunicato all’assicurata che “Nel caso in cui con gli stessi [apparecchi acustici standard, n.d.r.] non sia possibile raggiungere un livello uditivo adeguato, la invitiamo ad inoltrare al nostro ufficio una richiesta scritta e motivata per l’esame del caso di rigore ed un rapporto tecnico redatto dal suo audioproteista relativo ai problemi riscontrati durante l’adattamento.” (doc. 266 incarto AI).
Con scritto del 6 dicembre 2024 l’assicurata ha ribadito all’Ufficio AI la necessità di apparecchi acustici non standard e quindi la domanda di caso di rigore (doc. 280 incarto AI).
Con scritto del 14 luglio 2025, pervenuto all’Ufficio AI il 22 luglio 2025, l’assicurata, per il tramite dell’_______, ha trasmesso all’Ufficio AI il rapporto d’adattamento eseguito da Ampliphon ______ per il riconoscimento del “caso di rigore” (doc. 293 incarto AI), rapporto inviato altresì il 25 settembre 2025 per posta elettronica (doc. 296 incarto AI).
Con scritto del 26 settembre 2025 l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurata di compilare il diario per la richiesta di esame di un caso di rigore nella protesizzazione con apparecchi acustici (doc. 300, pag. 680 incarto AI). L’assicurata ha compilato tale documento e l’ha inviato all’amministrazione il 3 ottobre 2025 (doc. 300, pag. 681 e seg. incarto AI), unitamente ad altra documentazione (docc. 301 e 302 incarto AI).
1.4. Con progetto di decisione del 13 ottobre 2025 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto del rimborso integrale degli apparecchi acustici, prevalendosi dell’art. 48 cpv. 1 LAI secondo cui “Se l’assicurato fa valere il diritto […] a mezzi ausiliari più di 12 mesi dopo la nascita di tale diritto la prestazione gli è dovuta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta”.
Siccome la fattura per gli apparecchi acustici è stata emanata il 25 agosto 2023, l’eventuale presa a carico avrebbe potuto avvenire solo se la domanda di prestazioni fosse stata presentata entro agosto 2024. Avendo l’assicurata presentato la domanda di prestazioni il 22 luglio 2025, quest’ultima è tardiva (doc. 303 incarto AI).
Con osservazioni del 12 novembre 2025 l’assicurata ha contestato il progetto di decisione del 13 ottobre 2025, sostenendo che la domanda di prestazioni fosse stata presentata il 15 marzo 2024 con l’invio del rapporto peritale del dr. ______ (doc. 307 incarto AI).
Con decisione del 25 novembre 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, siccome “la documentazione per procedere con la valutazione del caso di rigore fosse giunta solo il 22 luglio 2025, data di presentazione della domanda ufficiale.” (doc. 308 incarto AI).
1.5. L’assicurata, rappresentata dalla RA1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 25 novembre 2025, postulandone l’annullamento e che le venga rimborsato il costo totale degli apparecchi acustici “come da fattura di Amplifon del 25.8.2023, previa deduzione del forfait già riconosciuto con garanzia del 21.3.2024 e dell’eventuale contributo dell’assicurazione complementare LCA”.
Contesta l’intempestività della domanda di prestazioni, sostenendo che prima del 25 agosto 2024, ossia prima della scadenza dell’anno di retroattività ex art. 48 cpv. 1 LAI, aveva già fatto valere due volte la volontà di richiedere il riconoscimento del caso di rigore, e meglio tramite formulario ufficiale del 5 settembre 2023 (pervenuto all’amministrazione il giorno seguente) e tramite il curante laringoiatra nella perizia datata 15 marzo 2024.
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso che la domanda per il caso di rigore era stata effettivamente presentata prima della scadenza dell’anno di retroattività ex art. 48 cpv. 1 LAI, riconoscendo integralmente le tesi, argomentazioni e conclusioni formulate dall’insorgente con il gravame.
In ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per poter esaminare nel merito la richiesta di riconoscimento del caso di rigore ed emanare una nuova decisione formale.
1.7. Con scritto del 9 febbraio 2026 (erroneamente datato 24 ottobre 2024), la ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio AI (VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il riconoscimento del caso di rigore per il rimborso degli apparecchi acustici.
2.3. Gli artt. 21-21quater LAI, 14-14quater OAI disciplinano il diritto a mezzi ausiliari che l’assicurato necessita per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione funzionale.
In base alla delega di cui agli artt. 14 e 14bis OAI, disposti concernenti i mezzi ausiliari, il Dipartimento federale dell’interno ha emanato l’Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI) (RU 1976 2664).
Per la cifra 5.07 OMAI, concernente gli apparecchi acustici in caso d’ipoacusia, l’assicurazione invalidità rimborsa un forfait di fr. 840 per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e di fr. 1'650 per quelli biauricolari, escluse le spese per le riparazioni e le batterie.
La cifra 5.07.2 OMAI delega all’UFAS il compito di definire quali sono i casi di rigore giustificanti versamenti forfettari superiori a quelli previsti dalla cifra 5.07 OMAI, ciò che l’UFAS ha fatto con le cifre 2052-2057.1 della Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI, valida dal 1. gennaio 2013, stato al 1. gennaio 2026) e con la Lettera circolare AI n. 342 del 14 dicembre 2015.
2.4. Giusta l’art. 29 LPGA, colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all’assicuratore competente nella forma prescritta per l’assicurazione sociale interessata (cpv. 1). Gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e per l’accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante (cpv. 2). Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio (cpv. 3).
Per l’art. 65 cpv. 1 OAI, chi fa valere un diritto a prestazioni dell’assicurazione deve servirsi del modulo ufficiale di richiesta.
Se un assicurato fa valere un diritto a prestazioni mediante uno scritto informale, l’assicurazione deve inviargli il modulo ufficiale, ma gli effetti della domanda si esplicano già con il primo scritto (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2023, n. 4 e 8 ad art. 46 LAI con riferimenti).
Se un assicurato adduce in un secondo momento di aver diritto, oltre alle prestazioni riconosciute o rifiutate dall’assicurazione, anche ad un’altra prestazione, sostenendo di aver presentato valida domanda in tal senso, occorre verificare se dalle circostanze d’insieme del singolo caso e alla luce del principio della buona fede si possa concludere che la precedente – eventualmente imprecisa – domanda comprende anche il diritto fatto valere e sostanziato successivamente. In tal senso, la connessione tra la prima e la seconda domanda va ammessa in modo relativamente estensivo (Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 9 ad art. 46 LAI).
2.5. In concreto questo Giudice non ravvisa motivi per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI con la risposta di causa e condivisa dal ricorrente il 9 febbraio 2026.
Infatti, nella domanda di rimborso per apparecchi acustici del 5 settembre 2023, presentata su modulo ufficiale e pervenuta all’Ufficio AI il giorno seguente, l’insorgente aveva indicato che la richiesta andava esaminata quale caso di rigore. Tale richiesta è stata ribadita anche dal curante nella perizia del 15 marzo 2025, il dr. ______ avendo allegato la Lettera circolare AI n. 342 e accertato l’adempimento dei criteri audiologici per il caso di rigore. A questo proposito, si rileva che lo scritto del 21 marzo 2025 dell’Ufficio AI all’assicurata dimostra che l’amministrazione era a conoscenza della domanda di riconoscimento di caso di rigore (cfr. supra consid. 1.3.). Non va inoltre ignorato il fatto che il caso di rigore era già stato riconosciuto in occasione della precedente sostituzione degli apparecchi acustici (cfr. supra consid. 1.2.), come osservato anche dal giurista dell’Ufficio AI nell’allegato alla risposta di causa (IV 1).
La richiesta per il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi della cifra 5.07.2 OMAI era quindi sufficientemente chiara (cfr. supra consid. 2.4.) ed è stata inoltrata tempestivamente, ossia ben prima della scadenza dell’anno di retroattività ex art. 48 cpv. 1 LAI (cfr. supra consid. 1.4.).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
In concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’800 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 24 novembre 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 01.06.2026
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